+39-0941.327734 abbonati@ambientediritto.it
Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia, Procedimento amministrativo, Pubblica amministrazione Numero: 37050 | Data di udienza: 9 Aprile 2019

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Domanda di sanatoria – Doppia conformità – Verifica di conformità delle opere abusive agli strumenti urbanistici – Rilascio del permesso in sanatoria – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Attività vincolata della P.A. – Necessità di motivazione del pubblico funzionario – Art. 36 D.P.R. 380/01 – Giurisprudenza – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Sussistenza o meno del requisito della “doppia conformità” – Verifica affidata al giudice penale – Responsabile del procedimento amministrativo – Motivazione dell’atto scrutinato – Effetti.


Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 4 Settembre 2019
Numero: 37050
Data di udienza: 9 Aprile 2019
Presidente: SARNO
Estensore: NOVIELLO


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Domanda di sanatoria – Doppia conformità – Verifica di conformità delle opere abusive agli strumenti urbanistici – Rilascio del permesso in sanatoria – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Attività vincolata della P.A. – Necessità di motivazione del pubblico funzionario – Art. 36 D.P.R. 380/01 – Giurisprudenza – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Sussistenza o meno del requisito della “doppia conformità” – Verifica affidata al giudice penale – Responsabile del procedimento amministrativo – Motivazione dell’atto scrutinato – Effetti.



Massima

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 04/09/2019 (Ud. 09/04/2019), Sentenza n.37050

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Domanda di sanatoria – Doppia conformità – Verifica di conformità delle opere abusive agli strumenti urbanistici – Rilascio del permesso in sanatoria – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Attività vincolata della P.A. – Necessità di motivazione del pubblico funzionario – Art. 36 D.P.R. 380/01 – Giurisprudenza.

L’art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001 si riferisce esplicitamente ad interventi già ultimati e stabilisce come la doppia conformità debba sussistere sia al momento della realizzazione dell’opera, sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria. Inoltre, il rilascio del provvedimento consegue ad un’attività vincolata della P.A., consistente nell’applicazione alla fattispecie concreta di previsioni legislative ed urbanistiche a formulazione compiuta e non elastica, che non lasciano all’Amministrazione medesima spazi per valutazioni di ordine discrezionale. Pertanto, costituendo la verifica della “doppia conformità” il fulcro di tale potere in ordine all’atto adottato ex art. 36 DPR 380/01, consegue che del relativo accertamento deve darsi conto in motivazione come dimostrazione della avvenuta effettuazione della funzione affidata al pubblico funzionario e quale strumento di controllo del corretto esercizio della medesima.

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Sussistenza o meno del requisito della “doppia conformità” – Verifica affidata al giudice penale – Responsabile del procedimento amministrativo – Motivazione dell’atto scrutinato – Effetti.

In materia urbanistica, la verifica affidata al giudice penale, diretta a stabilire la sussistenza o meno del requisito della “doppia conformità”, passa per il previo accertamento di una motivazione che dia conto dell’avvenuto, positivo esercizio della funzione di sanatoria dell’atto adottato ex art. 36 DPR 380/01, incentrata sulla verifica di conformità delle opere abusive agli strumenti urbanistici vigenti al momento della loro realizzazione e della presentazione della richiesta di sanatoria. Cosicché, l’eventuale esito negativo della verifica, sul piano motivazionale dell’atto scrutinato, dell’avvenuto espletamento di tale attività, portando all’esclusione del controllo “tipico” dell’atto di sanatoria ex art. 36 DPR 380/01, consente al giudice penale già di escludere qualsivoglia estinzione sopravvenuta del reato edilizio. Di converso invece, in caso di verifica positiva del profilo motivazionale dell’atto di sanatoria nei termini anzidetti, non può escludersi che il giudice penale approfondisca ulteriormente, ove ritenuto opportuno, il tema della sussistenza del requisito della “doppia conformità” attraverso una verifica “in concreto” dell’avvenuto rispetto degli strumenti urbanistici nel predetto intervallo temporale, in grado in tal modo di confermare o meno la correttezza del giudizio di doppia conformità sostenuto in motivazione.

(dich. inammissibile il ricorso avverso sentenza del 17/10/2017 – CORTE DI APPELLO DI NAPOLI) Pres. SARNO, Rel. NOVIELLO, Ric. Vento


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 04/09/2019 (Ud. 09/04/2019), Sentenza n.37050

SENTENZA

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 04/09/2019 (Ud. 09/04/2019), Sentenza n.37050

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

omissis

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da Vento, nato a Napoli;

avverso la sentenza del 17/10/2017 della Corte di Appello di Napoli;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;

udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Paolo Canevelli, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio limitatamente alla mancata revoca dell’ordine di ripristino dei luoghi con dichiarazione di inammissibilità nel resto;

udito il difensore, avv. Ferdinando Striano che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 17 ottobre 2017 la Corte di Appello di Napoli riformava parzialmente la sentenza del 2/12/2014 del tribunale di Torre Annunziata, dichiarando non doversi procedere per estinzione conseguente alla sopravvenuta prescrizione del reato di cui al capo d) della rubrica e relativo alla contravvenzione, così riqualificata, di cui all’art. 181 comma 1 Dlgs 42/04; confermava altresì nel resto la sentenza.

2. Contro la predetta sentenza ha proposto ricorso, mediante il proprio difensore, Vento Vincenzo, proponendo due motivi di impugnazione, che si riportano in forma riassuntiva ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

3. Con il primo motivo ha dedotto la violazione o erronea applicazione dell’art. 36 D.P.R. 380/01 nonché il vizio di manifesta illogicità della motivazione: la corte avrebbe erroneamente ritenuto che con il permesso di costruire in sanatoria n. 9/2016, rilasciato in relazione alle opere abusive realizzate dal ricorrente, non si sarebbe accertata la sussistenza del requisito della cd. “doppia conformità” per mancanza di un tale riferimento nel corpo del provvedimento, laddove invece, tale verifica risulta realizzata come evincibile dal contenuto riferimento al “piano regolatore generale”: la data di approvazione di tale piano, del 21 maggio 1992, precede quella di realizzazione delle opere e di sanatoria, cosicchè la pubblica amministrazione che ha adottato l’atto non ha ritenuto la necessità di diffondersi particolarmente nella esplicitazione della sussistenza del requisito, siccome desumibile proprio dal richiamo al predetto piano e dalla successione cronologica delle opere e della procedura di sanatoria, intervenute tutte nell’arco di vigenza del predette strumento urbanistico.

4. Con il secondo motivo ha rappresentato l’omessa pronunzia della revoca dell’ordine di ripristino, conseguente all’intervenuto rilascio del provvedimento di accertamento di conformità paesaggistica, deducendo come l’evidenza dell’omissione renda inutile il dilungarsi ulteriormente sul tema.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Si premette che l’art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001 si riferisce esplicitamente ad interventi già ultimati e stabilisce come la doppia conformità debba sussistere sia al momento della realizzazione dell’opera, sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria. Inoltre, il rilascio del provvedimento consegue ad un’attività vincolata della P.A., consistente nell’applicazione alla fattispecie concreta di previsioni legislative ed urbanistiche a formulazione compiuta e non elastica, che non lasciano all’Amministrazione medesima spazi per valutazioni di ordine discrezionale (Sez. 3, Sentenza n. 47402 del 21/10/2014 Rv. 260973 – 01 Chisci Sez. 3 n. 3895, 26 settembre 2 2013; Sez. 3 n. 23726, 8 giugno 2009 non massimata; n. 41567, 12 novembre 2007; n. 48499, 18 dicembre 2003; n. 740, 13 gennaio 2003; n. 42927, 19 dicembre 2002).

1.1. L’esplicazione della predetta attività amministrativa, in cui si sostanzia la funzione “tipica” dell’atto di sanatoria, si manifesta non semplicemente mediante il nomen iuris adottato, bensì anche attraverso la relativa motivazione, che costituisce misura e limite del potere esercitato.

1.2. Pertanto, costituendo la verifica della “doppia conformità” il fulcro di tale potere in ordine all’atto adottato ex art. 36 DPR 380/01, consegue che del relativo accertamento deve darsi conto in motivazione come dimostrazione della avvenuta effettuazione della funzione affidata al pubblico funzionario e quale strumento di controllo del corretto esercizio della medesima.

1.3. Discende che la verifica affidata al giudice penale, diretta a stabilire la sussistenza o meno del requisito della “doppia conformità”, passa per il previo accertamento di una motivazione che dia conto dell’avvenuto, positivo esercizio della funzione di sanatoria dell’atto adottato ex art. 36 DPR 380/01, incentrata sulla verifica di conformità delle opere abusive agli strumenti urbanistici vigenti al momento della loro realizzazione e della presentazione della richiesta di sanatoria. Cosicchè, l’eventuale esito negativo della verifica, sul piano motivazionale dell’atto scrutinato, dell’avvenuto espletamento di tale attività, portando all’esclusione del controllo “tipico” dell’atto di sanatoria ex art. 36 cit., consente al giudice penale già di escludere qualsivoglia estinzione sopravvenuta del reato edilizio. Di converso invece, in caso di verifica positiva del profilo motivazionale dell’atto di sanatoria nei termini anzidetti, non può escludersi che il giudice penale approfondisca ulteriormente, ove ritenuto opportuno, il tema della sussistenza del requisito della “doppia conformità” attraverso una verifica “in concreto” dell’avvenuto rispetto degli strumenti urbanistici nel predetto intervallo temporale, in grado in tal modo di confermare o meno la correttezza del giudizio di doppia conformità sostenuto in motivazione. Nel caso in esame i giudici di merito, effettuando la verifica loro demandata a fronte della prospettata sanatoria ex art. 36 DPR 380/01 del reato edilizio contestato, hanno correttamente escluso tale fattispecie evidenziando l’assenza della necessaria verifica da parte del pubblico funzionario competente del requisito della “doppia conformità”, in assenza della esplicitazione della medesima nell’atto a tal fine prodotto e tantomeno «nella relazione istruttoria che avrebbe dovuto essere eseguita dal responsabile del procedimento amministrativo».

Si tratta di una motivazione giuridicamente corretta, tanto più a fronte del vizio di violazione di legge come dedotto dal ricorrente, il quale, senza prospettare la violazione di canoni interpretativi (laddove il richiamato criterio di interpretazione letterale non appare in contrasto con la ricostruzione della corte, che ha appunto evidenziato la mancanza di ogni accenno al requisito della doppia conformità) ha proposto una personale quanto non condivisibile interpretazione dell’atto di “sanatoria” in discussione, fondata sulla tesi, ben poco condivisibile come pure alquanto genericamente quanto assertivamente supportata, per cui il mero richiamo al piano regolatore e la circostanza della sua vigenza sia all’epoca degli abusi che al momento della domanda di sanatoria attesterebbe di per sé l’avvenuta verifica del requisito della cd. “doppia conformità”. L’assenza del vizio di violazione di legge determina, conseguentemente, anche l’insussistenza dell’ulteriore vizio, pure dedotto, di manifesta illogicità.

Infatti in tema di vizi di motivazione della sentenza impugnata con riferimento ad argomentazioni giuridiche delle parti, se il giudice ha errato nel non condividerle, si configura una violazione di legge, mentre, se fondatamente le ha disattese, non ricorre alcuna illegittimità della pronuncia, anche alla luce della possibilità, per la Corte di cessazione, di correggere la motivazione del provvedimento ex art. 619 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 1, n. 49237 del 22/09/2016 (dep. 26/10/2017 ) Rv. 271451 – 01 Emmanuele).

2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 09.04.2019

Iscriviti alla Newsletter GRATUITA

Ricevi gratuitamente la News Letter con le novità di AmbienteDiritto.it e QuotidianoLegale.

N.B.: se non ricevi la News Letter occorre una nuova iscrizione, il sistema elimina l'e-mail non attive o non funzionanti.

ISCRIVITI SUBITO


Iscirizione/cancellazione

Grazie, per esserti iscritto alla newsletter!