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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti, 231 Numero: 39373 | Data di udienza: 14 Aprile 2015

RIFIUTI – Reati di abbandono di rifiuti e di discarica abusiva – Attività organizzata per traffico illecito di rifiuti – Stoccaggio – Responsabilità degli enti per i reati ambientali – D. Lgs 231/2001Artt. 242, 256, 257 e 260 D. Lvo n. 152/2006 – Reato di natura permanente – Condotte riparatorie – Continuità normativa artt. 127, 581 e 606 cpp.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 1 Ottobre 2015
Numero: 39373
Data di udienza: 14 Aprile 2015
Presidente: Fiale
Estensore: Orilia


Premassima

RIFIUTI – Reati di abbandono di rifiuti e di discarica abusiva – Attività organizzata per traffico illecito di rifiuti – Stoccaggio – Responsabilità degli enti per i reati ambientali – D. Lgs 231/2001Artt. 242, 256, 257 e 260 D. Lvo n. 152/2006 – Reato di natura permanente – Condotte riparatorie – Continuità normativa artt. 127, 581 e 606 cpp.



Massima

 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 01/10/2015 (Ud. 14/4/2015) Sentenza n.39373


RIFIUTI – Reati di abbandono di rifiuti e di discarica abusiva – Attività organizzata per traffico illecito di rifiuti – Stoccaggio – Responsabilità degli enti per i reati ambientali
D. Lgs 231/2001 – Artt. 256 e 260 D. Lvo n. 152/2006.

I reati di abbandono di rifiuti e di discarica abusiva sono reati commissivi eventualmente permanenti, la cui antigiuridicità cessa con l’ultimo abusivo conferimento di rifiuti o con il vincolo reale del bene ovvero con la sentenza di primo grado (cfr. tra le varie, Sez. 3, Sentenza n. 38662 del 20/05/2014 Ud. dep. 23/09/2014; Sez. 3, Sentenza n. 42343 del 09/07/2013 Ud. dep. 15/10/2013; Sez. 3, Sentenza n. 40850 del 21/10/2010 Ud. dep. 18/11/2010). Il reato di cui all’art. 260 (attività organizzata per traffico illecito di rifiuti) è un reato abituale di condotta in quanto è integrato necessariamente dalla realizzazione di più comportamenti della stessa specie (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 46705 del 03/11/2009 Cc. dep. 03/12/2009 Rv. 245605; Sez. 3, Sentenza n. 29619 del 08/07/2010 Cc. dep. 27/07/2010 Rv. 248145 in motivazione). Mentre lo stoccaggio di rifiuti è un reato di natura permanente, la cui consumazione termina con la rimozione della situazione di fatto abusiva (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 1017 del 16/11/1994 Ud. dep. 31/01/1995 in tema di decorrenza del relativo termine di prescrizione).

RIFIUTI – Reato di natura permanente – Condotte riparatorie – Continuità normativa.

In materia di reati ambientali, si versa in ipotesi di reato di natura permanente anche dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 242 e 257 che ha abrogato per effetto del D.Lgs. n. 22 del 1997, l’art. 264, comma 1, lett. i) – non bastando ai fini della interruzione della condotta il sequestro del sito inquinante, preordinato all’eliminazione del danno, ma occorrendo l’esecuzione di interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree, condotte riparatorie – queste – previste anche dal nuovo testo unico D.Lgs. n. 152 del 2006, ex art. 247, che, ove poste in essere prima della pronuncia giudiziale, fanno venire meno la punibilità del reato, (v. anche Cass. Sez. 1, 13.6.2006 n. 29855; cfr. altresì, Sez. 3, Sentenza n. 6098 del 19/12/2007 Ud. dep. 07/02/2008).

 

 

(annulla con rinvio ordinanza n. 11/2015 TRIB. LIBERTA’ di L’AQUILA, del 05/02/2015) Pres. FIALE, Rel. ORILIA, Ric. Celi.

 

 


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 01/10/2015 (Ud. 14/4/2015) Sentenza n.39373

SENTENZA

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 01/10/2015 (Ud. 14/4/2015) Sentenza n.39373  
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
 
Composta da
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
– sul ricorso proposto dal PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA;
– nei confronti di: CELI FRANCO N. IL 30/06/1954 CELI SERGIO N. IL 15/02/1958 DI BIASE MARIA ROSARIA N. IL 20/06/1963;
– avverso l’ordinanza n. 11/2015 TRIB. LIBERTA’ di L’AQUILA, del 05/02/2015;
– sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA; 
– lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Vito D’Ambrosio che ha chiesto l’annullamento senza rinvio;
 
RITENUTO IN FATTO 
 
 1. Con ordinanza 5.2.2015 il Tribunale di L’Aquila, in accoglimento della richiesta di riesame proposta da Celi Sergio, Celi Franco e Di Biase Maria Rosaria, ha annullato il decreto di sequestro preventivo per equivalente di beni nella disponibilità della Celi Calcestruzzi spa, disposto fino a concorrenza della somma di C. 1.774.746,688 in relazione ad una serie di reati in materia di rifiuti (di cui al D.Lvo n. 152/2006,) contestati ai predetti ai capi b), c), d) ed e) rispettivamente quali titolare (il primo) e legali rappresentanti (gli ultimi due). 
 
 Secondo i giudici del riesame, mancando la prova della prosecuzione degli illeciti fino al luglio 2011, per il principio di legalità (art 2 del D. Lgs 231/2001) non poteva applicarsi la normativa introdotta dal D. Lvo 7.7.2011 n. 121 che aveva esteso la responsabilità dell’ente anche per i reati ambientali. 
 
 2. Il Procuratore della Repubblica ricorre per cassazione denunziando la violazione degli artt. 256 e 260 D. Lvo n. 152/2006 perché, a suo dire, il Tribunale avrebbe dovuto considerare la natura permanente dei reati ambientali (peraltro segnalata sia nella richiesta di sequestro che nell’ordinanza del GIP) e dunque, non essendo intervenuto alcun ripristino dei luoghi, escludere che i fatti contestati fossero precedenti alla riforma legislativa che aveva introdotto la responsabilità degli enti per i reati ambientali. 
 
 3. I difensori della Celi Calcestruzzi spa e degli indagati hanno depositato separate memorie difensive con cui eccepiscono l’omesso riferimento alla norma dell’art. 606 cpp, la genericità ed assertività dei motivi di ricorso, sottesi ad una rivalutazione fattuale delle fonti di prova, con violazione del principio di autosufficienza. In ogni caso rileva la correttezza della decisione impugnata. Il difensore della società eccepisce inoltre la mancata comunicazione del ricorso per cassazione e della fissazione all’ente incolpato. 
 
CONSIDERATO IN DIRITTO 
 
 1. In via preliminare va rilevato che la proposizione di una tempestiva e articolata memoria difensiva ex art. 127 cpp da parte della società Celi Calcestruzzi rende superflua ogni discussione sulla regolarità di avvisi e comunicazioni: lo scopo di tali atti risulta ampiamente raggiunto e non si vede dunque quale lesione del diritto di difesa ciò abbia comportato. Prive di fondamento sono anche le censure sul mancato riferimento alla norma dell’art. 606 cpp: dalla lettura dell’atto di imputazione risulta senza alcun dubbio che il PM ricorrente rimprovera il vizio di inosservanza o erronea applicazione della legge penale sulla natura permanente dei reati ambientali contestati:la critica svolta nelle memorie si risolve solo in una lettura formalistica dell’art. 581 cpp
 
 2. Ciò premesso, e contrariamente a quanto eccepito con le memorie difensive dall’ente incolpato e dagli indagati, il ricorso del Pubblico Ministero è fondato. 
 
 Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, i reati di abbandono di rifiuti e di discarica abusiva sono reati commissivi eventualmente permanenti, la cui antigiuridicità cessa con l’ultimo abusivo conferimento di rifiuti o con il vincolo reale del bene ovvero con la sentenza di primo grado (cfr. tra le varie, Sez. 3, Sentenza n. 38662 del 20/05/2014 Ud. dep. 23/09/2014 Rv. 260380; Sez. 3, Sentenza n. 42343 del 09/07/2013 Ud. dep. 15/10/2013 Rv. 258313; Sez. 3, Sentenza n. 40850 del 21/10/2010 Ud. dep. 18/11/2010 Rv. 248706). Il reato di cui all’art. 260 (attività organizzata per traffico illecito di rifiuti) è un reato abituale di condotta in quanto è integrato necessariamente dalla realizzazione di più comportamenti della stessa specie (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 46705 del 03/11/2009 Cc. dep. 03/12/2009 Rv. 245605; Sez. 3, Sentenza n. 29619 del 08/07/2010 Cc. dep. 27/07/2010 Rv. 248145 in motivazione). Logico corollario è che la consumazione del reato si perfeziona con l’ultimo di questa serie di fatti. Applicando tali principi ai fatti descritti nei capi b) e d) relativi, il primo, ad una attività traffico illecito (art. 260 D. Lvo n. 152/2006), e l’altro ad attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D. Lvo n. 152/2006), discende la correttezza dell’ordinanza impugnata laddove, a prescindere dall’errore sulla generica esclusione della natura permanente di tutti i reati ambientali contestati agli indagati, ha comunque ritenuto, sulla base di un tipico accertamento in fatto in questa sede insindacabile, la mancanza di “elementi di indagine che attestassero la prosecuzione degli illeciti fino al luglio 2011 o addirittura oltre” e, conseguentemente, l’inapplicabilità della normativa di cui al D. Lgs n. 7.7.2011 n. 121 sulla responsabilità dell’ente anche ai reati ambientali. Infatti l’articolo 2 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) introduce il principio di legalità secondo cui “l’ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto”. 
 
 Discorso ben diverso vale per i reati di cui ai capi c) ed e) della rubrica. Al capo c) è contestato lo stoccaggio di rifiuti che, come ritenuto in giurisprudenza, è un reato di natura permanente, la cui consumazione termina con la rimozione della situazione di fatto abusiva (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 1017 del 16/11/1994 Ud. dep. 31/01/1995 Rv. 201412, in tema di decorrenza del relativo termine di prescrizione). Appare dunque erronea in diritto l’ordinanza laddove ha considerato, anche in relazione a tale reato, “la mancanza di elementi di indagine che attestino la prosecuzione degli illeciti fino al luglio 2011 o addirittura oltre…” piuttosto che porsi il problema dell’accertamento, facilmente verificabile, dell’avvenuta rimozione, a quella data, della situazione di fatto abusiva, unico dato rilevante ai fini dell’individuazione della consumazione.
 
 Parimenti, è erronea la pronuncia laddove, in relazione alla condotta di cui al capo e), ha ritenuto, sempre per le medesime ragioni suindicate, l’avvenuta consumazione in data antecedente al luglio 2011. Al capo e) è viene contestata l’omessa bonifica di sito inquinato (art. 257 D. Lvo n. 152/2006): in tal caso, secondo la giurisprudenza di questa Corte (v. Sez. 3, Sentenza n. 11498 del 15/12/2010 Ud. dep. 22/03/2011 Rv. 249743), si versa in ipotesi di reato di natura permanente anche dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 242 e 257 che ha abrogato per effetto del D.Lgs. n. 22 del 1997, l’art. 264, comma 1, lett. i) – non bastando ai fini della interruzione della condotta il sequestro del sito inquinante, preordinato all’eliminazione del danno, ma occorrendo l’esecuzione di interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree, condotte riparatorie – queste – previste anche dal nuovo testo unico D.Lgs. n. 152 del 2006, ex art. 247, che, ove poste in essere prima della pronuncia giudiziale, fanno venire meno la punibilità del reato, (v. anche Cass. Sez. 1, 13.6.2006 n. 29855 Rv. 235255; cfr. altresì, Sez. 3, Sentenza n. 6098 del 19/12/2007 Ud. dep. 07/02/2008 Rv. 238828 in motivazione). Nella fattispecie che ci occupa, il Tribunale del Riesame ha escluso la natura permanente del reato presumendo anche in tal caso (sempre per la mancanza di elementi di indagine in senso contrario) che la cessazione della condotta illecita fosse avvenuta prima del luglio 2011 (data di entrata in vigore del D. Lvo n. 121/2011), benché il capo di imputazione desse chiaramente atto della commissione del reato anche dopo il sequestro preventivo dell’area eseguito in data 1.3.2012. 
 
 L’errore di diritto sulla natura del reato (e, conseguentemente sulla data di consumazione dello stesso) è anche in tal caso evidente. 
 
 Si rende pertanto necessario l’annullamento del provvedimento con rinvio al Tribunale abruzzese che riesaminerà la vicenda attenendosi ai citati principi. 
 
 P.Q.M. 
 
 annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di L’Aquila. 
 
 Così deciso in Roma, il 15.4.2015.
 
 
 
 

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