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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto degli alimenti, Diritto processuale penale, Fauna e Flora, Tutela dei consumatori Numero: 76 | Data di udienza: 2 Dicembre 2016

DIRITTO DEGLI ALIMENTI – TUTELA DEI CONSUMATORI – FAUNA E FLORA – Acque marine – Tutelare le risorse biologiche – Vendita di mitili della specie Venus Gallinae di dimensione inferiore a 2,5 cm. – Art. 7, lett. b) (oggi lettera a), d. lgs. 12 gennaio 2012, n. 4 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Vizi della motivazione e controllo del Giudice di legittimità – Presupposti e limiti – Profilo logico-argomentativo – Rilettura degli elementi di fatto – Esclusione – Diniego della concessione delle attenuanti generiche – Art. 131-bis cod. pen. – Criteri di valutazione e motivazioni – D. lgs. 16 marzo 2015, n. 28.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 3 Gennaio 2017
Numero: 76
Data di udienza: 2 Dicembre 2016
Presidente: SAVANI
Estensore: MENGONI


Premassima

DIRITTO DEGLI ALIMENTI – TUTELA DEI CONSUMATORI – FAUNA E FLORA – Acque marine – Tutelare le risorse biologiche – Vendita di mitili della specie Venus Gallinae di dimensione inferiore a 2,5 cm. – Art. 7, lett. b) (oggi lettera a), d. lgs. 12 gennaio 2012, n. 4 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Vizi della motivazione e controllo del Giudice di legittimità – Presupposti e limiti – Profilo logico-argomentativo – Rilettura degli elementi di fatto – Esclusione – Diniego della concessione delle attenuanti generiche – Art. 131-bis cod. pen. – Criteri di valutazione e motivazioni – D. lgs. 16 marzo 2015, n. 28.



Massima

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 03/01/2017 (Ud. 02/12/2016) Sentenza n.76


DIRITTO DEGLI ALIMENTI – TUTELA DEI CONSUMATORI – FAUNA E FLORA – Acque marine – Tutelare le risorse biologiche – Vendita di mitili della specie Venus Gallinae di dimensione inferiore a 2,5 cm. – Art. 7, lett. b) (oggi lettera a), d. lgs. 12 gennaio 2012, n. 4. 
 
Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, configura il reato di cui all’art. 7, lett. b) (oggi lettera a), d. lgs. 12 gennaio 2012, n. 4 nei confronti di chi detiene, sbarca e trasborda esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima in violazione della normativa in vigore o trasporta e commercializza esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima in violazione della normativa in vigore.
 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Vizi della motivazione e controllo del Giudice di legittimità – Presupposti e limiti – Profilo logico-argomentativo – Rilettura degli elementi di fatto – Esclusione.
 
Il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l’oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015).
 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Diniego della concessione delle attenuanti generiche – Art. 131-bis cod. pen. – Criteri di valutazione e motivazioni – D. lgs. 16 marzo 2015, n. 28.
 
Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il Giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione. Con riguardo all’art. 131-bis cod. pen. si rileva che tale norma – introdotta dal d. lgs. 16 marzo 2015, n. 28 – stabilisce che “nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale”; ai sensi del comma 3, poi, “il comportamento è abituale nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate”.
 
(Dichiara inammissibile i ricorsi avverso la sentenza dell’8/1/2016 del TRIBUNALE DI VENEZIA) Pres. SAVANI, Rel. MENGONI, Ric. Ippolito ed altro
 
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 03/01/2017 (Ud. 02/12/2016) Sentenza n.76

SENTENZA

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 03/01/2017 (Ud. 02/12/2016) Sentenza n.76

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sui ricorsi proposti da:
 
– Ippolito Salvatore, nato a Lesina (Fg) il 1 °/4/1966
 
– Del Priore Angelo, nato a Cagnano Varano (Fg) il 25/1/1963
 
avverso la sentenza dell’8/1/2016 del Tribunale di Venezia;
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
 
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
 
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con sentenza dell’8/1/2016, il Tribunale di Venezia dichiarava Salvatore Ippolito ed Angelo Del Priore colpevoli della contravvenzione di cui all’art. 7, lett. b) (oggi lettera a), d. lgs. 12 gennaio 2012, n. 4, e li condannava ciascuno alla pena di tremila euro di ammenda; agli stessi, nelle rispettive qualità, era contestato di aver venduto 25 kg. di mitili della specie Venus Gallinae di dimensione inferiore a 2,5 cm.. 
 
2. Propongono distinto ricorso per cassazione i due imputati, personalmente, deducendo i seguenti motivi:
 
Ippolito:
 
– nullità della sentenza per omessa notificazione al difensore di fiducia del decreto di citazione e rinnovazione della citazione. L’ordinanza di rinnovazione della citazione diretta, emessa a seguito dell’incompatibilità del precedente Giudice, non sarebbe stata notificata all’Avv. Gianluca Giornetti, sebbene nelle more nominato legale di fiducia in sostituzione dell’Avv. Angelo Ippolito; sì da determinare una nullità assoluta della sentenza;
 
Del Priore:
 
– Il ricorrente avrebbe nominato, quale legale di fiducia, il citato Avv. Giornetti, pur mantenendo il proprio domicilio, ai fini delle notifiche, presso la sede della società “Aurelia a.r.1.”; ebbene, sia l’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. che il decreto di citazione a giudizio, così come l’ordinanza di rinnovazione di cui sopra, non sarebbero stati notificati presso il domicilio medesimo, ma soltanto presso lo studio del legale. Sì da ravvisarsi la nullità del procedimento tutto;
 
Entrambi:
 
– nullità della sentenza per mancanza degli elementi essenziali per la validità del decreto di citazione a giudizio. A seguito della citata incompatibilità del dott. Battistuzzi, era stata rinnovata la notifica del decreto ex art. 552 cod. proc. pen.; orbene, lo stesso conterrebbe il richiamo ad un reato – quello di cui al capo a) – non menzionato espressamente nei successivi e dal contenuto ignoto, sì da determinare un evidente vulnus al diritto di difesa;
– inosservanza o erronea applicazione degli artt. 129 cod. proc. pen., 131- bis cod. pen .. Il Tribunale avrebbe affermato la responsabilità dei ricorrenti pur non sussistendone i presupposti; in particolare, non avrebbe considerato che il teste escusso nulla aveva riferito in ordine alla qualifica dagli stessi ricoperta, anche perché gli accertamenti al riguardo erano stati compiuti da altro personale, non escusso. Ancora, ricorrerebbero le condizioni per l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., alla luce dell’obiettiva condotta tenuta e della non abitualità della stessa;
– inosservanza o erronea applicazione dell’art. 62-bis cod. pen .. Il Giudice non avrebbe valutato la particolare tenuità del reato, oltre alla personalità dei ricorrenti, che ben avrebbero consentito di riconoscere le circostanze attenuanti generiche. 

CONSIDERATO IN DIRITTO
 
3. I ricorsi risultano manifestamente infondati.
 
Con riguardo, innanzitutto, alle eccezioni processuali, e muovendo da quella sollevata dal Del Priore, osserva il Collegio che questi – in data 12/6/2013 – aveva nominato quale proprio difensore di fiducia l’Avv. Gianluca Giornetti, eleggendo domicilio presso il suo studio; in pari data, gli era stato notificato l’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., a mani proprie, sì da non potersi ravvisare alcuna nullità (lo stesso avviso, inoltre, era stato ritualmente notificato anche al legale, il 23/1/2013). Di seguito, il decreto di citazione a giudizio era stato notificato all’Avv. Giornetti, in doppia copia, il 20/11/2014, così come l’ordinanza di rinnovazione dello stesso – a seguito del mutamento della persona del Giudice – il 14/4/2015, per l’udienza del 5/6/2015. Nel corso della quale, peraltro, nessuna eccezione era stata sollevata al riguardo, intervenendo il sostituto del legale soltanto alla successiva dell’ll/12/2015, con questioni che il Tribunale aveva rigettato, come da ordinanza redatta a verbale.
 
Quanto, poi, alla doglianza sollevata dall’Ippolito, si osserva che anche questi aveva nominato proprio difensore di fiducia l’Avv. Giornetti, in data 23/2/2015; con tale atto, però, lo stesso non aveva espressamente revocato la nomina del precedente legale, Avv. Angelo Ippolito, né l’elezione di domicilio già effettuata presso lo studio di questi, da ritenere, pertanto, ancora valida ed efficace. Sì da non potersi ravvisare alcuna irregolarità nella notifica dell’ordinanza di rinnovazione della citazione, eseguita – in data 14/4/2015 – presso l’Avv. Giornetti, difensore fiduciario, e presso l’Avv. Ippolito, nel cui studio permaneva l’elezione di domicilio.
 
Quel che, peraltro, implicitamente ha riconosciuto anche il sostituto processuale del primo all’udienza dell’11/12/2015, allorquando ha contestato – erroneamente – la mancata notifica dell’atto in esame sia presso l’uno che presso l’altro legale, così riconoscendo la perduranza della precedente elezione.
 
Entrambe le doglianze sul punto, pertanto, sono inammissibili, atteso che le notificazioni in esame risultano eseguite in modo rituale, come da atti processuali che il Collegio ha legittimamente esaminato.
 
4. Del tutto infondata, poi, è anche l’eccezione attinente alla lettera dei capi di imputazione ed alla pretesa violazione del diritto difensivo.
 
Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire il costante indirizzo ermeneutico in forza del quale, in tema di contestazione dell’accusa, si deve avere riguardo alla specificazione del fatto, ossia alla sua compiuta descrizione, tale da consentire all’imputato di comprendere appieno l’oggetto dell’accusa e predisporre, al proposito, un’adeguata difesa. Ciò premesso, e come affermato dallo stesso Tribunale con ordinanza dell’11/12/2015, i capi di imputazione in esame risultano contenere gli elementi di cui all’art. 552, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (enunciazione del fatto, in forma chiara e precisa, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza, con l’indicazione dei relativi articoli di legge), riportando: 1) gli articoli di legge violati; 2) la qualifica ricoperta dai ricorrenti (Ippolito quale legale rappresentante della “Velittica s.rl.”, Del Priore della “Aurelia s.r.l.”), tale da fondare il titolo di responsabilità; 3) la condotta contestata, quale l’aver venduto – l’Ippolito alla “Ditta Frizziero Moretto Augusto di Donaggio Enzo & s.a.s., l’altro alla “Velittica s.r.l.” – “un quantitativo di 25 kg. di mitili della specie Venus Gallinae, di dimensione inferiore a 2,5 millimetri”. Un’indicazione del fatto chiara e precisa, dunque, con riguardo alla quale nessun rilievo assume il conclusivo richiamo al capo a), in effetti non riportato, che nulla aggiunge alla contestazione, concernendo soltanto l’accusa mossa al coimputato Ezio Donaggio (legale rappresentante della citata ditta “Frizziero Moretto Augusto”) di aver posto in vendita il medesimo prodotto di cui ai capi che seguono, acquistato dalla “Velittica”. Dal che, la chiara ricostruzione del “percorso” seguito dai mitili in oggetto, venduti dalla “Aurelia” alla “Velittica” e da questa alla “Frizziero”.
 
5. Del tutto infondata, poi, risulta la comune doglianza in punto di responsabilità.
 
Premesso che nessuna censura concerne l’in sé del reato, quale la violazione dell’art. 7, comma 1, lett. b) (oggi, lett. a), d. lgs. n. 4 del 2012, da intendersi pertanto non contestata; ciò premesso, entrambi i ricorrenti assumono che la loro colpevolezza sarebbe stata affermata in forza di una qualità non riscontrata.
 
Orbene, tale assunto risulta privo di fondamento. Il Tribunale di Venezia, rispondendo alla medesima questione, ha infatti precisato che le stesse qualifiche soggettive, sopra citate, erano state riferite dal teste Ferrara senza alcuna contestazione o controdeduzione da parte delle difese, sì che la circostanza doveva ritenersi acclarata nella fase dibattimentale. Circostanza, peraltro, insuscettibile di esser nuovamente valutata nella presente sede di legittimità, attraverso un nuovo esame della stessa deposizione, come invece richiesto dai ricorrenti; al riguardo, infatti, occorre ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l’oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247).
 
6. Da ultimo, le doglianze in punto di particolare tenuità del fatto e di circostanze attenuanti generiche. 
 
Quanto a queste ultime, osserva in primo luogo il Collegio che, a mente di costante e condiviso indirizzo interpretativo, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il Giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (per tutte, Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899); orbene, il Tribunale di Venezia ha fatto buon governo di questo principio, negando le circostanze in oggetto in ragione della mancata resipiscenza da parte degli imputati.
 
Con riguardo, invece, all’art. 131-bis cod. pen., si rileva che tale norma – introdotta dal d. lgs. 16 marzo 2015, n. 28 – stabilisce che “nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale”; ai sensi del comma 3, poi, “il comportamento è abituale nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate”.
 
Ciò premesso, osserva il Collegio che tale istituto non ha costituito oggetto di istanza da parte dei ricorrenti in sede dibattimentale (come da verbale dell’8/1/2016, che non contiene alcun riferimento sul punto), sì ché il Tribunale non era tenuto a pronunciarsi al riguardo; dal che, la manifesta infondatezza del presente motivo di gravame, con il quale si invoca – per la prima volta, e pur potendolo fare in precedenza – l’intervento della medesima causa di esclusione della punibilità.
 
I ricorsi, pertanto, debbono essere dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. ed a carico di ciascun ricorrente, l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 2.000,00. 

P.Q.M.
 
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
 
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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