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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 4632 | Data di udienza: 28 Ottobre 2015

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – DIRITTO URBANISTICO – Struttura motivazionale di 1° e 2° – Integrazione tra le due motivazioni – Esamina delle censure dall’appellante – Necessità – Artt.44 lett. b). 45,  93, 94 e 95 D.P.R. n. 380 del 2001 –  Motivazione per relationem – Requisiti necessari per la sua legittimità – Artt. 546 e 125 c.p.p..


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 4 Febbraio 2016
Numero: 4632
Data di udienza: 28 Ottobre 2015
Presidente: Squassoni
Estensore: Rosi


Premassima

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – DIRITTO URBANISTICO – Struttura motivazionale di 1° e 2° – Integrazione tra le due motivazioni – Esamina delle censure dall’appellante – Necessità – Artt.44 lett. b). 45,  93, 94 e 95 D.P.R. n. 380 del 2001 –  Motivazione per relationem – Requisiti necessari per la sua legittimità – Artt. 546 e 125 c.p.p..



Massima

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 04/02/2016 (Ud. 28/10/2015) Sentenza n.4632

 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – DIRITTO URBANISTICO – Struttura motivazionale di 1° e 2° – Integrazione tra le due motivazioni – Esamina delle censure dall’appellante – Necessità – Artt.44 lett. b)  93, 94 e 95 D.P.R. n. 380 del 2001Artt. 546 e 125 c.p.p..
 
In linea di principio, (e quindi anche in materia urbanistica), quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente e forma con essa un unico complessivo corpo argomentativo (cfr. Sez. 4, n. 15227 dell’ll/4/2008, Baretti, Rv. 239735; Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, Delvai, Rv. 223061), è anche vero che tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorchè i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado.
 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Motivazione per relationem – Requisiti necessari per la sua legittimità – Artt. 546 e 125 c.p.p..
 
In via di principio, la motivazione per relationem ad altro provvedimento è possibile, ma occorre la presenza di requisiti necessari per la sua legittimità, ossia: 1) la necessità che la motivazione faccia riferimento, recettizio o quale semplice rinvio, ad un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua, adeguata rispetto all’esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) l’esigenza che la stessa fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) la conoscibilità dell’atto di riferimento (cfr. Sez. U n. 17 del 21/6/2000, Primavera). Di conseguenza, per assolvere all’obbligo motivazionale, non è sufficiente che il giudice si limiti a richiamare un determinato provvedimento dichiarando di aderirvi pienamente, ma è altresì necessario che l’adesione al provvedimento richiamato per relationem sia accompagnato da un adeguata valutazione critica dello stesso, onde escludere un’adesione meramente passiva e ripetitiva. E’ poi evidente che, allorché si tratti della sentenza emessa a seguito di un giudizio di impugnazione, l’obbligo di motivazione non può ritenersi soddisfatto dal mero richiamo alla sentenza in verifica, essendo il giudice del gravame tenuto ad esaminare le censure mosse dal ricorrente e ad esplicitare le ragioni per le quali abbia ritenuto di rigettarle ovvero di farle proprie. Pertanto, una sentenza di appello, confermativa della decisione di primo grado è viziata per carenza di motivazione, se si limita a riprodurre la decisione confermata dichiarando in termini apodittici e stereotipati di aderirvi, senza dare conto degli specifici motivi di impugnazione che censurino in modo puntuale le soluzioni adottate dal giudice di primo grado, e senza argomentare sull’inconsistenza o sulla non pertinenza di detti motivi (cfr. Sez. 3, n. 27416 del 1/4/2014, M.).
 

(Annulla con rinvio ad altra sezione sentenza n. 293/2015 CORTE APPELLO di MESSINA, del 29/06/2015) Pres. SQUASSONI, Rel. ROSI Ric. MANGRAVITI ed altro 
 
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 04/02/2016 (Ud. 28/10/2015) Sentenza n.4632

SENTENZA

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 04/02/2016 (Ud. 28/10/2015) Sentenza n.4632
 
REPUBBLICA ITALIANA 
In nome del Popolo Italiano
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
 
Composta da
 
Omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da:
 
MANGRAVITI FRANCESCO N. IL 30/10/1956
SCIBILIA GIUSEPPA N. IL 04/11/1954
 
avverso la sentenza n. 293/2015 CORTE APPELLO di MESSINA, del 29/06/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/10/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI 
Udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. G.D. che ha concluso per il rigetto
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con sentenza del 29 giugno 2015 la Corte di Appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina del 20 gennaio 2014, che aveva dichiarato Mangraviti Francesco e Scibilia Giuseppa colpevoli dei seguenti reati: a) artt. 110 c.p. e 44 lett. b) del D.P.R. n. 380 del 2001, perché in concorso tra loro nella qualità di committenti dei lavori, in assenza del permesso di costruire, presso l’immobile di proprietà meglio identificato nel capo di imputazione, realizzavano un soppalco in muratura e ferro, avente una superficie di 35 mq, con conseguente aumento della volumetria dell’immobile; b) artt. 93, 94, 95 del D.P.R. n. 380 del 2001, per avere eseguito, nella qualità di committenti dei lavori, le opere di cui al capo a) senza dare preventivo avviso all’Ufficio del Genio Civile di Messina e, concesse le attenuanti generiche e ritenuta la continuazione, li aveva condannati alla pena di giorni 30 di arresto ed euro 8.500,00 di ammenda.
 
2. Avverso la sentenza gli imputati hanno proposto, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione per i seguenti motivi: 
1) Nullità per assoluta mancanza di motivazione con evidente violazione degli artt. 546 e 125 c.p.p.
2) Violazione di legge e contraddittorietà di motivazione, poiché il procedimento avrebbe dovuto essere sospeso, come richiesto in primo grado, in quanto la ditta aveva presentato in data 28 marzo 2011, la richiesta di concessione edilizia in sanatoria e comunque gli imputati avrebbero dovuto essere assolti poiché il provvedimento concessorio sarebbe stato rilasciato e prodotto in giudizio prima della decisione;
3) Difetto di motivazione con riferimento alla posizione della Scibilia, in quanto sia la sentenza di primo grado che quella di appello non hanno individuato profili specifici della responsabilità della predetta; 
4) Violazione dell’art. 45 del D.P.R. n. 380 del 2001, poiché la Corte territoriale avrebbe errato nel respingere la richiesta difensiva di sospendere l’azione penale per avvio del procedimento amministrativo di sanatoria.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Il ricorso è fondato con riferimento al primo motivo di ricorso, con conseguente assorbimento delle altre doglianze. Infatti, seppure è vero che quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente e forma con essa un unico complessivo corpo argomentativo (cfr. Sez. 4, n. 15227 dell’ll/4/2008, Baretti, Rv. 239735; Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, Delvai, Rv. 223061), è anche vero che tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorchè i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado.
 
2. In via di principio, la motivazione per relationem ad altro provvedimento è pur possibile, ma le Sezioni Unite di questa Corte hanno enucleato i requisiti necessari per la sua legittimità, ossia: 1) la necessità che la motivazione faccia riferimento, recettizio o quale semplice rinvio, ad un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua, adeguata rispetto all’esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) l’esigenza che la stessa fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) la conoscibilità dell’atto di riferimento (cfr. Sez. U n. 17 del 21/6/2000, Primavera, Rv. 216664). Di conseguenza, per assolvere all’obbligo motivazionale, non è sufficiente che il giudice si limiti a richiamare un determinato provvedimento dichiarando di aderirvi pienamente, ma è altresì necessario che l’adesione al provvedimento richiamato per relationem sia accompagnato da un adeguata valutazione critica dello stesso, onde escludere un’adesione meramente passiva e ripetitiva.
 
3. E’ poi evidente che, allorché si tratti della sentenza emessa a seguito di un giudizio di impugnazione, l’obbligo di motivazione non può ritenersi soddisfatto dal mero richiamo alla sentenza in verifica, essendo il giudice del gravame tenuto ad esaminare le censure mosse dal ricorrente e ad esplicitare le ragioni per le quali abbia ritenuto di rigettarle ovvero di farle proprie. Pertanto, una sentenza di appello, confermativa della decisione di primo grado è viziata per carenza di motivazione, se si limita a riprodurre la decisione confermata dichiarando in termini apodittici e stereotipati di aderirvi, senza dare conto degli specifici motivi di impugnazione che censurino in modo puntuale le soluzioni adottate dal giudice di primo grado, e senza argomentare sull’inconsistenza o sulla non pertinenza di detti motivi (cfr. Sez. 3, n. 27416 del 1/4/2014, M., Rv.259666).
 
4. Orbene, nel caso di specie, di contro, va rilevata la carenza argomentativa della parte motiva della decisione di secondo grado e la mancata risposta ai motivi di appello; in particolare la motivazione sul punto della ottenuta sanatoria risulta sul punto gravemente insufficiente, poiché la Corte territoriale si è limitata ad affermare che la presentazione della domanda di concessione in sanatoria era ininfluente ai fini della pronuncia di responsabilità, senza però fornire alcuna spiegazione al riguardo, né menzionare il deposito nel corso del giudizio di secondo grado dell’attestato del Comune di Messina, documento valutato non influente ai fini della decisione senza però fornire alcuna motivazione specifica.
 
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Messina
 
P.Q.M.
 
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Messina.
 
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2015.
 

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