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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto degli alimenti, Diritto processuale penale Numero: 5237 | Data di udienza: 7 Luglio 2016

* DIRITTO DEGLI ALIMENTI – Gamberi trattati con il sodio solfito – Conservazione a bordo dei pescati – Responsabilità dell’armatore della nave e committente della pesca – Soggetto tenuto al controllo – Posizione di garanzia – Omesso od inadeguato controllo sulla attività – Violazione degli artt. 27 Cost., 42 cod. pen. e 5 e 6 L. 283/62 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Giudizio di legittimità – Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto – Configurabilità e limiti.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 3 Febbraio 2017
Numero: 5237
Data di udienza: 7 Luglio 2016
Presidente: AMOROSO
Estensore: Liberati


Premassima

* DIRITTO DEGLI ALIMENTI – Gamberi trattati con il sodio solfito – Conservazione a bordo dei pescati – Responsabilità dell’armatore della nave e committente della pesca – Soggetto tenuto al controllo – Posizione di garanzia – Omesso od inadeguato controllo sulla attività – Violazione degli artt. 27 Cost., 42 cod. pen. e 5 e 6 L. 283/62 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Giudizio di legittimità – Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto – Configurabilità e limiti.



Massima

 

 
 
 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 03/02/2017 (Ud. 07/07/2016) Sentenza n.5237



DIRITTO DEGLI ALIMENTI – Gamberi trattati con il sodio solfito – Conservazione a bordo dei pescati – Responsabilità dell’armatore della nave e committente della pesca – Soggetto tenuto al controllo – Posizione di garanzia – Omesso od inadeguato controllo sulla attività – Violazione degli artt. 27 Cost., 42 cod. pen. e 5 e 6 L. 283/62.
 
L’armatore di un nave, è il soggetto tenuto al controllo del rispetto dei limiti massimi di solfiti da impiegare per la conservazione a bordo dei (gamberi) pescati, con la conseguente sua responsabilità, per la posizione di garanzia rivestita, discendente dalla veste di armatore e committente della pesca (Cass. Sez. 4, n. 7214 del 16/12/2003, Orlando), riguardo al trattamento di quanto pescato con additivi chimici in percentuale superiore a quella consentita. Sicché la responsabilità che ne discende non è a titolo oggettivo o per fatto altrui, bensì per l’omesso od inadeguato controllo sulla attività svolta per suo conto a bordo della nave da pesca di cui era l’armatore, su cui, come tale, avrebbe avuto l’onere vigilare, con la conseguente corretta affermazione della sua responsabilità e l’insussistenza della prospettata violazione degli artt. 27 Cost. e 42 cod. pen..


DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Giudizio di legittimità – Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto – Configurabilità e limiti. 
 
Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Cass. Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj). Tale valutazione può essere compiuta anche nel giudizio di legittimità, sulla base di un apprezzamento limitato alla astratta compatibilità dei tratti della fattispecie, come risultanti dalla sentenza impugnata e dagli atti processuali, con gli indici-criteri e gli indici- requisiti indicati dal legislatore, cui segue in caso di valutazione positiva, sentenza di annullamento con rinvio al giudice di merito (Sez. 3, Sentenza n. 38380 del 15/07/2015, Ferraiuolo, che in motivazione ha sottolineato come ciò consenta di contemperare l’obbligo di rilevazione d’ufficio, discendente dal disposto dell’art.129 cod. proc. pen., con la fisiologia del giudizio di legittimità, che preclude valutazioni in fatto).
 
 
(dich. inammiss. il ricorso avverso sentenza del 25/9/2015 TRIBUNALE DI CATANIA) Pres. AMOROSO, Rel. LIBERATI, Ric. Napoli

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 03/02/2017 (Ud. 07/07/2016) Sentenza n.5237

SENTENZA

 

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 03/02/2017 (Ud. 07/07/2016) Sentenza n.5237
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da Napoli Domenico, nato a Catania il 18/8/1949;
avverso la sentenza del 25/9/2015 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. 
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con sentenza del 25 settembre 2015 il Tribunale di Catania ha condannato Domenico Napoli alla pena di euro 4.000,00 di ammenda per il reato di cui agli artt. 5, lett. g), e 6 L. 283/62, per avere detenuto per la vendita e la distribuzione al consumo gamberi freschi con l’aggiunta di additivi chimici non autorizzati dal Ministero della Sanità.
 
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’imputato, mediante il suo difensore di fiducia, che lo ha affidato a due motivi.
 
2.1. Con il primo motivo ha denunciato violazione degli art. 27 Cost., 42 cod. pen. e 5 e 6 L. 283/62, e vizio di motivazione, sottolineando che il ricorrente era solamente l’armatore del peschereccio impiegato per la pesca dei gamberetti oggetto della contestazione, non aveva direttamente trattato i gamberi con il sodio solfito, né si era mai neppure recato a pescare, e dunque era privo di qualsiasi consapevolezza delle modalità del trattamento del pesce, esaurendosi il suo dovere di controllo nella spiegazione, ai marinai imbarcati sul peschereccio di cui era armatore, della procedura per il trattamento dei gamberi, non potendo la sua responsabilità essere affermata a titolo oggettivo, per condotte (il trattamento dei gamberi con il sodio solfito) poste in essere da altri.
 
Ha inoltre lamentato l’indebita ed errata esclusione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., non essendo stata adeguatamente considerata la particolare tenuità del fatto, risultando illogici i riferimenti alle modalità della condotta ed alla entità del pericolo, non avendo partecipato al trattamento dei gamberi ed avendo gli stessi potenzialità nociva solo per soggetti allergici. 
 
2.2. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell’art. 62 bis cod. pen e vizio di motivazione, in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, essendo inadeguato il riferimento alla insufficienza del solo dato della incensuratezza per poterle riconoscere.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
 
2. Per quanto riguarda la doglianza formulata con il primo motivo, a proposito della insussistenza di elementi per poter affermare la responsabilità dell’imputato, in quanto estraneo al trattamento dei gamberetti con additivi chimici effettuato a bordo del peschereccio, di cui il ricorrente era solamente l’armatore, come tale obbligato esclusivamente ad informare i propri dipendenti delle modalità per il trattamento del pesce a bordo immediatamente dopo la pesca, va osservato che il Tribunale ha, del tutto correttamente, trattandosi di ipotesi contravvenzionale, punibile anche a titolo di colpa, sottolineato che l’imputato, quale armatore della nave motopesca Mp CT 2808 Nuova Giovanna Madre, era il soggetto tenuto al controllo del rispetto dei limiti massimi di solfiti da impiegare per la conservazione a bordo dei gamberi pescati, con la conseguente sua responsabilità, per la posizione di garanzia rivestita, discendente dalla veste di armatore e committente della pesca (cfr. Sez. 4, n. 7214 del 16/12/2003, Orlando, Rv. 227877), riguardo al trattamento di quanto pescato con additivi chimici in percentuale superiore a quella consentita.
 
Tale considerazione risulta del tutto corretta, essendo stata affermata la responsabilità dell’imputato non a titolo oggettivo o per fatto altrui, bensì per l’omesso od inadeguato controllo sulla attività svolta per suo conto a bordo della nave da pesca di cui era l’armatore, su cui, come tale, avrebbe avuto l’onere vigilare, con la conseguente corretta affermazione della sua responsabilità e l’insussistenza della prospettata violazione degli artt. 27 Cost. e 42 cod. pen., non essendo, tra l’altro, neppure stato prospettato che il trattamento in questione dei gamberetti sia stato eseguito dal personale a bordo del peschereccio all’insaputa dell’imputato, od in contrasto con sue specifiche direttive, sicché non sussistevano neppure i presupposti per poter ravvisare la buona fede od una ignoranza incolpevole dell’imputato in proposito.
 
Deve, pertanto, concludersi per l’evidente infondatezza di tale profilo del primo motivo di ricorso, essendo configurabile la responsabilità dell’imputato per l’omesso controllo sulle procedure di trattamento dei prodotti pescati, su cui aveva l’obbligo di vigilare, imponendo prescrizioni e dando direttive idonee ad evitare il trattamento dei prodotti pescati con percentuali non consentite di additivi chimici, che non risulta, né è stato dedotto, siano state impartite.
 
3. Non sussistono, poi, neppure i presupposti per escludere la punibilità del fatto per la sua particolare tenuità.
 
3.1. L’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131 bis cod. pen., ha natura sostanziale ed è applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, compresi quelli pendenti in sede di legittimità, nei quali la Corte di cassazione può rilevare d’ufficio, ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen., la sussistenza delle condizioni di applicabilità di tale istituto, dovendo peraltro limitarsi, attesa la natura del giudizio di legittimità, ad un vaglio di astratta non incompatibilità della fattispecie concreta (come risultante dalla sentenza impugnata e dagli atti processuali) con i requisiti ed i criteri indicati dal predetto art. 131 bis (Sez. 3, n. 31932 del 02/07/2015, Terrezza, Rv. 264449; Sez. 4, n. 22381 del 17/4/2015, Mauri, Rv. 263496; Sez. 3, n. 15449 del 8/4/2015, Mazzarotto, Rv.263308).
 
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno poi chiarito che ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). Tale valutazione può essere compiuta anche nel giudizio di legittimità, sulla base di un apprezzamento limitato alla astratta compatibilità dei tratti della fattispecie, come risultanti dalla sentenza impugnata e dagli atti processuali, con gli indici-criteri e gli indici- requisiti indicati dal legislatore, cui segue in caso di valutazione positiva, sentenza di annullamento con rinvio al giudice di merito (Sez. 3, Sentenza n. 38380 del 15/07/2015, Ferraiuolo, Rv. 264795, che in motivazione ha sottolineato come ciò consenta di contemperare l’obbligo di rilevazione d’ufficio, discendente dal disposto dell’art.129 cod. proc. pen., con la fisiologia del giudizio di legittimità, che preclude valutazioni in fatto).
 
3.2. Peraltro, nel caso in esame non emerge alcuna particolare tenuità del fatto, essendo sufficiente, per escluderla, considerare che, con una condotta potenzialmente assai pericolosa per la salute pubblica, l’imputato ha distribuito per il consumo gamberetti contenenti solfiti in misura di 428 mg/kg, notevolmente superiore al limite (da 150 a 200 mg/kg) consentito in funzione della grandezza del pezzo di gambero dal d.M. 27 febbraio 1996 n. 209; al riguardo il teste Vella, dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A. Mirri, ha chiarito che il solfito è una sostanza chimica, che può essere anche difficile da digerire, e che in soggetti allergici può far scaturire reazioni allergiche che possono andare dalla eruzione cutanea allo shock anafilattico: ne consegue la potenziale pericolosità per la salute pubblica della condotta posta in essere dall’imputato, per le possibili ripercussioni sulla salute di un numero indeterminato di consumatori, con la conseguenza che deve essere esclusa l’esiguità del pericolo derivante dal reato commesso dall’imputato, e con essa anche l’esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto.
 
4. Per quanto riguarda il secondo motivo, mediante il quale è stato lamentato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, va ricordato che, secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è necessaria una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente la indicazione degli elementi ritenuti decisivi e rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri.
 
Il preminente e decisivo rilievo accordato all’elemento considerato implica infatti il superamento di eventuali altri elementi, suscettibili di opposta e diversa significazione, i quali restano implicitamente disattesi e superati. Sicché anche in sede di impugnazione il giudice di secondo grado può trascurare le deduzioni specificamente esposte nei motivi di gravame quando abbia individuato, tra gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen., quelli di rilevanza decisiva ai fini della connotazione negativa della personalità dell’imputato e le deduzioni dell’appellante siano palesemente estranee o destituite di fondamento (cfr. Sez. 6, n. 34364 del 16.6.2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).
 
L’obbligo della motivazione non è certamente disatteso quando non siano state prese in considerazione tutte le prospettazioni difensive, a condizione però che in una valutazione complessiva il giudice abbia dato la prevalenza a considerazioni di maggior rilievo, disattendendo implicitamente le altre. E la motivazione, fondata sulle sole ragioni preponderanti della decisione non può, purché congrua e non contraddittoria, essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato.
 
4.1. Ora, nella vicenda in esame, il Tribunale, sia pure con motivazione stringata, ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche a cagione della mancanza di elementi di positiva considerazione in tal senso, ritenendo insufficiente il solo dato della assenza di precedenti, facendo corretta applicazione del principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo, non essendovi una presunzione di meritevolezza, avendo le stesse la funzione di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all’imputato in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull’apprezzamento dell’entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso (Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo, Rv. 252900), nella specie ritenute insussistenti dal Tribunale, con valutazione non sindacabile sul piano del merito e non oggetto di espressa censura da parte del ricorrente.
 
5. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, stante la manifesta infondatezza di entrambi i motivi cui è stato affidato.
 
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. sentenza 7 – 13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.500,00.

P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500 in favore della Cassa delle Ammende.
 
Così deciso il 7/7/2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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