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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Rifiuti Numero: 24863 | Data di udienza: 8 Febbraio 2018

* RIFIUTI – Terra e rocce da scavo di provenienza da altro cantiere – Conferimento in discarica di rifiuti non pericolosi – Assenza della documentazione autorizzativa dello scarico nel cantiere di arrivo – Formulario di identificazione per trasporto rifiuti su strada – Art.256, c.1, lett. a) d.lgs. n. 152/2006 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ricorso in cassazione e conversione della impugnazione – Principio di conservazione degli atti – Requisiti di sostanza e forma stabiliti ai fini della impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta – Art. 568, comma 5, cod. proc.pen..


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 4 Giugno 2018
Numero: 24863
Data di udienza: 8 Febbraio 2018
Presidente: RAMACCI
Estensore: CERRONI


Premassima

* RIFIUTI – Terra e rocce da scavo di provenienza da altro cantiere – Conferimento in discarica di rifiuti non pericolosi – Assenza della documentazione autorizzativa dello scarico nel cantiere di arrivo – Formulario di identificazione per trasporto rifiuti su strada – Art.256, c.1, lett. a) d.lgs. n. 152/2006 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ricorso in cassazione e conversione della impugnazione – Principio di conservazione degli atti – Requisiti di sostanza e forma stabiliti ai fini della impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta – Art. 568, comma 5, cod. proc.pen..



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 04/06/2018 (Ud. 08/02/2018), Sentenza n.24863


RIFIUTI – Terra e rocce da scavo di provenienza da altro cantiere – Conferimento in discarica di rifiuti non pericolosi – Assenza della documentazione autorizzativa dello scarico nel cantiere di arrivo – Formulario di identificazione per trasporto rifiuti su strada – Art.256, c.1, lett. a) d.lgs. n. 152/2006. 
 
Incombe alla parte l’onere di dimostrare che il materiale trasportato non partecipava alle regole generali in tema di rifiuti, ma a quelle particolari dei cd. sottoprodotti (Cass. Sez. 3, n. 16078 del 10/03/2015, Fortunato; Cass. Sez. 3, n. 3202 del 02/10/2014, dep. 2015, Giaccari).
 
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ricorso in cassazione e conversione della impugnazione – Principio di conservazione degli atti – Requisiti di sostanza e forma stabiliti ai fini della impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta – Art. 568, comma 5, cod. proc.pen..
 
L’istituto della conversione della impugnazione, previsto dall’art. 568, comma 5, cod. proc.pen., ispirato al principio di conservazione degli atti, determina unicamente l’automatico trasferimento del procedimento dinanzi al giudice competente in ordine alla impugnazione secondo le norme processuali, e non comporta una deroga alle regole proprie del giudizio di impugnazione correttamente qualificato. Pertanto, l’atto convertito deve avere i requisiti di sostanza e forma stabiliti ai fini della impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta (così, in motivazione, Sez. 3, n. 16078 cit., anche per ulteriori riferimenti giurisprudenziali).
 

(dich. inammissibile il ricorso avverso sentenza del 07/03/2017 – TRIBUNALE DI IMPERIA) Pres. RAMACCI, Rel. CERRONI, Ric. Primavera
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 04/06/2018 (Ud. 08/02/2018), Sentenza n.24863

SENTENZA

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 04/06/2018 (Ud. 08/02/2018), Sentenza n.24863
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da Primavera Florideo, nato a Guardiagrele il 22/05/1956;
 
avverso la sentenza del 07/03/2017 del Tribunale di Imperia
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
 
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Sante Spinaci, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con sentenza del 7 marzo 2017 il Tribunale di Imperia ha condannato Florideo Primavera, in qualità di legale rappresentante della s.r.l. Costruzioni Primavera Florideo, alla pena di euro 3000 di ammenda per il reato di cui all’art.256, comma 1, lett. a) d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, stante l’avvenuto conferimento non autorizzato di rifiuti non pericolosi nell’area di cantiere autostradale in Ventimiglia, occupato dalla stessa società nella qualità di appaltatrice di lavori. 
 
2. Avverso la predetta decisione l’interessato ha proposto appello, poi convertito in ricorso per cassazione stante l’inappellabilità della decisione, articolato con un motivo di censura.
 
2.1. In particolare, il ricorrente ha insistito sull’erroneità della documentazione allegata al trasporto, ossia il formulario rifiuti anziché il documento di trasporto, osservando che si trattava di sottoprodotto e non di rifiuti, e che in proposito ciò si desumeva dalla natura dei materiali e dalla normativa, anche regionale, di riferimento, laddove il convincimento del Tribunale andava ascritto al non corretto utilizzo della documentazione esibita agli agenti operanti. Il materiale, comunque di esigua quantità, era stato generato da un determinato cantiere, sarebbe stato utilizzato direttamente in conformità del Piano di utilizzo terre e rocce da scavo e soddisfaceva i requisiti di qualità ambientale.
 
2.2. E’ stata infine depositata memoria aggiuntiva, anche in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen..
 
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso del rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
 
4. Il ricorso è inammissibile.
 
4.1. In relazione al complesso motivo di impugnazione, il provvedimento impugnato ha dato conto che, in sede di controllo da parte dei militari dell’Arma, i conducenti degli autocarri verificati avevano esibito formulario di identificazione per trasporto rifiuti su strada, e che il materiale così trasportato, costituito da materiale non pericoloso di terra e rocce da scavo, proveniva da altro cantiere e, secondo quanto stabilito in sede di progettazione, era destinato al conferimento in discarica, senza alcuna documentazione autorizzativa dello scarico nel cantiere di arrivo. Sì che il conferimento di rifiuti speciali non pericolosi era stato eseguito in assenza dell’autorizzazione prescritta.
 
A fronte di siffatta ricostruzione del fatto, l’odierno ricorrente ne ha proposto altra e diversa, da un lato assumendo l’erroneità della documentazione di supporto esibita, che non avrebbe dovuto essere il formulario ma un documento di trasporto, e dall’altro comunque ribadendo la necessità di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da parte del proponente/produttore, ossia dello stesso ricorrente, attestante la qualità del materiale trasportato.
 
In definitiva, quindi, il ricorrente (fors’anche nell’erroneo presupposto di affrontare altro giudizio di merito, tant’è che l’impugnazione era stata invero proposta avanti alla Corte di Appello di Genova, v. comunque infra) ha ammesso, tenuto conto degli oneri probatori anche di natura formale da cui era gravato (oneri che lo stesso ricorrente ha ribadito di non potere essere soddisfatti con prove di fonte testimoniale), di avere predisposto altra e diversa documentazione (formulario d’identificazione rifiuti in luogo del documento di trasporto), ovvero di non averla preparata affatto (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, di cui in effetti non è indicata traccia processuale).
 
4.1.1. In proposito, tra l’altro, incombeva appunto alla parte (v. supra) l’onere di dimostrare che il materiale trasportato non partecipava alle regole generali in tema di rifiuti, ma a quelle particolari dei cd. sottoprodotti (cfr. Sez. 3, n. 16078 del 10/03/2015, Fortunato, Rv. 263336; cfr. anche Sez. 3, n. 3202 del 02/10/2014, dep. 2015, Giaccari, Rv. 262129).
 
4.1.2. Ciò posto quanto al contenuto fattuale della controversia, in relazione altresì all’ineludibile dato processuale si è così affermato che l’istituto della conversione della impugnazione, previsto dall’art. 568, comma 5, cod. proc.pen., ispirato al principio di conservazione degli atti, determina unicamente l’automatico trasferimento del procedimento dinanzi al giudice competente in ordine alla impugnazione secondo le norme processuali, e non comporta una deroga alle regole proprie del giudizio di impugnazione correttamente qualificato. Pertanto, l’atto convertito deve avere i requisiti di sostanza e forma stabiliti ai fini della impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta (così, in motivazione, Sez. 3, n. 16078 cit., anche per ulteriori riferimenti giurisprudenziali).
 
4.1.3. In specie, l’atto di impugnazione in buona misura prescinde invero dalle argomentazioni anche in fatto sviluppate nella sentenza impugnata, limitandosi a sostenere che sarebbe errata la qualificazione dei materiali come rifiuti, rientrando essi nel novero delle terre e rocce da scavo. A tal fine viene fatto riferimento a dati fattuali e documenti la cui disamina è comunque preclusa al giudice di legittimità. In ogni caso, dalle stesse affermazioni del ricorrente appare agevole desumere (v. supra) che l’onere probatorio non è stato affatto soddisfatto, e che in buona sostanza è stata la stessa società del ricorrente a considerare i materiali, come si evince dalla documentazione rinvenuta in sede di controllo, come rifiuti.
 
4.1.4. Al riguardo, quindi, già l’omessa specificità dei motivi giustificherebbe la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Mentre nessuno dei complessi adempimenti previsti dalle norme in materia di utilizzo delle terre e rocce da scavo risulta essere stato posto in essere.
 
4.2. Col motivo aggiunto è stata poi sviluppata l’invocata richiesta di applicazione della speciale causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen..
 
4.2.1. In proposito, nell’atto di impugnazione il motivo non è neppure specificamente proposto ("trattasi peraltro di fatto di evidente tenuità … che ben avrebbe potuto portare ad una pronuncia di non punibilità") né dal punto di vista grafico né dal punto di vista tecnico, sì che la complessiva inammissibilità dell’impugnazione condurrebbe all’inammissibilità dei motivi aggiunti a norma dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen..
 
In ogni caso, peraltro, e per dovere di completezza, l’invocata disposizione stabilisce che la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’art. 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale (in particolare, l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. Mentre il comportamento è abituale nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate).
 
4.2.2. In specie col provvedimento impugnato è stata inflitta una pena di euro 3.000 di ammenda, "considerata la non particolare gravità del fatto".
 
4.2.3. Al riguardo, vero è altresì che l’assenza dei presupposti per l’applicabilità della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto può essere rilevata anche con motivazione implicita (cfr. ad es. Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017; Tempera, Rv. 270033). Ciò premesso, da un lato è stata riconosciuta letteralmente la "non particolare gravità" del fatto, concetto sicuramente differente rispetto alla "particolare tenuità", d’altro canto è stata comunque inflitta una pena di euro 3000 superiore al minimo edittale (”ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi"), né vi è cenno all’eventuale esistenza di circostanze attenuanti ancorché generiche.
 
Invero è stato sottolineato come l’esclusione della particolare tenuità del fatto è compatibile con l’irrogazione del minimo della pena, atteso che l’art. 131- bis cod. pen. può trovare applicazione solo qualora, in virtù del principio di proporzionalità, la pena in concreto applicabile risulterebbe inferiore al minimo edittale, determinato tenendo conto delle eventuali circostanze attenuanti (Sez.6, n. 44417 del 22/10/2015, Errfiki, Rv. 265065).
 
5. Il ricorso si presenta quindi manifestamente infondato, per cui ne va dichiarata senz’altro l’inammissibilità.
 
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 2.000,00.
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
 
Così deciso in Roma il 08/02/2018
 
 

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