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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Diritto urbanistico - edilizia, Rifiuti Numero: 43160 | Data di udienza: 8 Maggio 2018

* RIFIUTI – Direttore dei lavori di un cantiere – Violazione della normativa sui rifiuti – Corretta gestione dei rifiuti – Responsabilità e limiti – Smaltimento rifiuti in assenza di autorizzazione – Opere di scavo e di interramento di rifiuti speciali non pericolosi – Partecipazione attiva all’attività illecita – Art. 29 D.P.R. n.380/2001 – DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Attività di costruzione e demolizione, terre e rocce, – Differenza con la disciplina in materia edilizia – Committente di lavori edili e appaltante – Gestione dei rifiuti prodotti dalla ditta appaltatrice o subappaltatrice – Art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. 152/2006 – Giurisprudenza – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Risoluzione del vincolo della continuazione conseguente alla esclusione della punibilità del più grave reato – Criteri di individuazione della pena per i reati satellite – Art. 181, 185 d.lgs. 42/2004.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 1 Ottobre 2018
Numero: 43160
Data di udienza: 8 Maggio 2018
Presidente: LAPALORCIA
Estensore: LIBERATI


Premassima

* RIFIUTI – Direttore dei lavori di un cantiere – Violazione della normativa sui rifiuti – Corretta gestione dei rifiuti – Responsabilità e limiti – Smaltimento rifiuti in assenza di autorizzazione – Opere di scavo e di interramento di rifiuti speciali non pericolosi – Partecipazione attiva all’attività illecita – Art. 29 D.P.R. n.380/2001 – DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Attività di costruzione e demolizione, terre e rocce, – Differenza con la disciplina in materia edilizia – Committente di lavori edili e appaltante – Gestione dei rifiuti prodotti dalla ditta appaltatrice o subappaltatrice – Art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. 152/2006 – Giurisprudenza – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Risoluzione del vincolo della continuazione conseguente alla esclusione della punibilità del più grave reato – Criteri di individuazione della pena per i reati satellite – Art. 181, 185 d.lgs. 42/2004.



Massima

 



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 01/10/2018 (Ud. 08/05/2018), Sentenza n.43160



RIFIUTI – Direttore dei lavori di un cantiere –  Violazione della normativa sui rifiuti – Corretta gestione dei rifiuti – Responsabilità e limiti – Smaltimento rifiuti in assenza di autorizzazione – Opere di scavo e di interramento di rifiuti speciali non pericolosi  – Partecipazione attiva all’attività illecita  Art. 29 D.P.R. n.380/2001 – DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Attività di costruzione e demolizione, terre e rocce, – Differenza con la disciplina in materia edilizia – Committente di lavori edili e appaltante – Gestione dei rifiuti prodotti dalla ditta appaltatrice o subappaltatrice – art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. 152/2006 – Giurisprudenza.
 
Il direttore dei lavori di un cantiere non è, per ciò solo, responsabile della violazione della normativa sui rifiuti, non essendo ravvisabile a suo carico, a differenza di quanto avviene in materia edilizia, alcun obbligo di vigilanza e denuncia (Sez. 3, n. 44457 del 21/10/2009, Leone, relativa a fattispecie in tema di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti all’interno di un cantiere edile), in quanto il committente di lavori edili, al pari dell’appaltante nell’ipotesi del subappalto, e il direttore dei lavori, non hanno alcun obbligo giuridico di intervenire nella gestione dei rifiuti prodotti dalla ditta appaltatrice o subappaltatrice, né di garantire che la stessa venga effettuata correttamente (Sez. 3, n. 25041 del 25/05/2011, Spagnuolo, relativa a una ipotesi di deposito incontrollato di materiali di risulta edile, provenienti dai lavori di recupero abitativo del sottotetto di un immobile, in violazione delle disposizioni sul deposito temporaneo), perché l’obbligo di garanzia in relazione all’interesse tutelato e al corretto espletamento delle operazioni di raccolta e smaltimento dei rifiuti connessi all’attività edificatoria incombe sull’appaltatore dei lavori (Sez. 3, n. 35692 del 05/04/2011, Taiuti, relativa a una ipotesi di deposito incontrollato di rifiuti; cfr. anche Sez. 3, n. 11029 del 05/02/2015, D’Andrea; v. anche Sez. 3, Sentenza n. 40618 del 22/09/2004, Bassi). Tuttavia, nel caso in esame la responsabilità dell’imputato quale direttore dei lavori è stata affermata per la partecipazione attiva dello stesso all’attività illecita di smaltimento di rifiuti non autorizzata, essendo stato accertato che detta attività era stata svolta sulla base del progetto redatto dallo stesso imputato, eseguito sotto la sua direzione, sottolineando come l’attività dì smaltimento dei rifiuti costituisse parte essenziale sia dell’appalto sia della attività professionale di direzione dei lavori, con la conseguente configurabilità della sua responsabilità per la attiva partecipazione all’attività illecita.
 
 
RIFIUTI – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Risoluzione del vincolo della continuazione conseguente alla esclusione della punibilità del più grave reato – Criteri di individuazione della pena per i reati satellite – Art. 181, 185 d.lgs. 42/2004.
 
La risoluzione del vincolo della continuazione, conseguente, nella specie, alla esclusione della punibilità del più grave reato paesaggistico, ai sensi dell’art. 181, comma 1 ter, d.lgs. 42/2004, determina la necessità di stabilire in via autonoma la pena per i reati satellite (nel caso in esame quello residuo ascritto all’imputato di cui al capo A della rubrica, e cioè il reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. A, d.lgs. 152/2006), senza che la misura dell’aumento di pena in precedenza stabilito per la continuazione costituisca un limite di tale rideterminazione, alla quale il giudice del merito deve procedere nuovamente e in modo autonomo, senza considerare la pena stabilita per il reato continuato, che per effetto di detta risoluzione è venuto meno, con l’unico limite di non superare la pena complessivamente inflitta dal primo giudice (v. Sez. U. n. 16208 del 27/03/2014, C.; nonché Sez. 1, n. 52525 del 04/07/2014, Bonvissuto; Sez. 6, n. 9871 del 26/01/2016, Ventaloro; Sez. 3, n. 7258 del 14/11/2017, dep. 15/02/2018, N.).
 
  
(dich. inammissibile il ricorso avverso sentenza del 1/6/2017 – CORTE D’APPELLO DI FIRENZE) Pres. LAPALORCIA, Rel. LIBERATI, Ric. Bertini 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 01/10/2018 (Ud. 08/05/2018), Sentenza n.43160

SENTENZA

 

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 01/10/2018 (Ud. 08/05/2018), Sentenza n.43160
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE,
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da Bertini Alessandro, nato a Prato;
 
avverso la sentenza del 1/6/2017 della Corte d’appello di Firenze;
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
 
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso.
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con sentenza del 1 giugno 2017 la Corte d’appello di Firenze, parzialmente riformando la sentenza del 7 luglio 2015 del Tribunale di Firenze, impugnata dagli imputati, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Alessandro Bertini in relazione al reato di cui all’art. 181, comma 1, d.lgs. 42/2004, perché non punibile a seguito di sanatoria paesaggistica ai sensi dell’art. 181, comma 1 ter, d.lgs. 42/2004, e ha rideterminato in mesi quattro di arresto la pena inflittagli in relazione al residuo reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. 152/2006 (di cui al capo A della rubrica, ascrittogli per avere, quale direttore dei lavori, smaltito rifiuti in assenza di autorizzazione, mediante opere di scavo e di interramento di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione, terre e rocce, rifiuti liquidi contenenti cloruro di vinile e idrocarburi), confermando nel resto la sentenza impugnata.
 
 
2. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari ai fini della motivazione.
 
 
2.1. Con un primo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. 152/2006 e la sussistenza di vizi della motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), et e), cod. proc. pen., ribadendo la propria estraneità, quale direttore dei lavori incaricato dalla committente, alla gestione dei rifiuti da demolizione all’interno del cantiere, da cui la stessa committente (Slow Life Real Estate) lo aveva espressamente esonerato all’atto del conferimento dell’incarico, attribuendogli solamente il compito di verificare che l’impresa appaltatrice Giomini operasse correttamente nel compattamento degli strati di riporto per poi procedere alle prove di carico su piastra. Ha ribadito di essere stato incaricato solamente della progettazione delle opere di urbanizzazione primaria e delle opere di corredo del fabbricato principale, con esclusione dell’area di derivazione del materiale, e si era occupato di verificare le prove di compattamento, senza alcuna ingerenza sulla provenienza del materiale di riporto, senza mai intervenire nella gestione dei rifiuti. Ha quindi richiamato l’orientamento interpretativo di legittimità, circa l’insussistenza di una posizione di garanzia a carico del direttore dei lavori in ordine ai rifiuti prodotti o gestiti dall’appaltatore, e ha prospettato la legittimità del riutilizzo delle terre scavate nell’ambito del medesimo intervento edilizio all’interno dello stesso cantiere, ai sensi dell’art. 185 d.lgs. 152/2006.
 
Ha poi prospettato la riconducibilità alla attività di lavanderia industriale svolta in precedenza nell’area della presenza di tracce di idrocarburi pesanti, e il deposito temporaneo degli idrocarburi liquidi di cui erano state trovate tracce.
 
 
2.2. Con un secondo motivo ha denunciato violazione dell’art. 131 bis cod. pen. e ulteriore vizio della motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), et e), cod. proc. pen., in riferimento alla esclusione della causa di non punibilità contemplata dalla disposizione denunciata, non essendo stata adeguatamente considerata la pronta eliminazione degli effetti lesivi della condotta, attraverso la bonifica di tutta l’area.
 
 
2.3. Con un terzo motivo ha denunciato violazione dell’art. 62 bis cod. pen. e ulteriore vizio della motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b ), et e), cod. proc. pen., in riferimento alla quantificazione della pena, sottolineando che il Tribunale, ritenendo più grave il reato di cui al capo b), aveva applicato un aumento di pena per la continuazione con il reato di cui al capo a) di due mesi di reclusione, cosicché risultava illogica e ingiustificata la considerazione da parte della Corte d’appello, a seguito della dichiarazione di non doversi procedere in ordine al suddetto reato più grave di cui al capo b), della pena di sei mesi di arresto quale base di computo, non giustificata in modo adeguato.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Il ricorso, peraltro riproduttivo dei motivi d’appello, è inammissibile.
 
 
2. Il primo motivo, mediante il quale è stata censurata la conferma della affermazione di responsabilità dell’imputato, che non sarebbe, quale direttore dei lavori, titolare di una posizione di garanzia e sarebbe stato estraneo alla contestata attività illecita di smaltimento dei rifiuti, è inammissibile, essendo volto a censurare l’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito, che non hanno affermato la responsabilità dell’imputato ravvisando nei suoi confronti una posizione di garanzia, in ordine allo smaltimento dei rifiuti provenienti dalla attività edificatoria, bensì per la sua consapevole e attiva partecipazione a detta attività illecita, con accertamento di fatto non censurabile nel giudizio di legittimità.
 
E’ ben vero, come esposto dal ricorrente, che questa Corte ha già affermato che il direttore dei lavori di un cantiere non è, per ciò solo, responsabile della violazione della normativa sui rifiuti, non essendo ravvisabile a suo carico, a differenza di quanto avviene in materia edilizia, alcun obbligo di vigilanza e denuncia (Sez. 3, n. 44457 del 21/10/2009, Leone, Rv. 245269, relativa a fattispecie in tema di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti all’interno di un cantiere edile), in quanto il committente di lavori edili, al pari dell’appaltante nell’ipotesi del subappalto, e il direttore dei lavori, non hanno alcun obbligo giuridico di intervenire nella gestione dei rifiuti prodotti dalla ditta appaltatrice o subappaltatrice, né di garantire che la stessa venga effettuata correttamente (Sez. 3, n. 25041 del 25/05/2011, Spagnuolo, Rv. 250676, relativa a una ipotesi di deposito incontrollato di materiali di risulta edile, provenienti dai lavori di recupero abitativo del sottotetto di un immobile, in violazione delle disposizioni sul deposito temporaneo), perché l’obbligo di garanzia in relazione all’interesse tutelato e al corretto espletamento delle operazioni di raccolta e smaltimento dei rifiuti connessi all’attività edificatoria incombe sull’appaltatore dei lavori (Sez. 3, n. 35692 del 05/04/2011, Taiuti, Rv. 251224, relativa a una ipotesi di deposito incontrollato di rifiuti; cfr. anche Sez. 3, n. 11029 del 05/02/2015, D’Andrea, Rv. 263754; v. anche Sez. 3, Sentenza n. 40618 del 22/09/2004, Bassi, Rv. 230181).
 
Nel caso in esame la responsabilità dell’imputato quale direttore dei lavori è stata, però, correttamente affermata per la partecipazione attiva dell’imputato stesso alla attività illecita di smaltimento di rifiuti non autorizzata, essendo stato accertato che detta attività era stata svolta sulla base del progetto redatto dallo stesso Bertini (che prevedeva, nell’ambito della demolizione di una lavanderia industriale, il riempimento di due vasche di raccolte delle acque con i materiali di demolizione e terre e rocce da scavo e il loro interramento), eseguito sotto la sua direzione, sottolineando come l’attività dì smaltimento dei rifiuti costituisse parte essenziale sia dell’appalto sia della attività professionale di direzione dei lavori affidata al Bertini, con la conseguente configurabilità della sua responsabilità per la attiva partecipazione alla attività illecita.
 
Di tale accertamento, sulla base del quale è stata correttamente affermata la responsabilità dell’imputato, coerentemente all’orientamento interpretativo di legittimità richiamato dallo stesso ricorrente, quest’ultimo propone una non consentita rivisitazione sul piano del merito, allo scopo di sentir accertare la sua estraneità alla attività illecita contestata, con la conseguente inammissibilità della censura, essendo esclusa nel giudizio di legittimità la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata; Sez. 3, n. 40350, del
05/06/2014, C.C. in proc. M.M., non massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 in data 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716).
 
 
3. Il secondo motivo, mediante il quale è stato lamentato, peraltro genericamente e in modo assertivo, il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. è anch’esso inammissibile, sia perché volto a censurare una valutazione di merito compiuta dai giudici dell’impugnazione; sia perché manifestamente infondato.
 
La Corte d’appello ha, infatti, escluso la configurabilità di detta causa di esclusione della punibilità in considerazione della gravità della condotta, sottolineando l’ingente quantità dei materiali di rifiuto smaltiti in assenza di autorizzazione, nell’ambito di una attività edificatoria posta in essere all’interno di un cantiere assai esteso: si tratta di valutazione, in ordine alla gravità della condotta e delle sue conseguenze, propria del giudice di merito e non sindacabile nel giudizio di legittimità, implicando apprezzamenti di fatto e valutazioni di merito non consentiti a questa Corte; detta valutazione risulta, peraltro, pienamente coerente con quanto esposto nella motivazione della sentenza impugnata, riguardo allo stato dei luoghi e ai quantitativi di rifiuti illecitamente smaltiti (posto che l’area di cantiere aveva una estensione di circa 20.000,00 metri quadrati; che all’interno della stessa vi erano imponenti cumuli di rifiuti derivanti dalla attività di costruzione e demolizione e cumuli di rifiuti ferrosi derivanti dal trattamento dei rifiuti da demolizione; che vi erano due distinte aree di scavo entrambe della profondità indicativa di almeno 2,50 metri e della estensione complessiva di circa 2.500,00 metri quadrati, pavimentate con rifiuti inerti da demolizione livellati e compattati, il cui quantitativo è stato stimato in almeno 508 tonnellate), cosicché la censura risulta anche manifestamente infondata, stante l’evidente gravità della condotta di smaltimento non autorizzato e delle conseguenze che ne sono derivate.
 
 
4. Il terzo motivo, mediante il quale è stata prospettata la violazione dell’art. 133 cod. pen., per essere stata determinata la pena per il reato residuo in materia di rifiuti, a seguito della dichiarazione di estinzione di quello paesaggistico, in misura superiore all’aumento stabilito dal Tribunale per tale reato, posto in continuazione con quello paesaggistico ritenuto più grave, è manifestamente infondato.
 
La risoluzione del vincolo della continuazione, conseguente, nella specie, alla esclusione della punibilità del più grave reato paesaggistico, ai sensi dell’art. 181, comma 1 ter, d.lgs. 42/2004, ha determinato la necessità di stabilire in via autonoma la pena per i reati satellite (nel caso in esame quello residuo ascritto all’imputato di cui al capo A della rubrica, e cioè il reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. A, d.lgs. 152/2006), senza che la misura dell’aumento di pena in precedenza stabilito per la continuazione costituisca un limite di tale rideterminazione, alla quale il giudice del merito deve procedere nuovamente e in modo autonomo, senza considerare la pena stabilita per il reato continuato, che per effetto di detta risoluzione è venuto meno, con l’unico limite di non superare la pena complessivamente inflitta dal primo giudice (v. Sez. U. n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653; nonché Sez. 1, n. 52525 del 04/07/2014, Bonvissuto, Rv. 261454; Sez. 6, n. 9871 del 26/01/2016, Ventaloro, Rv. 266504; Sez. 3, n. 7258 del 14/11/2017, dep. 15/02/2018, N., Rv. 272631), nella specie non superato, con la conseguente manifesta infondatezza della doglianza.
 
 
5. Il ricorso deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile, a cagione della manifesta infondatezza e del contenuto non consentito nel giudizio di legittimità delle doglianze cui è stato affidato.
 
L’inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza dì secondo grado, giacché detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l’apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca, Rv. 217266; conformi, Sez. un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli, Rv. 23:400; in ultimo 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, Rasizzi Scalora, Rv. 261616).
 
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. sentenza 7 – 13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 2.000,00.
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
 
Così deciso il 8/5/2018
 

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