Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Diritto processuale penale,
Maltrattamento animali
Numero: 4 |
Data di udienza: 13 Novembre 2018
MALTRATTAMENTO ANIMALI – Detenzione di animali in condizioni incompatibili – Reato di maltrattamento di animali ex art. 727, c.p. – Grave sofferenza – Elemento oggettivo della fattispecie – Presunzione in re ipsa – Fattispecie – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Impedimento del difensore a comparire in udienza debitamente documentate e tempestivamente comunicate – Obbligo di nominare un sostituto processuale o di indicare le ragioni della mancata nomina – Esclusione – Controllo sulla motivazione della Suprema Corte – Verifica di tre requisiti – Necessità.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 2 Gennaio 2019
Numero: 4
Data di udienza: 13 Novembre 2018
Presidente: ANDREAZZA
Estensore: SCARCELLA
Premassima
MALTRATTAMENTO ANIMALI – Detenzione di animali in condizioni incompatibili – Reato di maltrattamento di animali ex art. 727, c.p. – Grave sofferenza – Elemento oggettivo della fattispecie – Presunzione in re ipsa – Fattispecie – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Impedimento del difensore a comparire in udienza debitamente documentate e tempestivamente comunicate – Obbligo di nominare un sostituto processuale o di indicare le ragioni della mancata nomina – Esclusione – Controllo sulla motivazione della Suprema Corte – Verifica di tre requisiti – Necessità.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 02/01/2019 (Ud. 13/11/2018), Sentenza n.4
MALTRATTAMENTO ANIMALI – Detenzione di animali in condizioni incompatibili – Reato di maltrattamento di animali ex art. 727, c.p. – Grave sofferenza – Elemento oggettivo della fattispecie – Presunzione in re ipsa – Fattispecie.
In tema di reato di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, previsto dall’art. 727, comma secondo, cod. pen., la grave sofferenza dell’animale, elemento oggettivo della fattispecie, deve essere desunta dalle modalità della custodia che devono essere inconciliabili con la condizione propria dell’animale in situazione di benessere (Cass. Sez. 3, n. 52031 del 04/10/2016 – dep. 07/12/2016, Bartozzi). Nel caso di specie, le condizioni dell’ambiente di detenzione, per come descritte dagli operanti all’atto del sopralluogo erano fonti di gravi sofferenze dell’animale, tenuto conto che questi si trovavano in un ambiente insano, circondati dai loro escrementi in stato di putrefazione come attestato dalla presenza di odori nauseabondi che si avvertivano dall’ingresso, senza acqua né cibo, perdipiù da oltre due settimane (donde la produzione di gravi sofferenze è in re ipsa: v., per una applicazione in tema di detenzione di volatili in condizioni di privazione di cibo ed acqua, Sez. 6, n. 17677 del 22/03/2016 – dep. 28/04/2016, Borghesi).
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Impedimento del difensore a comparire in udienza debitamente documentate e tempestivamente comunicate – Obbligo di nominare un sostituto processuale o di indicare le ragioni della mancata nomina – Esclusione.
L’impedimento del difensore a comparire in udienza dovuto a serie, imprevedibili e attuali ragioni di salute, debitamente documentate e tempestivamente comunicate, non comporta l’obbligo di nominare un sostituto processuale o di indicare le ragioni della mancata nomina (Cass. Sez. U, n. 41432 del 21/07/2016 – dep. 03/10/2016, Nifo Sarrapochiello e altri). Nella specie, lo stato febbrile che aveva causato l’impedimento era sopraggiunto la sera precedente l’udienza, ed era stato attestato con referto del medico curante rilasciato la mattina stessa dell’udienza, tempestivamente trasmesso via fax alla cancelleria del tribunale.
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Controllo sulla motivazione della Suprema Corte – Verifica di tre requisiti – Necessità.
Il controllo sulla motivazione della Suprema Corte è circoscritto, ai sensi dell’art. 606, primo comma, lettera e), cod. proc. pen., alla verifica di tre requisiti, la cui esistenza rende la decisione intoccabile in sede di legittimità: l’esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l’hanno determinata; l’assenza di manifesta illogicità dell’esposizione, ossia la coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che l’hanno determinate; il mancato affioramento di alcuni dei predetti vizi dall’atto impugnato (tra le tante: Sez. 6, n. 5334 del 22/04/1992 – dep. 26/05/1993, Verdelli ed altro).
(riforma sentenza 16.02.2017, TRIBUNALE DI IVREA) Pres. ANDREAZZA, Rel. SCARCELLA, Ric. (oscurato in sentenza)
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 02/01/2019 (Ud. 13/11/2018), Sentenza n.4
SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 02/01/2019 (Ud. 13/11/2018), Sentenza n.4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(Dati oscurati in Sentenza)
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza 16.02.2017, il tribunale di Ivrea condannava entrambi gli imputati G. e L., alla pena di 1500 € di ammenda ciascuno, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile assegnando una provvisionale immediatamente esecutiva oltre alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, in quanto ritenuti colpevoli del reato di maltrattamento di animali ex art. 727, c.p., per aver detenuto tre gatti in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze, secondo le modalità esecutive e spazio – temporali meglio descritte nell’imputazione, in relazione a fatti accertati in data 4.09.2015.
2. Contro la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di fiducia di ciascun ricorrente, iscritti all’Albo speciale ex art. 613, cod. proc. pen., prospettando complessivamente sette motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3. Deduce la difesa del ricorrente G., quattro motivi.
3.1. Con il primo motivo, il vizio di mancata assunzione di prova decisiva costituita dai verbali di querela sporti da tale L., da cui emergerebbero le condotte delittuose di cui la stessa risultava vittima.
Richiamando le censure svolte dalla coimputata nel terzo motivo, si impugna l’ordinanza emessa in data 15.12.2016 che ha rigettato la richiesta di acquisizione di alcune prove ritenute decisive, tra cui segnatamente i verbali di querela sporti dalla coimputata nei confronti del fratello, con cui vi erano rapporti conflittuali evidenti; il primo giudice avrebbe sì ammesso tali prove documentali limitatamente all’attestazione del fatto storico della presentazione della richiesta di punizione, escludendo però qualsiasi rilevanza penale in ordine al contenuto; tali verbali avrebbero quindi consentito di comprendere quale fossero i rapporti tra i due, provando che la segnalazione del fratello alle guardie zoofile avesse intenti ritorsivi, in quanto ispirata non dal fine di salvare gli animali da uno stato di inesistente abbandono, quanto piuttosto da desiderio di accusare la sorella di un reato inesistente;; in sostanza, quindi, il giudice, non ammettendo la formulazione di domande in merito alle circostanze relative al fatto storico descritto nelle querele della coimputata, avrebbe impedito alla difesa di introdurre nel processo un elemento di valutazione finalizzato all’applicazione di una scriminante.
3.2. Con il secondo motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 40 e 727, c.p. con riferimento alla responsabilità dell’imputato.
Si contesta la sentenza impugnata per aver del tutto trascurato il fatto che l’esistenza del conflitto tra la ex moglie ed il fratello era tale da impedire che terze persone, al di fuori della teste M. (dipendente dell’esercizio commerciale del fratello dell’imputata, incaricata dall’imputata medesima di prendersi cura dei gatti durante il periodo di sua assenza per ferie dal 15.08.2015), potessero prendersi cura degli animali; in sostanza, si osserva, la cura dei gatti sarebbe avvenuta in maniera corretta a cura dell’imputato e dei suoi figli dal momento in cui la M. aveva loro consegnato le chiavi dell’appartamento dal 15.08 alla data dell’accesso dei carabinieri nell’appartamento a seguito della segnalazione del furto del 2.09.2015, i quali non riscontrarono alcunchè di anomalo quanto alle condizioni di salute dei gatti, pur presentandosi la casa a soqquadro; diversamente, la situazione sarebbe mutata dal 3.09.2015, ossia quando il fratello dell’imputata aveva contattato la guardia zoofila M. rappresentando la situazione di abbandono dei gatti della sorella; non sarebbe comprensibile la ragione per la quale il giudice abbia sottovalutato la circostanza relativa al comportamento del fratello dell’imputata, aggiungendosi che il fatto che l’appartamento si presentava in quelle condizioni non fosse certo dovuto al comportamento dell’imputato o della coimputata, ma ad ignoti malfattori e comunque non rivestisse alcun rilievi sulle condizioni di salute dei gatti; si aggiunge, peraltro, che una teste, tale G., avrebbe anche visionato un video prodotto dal fratello dell’imputata, da cui si evincevano le condizioni dell’abitazione dell’imputata, elemento questo sottovalutato dal giudice di merito; risulterebbe poi illogico e contraddittorio quanto affermato dalla sentenza laddove si contesta all’imputato di essersi limitato a rimettere dentro l’appartamento gli animali, senza verificare che i gatti disponessero di cibo e acqua richiudendo la porta, in quanto il comportamento dell’imputato sarebbe risultato prudente avendo visto i gatti all’esterno dello stesso ed essendosi preoccupati di farli rientrare al suo interno, né tantomeno può essere ascritta a suo danno la circostanza di aver chiuso l’appartamento con un lucchetto, pur essendogli nota la circostanza che la moglie fosse via da tempo dall’appartamento, in quanto ciò non significava che egli si fosse disinteressato delle condizioni degli animali e che gli stessi fossero in stato di abbandono; diversamente risulta provato che questi, dopo aver accertato il furto, il 2.09.2015 ebbe subito a denunciare ai carabinieri l’accaduto; non risulterebbe, quindi, da un lato sussistere una responsabilità del G. in quanto non titolare di alcuna posizione di garanzia ex art. 40, c.p. rispetto agli animali non sussistendo alcuna norma che imponesse all’imputato l’obbligo di prendersene cura.
3.3. Con il terzo motivo, il vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la sentenza ha ritenuto gli imputati colpevoli del reato di cui all’art. 727, c.p. in assenza di riscontri quanto alla realizzazione dell’evento previsto dalla norma incriminatrice.
Richiamata la giurisprudenza formatasi in relazione alla fattispecie incriminatrice in esame, osserva la difesa che il semplice fatto di trovarsi gli animali in condizioni incompatibili con la loro natura non sarebbe ex se sufficiente a ritenere integrato il reato in esame, in quanto è altresì richiesta la produzione di gravi sofferenze dell’animale; nel caso di specie, non solo non vi sarebbe prova di ciò, ma nemmeno il giudice si sarebbe posto il dubbio circa l’eventuale intensità del patimento, ritenendo sufficiente quanto dichiarato da soggetti estranei agli appartenenti alle forze dell’ordine, con la conseguenza che la sentenza sarebbe contraddittoria ed illogica in assenza di qualsiasi riscontro; parimenti illogica sarebbe la sentenza laddove imputa al ricorrente di non aver contato una struttura pubblica e, soprattutto, laddove ritiene di dover desumere lo stato di abbandono sulla base dell’aspetto di uno solo dei tre gatti, ossia quello affetto da patologia tumorale che, per espressa ammissione del medico veterinario, era denutrito proprio a causa della patologia da cui era affetto e non per essere stato abbandonato; del resto, si aggiunge, con considerazioni analoghe a quelle già sviluppate dalla coimputata nel secondo motivo, se ciò fosse stato vero, allora tenuto conto del periodo trascorso (dal 15.08 al 2.09.2015), certamente al momento dell’arrivo dei carabinieri intervenuti per la segnalazione del furto in appartamento, sicuramente avrebbero riscontrato lo stato di abbandono dei gatti, cosa non avvenuta.
3.4. Con il quarto motivo, il vizio di mancanza della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Si censura la sentenza per aver negato il giudice le predette attenuanti, in base all’assunto che non sarebbe apprezzabile alcun elemento di fatto a sostegno del riconoscimento delle predette attenuanti si tratterebbe di motivazione illogica e contraddittoria, in quanto dagli atti sarebbero emersi molteplici elementi a sostegno delle invocate attenuanti, essendosi peraltro l’imputato trovato coinvolto nella vicenda solo perché gravato dal dovere di genitorialità.
4. Deduce la difesa della ricorrente L., tre motivi.
4.1. Con il primo motivo, violazione di legge processuale in relazione all’art. 484, c.p.p. con riferimento all’art. 420-ter, c.p.p. per aver il tribunale rigettato l’istanza di rinvio dell’udienza avanzata dal difensore di fiducia a causa dell’impedimento a parteciparvi.
Si impugna l’ordinanza resa all’udienza 11.01.2017 che ha rigettato l’istanza di rinvio dell’udienza per impedimento del difensore dovuto a ragioni di salute per non aver fornito il difensore giustificazione circa la mancata nomina di un sostituto; sostiene la difesa che tale ordinanza sarebbe in contrasto con il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 41432 del 2016, che ha escluso l’onere del difensore di fiducia di designare un sostituto processuale o di indicare le ragioni dell’omessa nomina ove egli sia impedito per serie ragioni di salute o da altro evento non prevedibile o evitabile; nella specie, lo stato febbrile che aveva causato l’impedimento era sopraggiunto la sera precedente l’udienza, ed era stato attestato con referto del medico curante rilasciato la mattina stessa dell’udienza, tempestivamente trasmesso via fax alla cancelleria del tribunale.
4.2. Con il secondo motivo, il vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto alla erronea valutazione degli elementi di prova tra loro contrastanti e posti a fondamento della sentenza di condanna.
Si osserva come la sentenza impugnata si fonderebbe sul contenuto probatorio delle dichiarazioni della teste R., guardia zoofila, che avrebbe osservato direttamente la situazione di contestato abbandono di animali in data 4.09.2015, venendo però apertamente smentita dagli altri testimoni; il riferimento, in ricorso, è alle dichiarazioni della teste M. che aveva dichiarato di aver consegnato le chiavi dell’appartamento dell’imputata al marito ed ai figli in data 15.08.2015, i quali si erano fatti carico di accudire i gatti dell’imputata durante il suo periodo di assenza; il teste M., poi, anch’egli guardia zoofila, avrebbe confermato di aver contattato personalmente i carabinieri su espressa richiesta del fratello dell’imputata, tale L., avvenuta in data 3.09.2015 il quale aveva denunciato lo stato di abbandono degli animali nell’appartamento della sorella; l’illogicità della motivazione emergerebbe dal fatto che il giudice avrebbe ritenuto di poter affermare la sussistenza dello stato di abbandono degli animali senza tener conto del fatto che essendovi stato un sopralluogo da parte dei carabinieri il 2.09.2015 per un furto nell’appartamento dell’imputata, era del tutto singolare che i militari non si fossero accorti di tale stato di abbandono, invece rilevato due giorni dopo il fatto in occasione del sopralluogo del 4.09.2015 da parte delle guardie zoofile, tanto che i carabinieri intervenuti due giorni prima ritennero di non segnalare alcunché circa il presunto stato di abbandono dei gatti alla Procura; vi sarebbe stato anche un evidente travisamento delle prove, quanto alle dichiarazioni del veterinario L., il quale si sarebbe riferito solo ad un gatto affetto da massa neoplastica, imputandone chiaramente lo stato di denutrizione alla presenza del tumore e non allo stato di abbandono; né il veterinario né le guardie zoofile intervenute avrebbero invece riscontrato detto stato di abbandono degli altri due gatti, in quanto se ciò fosse stato vero, allora tenuto conto del periodo trascorso (dal 15.08 al 2.09.2015), certamente al momento dell’arrivo dei carabinieri intervenuti per la segnalazione del furto in appartamento, sicuramente avrebbero riscontrato lo stato di abbandono dei gatti, cosa non avvenuta; sarebbe quindi del tutto contraddittoria e illogica la sentenza, laddove ha preteso di accertare con certezza un fatto smentito da elementi di prova emersi in sede istruttoria.
4.3. Con il terzo motivo, il vizio di mancata assunzione di prova decisiva non avendo ammesso il giudice le prove documentali di cui alla memoria depositata in data 26.09.2016 in vista dell’udienza del 15.12.2016.
Si censura la sentenza per non aver ammesso tali elementi di prova che, invece, descrivevano i rapporti conflittuali tra l’imputata ed il fratello che aveva segnalato la situazione di abbandono dei gatti da parte della sorella; tali prove avrebbero dimostrato che la denuncia era stata fatta per fini ritorsivi e non per evidenziare la situazione preoccupante di abbandono degli animali, nonché la circostanza che l’uomo fosse avvezzo ad entrare senza autorizzazione in casa della sorella; ciò avrebbe consentito al giudice di valutare il contesto in cui i fatti erano avvenuti, emergendo soprattutto che la situazione die gatti non fosse mai stata connotata da condizioni di abbandono.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5. Il ricorso L. è fondato mentre quello del G. dev’essere rigettato perché infondato.
6. Ed invero, sul primo motivo della ricorrente L., esaminata l’ordinanza 15.01.2017 con cui è stata rigettata la richiesta di rinvio per legittimo impedimento, effettivamente risulta che l’ordinanza è motivata come da censure.
Trova pertanto applicazione il principio secondo cui l’impedimento del difensore a comparire in udienza dovuto a serie, imprevedibili e attuali ragioni di salute, debitamente documentate e tempestivamente comunicate, non comporta l’obbligo di nominare un sostituto processuale o di indicare le ragioni della mancata nomina (Sez. U, n. 41432 del 21/07/2016 – dep. 03/10/2016, Nifo Sarrapochiello e altri, Rv. 267747). Nella specie, lo stato febbrile che aveva causato l’impedimento era sopraggiunto la sera precedente l’udienza, ed era stato attestato con referto del medico curante rilasciato la mattina stessa dell’udienza, tempestivamente trasmesso via fax alla cancelleria del tribunale.
7. L’accoglimento del motivo di natura processuale esime questa Corte dall’esame dei restanti motivi di ricorso.
L’impugnata sentenza dev’essere pertanto annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al tribunale di Ivrea per nuovo giudizio.
8. A diversa soluzione deve pervenirsi con riferimento al ricorso G..
In particolare, deve preliminarmente rilevarsi che il primo motivo del ricorso G. nonché il secondo e terzo motivo del ricorso G. possono essere trattati congiuntamente, attesa l’intima connessione dei profili di doglianza tra essi esistenti, tutti vertendo su presunti vizi motivazionali della sentenza impugnata relativi alla valutazione degli elementi di prova da parte del giudice ed all’omessa assunzione di prove decisive oltre che alla configurabilità del reato ascritto.
9. Tanto premesso, il primo motivo del ricorso G. è manifestamente infondato. Ed invero con lo stesso si deduce il vizio esclusivamente ai sensi dell’art. 606, lett. d), cod. proc. pen..
È pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che il vizio della sentenza di cui all’art. 606, lett. d) cod. proc. pen. (mancata assunzione di una prova decisiva quando la parte ne ha fatto richiesta a norma dell’art. 495, comma secondo, dello stesso codice) consiste in una sorta di "error in procedendo", ravvisabile solamente quando la prova richiesta e non ammessa, confrontata con le argomentazioni formulate in motivazione a sostegno ed illustrazione della decisione, risulti tale che, se esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia. Perché si configuri il vizio "de quo" deve cioè necessariamente sussistere la certezza della decisività della prova ai fini del giudizio e dell’idoneità dei fatti che ne sono oggetto ad inficiare le ragioni poste a base del convincimento manifestato dal giudice (Sez. 2, n. 2380 del 27/01/1995 – dep. 09/03/1995, Amico, Rv. 200980).
10. Nel caso di specie, dalla lettura del verbale di udienza 15.12.2016, risulta che il giudice ha escluso il verbale di sommarie informazioni testimoniali 2.09.2015 in quanto non costituente documento ma atto di indagine e, quanto ai verbali di denuncia-querela della difesa L., ne aveva ammesso la produzione, limitatamente all’attestazione del fatto storico della presentazione della richiesta di punizione, esclusa ogni rilevanza penale quanto al contenuto.
A fronte di quanto sopra, le argomentazioni del ricorrente circa la presunta decisività di tali documenti non hanno pregio, in quanto fondate sull’assunto che la segnalazione del fratello dell’imputata alla lega dei diritti dell’animale, da cui scaturì il sopralluogo, fosse stata determinata da intenti ritorsivi, stante i rapporti conflittuali tra i due.
Tale circostanza, all’evidenza, non assumeva alcuna rilevanza rispetto alla vicenda processuale ed agli elementi di prova emersi (atteso che la doglianza del ricorrente G. secondo cui non sarebbe sta ammessa la formulazione di domande in merito alle circostanze relative al fatto storico descritto nelle querele della L. non ha pregio, in quanto ben avrebbe potuto avvalersi della possibilità di estendere l‘esame ai rapporti di parentela o di interesse tra le parti ex art. 194, comma secondo, cod. proc. pen.) che, invece davano atto, per come caduto sotto la diretta percezione degli operanti, di uno stato di incuria ed abbandono degli animali, che avevano dato conto della presenza diffusa di escrementi ed urina all’interno dell’appartamento e di ciotole prive di cibo ed acqua, elementi, questi che denotavano un vero e proprio stato di abbandono degli animali all’interno dell’appartamento, condizioni certamente cronologicamente risalenti e certamente dimostrative della mancanza di attenzione e cura degli animali quantomeno dalla data del “passaggio di consegne” dalla teste M., avvenuto alla vigilia di ferragosto 2015 sino alla data del sopralluogo.
Appare quindi evidente come detta prova documentale, alla luce delle emergenze processuali, non rivestiva quel carattere di decisività normativamente richiesto, in quanto l’esistenza di rapporti conflittuali tra il fratello dell’imputata e la L., non era destinato ad incidere “decisivamente” sull’esito del giudizio, tenuto conto degli elementi acquisiti che avevano fornita prova oggettiva del fatto contestato.
11. Analogamente, il secondo e terzo motivo del ricorso G. sono inammissibili.
Ed invero, nessuna illogicità o travisamento della prova è ravvisabile nel fatto di non aver il giudice tenuto conto del fatto che all’arrivo dei carabinieri il 2.09.2015 non era stato riscontrato alcunchè di anomalo quanto alla situazione degli animali o del fatto che il veterinario avesse ascritto la situazione di denutrizione del gatto affetto da neoplasia alla malattia piuttosto che allo stato di abbandono. Ed infatti, nessuna rilevanza riveste la prima circostanza alla luce del fatto che lo stato di incuria ed abbandono degli animali risulta confermato non solo dalle dichiarazioni della guardia zoofila R., ma anche delle dichiarazioni del militare M.llo D., che hanno riferito del sopralluogo congiunto eseguito il 4.09.2015 alla presenza del ricorrente G., nel corso del quale trovarono all’ingresso dell’abitazione una quantità notevole di escrementi di animali e al secondo piano chiusi dentro una stanzetta i tre gatti di cui si discute, condizione di locali ed animali documentata fotograficamente.
Quanto all’accertamento del veterinario, il giudice di primo grado non ne ha travisato le dichiarazioni, (v. pag. 5 sentenza impugnata), essendosi limitato il giudice a dare atto dello stato di denutrizione del maschio adulto affetto da tumore, senza affermare che tale stato fosse stato determinato unicamente dall’abbandono del gatto, piuttosto precisando che la sussistenza dell’elemento oggettivo del reato poteva ritenersi provata dalla circostanza della assenza di cibo ed acqua nelle ciotole al momento dell’arrivo degli operanti.
12. Quanto sopra rende peraltro prive di pregio le censure del ricorrente G. esposte nei motivi secondo e terzo, atteso che la presunta violazione del combinato disposto degli artt. 40 e 727, c.p., anche sotto il profilo dell’omessa prova dell’evento costituito dalla produzione delle gravi sofferenze, benché articolato come vizio di violazione di legge, in realtà come risulta dalla stessa strutturazione del motivo, sotto l’apparente denuncia di asseriti vizi di illogicità e di contraddittorietà della motivazione, tenta di far sostituire il giudizio valutativo degli elementi di prova operato dal primo giudice con quello di questa Corte di legittimità, operazione inibita in questa sede.
La presunta omessa sottovalutazione del comportamento del fratello dell’imputata che avrebbe nascosto una sua voglia di rivalsa verso la sorella, la sottovalutazione della videoripresa dell’appartamento di cui il giudice non avrebbe disposto l’acquisizione (sembrerebbe ufficiosa, non essendo stata nemmeno sollecitata dalla parte), la circostanza che il comportamento dell’imputato G. sarebbe stato prudente perché non avrebbe lasciato i gatti per strada e li avrebbe rinchiusi nell’appartamento della sorella, costituiscono tutte deduzioni in fatto che, proprio perché tali, sono insuscettibili di essere autonomamente valutate da questa Corte di legittimità, atteso che eccede dalla competenza della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito. Il controllo sulla motivazione della Suprema Corte è, dunque, circoscritto, ai sensi dell’art. 606, primo comma, lettera e), cod. proc. pen., alla verifica di tre requisiti, la cui esistenza rende la decisione intoccabile in sede di legittimità: l’esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l’hanno determinata; l’assenza di manifesta illogicità dell’esposizione, ossia la coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che l’hanno determinate; il mancato affioramento di alcuni dei predetti vizi dall’atto impugnato (tra le tante: Sez. 6, n. 5334 del 22/04/1992 – dep. 26/05/1993, Verdelli ed altro, Rv. 194203). E la sentenza qui esaminata, sul punto, non merita censura.
13. Non ha infine pregio, pur se suggestiva, l’eccezione difensiva secondo cui non sarebbe esistente alcuna norma che imponesse al G. l’obbligo di cura degli animali, con la conseguenza che al medesimo sarebbe stata attribuita una posizione di garanzia non prevista dalla legge.
Ed invero, è pacifico, in quanto risulta dagli atti e non vi è contestazione, che la proprietaria dei gatti, la sig.ra L., ebbe ad affidare in custodia gli animali durante la sua assenza alla dipendente dell’esercizio commerciale gestito dal fratello, la teste M., che, a ridosso del periodo di ferragosto 2015, dopo essersi messa in contatto telefonicamente con la proprietaria, ebbe ad affidare in custodia i tre gatti ai figli minori della donna, cui consegnò le chiavi dell’appartamento alla presenza del padre, attuale imputato. E’ quindi provato che la proprietaria, su cui gravava una posizione di garanzia rispetto alla salvaguardia della salute degli animali, ebbe ad affidarne la custodia ad un terzo che, a sua volta, con il previo consenso di quest’ultima, trasferì la custodia degli animali stessi ai figli minori alla presenza dell’ex marito.
L’assunzione della posizione di garanzia, pertanto, avvenne direttamente al G., e non ai figli minori infraquattordicenni (aventi all’epoca del fatto un’età rispettivamente di 13, 10 e 9 anni), attesa la loro incapacità. E’ quindi evidente che l’assunzione della posizione di garanzia era derivata per l’imputato dalla circostanza di aver ricevuto, pel tramite dei figli minori con lui conviventi durante quel periodo, l’affidamento in custodia degli animali. Ne discende che era costui che avrebbe dovuto occuparsi della cura degli animali, e non invece disinteressarsi degli stessi come ben evidenziato dal giudice nella sentenza impugnata che ha sottolineato come il G., dopo l’effrazione della porta dell’appartamento della ex moglie, si fosse limitato a rimettere dentro gli animali, senza sincerarsi delle loro condizioni, in particolare senza verificare che i gatti disponessero di cibo e di acqua, richiudendo poi la porta con un lucchetto, pur essendogli nota la circostanza che la ex moglie era ormai assente da tempo dall’appartamento e che la M. aveva smesso di occuparsene dal 14 agosto, allorquando aveva dato le chiavi al suoi figli in sua presenza.
Correttamente quindi il giudice ha ritenuto colposa la condotta del G., essendo concretamente esigibile da questi che si attivasse per verificare le condizioni in cui si trovavano gli animali, eventualmente contattando la ex moglie o una struttura pubblica, una volta constatato che gli animali erano privi di cura.
14. Ad analogo approdo deve, ancora, pervenirsi quanto alla ulteriore censura di violazione di legge (terzo motivo G.), con cui si sostiene che il semplice fatto di trovarsi gli animali in condizioni incompatibili con la loro natura non sarebbe ex se sufficiente a ritenere integrato il reato in esame, in quanto è altresì richiesta la produzione di gravi sofferenze dell’animale.
Orbene, sul punto, la sentenza da atto che all’atto del sopralluogo era avvertibile sin dall’ingresso nell’alloggio la presenza di un forte odore di escrementi; all’interno dell’abitazione, era stata avvertita “una puzza veramente notevole” (dep. R.), ed erano stati rinvenuti tre gatti, chiusi all’interno di una piccola stanza, senza cibo né acqua; uno di essi, un gatto maschio, presentava anche una massa tumorale che gli impediva di alimentarsi autonomamente; una volta prelevato dalle guardie zoofile era stato sottoposto a ad un primo intervento chirurgico finalizzato a ridurre la massa ed a consentire all’animale di cibarsi; nonostante fosse stato sottoposto qualche mese dopo ad un ulteriore intervento chirurgico per ridurre il tumore, non era purtroppo sopravvissuto, decedendo il mese successivo non riuscendo più ad alimentarsi; era stato accertato, peraltro, che se fosse stato tempestivamente sottoposto ad intervento, e ad appropriata chemioterapia l’animale avrebbe avuto un tempo di sopravvivenza di almeno sei/sette anni.
E’ ben vero che la situazione di denutrizione del gatto affetto da neoplasia risultava dipendente dalla grave patologia da cui l’animale era affetto, tanto che lo stesso aveva difficoltà nell’alimentarsi, ma ciò tuttavia non vale ad escludere sia per questo animale che per gli altri due gatti, rinvenuti al pari del primo chiusi all’interno di una stanza e privi di acqua e cibo, che gli stessi fossero detenuti in condizioni incompatibili con la loro natura, produttiva di gravi sofferenze.
15. Sul punto, in particolare, deve essere qui ricordato che in tema di reato di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, previsto dall’art. 727, comma secondo, cod. pen., la grave sofferenza dell’animale, elemento oggettivo della fattispecie, deve essere desunta dalle modalità della custodia che devono essere inconciliabili con la condizione propria dell’animale in situazione di benessere (In motivazione, la Corte ha precisato che anche le sole condizioni dell’ambiente di detenzione possono essere fonte di gravi sofferenze per l’animale, quando sono incompatibili con la sua natura: Sez. 3, n. 52031 del 04/10/2016 – dep. 07/12/2016, Bartozzi, Rv. 268778). E, nel caso di specie, è evidente che le condizioni dell’ambiente di detenzione, per come descritte dagli operanti all’atto del sopralluogo del 4.09.2015, erano fonti di gravi sofferenze dell’animale, tenuto conto che questi si trovavano in un ambiente insano, circondati dai loro escrementi in stato di putrefazione come attestato dalla presenza di odori nauseabondi che si avvertivano dall’ingresso, senza acqua né cibo, perdipiù da oltre due settimane (donde la produzione di gravi sofferenze è in re ipsa: v., per una applicazione in tema di detenzione di volatili in condizioni di privazione di cibo ed acqua, Sez. 6, n. 17677 del 22/03/2016 – dep. 28/04/2016, Borghesi, Rv. 267313), tenuto conto che la M. alla vigilia di ferragosto aveva consegnato le chiavi dell’appartamento affidando in custodia gli animali.
Anche tale motivo di ricorso, pertanto, dev’essere respinto.
16. Infine, sull’ultimo motivo, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la censura appare parimenti priva di pregio, atteso che il giudice motiva il diniego escludendo la sussistenza di elementi di fatto a sostegno del riconoscimento delle invocate attenuanti.
Trattasi di motivazione del tutto corretta in diritto ed immune dai denunciati vizi motivazionali, atteso che la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull’accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell’imputato. Ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell’istanza, l’onere di motivazione del diniego dell’attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015 – dep. 09/03/2016, Piliero, Rv. 266460).
Nella specie, la difesa aveva esclusivamente richiesto in sede di conclusioni l’assoluzione dell’imputato con la formula ritenuta di giustizia, senza ulteriormente specificare eventuali ragioni a sostegno della richiesta di riconoscimento delle invocate attenuanti.
Da qui, pertanto, il corretto giudizio espresso dal giudice di merito in sede di diniego.
17. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a L., con trasmissione degli atti al tribunale di Ivrea per nuovo giudizio.
Rigetta il ricorso di G. che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 13 novembre 2018