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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia, Pubblica amministrazione Numero: 41167 | Data di udienza: 14 Luglio 2016

* DIRITTO URBANISTICO – Ristrutturazione edilizia e cambio di destinazione d’uso – Permesso a costruire – Necessità – Somma a titolo di contributo di costruzione – Artt. 22, e 36 D.P.R. n. 380/200 – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Falso innocuo – Idoneità dello stesso ad ingannare comunque la fede pubblica – Infedele attestazione (nel falso ideologico) – Compiuta alterazione (nel falso materiale) – Fattispecie: falsa attestazione di una situazione urbanistica – Falso per induzione del pubblico ufficiale – Concorso tra reato di cui all’art. 483, e il reato di cui all’art. 479 c.p..


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 3 Ottobre 2016
Numero: 41167
Data di udienza: 14 Luglio 2016
Presidente: FIALE
Estensore: ANDREAZZA


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – Ristrutturazione edilizia e cambio di destinazione d’uso – Permesso a costruire – Necessità – Somma a titolo di contributo di costruzione – Artt. 22, e 36 D.P.R. n. 380/200 – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Falso innocuo – Idoneità dello stesso ad ingannare comunque la fede pubblica – Infedele attestazione (nel falso ideologico) – Compiuta alterazione (nel falso materiale) – Fattispecie: falsa attestazione di una situazione urbanistica – Falso per induzione del pubblico ufficiale – Concorso tra reato di cui all’art. 483, e il reato di cui all’art. 479 c.p..



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 03/10/2016 (ud. 14/07/2016) Sentenza n.41167




DIRITTO URBANISTICO – Ristrutturazione edilizia e cambio di destinazione d’uso – Permesso a costruire – Necessità – Somma a titolo di contributo di costruzione – Artt. 22, e 36 D.P.R. n. 380/2001.
 
Il mutamento di destinazione d’uso previa esecuzione di opere è assoggettato al preventivo rilascio del permesso a costruire: in tale ipotesi sussiste la necessità del ricorso all’accertamento di conformità, con eventuale conseguente esborso della somma a titolo di contributo di costruzione in misura doppia ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001 (esborso, nella specie, in tale misura eluso proprio attraverso la mera richiesta del cambio di destinazione d’uso). Fattispecie: cambio di destinazione d’uso da civile abitazione a palestra accompagnato dalla demolizione di tramezzi nonchè dalla realizzazione di servizi igienici, di spogliatoi e di una sauna, sicchè, essendosi in presenza, proprio per il cambio di destinazione d’uso, di una ristrutturazione edilizia, sarebbe stato a necessario il permesso a costruire (cfr., con riferimento in particolare alle opere interne, Sez. 3, n. 47438 del 24/11/2011, Truppi).
 
 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Falso innocuo – Idoneità dello stesso ad ingannare comunque la fede pubblica – Infedele attestazione (nel falso ideologico) – Compiuta alterazione (nel falso materiale) – Fattispecie: falsa attestazione di una situazione urbanistica.
 
Sussiste il “falso innocuo” solo quando l’infedele attestazione (nel falso ideologico) o la compiuta alterazione (nel falso materiale) sono del tutto irrilevanti ai fini del significato dell’atto e del suo valore probatorio e, pertanto, non esplicano effetti sulla sua funzione documentale, con la conseguenza che l’innocuità deve essere valutata non con riferimento all’uso che dell’atto falso venga fatto (come nella sostanza assume dovere essere la ricorrente) ma avendo riguardo all’idoneità dello stesso ad ingannare comunque la fede pubblica (da ultimo, tra le tante, Sez. 5, n. 47601 del 26/05/2014, Lamberti). Nella specie, è stata attestata una situazione (ovvero un realizzando cambio di destinazione d’uso) diversa da quella effettiva (ovvero il già realizzato, in precedenza, cambio di destinazione d’uso stesso).
 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Falso per induzione del pubblico ufficiale – Concorso tra reato di cui all’art. 483, e il reato di cui all’art. 479 c.p.,.
 
In tema di falso per induzione, qualora il pubblico ufficiale adotti un provvedimento a contenuto descrittivo o dispositivo, dando atto in premessa, anche implicitamente, dell’esistenza delle condizioni richieste per la sua adozione, desunte da atti o attestazioni non veri prodotti dal privato, il provvedimento del pubblico ufficiale è ideologicamente falso in quanto adottato sulla base di un presupposto inesistente (per tutte Sez. U., n. 35488 del 28/06/2007, Scelsi e altro), va precisato che, pacificamente, di tale falso non risponde il pubblico ufficiale, tratto in inganno, ma il soggetto che lo ha indotto in errore (Sez. 5., n. 24301 del 19/03/2015, Paolone).


(conferma sentenza della Corte d’Appello di Catania del 23/06/2015) Pres. FIALE, Rel. ANDREAZZA, Ric. Pulvirenti

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 03/10/2016 (ud. 14/07/2016) Sentenza n.41167

SENTENZA

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

omissis
 
ha pronunciato la seguente:
 
SENTENZA
 
– sul ricorso proposto da Pulvirenti Rosa, n. a Santa Venerina il 15/08/1959; 
– avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catania in data 23/06/2015;
– udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
– udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. ANGELILLIS Ciro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Pulvirenti Rosa ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania di conferma della sentenza del Tribunale di Catania, sezione distaccata di Acireale, quanto ai reati di cui agli artt. 481, 479 e 640 c.p., per avere presentato richiesta di cambio di destinazione d’uso a fronte di destinazione di fatto già realizzata da anni, in tal modo avendo falsamente attestato una situazione già esistente come ancora da realizzare.
 
2. Lamenta, con un primo motivo, con riguardo all’affermazione della sentenza impugnata secondo cui l’attestazione in ordine ad un già intervenuto cambio di destinazione non sarebbe affatto innocua da un punto di vista economico, la violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 36, e art. 22, comma 3, e della L. n. 37 del 1985, art. 10, della Regione Sicilia nonchè la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione delle prove; deduce in particolare che per il cambio di destinazione d’uso non è richiesto il permesso a costruire ma una autorizzazione ovvero d.i.a. per cui, in nessun caso, potrebbe trovare applicazione nella fattispecie in esame l’art. 36, che prevede l’accertamento di conformità con il pagamento del doppio del contributo di costruzione solo, appunto, per interventi realizzati in assenza di permesso di costruire o in assenza di denuncia di attività; sicchè, non ricadendo il cambio di destinazione richiesto in nessuna di tali previsioni legislative, ne seguirebbe la innocuità della dichiarazione resa poichè si sarebbe potuta scegliere indifferentemente, giacchè senza maggiori costi, o l’una o l’altra via. Inoltre, nella specie, nessun costo di costruzione era stato previsto dal Comune essendo previsti unicamente oneri di urbanizzazione.
 
3. Con un secondo motivo lamenta la manifesta illogicità della motivazione in ordine all’attribuzione del fatto alla ricorrente essendo comunque la stessa ignara dell’iter procedimentale da seguire e non essendo stata provata alcuna ingerenza decisionale della stessa nell’opera del professionista cui la donna si era affidata; nè l’addebito di responsabilità potrebbe essere fatto discendere dalla consapevolezza del vantaggio tratto dall’atto, nessun vantaggio, infatti, essendovi stato.
 
4. Con un terzo motivo lamenta il vizio di motivazione circa il rigetto delle censure di insussistenza della falsità ideologica commessa da chi abbia indotto il pubblico ufficiale a formare un atto falso; deduce in particolare il contrasto della motivazione della sentenza con l’orientamento del giudice di legittimità secondo cui non è configurabile l’ipotesi di reato di cui agli artt. 48 e 479 c.p., laddove la falsità dell’atto sia stata determinata dalle mendaci dichiarazioni del terzo delle quali il pubblico ufficiale si sia incautamente avvalso. Nella specie la prospettazione dei fatti è stata data dal tecnico incaricato professionalmente qualificato, è stata resa ad un ufficio qualificato che ha l’obbligo di esaminare e controllare le attestazioni e nessuna falsità ideologica è stata commessa dal funzionario che ha emanato l’atto perchè nessuna dichiarazione falsa risulta dall’atto stesso. Inoltre la Corte d’appello ha errato nel non ritenere il concorso apparente di norme giacchè le contestazioni di cui ai capi c) e d) scaturenti da un’unica condotta non sono cumulabili essendo tutti gli elementi della fattispecie di cui all’art. 481 c.p., sovrapponibili a quelle dell’art. 479 c.p., quando quest’ultimo è ritenuto a carico dell’autore mediato.
 
5. Infine, con un ultimo motivo, lamenta il vizio motivazionale in ordine al rigetto della censura di insussistenza del reato di truffa; in particolare deduce che nessun profitto sarebbe derivato dalla richiesta di cambio di destinazione d’suo in luogo della richiesta di autorizzazione in sanatoria che avrebbe dovuto comportare il pagamento del doppio degli oneri concessori; mancano gli elementi strutturali del reato in oggetto perchè la modifica della destinazione non accompagnata da lavori edilizi che mutino gli elementi architettonici non richiede comunque il rilascio del relativo titolo abilitativo sicchè la falsa dichiarazione era comunque inutile al fine di ottenere un risparmio. Lo stesso consulente del P.M. ha escluso che si dovesse pagare il doppio del costo di costruzione. In ogni caso la truffa non potrebbe configurarsi essendo il fine del lucro già insito nella fattispecie del comma secondo dell’art. 481 c.p..

CONSIDERATO IN DIRITTO 
 
6. Il primo motivo, con cui si sostiene nella sostanza l’innocuità del reato di falso ex art. 481 c.p., giacchè il soggetto agente, non avrebbe avuto alcun interesse pratico, dichiarando il falso, ad evitare il pagamento conseguente all’accertamento di conformità, comunque non dovuto, è manifestamente infondato già su un piano generale giacchè appare interpretare il concetto di innocuità del reato di falso dal punto di vista esclusivamente patrimoniale mentre il bene giuridico tutelato dalla norma in oggetto non è il patrimonio del destinatario dell’atto bensì il bene della fede pubblica.
 
E del resto, questa Corte ha già in plurime precedenti occasioni affermato che sussiste il “falso innocuo” solo quando l’infedele attestazione (nel falso ideologico) o la compiuta alterazione (nel falso materiale) sono del tutto irrilevanti ai fini del significato dell’atto e del suo valore probatorio e, pertanto, non esplicano effetti sulla sua funzione documentale, con la conseguenza che l’innocuità deve essere valutata non con riferimento all’uso che dell’atto falso venga fatto (come nella sostanza assume dovere essere la ricorrente) ma avendo riguardo all’idoneità dello stesso ad ingannare comunque la fede pubblica (da ultimo, tra le tante, Sez. 5, n. 47601 del 26/05/2014, Lamberti, Rv. 261812). E, nella specie, non vi è dubbio che con la richiesta in oggetto sia stata attestata una situazione (ovvero un realizzando cambio di destinazione d’uso) diversa da quella effettiva (ovvero il già realizzato, in precedenza, cambio di destinazione d’uso stesso).
 
In ogni caso, anche a volere accedere all’assunto in diritto del ricorrente, lo stesso si fonda su presupposti non corretti, in particolare non essendo condivisibile la dedotta inapplicabilità, nella fattispecie in esame, dell’art. 36, ovvero della disciplina dell’accertamento di conformità con la conseguente necessità (ovvero proprio quella che la ricorrente avrebbe evitato ricorrendo alla richiesta ex novo di cambio di destinazione) del pagamento del doppio del contributo di costruzione, una volta preso atto che, nella specie, non era richiesto il permesso a costruire e, dunque, non era appunto applicabile la disciplina della sanatoria.
 
Va infatti sul punto richiamata, anche al fine di anticipare l’analisi dell’ultimo motivo di ricorso, volto ad escludere il reato di truffa ancora una volta valorizzando la pretesa assenza di un profitto ingiusto sulla base del legittimo ricorso alla richiesta di cambio di destinazione d’uso, non essendo nella specie, secondo la ricorrente, richiesta la necessità del permesso di costruire e, dunque, necessario il ricorso alla sanatoria, il costante indirizzo di questa Corte secondo cui, invece, il mutamento di destinazione d’uso previa esecuzione di opere è comunque assoggettato al preventivo rilascio del permesso a costruire (da ultimo, Sez. 3, n. 26455 del 05/04/2016, P.M. in proc. Stellato, non massimata; Sez. 3, n. 3953/15 del 16/10/2014, Statuto, Rv. 262018; Sez. 3, n. 9894 del 20/01/2009, Tarallo, Rv. 243101; Sez. 3, n. 39860 del 17/10/2006, Pompili, Rv. 235404).
 
Ed infatti, nella specie, risulta che il cambio di destinazione d’uso da civile abitazione a palestra è stato accompagnato dalla demolizione di tramezzi nonchè dalla realizzazione di servizi igienici, di spogliatoi e di una sauna sicchè, essendosi in presenza, proprio per il cambio di destinazione d’uso, di una ristrutturazione edilizia, sarebbe stato a maggior ragione necessario il permesso a costruire (cfr., con riferimento in particolare alle opere interne, Sez. 3, n. 47438 del 24/11/2011, Truppi, Rv. 251637); di qui, dunque, contrariamente all’assunto della ricorrente, la necessità del ricorso all’accertamento di conformità, con conseguente esborso della somma a titolo di contributo di costruzione in misura doppia ex art. 36 cit., esborso, nella specie, in tale misura eluso proprio attraverso la mera richiesta del cambio di destinazione d’uso.
 
7. Il secondo motivo, inteso a lamentare nella sostanza la mancanza dell’elemento psicologico del reato di falso, è manifestamente infondato.
 
La sentenza impugnata ha, al contrario, sottolineato, con argomentazione in fatto qui non sindacabile, che è ovviamente stata la stessa proprietaria/committente a presentare l’istanza per il cambio di destinazione d’uso con i relativi allegati: di qui la considerazione, allora, implicita nel ragionamento dei giudici di merito, che la consapevolezza e dunque il dolo generico discendono evidentemente in re ipsa dalla stessa sottoscrizione dell’istanza per il cambio da parte di chi ben sapeva che il cambio di destinazione era invece già stato realizzato in precedenza.
 
8. Il terzo motivo, volto a dedurre l’inconfigurabilità, nella specie, del reato di cui agli artt. 48 e 479 c.p., è infondato. Premesso infatti che, in tema di falso per induzione, qualora il pubblico ufficiale adotti un provvedimento, a contenuto descrittivo o dispositivo, dando atto in premessa, anche implicitamente, dell’esistenza delle condizioni richieste per la sua adozione, desunte da atti o attestazioni non veri prodotti dal privato, il provvedimento del pubblico ufficiale è ideologicamente falso in quanto adottato sulla base di un presupposto inesistente (per tutte Sez. U., n. 35488 del 28/06/2007, Scelsi e altro, Rv. 236867), va precisato che, pacificamente, di tale falso non risponde il pubblico ufficiale, tratto in inganno, ma il soggetto che lo ha indotto in errore (Sez. 5., n. 24301 del 19/03/2015, Paolone, Rv. 263909).
 
Infatti la conclusione errata cui perviene il pubblico ufficiale non si connette alla interpretazione e/o alla valutazione soggettiva di ciò che è ontologicamente esistente, costituendo invece il frutto di un falso determinato dalla falsità oggettiva dei presupposti attestati nella premessa, sicchè viene esternata una non veridica rappresentazione della realtà e ad essa viene conferita pubblica fede. Stante il rapporto di causa-effetto tra il fatto attestato dal privato, quale presupposto dell’emanazione dell’atto del pubblico ufficiale, ed il contenuto dispositivo di quest’ultimo e stante, altresì, la stretta connessione logica tra l’uno e l’altro, la falsità del primo si riverbera sul secondo e diventa essa stessa falsità di questo, sicchè la recepita falsa attestazione del decipiens acquista la ulteriore veste di falsa attestazione del pubblico ufficiale deceptus sui fatti falsamente dichiarati dal primo e dei quali l’atto pubblico è destinato a provare la verità.
 
A tale principio si è dunque correttamente adeguata la sentenza impugnata che ha inoltre sottolineato l’irrilevanza, nella specie, dell’evocazione della professionalità del destinatario della certificazione posto che l’esame della documentazione non avrebbe consentito in alcun modo di verificare la falsità della certificazione stessa allegata alla richiesta.
 
Quanto poi alla invocazione, peraltro non fatta oggetto del gravame di merito, in ordine alla impossibilità del concorso tra il reato di cui all’art. 479 c.p., e quello di cui all’art. 481 c.p., la stessa è infondata posto che la falsa attestazione, già costituente di per sè reato, si è posta in rapporto strumentale con l’atto pubblico successivamente redatto dal pubblico ufficiale, pure affetto da falsità ideologica (in tal senso, sia pure con riguardo al concorso tra reato di cui all’art. 483, e il reato di cui all’art. 479 c.p., Sez. U., n. 35488 del 28/06/2007, Scelsi e altro, Rv. 236868).
 
9. Infondato poi, come già spiegato sopra sub p. 6, il quarto motivo con cui si è dedotta l’insussistenza del reato di truffa, va ulteriormente disattesa la prospettazione, contenuta nel medesimo motivo, secondo cui il reato di truffa non sarebbe configurabile essendo il fine di lucro, caratterizzante il reato, già insito nella fattispecie del comma secondo dell’art. 481 c.p.; correttamente infatti la sentenza impugnata ha richiamato, in senso contrario, la diversa natura dell’oggetto giuridico rispettivamente relativo ai due reati, l’uno attinente alla fede pubblica e l’altro al patrimonio.
 
10. Il ricorso va conseguentemente rigettato, solo dovendo precisarsi che, nella specie, nessuno dei reati residuati al giudizio di appello risulta prescritto, maturando il termine più prossimo, decorrente dal 23/12/2008, alla data del 29/11/2016 in conseguenza della sospensione per complessivi giorni 159 dovuti ai due rinvii del 02/10/2012 e del 14/01/2013.

P.Q.M.
 
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2016.
 
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2016

 

 

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