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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 4912 | Data di udienza: 14 Luglio 2016

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Opere abusive su aree dichiarati di notevole interesse pubblico – Illegittimità costituzionale 181 c.1 bis del D. Lgs. n.42/04 – Effetti – Artt. 142, 146 e ss., 181 c.1 bis D. Lgs. n.42/04 – Artt. 44 lett. e), 72 e 95 D.P.R. n.380/01 e 734 cod. pen.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 2 Febbraio 2017
Numero: 4912
Data di udienza: 14 Luglio 2016
Presidente: FIALE
Estensore: GRILLO


Premassima

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Opere abusive su aree dichiarati di notevole interesse pubblico – Illegittimità costituzionale 181 c.1 bis del D. Lgs. n.42/04 – Effetti – Artt. 142, 146 e ss., 181 c.1 bis D. Lgs. n.42/04 – Artt. 44 lett. e), 72 e 95 D.P.R. n.380/01 e 734 cod. pen.



Massima

 


CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 02/02/2017 (Ud. 14/07/2016) Sentenza n.4912



BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Opere abusive su aree dichiarati di notevole interesse pubblico – Illegittimità costituzionale 181 c.1 bis del D. Lgs. n.42/04 – Effetti – Artt. 142, 146 e ss., 181 c.1 bis D. Lgs. n.42/04 – Artt. 44 lett. e), 72 e 95 D.P.R. n.380/01 e 734 cod. pen.
 
L’illegittimità costituzionale dell’art. 181, comma 1- bis, lettera a), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nella parte in cui, anche quando non risultino superati i limiti quantitativi previsti dalla successiva lettera b), punisce con la sanzione della reclusione da uno a quattro anni, anziché con le pene più lievi previste dal precedente comma 1 – che rinvia all’art. 44, comma 1, lettera e), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – Testo A) – colui che, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegua lavori di qualsiasi genere su immobili o aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche, siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori. Pertanto, a seguito dell’intervento del Giudice delle leggi, ai fini dell’integrazione dell’ipotesi delittuosa di cui all’art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42 del 2004, non è più sufficiente che la condotta ricada su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche, siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori o su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell’articolo 142, essendo anche necessario che le opere realizzate siano di notevole impatto volumetrico e che superino, dunque, limiti quantitativi previsti dalla lettera b) dell’art. 181, comma 1-bis.

(riforma sentenza del 26/01/2015 CORTE APPELLO di SALERNO) Pres. FIALE, Rel. GRILLO, Ric. Masullo 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 02/02/2017 (Ud. 14/07/2016) Sentenza n.4912

SENTENZA

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 02/02/2017 (Ud. 14/07/2016) Sentenza n.4912

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da MASULLO ANTONIO nato il 10/01/1946 a CAVA DE’ TIRRENI
avverso la sentenza del 26/01/2015 della CORTE APPELLO di SALERNO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/07/2016, la relazione svolta dal Consigliere RENATOGRILLO
Udito il Procuratore Generale in persona del CIRO ANGELILLIS che ha concluso per annullamento senza rinvio per prescrizione. 

RITENUTO IN FATTO
 
1.1 Con sentenza del 26 gennaio 2015 la Corte di appello di Salerno confermava la sentenza del Tribunale monocratico di quella città del 3 maggio 2012 che aveva affermato la penale responsabilità di MASULLO Antonio in ordine al reato di cui all’art. 181 comma 1 bis del D. Lgs. 42/04 e dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati contravvenzionali di cui agli artt. 44 lett. e), 72 e 95 D.P.R. 380/01 e 734 cod. pen. [fatti accertati in Cava dei Tirreni in data 16 febbraio 2007] condannandolo alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi otto di reclusione.
 
1.2 Avverso la detta sentenza propone ricorso l’imputato MASULLO Antonio tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi che in questa sede si espongono, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Con i primi due motivi la difesa lamenta l’inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 177 e ss. e 522 cod. proc. pen. in riferimento alla intervenuta modifica del capo di imputazione mai notificata per estratto del verbale di udienza all’imputato e vizio di motivazione per illogicità manifesta e contraddittorietà in riferimento alla mancata risposta offerta dalla Corte distrettuale alle censure sollevate su tale punto dalla difesa con l’atto di appello. Con il terzo e quarto motivo la difesa si duole della erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 181 comma 1 bis del D. Lgs. 42/04 e vizio di motivazione per contraddittorietà e/o illogicità manifesta su tale specifico punto.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. Va anzitutto esaminato il primo motivo di ricorso con il quale il ricorrente lamenta la erronea applicazione della legge penale e correlato vizio di motivazione per avere la Corte distrettuale omesso di dare risposta alle censure prospettate con l’atto di appello con le quali veniva sollevata l’eccezione di nullità della sentenza per inosservanza dell’art. 522 in relazione all’art. 520 comma 2 cod. proc. pen.
 
1.1 Secondo la difesa, infatti, poiché il Pubblico Ministero nel corso del giudizio di primo grado aveva formulato una nuova contestazione in riferimento alla violazione dell’art. 181 comma 1 bis del D. Lgs. 42/04, il giudice avrebbe dovuto provvedere alla notifica dell’estratto del verbale di udienza all’imputato rimasto contumace. Il rilievo difensivo è, però, privo di fondamento in quanto la Corte territoriale, sia pure in modo estremamente sintetico ma non per questo immotivato, ha evidenziato come la notifica dell’estratto del verbale di udienza era stata effettuata nei confronti dell’imputato. Si legge, infatti, nella pag. 3 della sentenza
impugnata inclusa tra parentesi la frase “ma cfr. relata di notificazione del 22.8.2012”, figurante dopo l’indicazione della specifica doglianza della difesa in merito alla mancata notificazione del verbale dell’udienza. Secondo la difesa la risposta offerta dalla Corte di Appello oltre che sostanzialmente inesistente fa riferimento ad una data addirittura successiva di alcuni mesi alla data di pronuncia della sentenza di primo grado. A ben vedere la data riportata nella sentenza (22.8.2012) è evidentemente frutto di refuso dovendosi intendere 22.3.2012.
 
2. Risolta nel termini che precedono la censura di tipo processuale e passando all’esame dei motivi afferenti alla inosservanza dell’art. 181 comma 1 bis del D. Lgs. 42/04, sostiene la difesa che erroneamente la Corte territoriale avrebbe ritenuto integrata la fattispecie sulla base delle sole dichiarazioni del tecnico Comunale che aveva riferito come le opere realizzate dal MSAULLO erano state realizzate in difformità al permesso di costruire su una zona sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale. Secondo la tesi difensiva la mera circostanza topografica non poteva ritenersi sufficiente ad integrare il reato occorrendo che le opere abusive avessero il carattere di offensività, rimanendo escluso il reato nel caso in cui tale offensività fosse risultata di minima rilevanza, con la conseguenza che non poteva dirsi raggiunta la prova della incompatibilità paesaggistica delle opere eseguite dal MASULLO su zona protetta.
 
2.1 Per quanto qui interessa, il ricorrente è stata condannato con riferimento al reato di cui dall’art. 181, comma 1-bis, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 per aver eseguito le opere meglio indicate nel capo A) della imputazione (riferito al reato di cui all’art. 44/c del d.P.R. 380/01 poi dichiarato estinto per prescrizione) consistenti in una platea in calcestruzzo con rete metallica elettrosaldata sulla quale poggiavano tre container della superficie, ciascuno, di mq.30 circa ed altro container della superficie di mq. 15 circa, tutti insistenti su zona dichiarata di notevole interesse pubblico in assenza di autorizzazione prescritta dagli art. 146 e ss. D.L.vo 42 del 2004. Reato accertato in data 16 febbraio 2007).
 
2.2 Ciò precisato, assorbente appare la considerazione che la Corte costituzionale, con sentenza 23 marzo 2016, n. 56 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 181, comma 1- bis, lettera a), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nella parte in cui, anche quando non risultino superati i limiti quantitativi previsti dalla successiva lettera b), punisce con la sanzione della reclusione da uno a quattro anni, anziché con le pene più lievi previste dal precedente comma 1 – che rinvia all’art. 44, comma 1, lettera e), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – Testo A) – colui che, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegua lavori di qualsiasi genere su immobili o aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche, siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori.
 
2.3 A seguito dell’intervento del Giudice delle leggi, dunque, ai fini dell’integrazione dell’ipotesi delittuosa di cui all’art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42 del 2004, non è più sufficiente che la condotta ricada su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche, siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori o su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell’articolo 142, essendo anche necessario che le opere realizzate siano di notevole impatto volumetrico e che superino, dunque, limiti quantitativi previsti dalla lettera b) dell’art. 181, comma 1-bis.
 
2.4 Nel caso di specie appare evidente, dalla stessa descrizione delle opere abusivamente realizzate per come emerge dal capo di imputazione, che in nessun caso tali limiti risultano superati sicché, il reato contestato secondo la formula indicata dal Pubblico Ministero all’udienza del 7 marzo 2012 va qualificato come contravvenzione ai sensi dell’art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004. Ora tenuto conto del tempus commissi delicti, il reato come oggi riqualificato nella fattispecie contravvenzionale va dichiarato, d’ufficio, estinto per prescrizione così come è accaduto per i reati urbanistici e per reato di cui allO’art. 734 cod. pen. già dichiarati estinti per prescrizione dal giudice del merito per essere le opere state eseguite nel medesimo contesto temporale.
 
2.5 La declaratoria di parziale incostituzionalità, per irragionevolezza sanzionatoria, del comma 1-bis dell’art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004, ha circoscritto il precetto del delitto paesaggistico ai soli interventi volumetrici di particolare consistenza, trasferendo una porzione del fatto tipico nell’ambito di operatività del precetto contravvenzionale: da ciò consegue l’illegalità sopravvenuta, per sproporzione, della pena in precedenza inflitta. Ma consegue anche la necessità che il tempo necessario a prescrivere venga parametrato non più sul delitto ma sulla contravvenzione.
 
2.6 Ciò comporta che la Corte di cassazione deve rilevare di ufficio, in mancanza di specifico motivo di impugnazione da parte del ricorrente, l’illegalità della pena esaminando il motivo sopraggiunto, costituzionalmente imposto e derivante dalla modifica in melius della struttura sanzionatoria dell’illecito paesaggistico (Sez. U, 26.6.2015 n. 46653, Della Fazia, Rv. 265110).
 
2. 7 Sulla base di ciò, in mancanza di evidenti cause di proscioglimento nel merito ex art. 129 cod. proc. pen., la sentenza impugnata, assorbiti i motivi di ricorso, deve essere annullata senza rinvio con la formula conseguenziale 
 
2.8 Vanno contestualmente revocati gli ordini di demolizione e di rimessione in pristino, mentre nel resto il ricorso va rigettato.
 
P.Q.M.
 
Qualificato il delitto di cui al capo E) come contravvenzione di cui all’art. 181 comma 1 lett. A Lgs. 42/04, annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a tale contravvenzione essendo la stessa estinta per prescrizione. Revoca gli ordini di demolizione e rimessione in pristino. Rigetta il ricorso nel resto.
 
Così deciso in Roma il 14 luglio 2016

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