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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Inquinamento acustico Numero: 20846 | Data di udienza: 12 Gennaio 2017

* INQUINAMENTO ACUSTICO – RUMORE – Reato di pericolo – Superamento dei livelli di rumore normativamente stabiliti – Esercizio di un’attività o di un mestiere svolto eccedendo le normali modalità di esercizio – Disturbo della pubblica quiete – Ambito di applicazione dell’art. 659 c.p. – Fattispecie: servizio bar con musica a mezzo altoparlanti.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 2 Maggio 2017
Numero: 20846
Data di udienza: 12 Gennaio 2017
Presidente: Ramacci
Estensore: MACRI'


Premassima

* INQUINAMENTO ACUSTICO – RUMORE – Reato di pericolo – Superamento dei livelli di rumore normativamente stabiliti – Esercizio di un’attività o di un mestiere svolto eccedendo le normali modalità di esercizio – Disturbo della pubblica quiete – Ambito di applicazione dell’art. 659 c.p. – Fattispecie: servizio bar con musica a mezzo altoparlanti.



Massima

 

 

 



CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 02/05/2017 (Ud. 12/01/2017) Sentenza n.20846


INQUINAMENTO ACUSTICO – RUMORE – Reato di pericolo – Superamento dei livelli di rumore normativamente stabiliti – Esercizio di un’attività o di un mestiere svolto eccedendo le normali modalità di esercizio – Disturbo della pubblica quiete – Art. 659 c.p. ambito di applicazione – Fattispecie: servizio bar con musica a mezzo altoparlanti.
 
Con riferimento all’ambito di applicazione dell’art. 659 c.p., qualora si verifichi esclusivamente il mero superamento dei limiti di emissione fissati secondo i criteri di cui alla L. n. 447 del 1995, mediante impiego o esercizio delle sorgenti individuate dalla legge medesima, si configura il solo illecito amministrativo di cui all’art. 10, comma 2, della citata legge quadro; qualora, invece, la condotta di schiamazzo o rumore o di abuso di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche o ancora il suscitare o non impedire lo strepito di animali, disturbi le occupazioni, il riposo delle persone, gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, si integra la fattispecie di cui all’art. 659, comma 1, c.p., che copre, come indicato dalla giurisprudenza, anche l’ipotesi dell’esercizio di un’attività o di un mestiere svolto eccedendo le normali modalità di esercizio e procurando così il disturbo della pubblica quiete; qualora, infine, l’attività o il mestiere producano rumore contro le prescrizioni di legge o dell’autorità, si rientra nell’ipotesi di cui all’art. 659, comma 2, c.p., che riguarda specificamente attività e mestieri intrinsecamente rumorosi, quali quelli, a titolo esemplificativo, del fabbro o del falegname, in cui la sanzione scatta a seguito del superamento delle prescrizioni di legge o dell’autorità. Il reato contravvenzionale dell’art. 659 c.p. è comunque, sia nella declinazione del primo comma che del secondo, un reato di pericolo per il quale basta, a livello psicologico, la prova della mancata adozione delle dovute cautele per evitare il disturbo. Fattispecie: servizio bar con musica a mezzo altoparlanti e, qualche volta, dal vivo.

(conferma sentenza in data 12.5.2015 TRIBUNALE DI ALESSANDRIA) Pres. RAMACCI, Rel. MACRI’, Ric. Barberis
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 02/05/2017 (Ud. 12/01/2017) Sentenza n.20846

SENTENZA

 

 

 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 02/05/2017 (Ud. 12/01/2017) Sentenza n.20846

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da Barberis Luigi, nato ad Alessandria 1’8.5.1980, avverso la sentenza in data 12.5.2015 del Tribunale di Alessandria,
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì;
 
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Gabriele Mazzotta, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
 
udito per l’imputato, l’avv. Giulia Bot’assi, che ha concluso riportandosi ai motivi.
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Il Tribunale di Alessandria con sentenza in data 12.5.2012, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ha condannato Barberis Luigi alla pena di € 250,00 di ammenda oltre al pagamento delle spese processuali, per il reato di cui all’art. 659 c.p., perché, agendo nella qualità di amministratore e legale rappresentante della Caffè degli Artisti S.a.s. di Barberis Luigi e C., con sede in Alessandria alla via Vochieri, aveva disturbato il riposo delle persone residenti nelle abitazioni circostanti, abusando dell’impianto audio installato nel locale; nella fattispecie era stata diffusa musica in ora notturna che aveva superato i livelli di rumore normativamente stabiliti come da misurazione tecnica dell’ARPA con relazione tecnica n. 1221/2012/Al.-05, che aveva accertato un livello di rumorosità, all’interno delle abitazioni circostanti il locale, superiore al limite consentito in quella zona; in Alessandria, nel settembre 2012. 
 
2. Con il primo di ricorso, l’imputato lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., perché la sua società offriva il servizio bar con musica a mezzo altoparlanti e, qualche volta, dal vivo, e tale attività era al più censurabile sotto il profilo amministrativo, non sotto quello penale; inoltre la sentenza si fondava sulla sola testimonianza di Roberto Giorcelli, il quale aveva esteso la relazione tecnica-fonometrica dell’ARPA in data 26.9.2012 giungendo alla conclusione che la prima sera vi era stata una violazione amministrativa di 24,5 decibel e la seconda di 18,5 decibel, ma le misurazioni erano state effettuate senza preavviso e senza contraddittorio con i tecnici di parte, sicché le valutazioni erano opinabili, anche considerato che il luogo di misurazione era stato individuato nell’abitazione di un privato in accordo con lo stesso; la perizia dell’ARPA era quindi diventata una consulenza tecnica di parte, alla stregua di quelle utilizzabili nei giudizi civili, e non un accertamento volto a verificare fatti di rilievo penale.
 
Con il secondo motivo di ricorso, deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., perché il Giudice di primo grado aveva sostenuto che dalla relazione tecnica-fonometrica dell’ARPA, illustrata dal teste Giorcelli, era emersa, al di là di ogni ragionevole dubbio, la piena prova della concreta idoneità potenziale della musica dal vivo ad alto volume, oltre che dal vociare degli avventori, del Caffè degli Artisti a ledere la quiete pubblica di una indeterminata pluralità di persone, perché il superamento del limite previsto dalla legge, pari ad almeno 5 o 6 volte, era di per sé idoneo a dimostrare l’attitudine della musica ad alto volume e degli schiamazzi provenienti dal Caffè degli Artisti ad arrecare la lesione della quiete e del riposo di un numero di persone, da ritenersi indeterminato, trattandosi di un locale situato in pieno centro abitato. Evidenzia che il Giudice aveva errato nella sua valutazione perché il limite era di 43,5 decibel ed il superamento risultava di 24,5 per la prima misurazione e di 18,5 per la seconda misurazione, quindi non 5 o 6 volte superiore al limite di legge, come sostenuto in sentenza, ed inoltre aveva fondato il suo giudizio su un atto sì valutabile, ma privo di effettivo valore ai fini del processo, perché di contenuto amministrativo e formato senza il rispetto del contraddittorio. Le rilevazioni erano state effettuate nel venerdì e sabato sera di fine estate e, negli stessi giorni, era stata organizzata la manifestazione coinvolgente l’intero centro cittadino con allestimento di bancarelle e punti ristoro, in gran parte muniti di musica e, nella via ove era ubicato il Caffè degli Artisti nonché in quelle adiacenti, vi erano numerosi esercizi commerciali dotati di dehors, quindi non era certo che il fatto contestato fosse ascrivibile proprio al Caffè degli Artisti. Infine, non poteva ritenersi raggiunta la prova del disturbo ai cittadini, siccome i’ARPA era stata chiamata dalla Polizia Municipale e non dai cittadini stessi. 
 
In sostanza dal verbale dell’ARPA, il Giudice avrebbe solo potuto desumere che la musica poteva disturbare le persone, sulla base della legge amministrativa, ma non poteva avere la certezza del potenziale disturbo alla collettività, tanto più che i’ARPA era stata chiamata dalla Polizia municipale e non dai cittadini; inoltre, non poteva avere la certezza che l’eventuale potenziale disturbo fosse ascrivibile al Caffè degli Artisti.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
3. Il ricorso è infondato.
 
Ritiene il Collegio di dare continuità all’orientamento di questa Sezione, n. 5735/15, Rv 261885, Giuffrè, e n. 11031/15, Rv 263433, Montali, secondo cui con riferimento all’ambito di applicazione dell’art. 659 c.p., qualora si verifichi esclusivamente il mero superamento dei limiti di emissione fissati secondo i criteri di cui alla L. n. 447 del 1995, mediante impiego o esercizio delle sorgenti individuate dalla legge medesima, si configura il solo illecito amministrativo di cui all’art. 10, comma 2, della citata legge quadro; qualora, invece, la condotta di schiamazzo o rumore o di abuso di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche o ancora il suscitare o non impedire lo strepito di animali, disturbi le occupazioni, il riposo delle persone, gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, si integra la fattispecie di cui all’art. 659, comma 1, c.p., che copre, come indicato dalla giurisprudenza, anche l’ipotesi dell’esercizio di un’attività o di un mestiere svolto eccedendo le normali modalità di esercizio e procurando così il disturbo della pubblica quiete; qualora, infine, l’attività o il mestiere producano rumore contro le prescrizioni di legge o dell’autorità, si rientra nell’ipotesi di cui all’art. 659, comma 2, c.p., che riguarda specificamente attività e mestieri intrinsecamente rumorosi, quali quelli, a titolo esemplificativo, del fabbro o del falegname, in cui la sanzione scatta a seguito del superamento delle prescrizioni di legge o dell’autorità. Il reato contravvenzionale dell’art. 659 c.p. è comunque, sia nella declinazione del primo comma che del secondo, un reato di pericolo per il quale basta, a livello psicologico, la prova della mancata adozione delle dovute cautele per evitare il disturbo. Orbene, nella fattispecie, il Giudice ha accertato con motivazione immune da censure logiche che, su segnalazione dei cittadini che avevano lamentato il rumore proveniente dal Caffè degli Artisti sia per la musica sia per il vociare degli avventori, la Polizia municipale di Alessandria aveva compulsato i tecnici dell’ARPA i quali, tra il 21 ed il 24.9.2012 avevano proceduto alle misurazioni dalla camera al primo piano di un’abitazione privata che affacciava su via Vocheri, a distanza di 10-15 metri dal predetto Caffè. Gli esiti di tali accertamenti erano stati compendiati nel verbale del 26.9, accuratamente illustrato dal tecnico in sede dibattimentale: nella notte tra venerdì 21 e sabato 
22.9, con musica dal vivo, il limite di legge previsto risultava superato di 24,5 decibel, nella notte successiva, anche in assenza di musica dal vivo, il limite di legge risultava superato di 18 decibel per il vociare degli avventori. Il Giudice ha dato atto altresì che il teste aveva puntualizzato, su sollecitazione della Difesa, che alle su riferite conclusioni si era giunti anche tenuto conto di tutti gli elementi ambientali potenzialmente idonei ad incidere sulle rilevazioni fonometriche, quali ad esempio la presenza di altri locali nelle vicinanze. Infine ha accertato che i rumori registrati erano tali da ledere un numero indeterminato di persone, trattandosi di locale in pieno centro cittadino. Contrariamente a quanto assunto dall’imputato, la suddetta conclusione è coerente con le risultanze dell’istruttoria dibattimentale da cui è emerso che erano stati proprio i cittadini a lamentarsi presso gli organi competenti sì da indurre la Polizia municipale ad attivare i tecnici dell’ARPA che avevano confermato l’ipotesi iniziale. D’altra parte, tale tipo di reato è accertabile solo attraverso le misurazioni a sorpresa dell’ARPA, né è necessario indagare altri elementi allorché la deposizione del tecnico consenta al Giudice, come nel caso di specie, un giudizio del tutto tranquillizzante sull’entità del rumore, sulla sua potenziale diffusività e sulla sua capacità di disturbo. Né l’imputato ha dedotto elementi di sospetti volti ad inficiare l’attendibilità del teste sulla cui deposizione il Giudice di merito ha fondato il giudizio di colpevolezza.
 
Pertanto, sebbene né nel capo d’imputazione né in parte motiva, si specifichi se il reato di cui si controverte sia quello del comma 1 o del comma 2 dell’art. 659 c.p., non c’è alcun dubbio che, per come contestato e per come accertato, il fatto sia sussumibile sotto la previsione dell’art. 659, comma 1, c.p. che non rientra nella legge di depenalizzazione di cui al d. Lgs. 8/16 perché prevede la sanzione alternativa dell’arresto o dell’ammenda.
 
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
 
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
 
Così deciso, il 12 gennaio 2017.
 
 
 

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