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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Acqua - Inquinamento idrico, Inquinamento del suolo Numero: 24866 | Data di udienza: 8 Febbraio 2018

* ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Spargimento incontrollato di liquami provenienti da allevamento – Obbligo di raccolta e smaltimento corretto – Spargimento incontrollato di liquami da parte di terzi – Responsabilità del titolare dell’impresa – Obbligato di vigilanza sul terzo – INQUINAMENTO DEL SUOLO – Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento – Creazione di abbondanti ristagni – Art. 137, c.14, d.lgs. 152/2006.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 4 Giugno 2018
Numero: 24866
Data di udienza: 8 Febbraio 2018
Presidente: RAMACCI
Estensore: LIBERATI


Premassima

* ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Spargimento incontrollato di liquami provenienti da allevamento – Obbligo di raccolta e smaltimento corretto – Spargimento incontrollato di liquami da parte di terzi – Responsabilità del titolare dell’impresa – Obbligato di vigilanza sul terzo – INQUINAMENTO DEL SUOLO – Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento – Creazione di abbondanti ristagni – Art. 137, c.14, d.lgs. 152/2006.



Massima

 

 



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 04/06/2018 (Ud. 08/02/2018), Sentenza n.24866


ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Spargimento incontrollato di liquami provenienti da allevamento – Obbligo di raccolta e smaltimento corretto – Spargimento incontrollato di liquami da parte di terzi – Responsabilità del titolare dell’impresa – Obbligato di vigilanza sul terzo – INQUINAMENTO DEL SUOLO – Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento – Creazione di abbondanti ristagni – Art. 137, c.14, d.lgs. 152/2006.
 
Configura il reato di cui all’art. 137, comma 14, d.lgs. 152/2006, l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento con criteri difformi da quelli previsti dal codice di buona pratica agricola di cui al D.M. 19/4/1999, effettuando lo spargimento di liquame sul terreno con la formazione di abbondanti ristagni. Nella specie, è stata ravvisata la responsabilità del titolare dell’impresa, nonostante l’affidamento dell’attività di raccolta e smaltimento dei liquami ad una impresa terza, giacché ciò non esimeva, comunque, il titolare dal vigilare sul corretto, regolare e tempestivo svolgimento della attività di cui detta impresa era stata incaricata, posto che il solo conferimento di un incarico non esime l’obbligato dalla vigilanza sul terzo, onde verificare l’esatto adempimento dell’incarico, rimanendo, altrimenti, in capo all’obbligato le conseguenze dell’inesatto o incompleto assolvimento dell’incarico.

(riforma sentenza del 4/7/2017 – TRIBUNALE DI PADOVA) Pres. RAMACCI, Rel. LIBERATI, Ric. Bellia  
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 04/06/2018 (Ud. 08/02/2018), Sentenza n.24866

SENTENZA

 

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 04/06/2018 (Ud. 08/02/2018), Sentenza n.24866
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da Bellia Vasco, nato a Castelfranco Veneto il 12/10/1968;
 
avverso la sentenza del 4/7/2017 del Tribunale di Padova;
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
 
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Sante Spinaci, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con sentenza del 4 luglio 2017 il Tribunale di Padova ha dichiarato Vasco Sellia responsabile della contravvenzione di cui all’art. 137, comma 14, d.lgs. 152/2006 (ascrittogli per avere, quale titolare della impresa individuale omonima, dedita all’allevamento di bestiame, utilizzato agronomicamente gli effluenti di allevamento con criteri difformi da quelli previsti dal codice di buona pratica agricola di cui al D.M. 19/4/1999, effettuando lo spargimento di liquame sul terreno con la formazione di abbondanti ristagni), condannandolo alla pena, condizionalmente sospesa, di euro 1.200,00 di ammenda.
 
Nell’affermare la responsabilità dell’imputato in relazione a tale reato, il Tribunale ha evidenziato l’avvenuto accertamento dello spandimento di liquami sul fondo di proprietà dell’imputato, nonostante l’affidamento all’impresa Aggio dell’incarico di provvedere ad asportare i liquami prodotti dall’allevamento.
 
2. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
 
2.1. Con un primo motivo ha prospettato il travisamento dei fatti posti a fondamento della affermazione della sua responsabilità e l’insufficienza, la contraddittorietà e l’illogicità della motivazione, per essere stato responsabile del reato contestato pur avendo affidato a una impresa specializzata il compito di provvedere ad asportare i liquami prodotti dal proprio allevamento, trattandosi di attività che nessuno dei propri dipendenti era in grado di compiere e non potendo ragionevolmente prevedere la verificazione dell’evento, conseguente all’inadempimento di detta impresa affidataria della attività di recupero e smaltimento dei liquami.
 
2.2. Con un secondo motivo ha lamentato la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., pur ricorrendone tutti i presupposti, essendo consentito dalla pena edittale prevista e trattandosi di comportamento non abituale.
 
2.3. Con memoria del 18 gennaio 2018 ha sviluppato tale ultima censura, sottolineando che il Tribunale aveva comminato la sola pecuniaria, prendendo quale base di computo il minimo edittale e riconoscendo anche le circostanze attenuanti generiche, e il riconoscimento da parte dello stesso Tribunale della episodicità della condotta, ribadendo la richiesta subordinata di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Il ricorso è fondato solo riguardo alla censura di omesso esame della richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen.
 
2. Le doglianze formulate con il primo motivo, riguardo alla erroneità della affermazione di responsabilità e, in particolare, alla non ravvisabilità di profili di colpa a carico del ricorrente, sono infondate, in quanto con esse, in realtà, si censura l’accertamento del fatto compiuto dal Tribunale, sulla base del quale è stata, correttamente, ravvisata una responsabilità dell’imputato nonostante l’affidamento dell’attività di raccolta e smaltimento dei liquami ad una impresa terza, giacché ciò non esimeva, comunque, l’imputato dal vigilare sul corretto, regolare e tempestivo svolgimento della attività di cui detta impresa era stata incaricata, posto che il solo conferimento di un incarico non esime l’obbligato dalla vigilanza sul terzo, onde verificare l’esatto adempimento dell’incarico, rimanendo, altrimenti, in capo all’obbligato le conseguenze dell’inesatto o incompleto assolvimento dell’incarico.
 
Il Tribunale ha, dunque, correttamente affermato la responsabilità dell’imputato pur in presenza di detto affidamento, rilevandone l’insufficienza a liberare il produttore dei liquami dall’obbligo di raccoglierli e smaltirli correttamente, ravvisando quindi la responsabilità dell’imputato per lo spargimento incontrollato dei liquami provenienti dal suo allevamento sul terreno, con la creazione di abbondanti ristagni.
 
A fronte di tali rilievi, il ricorrente si è limitato a ribadire l’esistenza di detto affidamento e l’occasionalità del fatto, con la conseguente infondatezza della censura, non occorrendo la stabilità della l’utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento per poter ritenere configurabile il reato di cui all’art. 137, comma 14, d.lgs. 152/2006.
 
3. Fondata risulta, invece, la doglianza relativa all’omesso esame della richiesta di applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen.
 
L’imputato, come si desume dalle trascrizioni del verbale dell’udienza di discussione innanzi al Tribunale di Padova, oltre che dall’epigrafe della sentenza impugnata, aveva, tra l’altro, domandato, in via di subordine alla propria assoluzione, l’applicazione di detta causa di non punibilità, ma il Tribunale ha del tutto omesso di pronunziarsi sul punto.
 
L’esame e il rigetto di tale istanza non possono, poi, desumersi implicitamente, dalla descrizione della condotta o dalla valutazione della sua gravità, posto che al riguardo il Tribunale non ha indicato elementi per poterne ricavare, neppure implicitamente, la gravità, e anzi ha sottolineato la occasionalità della condotta e l’affidamento riposto dall’imputato sulla asportazione dei liquami da parte di un terzo; né ciò è possibile sulla base della misura della pena, determinata prendendo quale base di computo la sola pena pecuniaria e nel minimo edittale.
 
Non è, dunque, dato rilevare alcuna motivazione, neppure implicita, riguardo a tale richiesta, che non risulta, sulla base della descrizione del fatto contenuta nella sentenza e della sua valutazione compiuta dal Tribunale, manifestamente ed evidentemente infondata, con la conseguente sussistenza del vizio di motivazione denunciato.
 
4. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata, limitatamente alla applicabilità di detta causa di non punibilità, con rinvio sul punto al Tribunale di Padova, per nuovo giudizio, e il ricorso va nel resto rigettato.
 
P.Q.M.
 
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicabilità dell’art. 131 bis cod. pen. con rinvio al Tribunale di Padova.
 
Rigetta nel resto il ricorso. 
 
Così deciso il 8/2/2018
 

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