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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali, Diritto urbanistico - edilizia, Pubblica amministrazione Numero: 9705 | Data di udienza: 15 Novembre 2018

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Reati edilizi o urbanistici – Presupposti per la configurabilità – Edificazione con permesso di costruire illegittimo – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Mancanza o l’illegittimità di un atto amministrativo – Principio di legalità – Elementi di natura extrapenale – Giurisprudenza -Artt. 30, 44, 64, 65, 71, 72, 93 e 95 D.P.R. 380/01 – Art. 181 D.L.vo 42/04 – Art. 734 cod. pen. – Artt. 13 e 30 L. 394/91 – Poteri del giudice penale nei reati edilizi – Verifica dell’illegittimità del titolo abilitativo – Contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia – Configurazione di reati edilizi o urbanistici – Non-conformità dell’atto amministrativo alla normativa – Frutto di attività criminosa e mancanza delle condizioni previste dalla legge – Reato di lottizzazione abusiva – Natura di reato a consumazione alternativa – Il rilascio della concessione edilizia non esclude l’affermazione della responsabilità penale – Contrasto tra la lottizzazione e la normativa urbanistica – Accertamento di conformità – Responsabilità dei titolari di concessione, dei committenti e dei costruttori. 


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 5 Marzo 2019
Numero: 9705
Data di udienza: 15 Novembre 2018
Presidente: ACETO
Estensore: NOVIELLO


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Reati edilizi o urbanistici – Presupposti per la configurabilità – Edificazione con permesso di costruire illegittimo – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Mancanza o l’illegittimità di un atto amministrativo – Principio di legalità – Elementi di natura extrapenale – Giurisprudenza -Artt. 30, 44, 64, 65, 71, 72, 93 e 95 D.P.R. 380/01 – Art. 181 D.L.vo 42/04 – Art. 734 cod. pen. – Artt. 13 e 30 L. 394/91 – Poteri del giudice penale nei reati edilizi – Verifica dell’illegittimità del titolo abilitativo – Contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia – Configurazione di reati edilizi o urbanistici – Non-conformità dell’atto amministrativo alla normativa – Frutto di attività criminosa e mancanza delle condizioni previste dalla legge – Reato di lottizzazione abusiva – Natura di reato a consumazione alternativa – Il rilascio della concessione edilizia non esclude l’affermazione della responsabilità penale – Contrasto tra la lottizzazione e la normativa urbanistica – Accertamento di conformità – Responsabilità dei titolari di concessione, dei committenti e dei costruttori. 



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^  05/03/2019 (Ud. 15/11/2018), Sentenza n.9705


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Reati edilizi o urbanistici – Presupposti per la configurabilità – Edificazione con permesso di costruire illegittimo – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Mancanza o l’illegittimità di un atto amministrativo – Principio di legalità – Elementi di natura extrapenale – Giurisprudenza -Artt. 30, 44, 64, 65, 71, 72, 93 e 95 D.P.R. 380/01 – Art. 181 D.L.vo 42/04 – Art. 734 cod. pen. – Artt.13 e 30 L. 394/91.
 
Ai fini della configurabilità dei reati edilizi o urbanistici ed in caso di interventi abusivi eseguiti sul presupposto dell’avvenuto rilascio di un permesso di costruire, il carattere illecito o macroscopicamente illegittimo dell’atto abilitativo è stato confermato in giurisprudenza (n. 49687 del 30 ottobre 2018, Bruno; Cass. tra le altre Sez. 3, n. 7423 del 18/12/2014 Cervino; Sez. 4, n. 38610 del 20/07/2017 Comune Di Sperlonga e altro). Va quindi ribadito, il principio per cui nell’ipotesi in cui si edifichi con permesso di costruire illegittimo la questione riguarda piuttosto il potere di accertamento del giudice penale dinanzi ad un provvedimento che costituisce presupposto o elemento costitutivo di un reato. In tale ambito, l’individuazione dell’interesse tutelato dalle norme penali urbanistiche svolge la funzione di attribuire l’esatto significato all’elemento normativo delineato nella fattispecie incriminatrice di riferimento dovendo ritenersi compreso nel tipo e, dunque, nel controllo, tutto ciò che, al di là della lettera della legge, sia imposto dalla immancabile funzione interpretativa, anche estensiva, della disposizione penale, sicché il giudice penale deve verificare, al fine di ritenere sussistente o meno il reato, tutto ciò che nella descrizione delle varie fattispecie penali sia stato indicato, esplicitamente o implicitamente, come rilevante. Ne consegue che – quando la mancanza o l’illegittimità di un atto amministrativo costituisce un elemento normativo della fattispecie incriminatrice – non viene in rilievo il potere dell’autorità giudiziaria di disapplicare un atto amministrativo illegittimo, ma il potere di accertamento giurisdizionale, inteso quale diretta espressione del principio di legalità e dunque detto potere deve essere esercitato anche in ordine ad un provvedimento (amministrativo) quando l’atto costituisce presupposto o elemento costitutivo di un reato o, comunque, incide su di esso (Sez. 3, n. 38856 del 04/12/2017, dep. 2018, Schneider). E’ stato in altri termini sottolineato, che l’esame del giudice penale riguarda l’integrazione o meno della fattispecie penale in vista dell’interesse sostanziale che tale fattispecie assume a tutela, nella quale gli elementi di natura extrapenale convergono organicamente, assumendo una valenza descrittiva.
 
 
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Poteri del giudice penale nei reati edilizi – Verifica dell’illegittimità del titolo abilitativo – Contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia.
 
In tema di reati edilizi il giudice penale ha il potere – dovere di verificare l’illegittimità del titolo abilitativo, in quanto contrastante con le previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, senza che ciò comporti l’eventuale "disapplicazione" dell’atto amministrativo ai sensi dell’art. 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato E. Attraverso tale esame infatti, viene svolta una verifica in concreto della fattispecie con riferimento all’oggetto della tutela apprestata dalla L. n.47 del 1985, art. 20, oggi D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, da identificarsi non più – come nella L. n. 1150 del 1942 – nel bene strumentale del controllo e della disciplina degli usi del territorio, bensì nella salvaguardia degli usi pubblici e sociali del territorio regolati dagli strumenti urbanistici (Cass. Sez. 3, n. 46477 del 13/07/2017, Menga).
 
 
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Configurazione di reati edilizi o urbanistici – Non-conformità dell’atto amministrativo alla normativa – Frutto di attività criminosa e mancanza delle condizioni previste dalla legge.
 
Ai fini della configurazione di reati edilizi o urbanistici, della non-conformità dell’atto amministrativo alla normativa che ne regola l’emanazione, alle disposizioni legislative statali e regionali in materia urbanistico-edilizia ed alle previsioni degli strumenti urbanistici, essa ricorre non soltanto se l’atto abilitativo sia illecito, cioè frutto di attività criminosa (ed a prescindere da eventuali collusioni dolose del soggetto privato interessato con organi dell’amministrazione), ma anche, più semplicemente, nelle ipotesi in cui l’emanazione dell’atto sia vietata in mancanza delle condizioni previste dalla legge così come in quelle di mancato rispetto delle norme che regolano l’esercizio del potere.
 
 
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Reato di lottizzazione abusiva – Natura di reato a consumazione alternativa – Il rilascio della concessione edilizia non esclude l’affermazione della responsabilità penale – Contrasto tra la lottizzazione e la normativa urbanistica – Accertamento di conformità – Responsabilità dei titolari di concessione, dei committenti e dei costruttori.
 
Con specifico riferimento al reato di lottizzazione abusiva, il rilascio della concessione edilizia non esclude l’affermazione della responsabilità penale ove si riscontri la difformità dell’intervento realizzato o realizzando rispetto agli strumenti normativi urbanistici ovvero alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale; in tali casi il giudice lungi dal procedere ad una "disapplicazione" dell’atto amministrativo, provvede piuttosto ad accertare la conformità del fatto concreto rispetto alla fattispecie astratta descrittiva del reato. Infatti, è stato osservato che una volta che il giudice constati il contrasto tra la lottizzazione e la normativa urbanistica, giunge all’accertamento dell’abusiva realizzazione di opere edilizie prescindendo da qualunque giudizio sull’atto amministrativo. Altresì, deve aggiungersi, che la contravvenzione di lottizzazione abusiva si configura come reato a consumazione alternativa, essendo suscettibile di realizzazione sia quando manchi un provvedimento di autorizzazione, sia quando quest’ultimo sussista ma contrasti con le prescrizioni degli strumenti urbanistici; ciò perché grava sui soggetti che predispongono un piano di lottizzazione, sui titolari di concessione, sui committenti e costruttori l’obbligo di controllare la conformità dell’intera lottizzazione e delle singole opere alla normativa urbanistica ed alle previsioni di pianificazione (Cass. sez. 3, n.33051 del 10/05/2017 Puglisi). Una tale verifica costituisce riscontro di elementi che concorrono a determinare la condotta criminosa (cfr. sez. III, n. 49687 del 30/10/2018, Bruno). Consegue che ai fini della configurazione dei reati edilizi rileva sul piano oggettivo il contrasto dell’intervento realizzato rispetto alla disciplina edilizia e/o urbanistica vigente, senza che si debba ricercare l’ulteriore requisito della illiceità o macroscopica illegittimità del titolo abilitativo rilasciato.
 
(dich. inammissibile il ricorso avverso ordinanza del 02/07/2018 – TRIBUNALE DI SALERNO) Pres. ACETO, Rel. NOVIELLO, Ric. PM nel proc. Prezioso 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 05/03/2019 (Ud. 15/11/2018), Sentenza n.9705

SENTENZA

 

 
 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^  05/03/2019 (Ud. 15/11/2018), Sentenza n.9705
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis 
  
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania, nel procedimento a carico di Prezioso Maria Rosaria, nata ad Avellino;
 
avverso l’ordinanza del 02/07/2018 del Tribunale di Salerno;
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; 
 
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Sante Spinaci che ha concluso chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio;
 
uditi i difensori, avv. Francesco Picca e Ferdinando Quagliata, che hanno concluso chiedendo il rigetto o la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con ordinanza del 2 luglio 2017 il Tribunale di Salerno – sezione Riesame – annullava l’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Vallo della Lucania il 30 aprile del 2018, con cui era stata rigettata l’istanza di dissequestro presentata, quale terzo interessato, da Prezioso Maria Rosaria, in qualità di rappresentante legale del Gruppo Prezioso srl e relativa ad un cantiere edile inerente la costruzione, in via di realizzazione, di un immobile di tipo residenziale sequestrato in ordine ai reati ex artt. 44 lett. c) del D.P.R. 380/01, 64 e 71 del D.P.R. 380/01, 65 e 72 del D.P.R. 380/01, 93 e 95 del D.P.R. 380/01, 181 del D.L.vo 42/04, 734 cod. pen., 13 e 30 della L. 394/91.
 
L’annullamento veniva incentrato esclusivamente sull’analisi del fumus del reato di lottizzazione abusiva. Nell’assumere tale decisione, il Tribunale premetteva che tale contravvenzione è configurabile, nel caso in cui l’attività di tipo lottizzatorio sia effettuata in presenza di atti autorizzativi della stessa, solo a condizione che detti provvedimenti risultino illeciti o comunque affetti da vizio di illegittimità macroscopica. Tuttavia, fondava la decisione impugnata sul rilievo per cui il titolo abilitativo dell’opera sequestrata non solo non risultava l’esito di un reato né macroscopicamente illegittimo, bensì doveva considerarsi pienamente conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente. Con particolare riferimento all’art. 27 del PRG secondo cui, nella zona interessata, tra le destinazioni d’uso consentite, legittimanti come tali l’opera, rientrerebbe anche quella di tipo residenziale.
 
 
2. Il Pubblico Ministero con un unico motivo ha dedotto il vizio di violazione di legge ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all’art. 44 lett. c) del D.P.R. 380/01. Ha premesso che, ai fini della valutazione della sussistenza di tutti i reati edilizi, rispetto ai quali risulti rilasciato un titolo abilitativo, è necessario e sufficiente verificare la conformità dell’atto ai parametri di legalità urbanistica ed edilizia di riferimento. In caso di ipotizzata lottizzazione quindi, non è necessario individuare un profilo di illegittimità del provvedimento abilitativo "maggiore" rispetto a quanto richiesto per la configurazione degli altri reati edilizi, sub specie dell’integrazione, con l’adozione del provvedimento abilitativo, di altro reato o, comunque, di un vizio di illegittimità «macroscopica». Ha poi dedotto che il tribunale, nel caso in esame, non avrebbe correttamente analizzato la procedura seguita e culminata con l’adozione, per l’opera già autorizzata originariamente quale struttura alberghiera e ancora in corso di realizzazione, di un nuovo, illegittimo permesso di costruire, n. 4645 del 24.02.2017, autorizzativo del cambio di destinazione d’uso da alberghiera a civile abitazione. In particolare, sull’asserito rilievo per cui nell’area interessata sussisterebbe un vincolo di «inedificabilità di nuovi spazi  ad uso abitativo», ha evidenziato come il permesso citato sarebbe stato adottato attraverso la strumentale quanto illegittima applicazione dell’art. 5 comma 9 e ss. del D.L. n. 70 del maggio 2011 convertito dalla legge n. 106 del 12 luglio 2011; disciplina che, nel prevedere la possibilità di autorizzare, in aree degradate e per strutture improduttive, il mutamento di destinazioni d’uso, anche in deroga agli standards urbanistici, presuppone, tuttavia, che la struttura interessata sia già esistente e – in ragione di ciò – ne sia oggettivamente provata la relativa improduttività oltre che l’insussistenza di una convenienza economico – finanziaria dell’immobile. Diversamente dal caso concreto, atteso che l’opera era ancora in itinere.
 
 
3. In data 30.10.2018 Prezioso Maria, mediante i suoi difensori, ha depositato una memoria ex artt. 121 e 611 cod. proc. pen. con la quale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso e comunque di rigettarlo. A  sostegno di tale istanza ha sostenuto l’inammissibilità del ricorso in quanto non riguardante errores in iudicando o in procedendo ovvero profili di inesistenza o irragionevolezza della motivazione, bensì consistente in una mera e non ammissibile critica, in questa sede, al percorso motivazionale dell’atto impugnato; che oltre ad essere obiettivamente sussistente, appare congruo e corretto. Ha inoltre contestato la possibilità di utilizzare a sostegno dei motivi di ricorso la consulenza tecnica allegata dal pubblico ministero ricorrente sotto un duplice aspetto: 1) perché depositata nel fascicolo delle indagini preliminari successivamente all’udienza di riesame e come tale mai valutata né valutabile dal Tribunale; 2) perché richiamandone il contenuto si vorrebbe sollecitare una rivalutazione, da parte della Cassazione, del merito della vicenda, come tale inammissibile. Infine, ha rappresentato la manifesta infondatezza del ricorso proposto, atteso che diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, non sussisterebbero profili d’illegittimità dell’opera in contestazione, come rilevato dal Tribunale del Riesame che, previa valutazione degli atti amministrativi posti a fondamento dell’intervento edilizio, ha ritenuto che l’opera era stata legittimamente assentita e che la stessa non presentava le caratteristiche strutturali di una lottizzazione.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Il Ricorso è inammissibile. Si premette che le Sezioni Unite – con la sentenza 12/11/1993, ric. Borgia – hanno affermato che «al giudice penale non è affidato alcun sindacato sull’atto amministrativo, ma questi, nell’esercizio della potestà penale, è tenuto ad accertare la conformità tra ipotesi di fatto (opera eseguenda o eseguita) e fattispecie legale». Tale fattispecie, è delineata dalle disposizioni legislative statali e regionali in materia urbanistico-edilizia, dalle previsioni degli strumenti urbanistici e dalle prescrizioni del regolamento edilizio.
 
Consegue che in tema di reati edilizi il giudice penale ha il potere – dovere di verificare l’illegittimità del titolo abilitativo, in quanto contrastante con le previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, senza che ciò comporti l’eventuale "disapplicazione" dell’atto amministrativo ai sensi dell’art. 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato E. Attraverso tale esame infatti, viene svolta una verifica in concreto della fattispecie con riferimento all’oggetto della tutela apprestata dalla L. n.47 del 1985, art. 20, oggi D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, da identificarsi non più – come nella L. n. 1150 del 1942 – nel bene strumentale del controllo e della disciplina degli usi del territorio, bensì nella salvaguardia degli usi pubblici e sociali del territorio regolati dagli strumenti urbanistici (cfr. Sez. 3, n. 46477 del 13/07/2017 Rv. 273218, Menga).
 
Quanto poi alla rilevanza, ai fini della configurazione di reati edilizi o urbanistici, della non-conformità dell’atto amministrativo alla normativa che ne regola l’emanazione, alle disposizioni legislative statali e regionali in materia urbanistico-edilizia ed alle previsioni degli strumenti urbanistici, essa ricorre non soltanto se l’atto abilitativo sia illecito, cioè frutto di attività criminosa (ed a prescindere da eventuali collusioni dolose del soggetto privato interessato con organi dell’amministrazione), ma anche, più semplicemente, nelle ipotesi in cui l’emanazione dell’atto sia vietata in mancanza delle condizioni previste dalla legge così come in quelle di mancato rispetto delle norme che regolano l’esercizio del potere (cfr. Sez. 3, n. 40425 del 28/09/2006 Cc. Rv. 237038, Consiglio; Sez. 3, n. 37847 del 14/05/2013 Rv. 256971 Sonni).
 
Con specifico riferimento al reato di lottizzazione abusiva, questa Corte, con decisione che il Collegio condivide, ha precisato che il rilascio della concessione edilizia non esclude l’affermazione della responsabilità penale ove si riscontri la difformità dell’intervento realizzato o realizzando rispetto agli strumenti normativi urbanistici ovvero alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale; in tali casi il giudice lungi dal procedere ad una "disapplicazione" dell’atto amministrativo, provvede piuttosto ad accertare la conformità del fatto concreto rispetto alla fattispecie astratta descrittiva del reato. Infatti, è stato osservato che una volta che il giudice constati il contrasto tra la lottizzazione e la normativa urbanistica, giunge all’accertamento dell’abusiva realizzazione di opere edilizie prescindendo da qualunque giudizio sull’atto amministrativo. La Suprema Corte ha altresì aggiunto che la contravvenzione di lottizzazione abusiva si configura come reato a consumazione alternativa, essendo suscettibile di realizzazione sia quando manchi un provvedimento di autorizzazione, sia quando quest’ultimo sussista ma contrasti con le prescrizioni degli strumenti urbanistici; ciò perché grava sui soggetti che predispongono un piano di lottizzazione, sui titolari di concessione, sui committenti e costruttori l’obbligo di controllare la conformità dell’intera lottizzazione e delle singole opere alla normativa urbanistica ed alle previsioni di pianificazione (cfr. sez. 3, n.33051 del 10/05/2017 Rv. 270644 Puglisi).
 
Gli indirizzi di legittimità suesposti peraltro, a fronte di talune pronunce che hanno invece valorizzato, ai fini della configurabilità dei reati sopra citati ed in caso di interventi abusivi eseguiti sul presupposto dell’avvenuto rilascio di un permesso di costruire, il carattere illecito o macroscopicamente illegittimo dell’atto abilitativo (cfr. tra le altre Sez. 3, n. 7423 del 18/12/2014 Rv. 263916 Cervino; Sez. 4, n. 38610 del 20/07/2017 Rv. 27093 Comune Di Sperlonga e altro), sono stati di recente confermati con sentenza di questa sezione (n. 49687 del 30 ottobre 2018, Bruno non massimata) con argomentazioni ampie ed articolate, che, in questa sede, è sufficiente sintetizzare. Va quindi ribadito ed evidenziato il principio per cui « nell’ipotesi in cui si edifichi con permesso di costruire illegittimo la questione riguarda piuttosto il potere di accertamento del giudice penale dinanzi ad un provvedimento che costituisce presupposto o elemento costitutivo di un reato. In tale ambito […] l’individuazione dell’interesse tutelato dalle norme penali urbanistiche […] svolge […] la funzione di attribuire l’esatto significato all’elemento normativo delineato nella fattispecie incriminatrice di riferimento […] dovendo ritenersi compreso nel tipo e, dunque, nel controllo, tutto ciò che, al di là della lettera della legge, sia imposto dalla immancabile funzione interpretativa, anche estensiva, della disposizione penale […], sicché il giudice penale deve verificare, al fine di ritenere sussistente o meno il reato, tutto ciò che nella descrizione delle varie fattispecie penali sia stato indicato, esplicitamente o implicitamente, come rilevante […]. Ne consegue che – quando la mancanza o l’illegittimità di un atto amministrativo […] costituisce un elemento normativo della fattispecie incriminatrice – non viene in rilievo il potere dell’autorità giudiziaria di disapplicare un atto amministrativo illegittimo, ma il potere di accertamento giurisdizionale, inteso quale diretta espressione del principio di legalità […] e dunque detto potere deve essere esercitato anche in ordine ad un provvedimento (amministrativo) quando l’atto costituisce presupposto o elemento costitutivo di un reato o, comunque, incide su di esso (Sez. 3, n. 38856 del 04/12/2017, dep. 2018, Schneider, non mass.)». E’ stato in altri termini sottolineato, con la predetta sentenza, che l’esame del giudice penale riguarda l’integrazione o meno della fattispecie penale in vista dell’interesse sostanziale che tale fattispecie assume a tutela, nella quale gli elementi di natura extrapenale convergono organicamente, assumendo una valenza descrittiva.
 
Con specifico riferimento poi, al reato di lottizzazione, partendo dal rilievo per cui tale contravvenzione ricorre, tra l’altro, quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione (articolo 30 D.P.R. n. 380 del 2001), si è evidenziato che tale fattispecie si configura, proprio per espressa previsione legislativa, anche in presenza di una autorizzazione a lottizzare illegittima, che sia stata cioè rilasciata in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite da leggi statali o regionali: consegue che al giudice ordinario, a prescindere dall’atto autorizzatorio amministrativo e senza lo svolgimento di alcun controllo su tale atto, viene demandata la verifica diretta della trasformazione territoriale realizzata alla stregua delle prescrizioni di legge e di qualsiasi strumento urbanistico di carattere generale, anche soltanto adottato. 
 
Una tale verifica costituisce riscontro di elementi che concorrono a determinare la condotta criminosa (cfr. sez. III, n. 49687 del 30 ottobre 2018, Bruno cit.). Consegue che ai fini della configurazione dei reati edilizi sopra citati rileva sul piano oggettivo il contrasto dell’intervento realizzato rispetto alla disciplina edilizia e/o urbanistica vigente, senza che si debba ricercare l’ulteriore requisito della illiceità o macroscopica illegittimità del titolo abilitativo rilasciato.
 
 
1.1. Tanto precisato, nel caso in scrutinio è indiscusso – come risulta dal provvedimento impugnato – che l’opera sequestrata e in via di realizzazione era stata autorizzata con originario permesso che assentiva la realizzazione di una struttura alberghiera. Con decreto dirigenziale della Regione Campania, n. 5 del 25.01.2017, veniva autorizzata la rimozione del vincolo di destinazione d’uso della costruenda struttura ricettiva, demandando al Comune il compito di esaminare previamente la vigente normativa urbanistica, al fine di garantirne il rispetto, prima di assumere qualsivoglia determinazione riguardante il mutamento di destinazione d’uso dell’immobile. Con nuovo permesso di costruire n. 4645 del 24.02.2017, il Comune di Castellabate, in persona del Responsabile dell’Area Tecnica, autorizzava quindi il cambio di destinazione d’uso da turistico – alberghiera a residenziale, per civili abitazioni.
 
 
1.2. Quanto al profilo censurato, inerente l’autorizzata modifica d’uso, deve osservarsi che, diversamente da quanto rilevato dal ricorrente, il Tribunale, secondo quanto emerge dalla complessiva lettura della motivazione, pur formulando una premessa in diritto erronea alla luce dei principi suesposti (comunque irrilevante rispetto alla decisione assunta), ha tuttavia accolto l’istanza di dissequestro sul rilievo per cui il nuovo permesso n. 4645 citato sarebbe legittimo perché conforme alle previsioni del PRG, in quanto l’art. 27 del predetto strumento urbanistico prevederebbe, in relazione all’area di interesse, tra i possibili usi, anche quello residenziale. In tale ottica, secondo quanto riportato nel provvedimento impugnato, il richiamo, contenuto nel nuovo permesso di costruire, all’art. 5 comma 9 della L. 106/2011 dovrebbe ritenersi «improprio». In altri termini, con il provvedimento impugnato il tribunale per il riesame, da una parte, ha sostenuto che il riferimento all’art. 5 della L. 106/2011 contenuto nel permesso di costruire era da ritenersi «improprio» e dunque
irrilevante; dall’altra, ha fatto riferimento a quanto sostenuto espressamente dal responsabile dell’Area Tecnica del comune di Castellabate, secondo cui «tra le edificazioni possibili nella zona ZTO D3» ove insiste l’opera, l’art. 27 del PRG «prevede espressamente anche la ‘residenza’» e, quindi, ha ricavato la piena legittimità del permesso di costruire n. 4645, siccome ritenuto conforme al piano regolatore vigente.
 
 
1.3. Si tratta di un’argomentazione che nell’atto impugnato appare la ragione fondamentale, unica ed espressa per la quale il Tribunale ha ritenuto legittima la modifica d’uso autorizzata, così in sostanza qualificando il permesso citato quale atto abilitativo rilasciato in rapporto ad una variante (cd. «pesante») in corso d’opera operata nel ritenuto rispetto del vigente piano regolatore. A fronte di tale motivazione il ricorrente ha concentrato la propria censura del provvedimento impugnato sull’asserito mancato rilievo dell’uso strumentale ed illegittimo della legge 106/2011 in sede di adozione del nuovo permesso di costruire. Profilo che, va  ribadito, non è stato reputato dal Tribunale come rilevante per disciplinare l’autorizzazione e realizzazione dell’opera in esame (tanto da definire "improprio" il richiamo al citato art. 5), ritenendola piuttosto giustificata, come sopra evidenziato, sotto altro aspetto. Da qui una primo motivo di inammissibilità: invero, così come deve ritenersi privo di specificità il ricorso che incida solo su una delle diverse ragioni, autonome, della decisione, (cfr. Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017 (dep. 23/01/2018) Rv. 272448 Bimonte), per le medesime ragioni risulta inammissibile il motivo che non colga la reale ratio decidendi del provvedimento impugnato. 
 
Né può valere, per ritenere formulato uno specifico nonché valido motivo di impugnazione, integrante la critica alla reale argomentazione con cui il tribunale ha annullato l’ordinanza del Gip, il richiamo e l’allegazione della consulenza tecnica depositata il 29 giugno 2018 (successivamente quindi all’udienza di riesame del 25 giugno 2018), sia perché trattasi di un documento successivo all’atto impugnato e quindi in alcun modo valutabile in questa sede, sia perché si verrebbe in tal modo ad introdurre un giudizio di merito in ordine alla decisione del Tribunale, inammissibile in sede di ricorso contro provvedimenti in materia cautelare reale. Giova in proposito rammentare che il ricorso in Cassazione contro provvedimenti adottati in materia di misure cautelari reali è ammesso solo in relazione al vizio di violazione di legge ex art. 606 comma 1 lett. b) che
con riguardo al profilo motivazionale può includere solo i casi di motivazione carente oppure apparente (cfr. Sez. 4 n 5302 del 21/01/2004 Rv. 227095 Sguerri; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017 Rv. 269119, Zaharia). Va aggiunto, considerato il caso di specie, che in tema di misure cautelari reali non costituisce violazione di legge deducibile mediante ricorso per Cassazione l’affermata erronea interpretazione di un atto amministrativo, poiché essendo relativa ad atti privi di carattere normativo rientra, ai sensi dell’art. 325, comma primo, cod. proc. pen., nella valutazione del fatto (cfr. Sez. 3, n. 37451 del 11/04/2017 Rv. 270543 Gazza).
 
2. Il ricorso pertanto è inammissibile.
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero.
 
Così deciso il 15/11/2018.

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