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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Maltrattamento animali Numero: 29894 | Data di udienza: 16 Marzo 2018

MALTRATTAMENTO ANIMALI – Decreto di sequestro preventivo di un cane – Art. 544 ter, cod. pen. – Maltrattamento di animali – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio – Ricorso per Cassazione  – Limiti – Fumus commissi delicti.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 3 Luglio 2018
Numero: 29894
Data di udienza: 16 Marzo 2018
Presidente: RAMACCI
Estensore: SOCCI


Premassima

MALTRATTAMENTO ANIMALI – Decreto di sequestro preventivo di un cane – Art. 544 ter, cod. pen. – Maltrattamento di animali – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio – Ricorso per Cassazione  – Limiti – Fumus commissi delicti.



Massima

 

 


CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 03/07/2018 (Ud. 16/03/2018), Sentenza n.29894

 
MALTRATTAMENTO ANIMALI – Decreto di sequestro preventivo di un cane – Art. 544 ter, cod. pen. – Maltrattamento di animali – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio – Ricorso per Cassazione  – Limiti – Fumus commissi delicti.
 
Il ricorso per Cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. Nella valutazione del "fumus commissi delicti", quale presupposto del sequestro preventivo, il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell’effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile l’impostazione accusatoria, e plausibile un giudizio prognostico negativo per l’indagato, pur senza sindacare la fondatezza dell’accusa. Fattispecie: cane incustodito all’interno del cortile per due settimane, durante il periodo estivo.
 
(dich. inammissibile il ricorso avverso ordinanza del 19/09/2017 – TRIB. LIBERTA’ di CHIETI) Pres. RAMACCI, Rel. SOCCI, Ric. Ambrosini

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 03/07/2018 (Ud. 16/03/2018), Sentenza n.29894

SENTENZA

 

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 03/07/2018 (Ud. 16/03/2018), Sentenza n.29894
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sui ricorsi proposti da AMBROSINI FRANCA nato il 20/10/1964 a TORREVECCHIA TEATINA;
 
nel procedimento a carico di quest’ultimo
 
avverso l’ordinanza del 19/09/2017 del TRIB. LIBERTA’ di CHIETI
 
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
 
sentite le conclusioni del PG SANTE SPINACI: «Rigetto del ricorso» 
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Il Tribunale di Chieti, in sede di riesame, con ordinanza 19 settembre 2017, ha rigettato l’istanza di riesame di Franca Ambrosini, avverso il decreto di sequestro preventivo di un cane, del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Chieti dell’8 agosto 2017, relativamente al reato di cui all’art. 544 ter, cod. pen..
 
2. Ricorre per Cassazione Franca Ambrosini, tramite difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.
 
2. 1. Violazione dell’art. 125, cod. proc. pen., motivazione apparente.
 
Il Tribunale di Chieti non ha preso in considerazione gli elementi che sono stati sottoposti al suo vaglio con il riesame, la motivazione deve quindi ritenersi apparente. 
 
Non è dato, infatti, comprendere dall’ordinanza impugnata quali siano i presupposto oggettivi e quelli soggettivi (avere agito con crudeltà, senza necessità) del reato contestato. 
 
Il Tribunale di Chieti ha avvalorato la tesi dell’abbandono del cane per due settimane, durante il periodo estivo, nonostante elementi di prova contraria, ovvero la presenza di ciotole con acqua e cibo. 
 
La presenza di acqua, infatti, dimostrerebbe la quotidiana cura del cane; l’acqua nella ciotola non poteva essere stata messa dai vicini, perché le ciotole non passano attraverso il cancello. Anche la presenza di cibo (pasta del giorno prima) dimostra la cura quotidiana. 
 
Inoltre il certificato del veterinario, al momento del sequestro evidenzia una massa corporea in sovrappeso. Il cane del resto era ammalato di leishmaniosi e le condizioni erano, quindi, riferibili a tale malattia e non alla mancata cura della proprietaria, che lo aveva adottato dal canile.
 
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
 
3. Il ricorso risulta inammissibile perché proposto per vizi della motivazione, con motivi generici e manifestamente infondati; peraltro articolato in fatto.
 
4. Sia per il sequestro preventivo e sia per il sequestro probatorio è possibile il ricorso per cassazione unicamente per motivi di violazione di legge e non per vizio di motivazione.
 
Nel caso in giudizio i motivi di ricorso sul fumus del reato risultano proposti per il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, art. 606, comma 1, lettera E, del cod. proc. pen. (sia letteralmente e sia nella valutazione sostanziale del ricorso).
 
Il ricorso per Cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009 – dep. 11/11/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 – dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692).
 
Nel caso in giudizio non ricorre una violazione di legge, e nemmeno l’apparenza della motivazione, e conseguentemente il ricorso deve ritenersi manifestamente infondato.
 
Infatti il provvedimento impugnato contiene adeguata motivazione, non contraddittoria e non manifestamente illogica, con corretta applicazione dei principi in materia espressi da questa Corte di Cassazione, e rileva come «all’esito di diversi sopralluoghi effettuati – in data 11 agosto 2016, 26 settembre 2016, 2 agosto 2017 e 3 agosto 2017 – nel cortile dell’abitazione dell’odierna indagata [ … ] in data 4 agosto 2017 gli agenti di P.G., dopo aver rilevato all’interno dell’abitazione in occasione dei precedenti sopralluoghi la reiterata assenza dell’indagata è… con l’ausilio del servizio veterinario locale, accertavano le precarie condizioni di salute dell’animale affetto da leishmaniosi. 
 
In occasione del sopralluogo del 4 agosto 2017, l’animale presentava una emoraggia dal naso; l’unghia del primo dito della zampa destra incrinata che generava sanguinamento; onicogrifosi e linfoadenioregalia, [ … ] escussi alcuni vicini dell’indagata, gli stessi riferivano che la Ambrosini (unitamente alla propria famigli a e ad altro cane) si era allontanata dall’abitazione nelle due settimane precedenti lasciando il cane incustodito all’interno del cortile e che i passanti, impietositi dalle precarie condizioni di salute dell’animale, avevano provveduto allo stesso fornendogli cibo ed acqua attraverso le grate del cancello».
 
Del resto, «Nella valutazione del "fumus commissi delicti", quale presupposto del sequestro preventivo, il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell’effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile l’impostazione accusatoria, e plausibile un giudizio prognostico negativo per l’indagato, pur senza sindacare la fondatezza dell’accusa» (Sez. 5, n. 49596 del 16/09/2014 – dep. 27/11/2014, Armento, Rv. 26167701; vedi anche Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016 – dep. 17/06/2016, P.M. in proc. Bulgarella e altri, Rv. 26700701).
 
Nel caso in giudizio, l’analisi del Tribunale del riesame, come sopra visto, risulta adeguata alle risultanze degli accertamenti di P.G., e sul punto le prospettazioni della ricorrente risultano generiche e non collegate a precisi atti di indagine, valutazioni ipotetiche, non valutabili in sede di giudizio di legittimità.
 
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 2.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
 
Così deciso il 16/03/2018
 

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