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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali, Diritto urbanistico - edilizia, Pubblica amministrazione Numero: 51414 | Data di udienza: 15 Dicembre 2015

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Realizzazione di opere edili in zona paesaggistica vincolata e dichiarata di notevole interesse pubblico – Vincolo paesaggistico e oneri di comunicazione – Art. 44 lett. e) del D.P.R. 380/01 e 181 comma 1 bis lett. a) del D. Lgs. 42/04 – Decreto di imposizione del vincolo paesaggistico – Inosservanza della procedura preliminare alla approvazione dell’elenco – Violazione di norme sul procedimento cd. “non invalidanti” – Validità ed efficacia del vincolo – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Disapplicazione dell’atto amministrativo illegittimo da parte del giudice penale.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 2 Dicembre 2016
Numero: 51414
Data di udienza: 15 Dicembre 2015
Presidente: FRANCO
Estensore: GRILLO


Premassima

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Realizzazione di opere edili in zona paesaggistica vincolata e dichiarata di notevole interesse pubblico – Vincolo paesaggistico e oneri di comunicazione – Art. 44 lett. e) del D.P.R. 380/01 e 181 comma 1 bis lett. a) del D. Lgs. 42/04 – Decreto di imposizione del vincolo paesaggistico – Inosservanza della procedura preliminare alla approvazione dell’elenco – Violazione di norme sul procedimento cd. “non invalidanti” – Validità ed efficacia del vincolo – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Disapplicazione dell’atto amministrativo illegittimo da parte del giudice penale.



Massima

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 02/12/2016 (Ud. 15/12/2015) Sentenza n.51414


BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Realizzazione di opere edili in zona paesaggistica vincolata e dichiarata di notevole interesse pubblico – Vincolo paesaggistico e oneri di comunicazione – Art. 44 lett. e) del D.P.R. 380/01 e 181 comma 1 bis lett. a) del D. Lgs. 42/04. 
 
La pubblicazione nella G.U.R.I. del D.M. impositivo di un vincolo paesaggistico per una intera zona è condizione sufficiente per la operatività del vincolo medesimo, rendendosi necessaria la notifica del decreto suddetto ai proprietari solo con riguardo al vincolo imposto sui singoli beni. Inoltre, si è osservato che trattandosi di lavori eseguiti in zona dichiarata di notevole interesse pubblico, non era necessaria la notificazione del vincolo ai proprietari o ad altri soggetti interessati, escludendosi del pari una possibile illegittimità costituzionale della norma in quanto “la diversa disciplina prevista per le forme di pubblicità del vincolo è conseguenza della diversa natura e caratteristiche degli immobili e aree cui la stessa si riferisce, mentre la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul Bollettino Ufficiale della Regione dei provvedimenti impositivi del vincolo su complessi immobiliari o aree soddisfa in ogni caso l’esigenza di un’adeguata pubblicizzazione dei provvedimenti stessi”).


BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Decreto di imposizione del vincolo paesaggistico – Inosservanza della procedura preliminare alla approvazione dell’elenco – Violazione di norme sul procedimento cd. “non invalidanti” – Validità ed efficacia del vincolo. 
 
In tema di tutela paesaggistica, nessuna incidenza sulla validità ed efficacia del vincolo (e del correlato decreto ministeriale impositivo) spiega la eventuale inosservanza della procedura preliminare alla approvazione dell’elenco potendosi, al più, ravvisare una mera irregolarità, come tale del tutto inidonea a generare un vizio preliminare dell’atto che rende poi inapplicabile il decreto di imposizione del vincolo avuto riguardo anche ai contenuti di cui alla L. 11.2.2005 n. 15 intitolata “Modifiche alla L. 7.8.1990 n. 241 concernenti norme generali sull’azione amministrativa”: si tratta, in altri termini, di violazione di norme sul procedimento cd. “non invalidanti” perché non produttive di lesioni anche sostanziali degli interessi del singolo provato che da quella comunicazione potrebbe trarre un iniziale vantaggio. E del resto, come precisato da altra risalente decisione, l’elenco delle zone sottoposte a vincolo paesaggistico costituisce soltanto un momento dell’iter di formazione dell’atto amministrativo dal quale origina il vincolo di protezione.


PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Disapplicazione dell’atto amministrativo illegittimo da parte del giudice penale. 
 
Il giudice penale può disapplicare l’atto amministrativo illegittimo, presupposto di ipotesi delittuosa con conseguente assoluzione dell’imputato, soltanto nell’ipotesi residuale che la causa dell’illegittimità risulti oggettiva e di semplice rilevabilità.


(conferma sentenza del 14/04/2014 della CORTE APPELLO di FIRENZE) Pres. FRANCO, Rel. GRILLO, Ric. Campa
 
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 02/12/2016 (Ud. 15/12/2015) Sentenza n.51414

SENTENZA

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 02/12/2016 (Ud. 15/12/2015) Sentenza n.51414
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da CAMPA GIANFRANCO nato il 28/02/1965 a SANARICA
avverso la sentenza del 14/04/2014 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/12/2015, la relazione svolta dal Consigliere RENATO GRILLO
Udito il Procuratore Generale in persona del ROBERTO ANIELLO che ha concluso per il rigetto
 
RITENUTO IN FATTO
 
1.1 Con sentenza del 14 aprile 2014 la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale monocratico di Grosseto del 27 novembre 2012 nei confronti di CAMPA Gianfranco e TALINI Francesca, imputati, rispettivamente, dei reati di cui agli artt. 10 cod. pen. 44 lett. e) del D.P.R. 380/01 e 181 comma 1 bis lett. a) del D. Lgs. 42/04 (realizzazione di opere edili in zona paesaggistica vincolata e dichiarata di notevole interesse pubblico con D.M. del 3.7.1962 – fatti commessi in data 22 maggio 2009 – il CAMPA in concorso con NOCENTINI Muco, esecutore dei lavori) e la sola TALINI, del reato di cui all’art.481 cod. pen., assolveva quest’ultima dal reato ascrittole al capo b) perché il fatto non sussiste; dichiarava non doversi procedere in ordine alla fattispecie contravvenzionale urbanistica perché estinto il reato per prescrizione e rideterminava la pena nei confronti del solo CAMPA in ordine al residuo reato di cui all’art. 181 comma 1 bis del D. Lgs. 42/04 in mesi otto di reclusione, confermando nel resto.
 
1.2 Avverso la detta sentenza propone ricorso a mezzo del proprio difensore di fiducia l’imputato CAMPA Gianfranco deducendo un unico articolato motivo con il quale lamenta violazione di legge per inosservanza e/o erronea applicazione della norma penale. In particolare il difensore, dopo aver premesso che uno dei motivi di appello era incentrato sulla asserita inosservanza delle disposizioni inerenti alle modalità di pubblicità del decreto Ministeriale con il quale era stato dichiarato in notevole interesse pubblico della zona sulla quale insistevano le varie strutture realizzate dall’imputato (e per le quali era stata dichiarata l’estinzione del reato contravvenzionale urbanistico per la maturata prescrizione), si duole del fatto che la Corte territoriale aveva ritenuto sussistente il reato in relazione alla avvenuta pubblicazione del decreto nella G.U.R.I. (circostanza che ad avviso della Corte di merito determinava l’operatività del vincolo paesaggistico e garantiva la conoscibilità da parte degli interessati), senza tuttavia tenere in conto il fatto che il decreto era in realtà inapplicabile per la inosservanza della intera procedura di adozione del vincolo medesimo e più specificamente, degli artt. 2 e 3 della L. 1497/39. Prosegue il difensore rilevando che, dopo l’approvazione della L. 241/90, i vizi del procedimento amministrativo comportavano l’invalidità degli atti emanati dalla P.A. in spregio alla normativa di settore (nel caso in esame la ricordata L. 1497/39), con conseguente inapplicabilità ab origine dell’atto eventualmente emesso in violazione della menzionata disciplina.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Il ricorso non è fondato
 
2. Punto di partenza per una corretta analisi della censura sollevata dal difensore del ricorrente è il testo della L. 1497/39 che la difesa ritiene sia stato inosservato da parte del giudice di appello. 
 
2.1 Il comma 3 della predetta legge prevede che nel termine di tre mesi dall’avvenuta pubblicazione in apposito sito (Albo dei Comuni interessati della Provincia territorialmente competente) dell’elenco delle località assoggettate a vincolo, è consentita agli interessati (proprietari, possessori o detentori) la facoltà di proporre opposizione al Ministero [allora della educazione Nazionale] dei Beni culturali tramite la Sopraintendenza territorialmente competente; è altresì prevista la possibilità che entro il medesimo termine chiunque vi abbia interesse può fare pervenire alle 00.SS. eventuali reclami. Solo all’esito dell’esame delle opposizioni e dei reclami viene approvato da parte del Ministero il relativo elenco con l’aggiunta delle eventuali modifiche ritenute opportune.
 
2.2 Il successivo comma 4 prevede la pubblicazione dell’elenco di cui sopra nella G.U.R.I. la cui copia viene affissa per un periodo di tre mesi nell’albo dei Comuni interessati. Entro tale termine è prevista la possibilità per i soggetti di cui al comma 3 di ricorrere al Governo la cui pronuncia, all’esito di tale procedura e dell’esame dei reclami, assume carattere definitivo.
 
2.3 A giudizio della difesa la mancata osservanza di tale speciale procedura condiziona la validità del decreto sicchè nessun rilievo decisivo può essere accordato alla pubblicazione del decreto nella G.U.R.I. se non sia stata osservata a monte la procedura complessa al cui completamento è subordinata, appunto, la pubblicazione del Decreto.
 
3. Ritiene conseguentemente il difensore che, stante la invalidità dell’atto (ed indipendentemente dal profilo della sua inesistenza o annullabilità) l’intera procedura sia viziata e dunque il decreto ancorchè pubblicato nella G.U.R.U. non ha avrebbe alcuna rilevanza.
 
4. Ritiene il Collegio che tale impostazione sia priva di fondamento. Anche a voler ritenere viziata la procedura “preliminare” con conseguenti riflessi sulla validità dell’atto amministrativo (il che non è per quanto si dirà in prosieguo), ritiene il Collegio che nella specie debba trovare applicazione quell’indirizzo – cui il Collegio ritiene di dover dare continuità – secondo il quale il giudice penale può disapplicare l’atto amministrativo illegittimo, presupposto di ipotesi delittuosa con conseguente assoluzione dell’imputato, soltanto nell’ipotesi residuale che la causa dell’illegittimità risulti oggettiva e di semplice rilevabilità (Sez. 1^ 11.6.2009 n. 28849, Makdad, Rv. 244296, in tema di illegale reingresso nello Stato di straniero espulso che aveva prospettato una illegittimità dell’atto amministrativo sulla base di considerazioni congetturali).
 
5. Ma come dianzi anticipato, in realtà l’atto di cui si discute (il decreto pubblicato nella G.U.R.I.) non si ritiene invalido in quanto il giudice di appello, con motivazione assolutamente rispettosa ed esauriente oltre che priva di vizi logici, ha accertato che la zona in cui sono state realizzate le varie strutture edilizie è sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della L. n. 1497 del 1939. Il Decreto Ministeriale del 3 luglio 1962 ha dichiarato tale zona sita in località “Pian di Rocca” del Comune di Castiglione della Pescaia di notevole interesse pubblico: la delimitazione della zona è contenuta nello stesso decreto e comprende anche il terreno di proprietà (o comunque nella disponibilità) dell’imputato CAMPA Gianfranco Presidente dell’Associazione Culturale “Pian di Rocca”. Poiché il vincolo riguarda una intera zona – e non singoli beni – è sufficiente a tale fine, a norma dell’art. 1 nn. 1 e 2 della L. n. 1497 del 1939 l’imposizione del vincolo medesimo con D.M. e la relativa pubblicazione sulla G.U.R.I., mentre la notifica ai proprietari riguarda invece l’imposizione del vincolo su singoli beni (art. 1, nn. 1 e 2). Ne consegue che l’esistenza del vincolo era pertanto conoscibile e, con l’ordinaria diligenza, il prevenuto avrebbe potuto effettuare i necessari accertamenti. Da qui l’affermazione della giurisprudenza di questa Corte Suprema secondo la quale la pubblicazione nella G.U.R.I. del D.M. impositivo di un vincolo paesaggistico per una intera zona è condizione sufficiente per la operatività del vincolo medesimo, rendendosi necessaria la notifica del decreto suddetto ai proprietari solo con riguardo al vincolo imposto sui singoli beni (Sez. 3^ 16.3.2010 n. 16491, Ciarnò e altro, Rv. 246770; v. in senso conforme Sez. 3^ 18.6.2014 n. 40540, P.G. in proc. Sanitate, Rv. 260651, secondo la quale, nel ribadire il principio precedente, si è osservato che trattandosi di lavori eseguiti in zona dichiarata di notevole interesse pubblico, non era necessaria la notificazione del vincolo ai proprietari o ad altri soggetti interessati, escludendosi del pari una possibile illegittimità costituzionale della norma in quanto “la diversa disciplina prevista per le forme di pubblicità del vincolo è conseguenza della diversa natura e caratteristiche degli immobili e aree cui la stessa si riferisce, mentre la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul Bollettino Ufficiale della Regione dei provvedimenti impositivi del vincolo su complessi immobiliari o aree soddisfa in ogni caso l’esigenza di un’adeguata pubblicizzazione dei provvedimenti stessi”).
 
5.1 Ma vi è di più: in epoca assai risalente e senza nessuna oscillazione sul punto, si è affermato il principio che il vincolo di cui si discute, posto a tutela delle bellezze naturali in relazione alle “bellezze d’assieme” sorge con effetti limitativi immediati mediante la loro inclusione nell’elenco delle località di cui ai nn. 3 e 4 dell’art. 1 della legge 29 giugno 1939 n. 1497. Secondo tale normativa questo elenco viene approvato e pubblicato dalla competente commissione e acquista efficacia ancor prima del provvedimento definitivo di approvazione da parte del Ministro per i beni culturali. Trattasi di provvedimento assoggettato unicamente a pubblicazione sulla G.U.R.I. senza alcun obbligo di notifica che invece ricorre solo con riferimento al secondo elenco riguardante singoli beni, previsto nei nn. 1 e 2 dello stesso articolo. (in termini Sez. 2^ 11.4.1984 n. 7531, Brambilla, Rv. 165744; v. in senso conforme Sez. 3^ 14.4.1981 n. 6257, Ambrosini, Rv. 149518, secondo cui il vincolo paesaggistico si costituisce fin dal momento della pubblicazione dell’elenco nell’Albo dei Comuni interessati, con la conseguenza che gli effetti della indisponibilità si producono immediatamente – seppur in via provvisoria – prima della approvazione degli elenchi da parte degli organi competenti; in senso analogo Sez. 6″ 23.4.1980 n. 13052, Dall’Amore, Rv. 147024).
 
5.2 Alla stregua delle superiori considerazioni ritiene il Collegio che nessuna incidenza sulla validità ed efficacia del vincolo (e del correlato decreto ministeriale impositivo) spiega la eventuale inosservanza della procedura preliminare alla approvazione dell’elenco potendosi, al più, ravvisare una mera irregolarità, come tale del tutto inidonea a generare un vizio preliminare dell’atto che rende poi inapplicabile il decreto di imposizione del vincolo avuto riguardo anche ai contenuti di cui alla L. 11.2.2005 n. 15 intitolata “Modifiche alla L. 7.8.1990 n. 241 concernenti norme generali sull’azione amministrativa”: si tratta, in altri termini, di violazione di norme sul procedimento cd. “non invalidanti” perché non produttive di lesioni anche sostanziali degli interessi del singolo provato che da quella comunicazione potrebbe trarre un iniziale vantaggio. E del resto, come precisato da altra risalente decisione (Sez. 6^ 27.9.1978 n. 16027, Cavalla, Rv. 089499), l’elenco delle zone sottoposte a vincolo paesaggistico costituisce soltanto un momento dell’iter di formazione dell’atto amministrativo dal quale origina il vincolo di protezione.
 
5.3 Se così è, non solo deve escludersi che nella specie il Decreto Ministeriale fosse inapplicabile ma deve anche rilevarsi che la Corte di Appello ha indicato tutti gli elementi essenziali riguardanti il detto decreto sicchè nessun pregiudizio si è verificato per i privati interessati.
 
6. Il ricorso va quindi rigettato: segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 
P.Q.M.
 
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 
Così deciso in Roma il 15 dicembre 2015
 
 
 
 
 
 

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