Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Rifiuti
Numero: 19153 |
Data di udienza: 22 Novembre 2017
RIFIUTI – Raccolta e trasporto di rifiuti esercitate in forma ambulante – Applicabilità della deroga di cui all’art. 266, c.5°, del TUA – Apparecchiature elettriche ed elettroniche – Esclusione – Fattispecie: elettrodomestici e rifiuti ferrosi non pericolosi – Art. 256, d.lgs. n.152/2006 – Giurisprudenza.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 4 Maggio 2018
Numero: 19153
Data di udienza: 22 Novembre 2017
Presidente: DI NICOLA
Estensore: ACETO
Premassima
RIFIUTI – Raccolta e trasporto di rifiuti esercitate in forma ambulante – Applicabilità della deroga di cui all’art. 266, c.5°, del TUA – Apparecchiature elettriche ed elettroniche – Esclusione – Fattispecie: elettrodomestici e rifiuti ferrosi non pericolosi – Art. 256, d.lgs. n.152/2006 – Giurisprudenza.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 04/05/2018 (Ud. 22/11/2017), Sentenza n.19153
RIFIUTI – Raccolta e trasporto di rifiuti esercitate in forma ambulante – Applicabilità della deroga di cui all’art. 266, c.5°, del TUA – Apparecchiature elettriche ed elettroniche – Esclusione – Fattispecie: elettrodomestici e rifiuti ferrosi non pericolosi – Art. 256, d.lgs. n.152/2006 – Giurisprudenza.
Il reato di cui all’art. 256 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 è configurabile anche in relazione alle condotte di raccolta e trasporto esercitate in forma ambulante, salva l’applicabilità della deroga di cui all’art. 266, comma quinto, del predetto D.Lgs., per la cui operatività occorre non solo che l’agente sia in possesso del titolo abilitativo previsto per il commercio ambulante dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, ma anche che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio ma non riconducibili, per le loro peculiarità, a categorie autonomamente disciplinate (Sez. 3, n. 19209 del 16/03/2017, Tutone; Sez. 3, n. 34917 del 09/07/2015, Caccamo; Sez. 3, n. 269 del 10/12/2014, Seferovic; Sez. 3, n. 29992 del 24/06/2014, Lazzaro). Nel caso di specie gli elettrodomestici costituenti rifiuti erano riconducibili a categorie autonomamente disciplinate in base al d.lgs. 25 luglio 2005, n. 151 (Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti), abrogato e sostituito dal d.lgs. 14 marzo 2014, n. 49 (Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE). Ne consegue che nemmeno all’epoca dell’accertamento del fatto i cd. "robivecchi" avrebbero potuto trasportare rifiuti costituiti da elettrodomestici avvalendosi della deroga prevista dall’art. 266, comma 5, d.lgs. n. 152 del 2006.
(dich. inammissibili i ricorsi avverso sentenza del 05/04/2017 – TRIBUNALE DI MARSALA) Pres. DI NICOLA, Rel. ACETO, Ric. Serio ed altro
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 04/05/2018 (Ud. 22/11/2017), Sentenza n.19153
SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 04/05/2018 (Ud. 22/11/2017), Sentenza n.19153
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1. Serio Francesco,nato a Palermo il 28/06/1971,
2. Spinelli Calogero, nato a Palermo il 25/12/1972
avverso la sentenza del 05/04/2017 del Tribunale di Marsala;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore dei ricorrenti, in persona dell’avv. Giuseppe Agnello che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi e l’annullamento della sentenza.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I sigg.ri Francesco Serio e Calogero Spinelli ricorrono per l’annullamento della sentenza del 05/04/2017 del Tribunale di Marsala che li ha condannati alle pena di tremila euro di ammenda ciascuno per il resto di cui agli artt. 110 cod. pen., 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006, loro ascritto per aver raccolto e trasportato, in assenza di autorizzazione, mediante l’autocarro di proprietà dello Spinelli, rifiuti ferrosi non pericolosi (vecchi elettrodomestici, infissi in metallo, parti in metallo di diversi vecchi pezzi di arredamento, tondini da edilizia e travetti costituenti la struttura in metallo di un vecchio gazebo).
Il fatto è contestato come commesso in Salaparuta l’8 marzo 2013.
1.1. Con unico motivo, deducendo che lo Spinelli era in possesso dell’abilitazione al commercio ambulante di rottami ferrosi (circostanza riconosciuta dallo stesso Tribunale), eccepiscono, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’erronea applicazione dell’art. 266, comma 5, d.lgs. n. 152 del 2006 e/o comunque la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione che, pur dando atto del possesso di tale abilitazione, ha omesso di verificare se i rifiuti trasportati rientrassero nei settore merceologico di competenza.
2. I ricorsi sono inammissibili perché manifestamente infondati.
3. I ricorrenti non contestano che oggetto del trasporto fossero rifiuti descritti nella rubrica.
3.1. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, il reato di cui all’art. 256 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 è configurabile anche in relazione alle condotte di raccolta e trasporto esercitate in forma ambulante, salva l’applicabilità della deroga di cui all’art. 266, comma quinto, del predetto D.Lgs., per la cui operatività occorre non solo che l’agente sia in possesso del titolo abilitativo previsto per il commercio ambulante dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, ma anche che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio ma non riconducibili, per le loro peculiarità, a categorie autonomamente disciplinate (Sez. 3, n. 19209 del 16/03/2017, Tutone, Rv. 270226; Sez. 3, n. 34917 del 09/07/2015, Caccamo, Rv. 264822; Sez. 3, n. 269 del 10/12/2014, Seferovic, Rv. 261959; Sez. 3, n. 29992 del 24/06/2014, Lazzaro,Rv. 260266).
3.2. Nel caso di specie gli elettrodomestici costituenti rifiuti erano riconducibili a categorie autonomamente disciplinate in base al d.lgs. 25 luglio 2005, n. 151 (Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti), abrogato e sostituito dal d.lgs. 14 marzo 2014, n. 49 (Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE).
3.3. Non ha perciò fondamento alcuno l’eccezione difensiva secondo la quale tali rifiuti sarebbero stati autonomamente disciplinati per la prima volta dal citato d.lgs. n. 49 del 2014. Ne consegue che nemmeno all’epoca dell’accertamento del fatto i cd. "robivecchi" avrebbero potuto trasportare rifiuti costituiti da elettrodomestici avvalendosi della deroga prevista dall’art. 266, comma 5, d.lgs. n. 152 del 2006.
3.4. Tale rilievo è decisivo e assorbente su ogni altra considerazione.
3.5. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue,ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 2.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 22/11/2017.