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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale Numero: 20868 | Data di udienza: 5 Aprile 2017

* DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Sentenza di proscioglimento predibattimentale ai sensi dell’art. 469, comma 1-bis, cod. proc. pen. – Non punibilità dell’imputato per particolare tenuità del fatto – Rinuncia alla verifica dibattimentale.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 2 Maggio 2017
Numero: 20868
Data di udienza: 5 Aprile 2017
Presidente: DI NICOLA
Estensore: CERRONI


Premassima

* DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Sentenza di proscioglimento predibattimentale ai sensi dell’art. 469, comma 1-bis, cod. proc. pen. – Non punibilità dell’imputato per particolare tenuità del fatto – Rinuncia alla verifica dibattimentale.



Massima

 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 02/05/2017 (Ud. 05/04/2017) Sentenza n.20868


DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Sentenza di proscioglimento predibattimentale ai sensi dell’art. 469, comma 1-bis, cod. proc. pen. – Non punibilità dell’imputato per particolare tenuità del fatto – Rinuncia alla verifica dibattimentale.
 
La sentenza emessa ai sensi dell’art. 469, comma 1-bis cod. proc. pen., nell’ipotesi di non punibilità dell’imputato per la particolare tenuità del fatto, presuppone che l’imputato medesimo ed il Pubblico ministero consensualmente non si oppongano alla dichiarazione di improcedibilità, rinunciando alla verifica dibattimentale (Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi), (con la precisazione che il potere di opposizione trova giustificazione nel possibile interesse delle parti ad un diverso esito del procedimento, potendo l’imputato, in particolare, mirare all’assoluzione nel merito o ad una diversa formula di proscioglimento onde evitare l’iscrizione nel casellario giudiziale della dichiarazione di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.) (Sez. 2, n. 12305 del 15/03/2016, Panariello). Infatti la non punibilità dell’imputato per particolare tenuità del fatto può essere pronunciata con sentenza di proscioglimento predibattimentale ai sensi dell’art. 469, comma 1-bis, cod. proc. pen., purché l’imputato medesimo ed il Pubblico ministero siano messi in condizione di esprimere le loro osservazioni e non si oppongano (è stata così dichiarata la nullità della sentenza che, ritenendo erroneamente applicabile l’art. 129 cod. proc. pen., aveva pronunciato il proscioglimento in presenza dell’opposizione del pubblico ministero)(Sez. 5, n.28660 del 04/02/2016, Manole e altro). 
 
 
(Annulla con rinvio sentenza del 05/06/2015 TRIBUNALE DI ASTI) Pres. DI NICOLA, Rel. CERRONI, Ric. P.M. c. Bidirliu ed altro
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 02/05/2017 (Ud. 05/04/2017) Sentenza n.20868

SENTENZA

 

 
 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 02/05/2017 (Ud. 05/04/2017) Sentenza n.20868
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti nel procedimento nei 
confronti di:
1. Bidirliu Gheorghita Doinel, nato in Romania il 14/08/1977
 
2. Popa Valentin Vasile, nato in Romania il 14/08/1977
 
avverso la sentenza del 05/06/2015 del Tribunale di Asti visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
 
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia Di Nardo, che ha concluso per l’annullamento con rinvio
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con sentenza del 5 giugno 2015 il Tribunale di Asti ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Gheorghita Doinel Bidirliu e di Valentin Vasile Popa per essere il reato a loro ascritto, di cui all’art. 256, lett. a) d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non punibile per particolare tenuità. 
 
2. Avverso il predetto provvedimento il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti ha proposto ricorso per cassazione con due motivi di impugnazione.
 
2.1. In particolare, il ricorrente col primo motivo di ricorso ha eccepito la nullità del provvedimento, in quanto emesso nonostante il dissenso del Pubblico Ministero.
 
2.2. Col secondo motivo il ricorrente ha contestato nel merito l’applicabilità dell’istituto di cui all’art. 131-bis cod. pen..
 
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell’annullamento con rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO
 
4. Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
 
4.1. In via invero assorbente, ed anche in ragione della struttura del presente provvedimento, va solamente ricordato che la sentenza emessa ai sensi dell’art. 469, comma 1-bis cod. proc. pen., nell’ipotesi di non punibilità dell’imputato per la particolare tenuità del fatto, presuppone che l’imputato medesimo ed il Pubblico ministero consensualmente non si oppongano alla dichiarazione di improcedibilità, rinunciando alla verifica dibattimentale (con la precisazione che il potere di opposizione trova giustificazione nel possibile interesse delle parti ad un diverso esito del procedimento, potendo l’imputato, in particolare, mirare all’assoluzione nel merito o ad una diversa formula di proscioglimento onde evitare l’iscrizione nel casellario giudiziale della dichiarazione di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.) (Sez. 2, n. 12305 del 15/03/2016, Panariello, Rv. 266493). 
 
Infatti la non punibilità dell’imputato per particolare tenuità del fatto può essere pronunciata con sentenza di proscioglimento predibattimentale ai sensi dell’art. 469, comma 1-bis, cod. proc. pen., purché l’imputato medesimo ed il Pubblico ministero siano messi in condizione di esprimere le loro osservazioni e non si oppongano (è stata così dichiarata la nullità della sentenza che, ritenendo erroneamente applicabile l’art. 129 cod. proc. pen., aveva pronunciato il proscioglimento in presenza dell’opposizione del pubblico ministero)(Sez. 5, n.28660 del 04/02/2016, Manole e altro, Rv. 267360).
 
In definitiva, quindi, la Corte intende operare un mero richiamo al proprio orientamento, tra l’altro intervenuto anche nei riguardi di analoga decisione del medesimo Giudice territoriale, secondo cui la sentenza emessa ai sensi dell’art.469, comma 1-bis cod. proc. pen., anche nell’ipotesi di non punibilità dell’imputato per la particolare tenuità del fatto, presuppone che l’imputato medesimo ed il Pubblico ministero consensualmente non si oppongano alla dichiarazione di improcedibilità, rinunciando alla verifica dibattimentale (Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv. 265446).
 
Alla stregua dei rilievi che precedono, quindi, il provvedimento impugnato, assunto nonostante l’opposizione del Pubblico Ministero, non può essere condiviso, col conseguente annullamento della sentenza ed il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Asti.
 
P.Q.M.
 
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Asti.
 
 
Così deciso in Roma il 05/04/2017
 
 
 

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