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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto venatorio e della pesca Numero: 5072 | Data di udienza: 12 Ottobre 2017

DIRITTO VENATORIOCACCIA – Uccellagione – Natura di reato di pericolo a consumazione anticipata – Configurabilità – Distinzione tra caccia in senso stretto e uccellagione – Art. 30, L. 157/1992 – Integrazione del reato esercizio di uccellagione – Distinzione fra caccia con mezzi vietati ed uccellagione – Sistemi di cattura con potenzialità offensiva indeterminata – Pericolo di un depauperamento della fauna – Giurisprudenza.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 2 Febbraio 2018
Numero: 5072
Data di udienza: 12 Ottobre 2017
Presidente: FIALE
Estensore: MACRI'


Premassima

DIRITTO VENATORIOCACCIA – Uccellagione – Natura di reato di pericolo a consumazione anticipata – Configurabilità – Distinzione tra caccia in senso stretto e uccellagione – Art. 30, L. 157/1992 – Integrazione del reato esercizio di uccellagione – Distinzione fra caccia con mezzi vietati ed uccellagione – Sistemi di cattura con potenzialità offensiva indeterminata – Pericolo di un depauperamento della fauna – Giurisprudenza.



Massima

 

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 02/02/2018 (Ud. 12/10/2017), Sentenza n.5072


DIRITTO VENATORIO – Uccellagione – Natura di reato di pericolo a consumazione anticipata – Configurabilità – Distinzione tra caccia in senso stretto e uccellagione – Art. 30, L. 157/1992.
 
Il reato di uccellagione previsto dall’art. 30, comma primo, lett. e), della legge 11 febbraio 1992 n. 157, è configurato come fattispecie di pericolo a consumazione anticipata, per la cui integrazione è sufficiente qualsiasi atto diretto alla cattura di uccelli con mezzi diversi dalle armi da sparo e con potenzialità offensiva indeterminata, non essendo invece richiesta l’effettiva apprensione dei volatili. Pertanto, la distinzione tra caccia in senso stretto e uccellagione non attiene soltanto all’oggetto (che nella prima è ogni tipo di fauna selvatica, ad eccezione di talpe, ratti, topi e arvicole di cui all’art. 2, comma 2, L. 157 del 1992 e nella seconda è solo ogni genere di uccelli), ma anche ai mezzi adoperati: nella caccia si adoperano le armi da sparo, nella uccellagione si adopera qualsiasi altro mezzo, ivi comprese le mani, la gabbia e la scala (quest’ultimi due oggetti rinvenuti nel corso della perquisizione). Inoltre, la norma, nella sua genericità è idonea a comprendere anche i nidi d’uccelli, ivi comprese le uova.
 
 
DIRITTO VENATORIO – Integrazione del reato esercizio di uccellagione – Distinzione fra caccia con mezzi vietati ed uccellagione.
 
Il reato previsto dall’art. 30, comma primo lett. e), della legge 11 febbraio 1992 n. 157 (esercizio di uccellagione) non richiede la effettiva cattura di animali, essendo sufficiente la semplice predisposizione delle reti o di analoghi mezzi idonei alla cattura della fauna selvatica per ritenere consumato il reato e che la distinzione fra caccia con mezzi vietati ed uccellagione è costituita dall’uso e dalla particolare offensività degli strumenti utilizzati, atteso che l’uccellagione è diretta alla cattura di un numero indiscriminato di esemplari, ivi compresi quelli dei quali la cattura è vietata in modo assoluto, mentre la caccia con mezzi vietati è diretta alla cattura di singoli e specifici esemplari (Sez. 3, n. 17272 del 21/03/2007, Del Pesce).
 
 
DIRITTO VENATORIO – Sistemi di cattura con potenzialità offensiva indeterminata – Pericolo di un depauperamento della fauna – Giurisprudenza.
 
Con la norma incriminatrice (art. 30, L. 157/1992), il legislatore si propone di punire i sistemi di cattura con potenzialità offensiva indeterminata, tali anche da comportare il pericolo di un depauperamento della fauna e ciò, indipendentemente dall’abbattimento o meno degli animali, con la conseguenza che il reato si perfeziona anche nel caso in cui la cattura non si sia concretamente ancora verificata, con anticipazione pertanto della soglia di punibilità e con costruzione della fattispecie come reato di pericolo, poiché non si richiede l’effettiva cattura o l’abbattimento degli animali ma è sufficiente l’esposizione a pericolo del bene giuridico protetto, che non è il singolo animale, ma la fauna, pericolo quindi che, nel caso dell’uccellagione, si realizza tramite la predisposizione dei mezzi idonei al perseguimento di tale illecita finalità e non con l’effettivo danno arrecato alla fauna.

(dich. inammissibili il ricorso avverso sentenza in data 23.5.2016 – TRIBUNALE DI BENEVENTO) Pres. FIALE, Rel. MACRI’, Ric. Littorale

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 02/02/2018 (Ud. 12/10/2017), Sentenza n.5072

SENTENZA

 

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 02/02/2018 (Ud. 12/10/2017), Sentenza n.5072

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso sul ricorso proposto da Littorale Pietro, nato a Napoli il 4.11.1983;
 
avverso la sentenza in data 23.5.2016 del Tribunale di Benevento;
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì;
 
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Sante Spinaci, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Il Tribunale di Benevento con sentenza in data 23.5.2016 ha condannato Littorale Pietro, con la riduzione del rito, alla pena di € 1.000,00 di ammenda, oltre spese, per il reato di cui all’art. 30, L. 157/1992, perché, prelevando nidi di cardellini contenenti uova appena depositate, aveva esercitato l’uccellagione abusiva, in Guardia Sanframondi il 13.4.2013.
 
2. Con un unico motivo, il ricorrente lamenta l’inosservanza ed erronea applicazione della L. 157/92. Espone che, ai fini dell’integrazione della fattispecie criminosa, è necessario l’utilizzo di mezzi fissi, diversi dalle armi da sparo il cui impiego, non momentaneo, sia diretto alla cattura di un numero indiscriminato di volatili, di modo da determinare un depauperamento, anche parziale, della fauna selvatica. Gli unici elementi in grado di disegnare il fatto storico invece erano, nella specie, l’autovettura occupata da lui insieme ad altre tre persone, i tre nidi contenenti, a loro volta, nove uova in totale, rinvenuti nel vano portaoggetti dell’auto, la gabbia e la scala riposte nel portabagagli. Orbene, le mani non potevano essere classificate come strumenti da caccia plurioffensivi, mentre la cattura di tre nidi con nove uova non aveva di per sé capacità plurioffensiva.
 
Precisa che il reato di uccellagione si differenzia da quello della caccia con mezzi vietati per la diversa ratio normativa: il primo mira a tutelare la conservazione delle specie, il secondo ha lo scopo di evitare che con l’uso di modalità non consentite siano inflitte agli animali inutili sofferenze. Se la materiale cattura dei nidi e delle uova non può rientrare tra le modalità di caccia legittimamente ammesse, ne consegue l’esclusione del reato contestato. Chiede pertanto la riforma della sentenza impugnata.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
3. Pacifici i fatti accertati, perché i Militi hanno sorpreso l’imputato in auto nel cui vano portaoggetti vi erano i nidi d’uccello, ritiene la Corte di dare continuità all’orientamento già espresso da questa Sezione, con sentenza 12.1.2016, n. 7861, Vassalini, Rv 266278, secondo cui il reato di uccellagione previsto dall’art. 30, comma primo, lett. e), della legge 11 febbraio 1992 n. 157, è configurato come fattispecie di pericolo a consumazione anticipata, per la cui integrazione è sufficiente qualsiasi atto diretto alla cattura di uccelli con mezzi diversi dalle armi da sparo e con potenzialità offensiva indeterminata, non essendo invece richiesta l’effettiva apprensione dei volatili. Come spiegato nella citato precedente, la distinzione tra caccia in senso stretto e uccellagione non attiene soltanto all’oggetto (che nella prima è ogni tipo di fauna selvatica, ad eccezione di talpe, ratti, topi e arvicole di cui all’art. 2, comma 2, L. 157 del 1992 e nella seconda è solo ogni genere di uccelli), ma anche ai mezzi adoperati: nella caccia si adoperano le armi da sparo, nella uccellagione si adopera qualsiasi altro mezzo, ivi comprese le mani, la gabbia e la scala (quest’ultimi due oggetti rinvenuti nel corso della perquisizione). Inoltre, la norma, nella sua genericità è idonea a comprendere anche i nidi d’uccelli, ivi comprese le uova.
 
E’ stato già evidenziato nella giurisprudenza di legittimità che il reato previsto dall’art. 30, comma primo lett. e), della legge 11 febbraio 1992 n. 157 (esercizio di uccellagione) non richiede la effettiva cattura di animali, essendo sufficiente la semplice predisposizione delle reti o di analoghi mezzi idonei alla cattura della fauna selvatica per ritenere consumato il reato (Sez. 3, n. 19554 del 17/03/2004, Zanchi, Rv. 228886) e che la distinzione fra caccia con mezzi vietati ed uccellagione è costituita dall’uso e dalla particolare offensività degli strumenti utilizzati, atteso che l’uccellagione è diretta alla cattura di un numero indiscriminato di esemplari, ivi compresi quelli dei quali la cattura è vietata in modo assoluto, mentre la caccia con mezzi vietati è diretta alla cattura di singoli e specifici esemplari (Sez. 3, n. 17272 del 21/03/2007, Del Pesce, Rv. 236497).
 
Sempre la citata sentenza Vassalini ha precisato che con la norma incriminatrice in esame, il legislatore si propone quindi di punire i sistemi di cattura con potenzialità offensiva indeterminata, tali anche da comportare il pericolo di un depauperamento della fauna e ciò, indipendentemente dall’abbattimento o meno degli animali, con la conseguenza che il reato si perfeziona anche nel caso in cui la cattura non si sia concretamente ancora verificata (Sez. 3, n. 3090 del 12/01/1996, Marconi, Rv. 205043), con anticipazione pertanto della soglia di punibilità e con costruzione della fattispecie come reato di pericolo, poiché non si richiede l’effettiva cattura o l’abbattimento degli animali ma è sufficiente l’esposizione a pericolo del bene giuridico protetto, che non è il singolo animale, ma la fauna, pericolo quindi che, nel caso dell’uccellagione, si realizza tramite la predisposizione dei mezzi idonei al perseguimento di tale illecita finalità e non con l’effettivo danno arrecato alla fauna.
 
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
 
P.Q.M.
 
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
 
Così deciso, il 12 ottobre 2017.
 
 
 
 
 
 
 

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