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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali, Diritto processuale penale Numero: 38687 | Data di udienza: 9 Maggio 2017

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Art. 181, c.1 bis, d.lgs. n. 42/2004 e sentenza della Corte cost. n. 56/2016 – Art. 349 cod. pen. – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Dichiarazione di incostituzionalità di norme – Trattamento sanzionatorio – Rilevabilità d’ufficio – Rimodulazione del trattamento sanzionatorio – Inammissibilità del ricorso – Impugnazione tardiva – Preclusioni.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 3 Agosto 2017
Numero: 38687
Data di udienza: 9 Maggio 2017
Presidente: Ramacci
Estensore: Andreazza


Premassima

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Art. 181, c.1 bis, d.lgs. n. 42/2004 e sentenza della Corte cost. n. 56/2016 – Art. 349 cod. pen. – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Dichiarazione di incostituzionalità di norme – Trattamento sanzionatorio – Rilevabilità d’ufficio – Rimodulazione del trattamento sanzionatorio – Inammissibilità del ricorso – Impugnazione tardiva – Preclusioni.



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 03/08/2017 (Ud. 09/05/2017) Sentenza n. 38687

 
 
 
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Art. 181, c.1 bis, d.lgs. n. 42/2004 e sentenza della Corte cost. n. 56/2016 – Art. 349 cod. pen. – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Dichiarazione di incostituzionalità di norme – Trattamento sanzionatorio – Rilevabilità d’ufficio – Rimodulazione del trattamento sanzionatorio – Inammissibilità del ricorso – Impugnazione tardiva – Preclusioni.
 
Il reato di cui all’art. 181, comma 1 bis, del d.lgs. n. 42 del 2004, dichiarato costituzionalmente illegittimo per effetto della sopravvenuta sentenza della Corte cost. n. 56 del 11/01/2016, nella parte in cui lo stesso prevede : “«: a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori; b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell’articolo 142 ed», oggi è configurabile quale contravvenzione ex art. 181, comma 1, d. lgs. cit., e non più quale delitto. Inoltre, l’illegalità della pena conseguente a dichiarazione di incostituzionalità di norme riguardanti, come nella specie, il trattamento sanzionatorio, è rilevabile d’ufficio anche in caso di inammissibilità del ricorso, tranne che nel caso di impugnazione, come nella specie, correttamente ritenuta tardiva; infatti in questo caso si è in presenza di un gravame sin dall’origine inidoneo a instaurare un valido rapporto processuale, in quanto il decorso del termine derivante dalla mancata proposizione dello stesso ha già trasformato il giudicato sostanziale in giudicato formale, sicché il giudice dell’impugnazione si limita a verificare il decorso del termine e a prenderne atto. Questa speciale causa di inammissibilità è quindi preclusiva di un’eventuale rimodulazione del trattamento sanzionatorio, anche dinanzi alla declaratoria di incostituzionalità della pena (Cass. Sez. U., n. 33040 del 26/02/2015, dep. 28/07 /2015, Jazouli).
 

(dichiara inammissibili i ricorsi avverso ordinanza della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI 27/04/2015) Pres. RAMACCI, Rel. ANDREAZZA, Ric. Alfano ed altra
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 03/08/2017 (Ud. 09/05/2017) Sentenza n. 38687

SENTENZA

 

 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 03/08/2017 (Ud. 09/05/2017) Sentenza n. 38687
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
sui ricorsi proposti da:
 
Alfano Filippo, n. a Pompei il 01/07/1935;
 
Cascone Rosina, n. a Castellamare di Stabia il 11/04/1940;
 
avverso la ordinanza della Corte d’Appello di Napoli in data 27/04/2015;
 
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
 
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale F. Loy, che ha chiesto l’inammissibilità; 
 
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Alfano Filippo e Cascane Rosina hanno proposto ricorso avverso la ordinanza della Corte d’Appello di Napoli che ha dichiarato inammissibile l’appello presentato avverso la sentenza del 15/06/2010 del Tribunale di Torre Annunziata di condanna per i reati di cui agli artt. 44 lett. e), 93 e 95 del d.P.R. n. 380 del 2001 e 181, comma 1 bis, del d.lgs. n. 42 del 2004 e 349 cod. pen.
 
 
2. Con un primo motivo lamenta la violazione degli artt. 127 e 591 cod. proc. pen. per avere la Corte provveduto con ordinanza de plano anziché nel contraddittorio delle parti.
 
 
3. Con un secondo motivo lamenta violazione di legge laddove la sentenza ha ritenuto il mancato rispetto del termine ad impugnare sul presupposto che all’imputata non spettasse l’avviso di deposito della sentenza mentre, giacché la stessa non era comparsa all’udienza del 15/06/2010 (cui il processo era stato rinviato dall’udienza del 09/06/2010 per malattia) avrebbe dovuto esserne dichiarata la contumacia con conseguente obbligo di notifica dell’avviso di deposito.
 
 
4. Il primo motivo è manifestamente infondato : è infatti legittima la declaratoria di inammissibilità dell’appello, pronunciata “de plano”, senza che debbano essere osservati gli adempimenti per il procedimento camerale prescritti dall’art. 127 cod. proc. pen., il quale non è richiamato dalla norma generale di cui all’art. 591, comma secondo, cod. proc. pen, che si limita a disporre che il giudice adotta la pronuncia anche d’ufficio (da ultimo, Sez.5 , n. 7748 del 03/10/2013, dep. 17/02/2014, Melana, Rv. 259031; Sez. 6, n. 48752 del 22/11/2011, dep. 30/12/2011 , Maddaluno, Rv. 251565).
 
 
5. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.
 
Risultando invero dai verbali di udienza in atti che, poiché all’udienza del 15/06/2010, l’imputata Cascane era assente e non contumace (infatti, già alla precedente udienza del 25/02/2009, la stessa era comparsa in giudizio mentre, all’udienza del 09/06/2010, proveniente da rinvio per suo legittimo impedimento, era stata regolarmente accertata la notifica alla stessa dell’ordinanza di rinvio), correttamente non si è proceduto alla notifica dell’avviso di deposito della sentenza di primo grado, non spettante appunto all’imputato assente (Sez. 1, n. 24593 del 13/05/2004, dep. 28/05/2004, Pederiva, Rv. 228435), sicché, depositata questa nel termine di trenta giorni indicato dal giudice, il termine per appellare, pari a giorni quarantacinque, e nella specie manifestamente non rispettato (ciò che i ricorrenti non hanno del resto contestato), decorreva dalla data di scadenza del termine per il deposito della sentenza stessa.
 
Va solo aggiunto che a diversa conclusione non può giungersi a fronte della intervenuta condanna, tra gli altri, anche per il reato di cui all’art. 181, comma 1 bis, del d.lgs. n. 42 del 2004, dichiarato costituzionalmente illegittimo per effetto della sopravvenuta sentenza della Corte cost. n. 56 del 11/01/2016, nella parte in cui lo stesso prevede : “«: a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori; b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell’articolo 142 ed», sì che la condotta nella specie contestata sarebbe oggi configurabile quale contravvenzione ex art. 181, comma 1, d. lgs. cit., e non più quale delitto.
 
Va infatti ribadito che l’illegalità della pena conseguente a dichiarazione di incostituzionalità di norme riguardanti, come nella specie, il trattamento sanzionatorio, è rilevabile d’ufficio anche in caso di inammissibilità del ricorso, tranne che nel caso di impugnazione, come nella specie, correttamente ritenuta tardiva; infatti in questo caso si è in presenza di un gravame sin dall’origine inidoneo a instaurare un valido rapporto processuale, in quanto il decorso del termine derivante dalla mancata proposizione dello stesso ha già trasformato il giudicato sostanziale in giudicato formale, sicché il giudice dell’impugnazione si limita a verificare il decorso del termine e a prenderne atto. Questa speciale causa di inammissibilità è quindi preclusiva di un’eventuale rimodulazione del trattamento sanzionatorio, anche dinanzi alla declaratoria di incostituzionalità della pena (Sez. U., n. 33040 del 26/02/2015, dep. 28/07 /2015, Jazouli, Rv. 264207).
 
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. 
 
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende.
 
Così deciso il 9 maggio 2017
 
 
 
 

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