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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Sicurezza sul lavoro Numero: 46169 | Data di udienza: 12 Ottobre 2016

SICUREZZA SUL LAVORO – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro – Obblighi del preposto – Fattispecie: omissione di intervento sulle modalità  pericolose di rimozione e movimentazione delle flange – Artt. 19, comma 1, lett. f), e 56, comma 1, lett. a), d.lgs. n.81/2008PROCEDURA PENALE – conversione del mezzo di impugnazione – Erronea indicazione del nomen iuris – Rettifica “ope iudicis” – Poteri doveri e limiti del giudice – Art. 568, comma 5, cod. proc. pen..


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 3 Novembre 2016
Numero: 46169
Data di udienza: 12 Ottobre 2016
Presidente: ROSI
Estensore: RICCARDI


Premassima

SICUREZZA SUL LAVORO – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro – Obblighi del preposto – Fattispecie: omissione di intervento sulle modalità  pericolose di rimozione e movimentazione delle flange – Artt. 19, comma 1, lett. f), e 56, comma 1, lett. a), d.lgs. n.81/2008PROCEDURA PENALE – conversione del mezzo di impugnazione – Erronea indicazione del nomen iuris – Rettifica “ope iudicis” – Poteri doveri e limiti del giudice – Art. 568, comma 5, cod. proc. pen..



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 03/11/2016 (ud. 12/10/2016) Sentenza n.46169


SICUREZZA SUL LAVORO – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro – Obblighi del preposto – Fattispecie: omissione di intervento sulle modalità  pericolose di rimozione e movimentazione delle flange – Artt. 19, comma 1, lett. f), e 56, comma 1, lett. a), d.lgs. n.81/2008.
 
In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro si configurano i reati, di cui agli artt. 19, comma 1, lett. f), e 56, comma 1, lett. a), d.lgs. 81 del 2008, per il sogetto, che in qualità di preposto dell’azienda abbia omesso di intervenire sulle modalità pericolose di rimozione e movimentazione delle flange, sulla sospensione della fase lavorativa e sulla immediata comunicazione al datore di lavoro.
 

PROCEDURA PENALE – conversione del mezzo di impugnazione – Erronea indicazione del nomen iuris – Rettifica “ope iudicis” – Poteri doveri e limiti del giudice – Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
 
La conversione del mezzo di impugnazione, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., è ammessa soltanto allorquando esso corrisponda, ad onta dell’erronea indicazione del nomen iuris, alla effettiva volontà dell’interessato, e non anche quando quest’ultimo abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di impugnazione non consentito dalla legge, dovendo in quest’ultimo caso dichiararsi inammissibile l’impugnazione (Sez. U., n. 16 del 26/11/1997, Nexhi : “In tema di impugnazioni, il precetto di cui al quinto comma dell‘art. 568 cod. proc. pen., secondo cui l’impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l’ha proposta, deve essere inteso nel senso che solo l’erronea attribuzione del “nomen juris” non può pregiudicare l’ammissibilità di quel mezzo di impugnazione di cui l’interessato, ad onta dell’inesatta “etichetta”, abbia effettivamente inteso avvalersi: ciò significa che il giudice ha il potere-dovere di provvedere all’appropriata qualificazione del gravame, privilegiando rispetto alla formale apparenza la volontà della parte di attivare il rimedio all’uopo predisposto dall’ordinamento giuridico. Ma proprio perché la disposizione indicata è finalizzata alla salvezza e non alla modifica della volontà reale dell’interessato, al giudice non è consentito sostituire il mezzo d’impugnazione effettivamente voluto e propriamente denominato ma inammissibilmente proposto dalla parte, con quello, diverso, che sarebbe stato astrattamente ammissibile: in tale ipotesi, infatti, non può parlarsi di inesatta qualificazione giuridica del gravame, come tale suscettibile di rettifica “ope iudicis“, ma di una infondata pretesa da sanzionare con l’inammissibilità”). E pertanto inammissibile l’impugnazione proposta con mezzo di gravame diverso da quello prescritto, quando dall’esame dell’atto si tragga la conclusione che la parte impugnante abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di gravame non consentito dalla legge (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 47051 del 25/09/2013, Ercolano; Sez. 5, Sentenza n. 10092 del 26/05/2000, Della Pepa).
 
 
(Dichiara inammissibile il ricorso avverso sentenza del 07/04/2015 del TRIBUNALE DI VENEZIA) Pres. ROSI, Rel. RICCARDI, Ric. Marcato
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 03/11/2016 (ud. 12/10/2016) Sentenza n.46169

SENTENZA

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 03/11/2016 (ud. 12/10/2016) Sentenza n.46169

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
sul ricorso proposto da Marcato Nicolò, nato a Dolo il 14/06/1979
avverso la sentenza del 07/04/2015 del Tribunale di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Riccardi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con sentenza del 7 aprile 2015 il Tribunale di Venezia ha condannato Marcato Nicolò alla pena di € 500,00 di ammenda, in ordine al reato di cui agli artt. 19, comma 1, lett. f), e 56, comma 1, lett. a), d.lgs. 81 del 2008, per aver, in qualità di preposto della società “Impresa Marcato”, omesso di intervenire sulle modalità di rimozione e movimentazione delle flange, sospendendo la fase lavorativa e dando immediata comunicazione al datore di lavoro.
 
2. Avverso tale provvedimento il difensore dell’imputato ha proposto appello. 
 
3. La Corte di Appello di Venezia disponeva la trasmissione dell’appello alla Corte di Cassazione, rilevando trattarsi di sentenza inappellabile, ai sensi dell’art.593, comma 3, cod. proc. pen., in conformità al principio della conversione in ricorso per cassazione.
 
4. Il difensore dell’imputato, con l’atto di appello proposto, avanzava richiesta di assoluzione ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p., ovvero, in subordine, richiesta di riduzione della pena, concentrando le proprie censure sul rilievo che non sarebbe da escludere che i lavoratori avessero deciso autonomamente, nonostante il sopralluogo del 07/07 /2011, di movimentare le flangi mediante rotolamento e non con l’ausilio di mezzi meccanici, e che comunque il POS dell’impresa non imponeva un fermo dell’attività, non specificando le modalità di smontaggio e montaggio delle flange.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
Invero, secondo il principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, la conversione del mezzo di impugnazione, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., è ammessa soltanto allorquando esso corrisponda, ad onta dell’erronea indicazione del nomen iuris, alla effettiva volontà dell’interessato, e non anche quando quest’ultimo abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di impugnazione non consentito dalla legge, dovendo in quest’ultimo caso dichiararsi inammissibile l’impugnazione (Sez. U., n. 16 del 26/11/1997, Nexhi, Rv. 209336: “In tema di impugnazioni, il precetto di cui al quinto comma dell’art. 568 cod. proc. pen., secondo cui l’impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l’ha proposta, deve essere inteso nel senso che solo l’erronea attribuzione del “nomen juris” non può pregiudicare l’ammissibilità di quel mezzo di impugnazione di cui l’interessato, ad onta dell’inesatta “etichetta”, abbia effettivamente inteso avvalersi: ciò significa che il giudice ha il potere-dovere di provvedere all’appropriata qualificazione del gravame, privilegiando rispetto alla formale apparenza la volontà della parte di attivare il rimedio all’uopo predisposto dall’ordinamento giuridico. Ma proprio perché la disposizione indicata è finalizzata alla salvezza e non alla modifica della volontà reale dell’interessato, al giudice non è consentito sostituire il mezzo d’impugnazione effettivamente voluto e propriamente denominato ma inammissibilmente proposto dalla parte, con quello, diverso, che sarebbe stato astrattamente ammissibile: in tale ipotesi, infatti, non può parlarsi di inesatta qualificazione giuridica del gravame, come tale suscettibile di rettifica “ope iudicis“, ma di una infondata pretesa da sanzionare con l’inammissibilità”).
 
E pertanto inammissibile l’impugnazione proposta con mezzo di gravame diverso da quello prescritto, quando dall’esame dell’atto si tragga la conclusione che la parte impugnante abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di gravame non consentito dalla legge (Sez. 2, Sentenza n. 47051 del 25/09/2013, Ercolano, Rv. 257481; Sez. 5, Sentenza n. 10092 del 26/05/2000, Della Pepa, Rv. 217524).
 
2. Nel caso in esame, dal nomen iuris attribuito all’atto di impugnazione, invero reiterato anche nelle richieste finali alla Corte di Appello, e dal contenuto del gravame, emerge che intenzione indiscutibile dell’interessato è stata appunto quella di proporre appello e non ricorso per cassazione, in quanto il tenore dei prospettati motivi di gravame concerne esclusivamente profili di merito (ruolo assunto dall’imputato, condotta posta in essere, ed eccessività della pena inflitta), insindacabili in sede di legittimità, sulla base dei quali viene fondata la richiesta di assoluzione in virtù di una rilettura del compendio probatorio posto a fondamento dell’affermazione di responsabilità penale, ovvero una richiesta di riduzione della pena.
 
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 2.000,00: infatti, l’art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta sia nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606 cod. proc. pen., comma 3, sia nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen..
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
 
 
Così deciso in Roma il 12/10/2016
 
 
 
 
 
 
 
 

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