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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Aree protette, Armi, Diritto processuale penale, Diritto venatorio e della pesca Numero: 23583 | Data di udienza: 13 Luglio 2020

DIRITTO VENATORIO – Caccia – AREE PROTETTE – Attività venatoria in area protetta – ARMI – Sequestro dell’arma – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Reiezione dell’istanza dì revoca del sequestro probatorio del corpo del reato – Art. 21, c.1, lett. b), L. n. 157/1992 – Art. 30, L. n. 394/1991.


Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 5 Agosto 2020
Numero: 23583
Data di udienza: 13 Luglio 2020
Presidente: RAMACCI
Estensore: ANDREAZZA


Premassima

DIRITTO VENATORIO – Caccia – AREE PROTETTE – Attività venatoria in area protetta – ARMI – Sequestro dell’arma – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Reiezione dell’istanza dì revoca del sequestro probatorio del corpo del reato – Art. 21, c.1, lett. b), L. n. 157/1992 – Art. 30, L. n. 394/1991.



Massima

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 05/08/2020 (Ud. 13/07/2020), Sentenza n.23583

 

DIRITTO VENATORIO – Caccia – AREE PROTETTE – Attività venatoria in area protetta – ARMI – Sequestro dell’arma – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Reiezione dell’istanza dì revoca del sequestro probatorio del corpo del reato – Art. 21, c.1, lett. b), L. n. 157/1992 – Art. 30, L. n. 394/1991.

Con l’opposizione avverso il decreto del P.M. di rigetto della richiesta di restituzione delle cose assoggettate a sequestro probatorio, sono deducibili esclusivamente censure relative alla necessità di mantenere il vincolo a fini di prova e non anche alla opportunità o legittimità del sequestro, che possono essere fatte valere con la richiesta di riesame; ne consegue che l’ordinanza del G.i.p. che provvede sull’opposizione è ricorribile per cassazione per tutti i motivi indicati nell’art. 606, comma primo, cod. proc. pen., ma tali motivi non possono surrettiziamente riproporre questioni che attengono alla legittimità del provvedimento genetico. Va inoltre aggiunto che il ricorso, nel rilevare la “inutilità” del sequestro, pare trascurare il fatto che, in ogni caso, accanto al reato di cui all’art. 21, comma 1 , lett. b) L. n. 157 del 1992, il procedimento nel quale il sequestro è intervenuto appare avere ad oggetto anche il reato di cui all’art. 30, comma 1, L. n. 394 del 1991. Fattispecie il ricorrente veniva sorpreso di ritorno dall’attività venatoria nell’area protetta qualificata come zona di protezione speciale nella rete NATURA 2000 ITA02021.

(rigetta il ricorso avverso ordinanza del 20/02/2020 del GIP TRIBUNALE di PALERMO) Pres. RAMACCI, Rel. ANDREAZZA, Ric. Aiello


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 05/08/2020 (Ud. 13/07/2020), Sentenza n.23583

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

omissis

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da AIELLO IGNAZIO nato a CARINI;

avverso l’ordinanza del 20/02/2020 del GIP TRIBUNALE di PALERMO;

udita la relazione svolta dal Consigliere GASTÓNE ANDREAZZA;

lette le conclusioni del PG PAOLA FILIPPI che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso;

ricorso trattato ai sensi dell’art. 83, comma 12 ter del D.L. n. 18/2020, convertito in L.n. 27/2020 senza discussione orale

RITENUTO IN FATTO

1. Con ricorso proposto in data 26/02/2020 Ignazio Aiello ha impugnato l’ordinanza, resa ex art. 666 cod. proc. pen. in data 20 febbraio 2020, del G.i.p. del Tribunale di Palermo di rigetto della opposizione nei confronti del provvedimento del P.M. di reiezione dell’istanza dì revoca del sequestro probatorio del corpo del reato di cui agli artt. 21, comma 1 lett. b), L. n. 157 del 1992, 11 comma 3 lett. b) e 30, comma 1, L. n. 394 del 1991 rappresentato da un fucile calibro 12 marca Zanoletti (matricola fucile canna 49259) custodito all’interno di un fodero verde marca Beretta, in possesso del quale l’imputato veniva sorpreso di ritorno dall’attività venatoria nell’area protetta di Montagna Longa, Pizzo Montanello, in località Piano Margi-Case Palazzolo, agro del Comune di Carini, qualificata come zona di protezione speciale nella rete NATURA 2000 ITA02021.

2. Con un unico motivo si contesta essenzialmente che l’esigenza, enunciata dal P.M. nel decreto di convalida del sequestro, di effettuare accertamenti di natura balistica, i quali sarebbero altrimenti compromessi, possa fondare la necessità di mantenere il sequestro, essendo, a fronte del reato contestato di accesso venatorio in zona sottoposta a vincoli, che implica solo marginalmente il reale ed effettivo utilizzo dell’arma, le caratteristiche del fucile già riportate nel verbale di sequestro ed essendo il medesimo, inoltre, regolarmente denunciato e classificato come arma da caccia di calibro noto – e lecito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va rigettato.

Con l’opposizione in oggetto, vengono riproposte le doglianze, fondamentalmente attinenti alla stessa imposizione ab origine della misura, già presentate a suo tempo innanzi al Tribunale del riesame prima, e dinanzi a questa Corte poi (che è intervenuta con sentenza n. 13936 del 2020), consistenti nella invocata “eccentricità” delle ragioni di adozione del sequestro (ovvero, in particolare la necessità di svolgere accertamenti balistici sulla funzionalità del fucile) rispetto al reato di cui all’art. 21, comma 1, lett. b), L. n. 157 del 1992, che implicherebbe “solo marginalmente” l’effettivo uso dell’arma.

Va rammentato tuttavia che, secondo il costante indirizzo di questa Corte, con l’opposizione avverso il decreto del P.M. di rigetto della richiesta di restituzione delle cose assoggettate a sequestro probatorio, sono deducibili esclusivamente censure relative alla necessità di mantenere il vincolo a fini di prova e non anche alla opportunità o legittimità del sequestro, che possono essere fatte valere con la richiesta di riesame; ne consegue che l’ordinanza del G.i.p. che provvede sull’opposizione è ricorribile per cassazione per tutti i motivi indicati nell’art. 606, comma primo, cod. proc. pen., ma tali motivi non possono surrettiziamente riproporre questioni che attengono alla legittimità del provvedimento genetico (così, da ultimo, Sez.3, n. 24959 del 10/12/2014, Piscopo, Rv. 264059).

Va inoltre aggiunto che il ricorso, nel rilevare la “inutilità” del sequestro, pare trascurare il fatto che, in ogni caso, accanto al reato di cui all’art. 21, comma 1 , lett. b) L. n. 157 del 1992, il procedimento nel quale il sequestro è intervenuto appare avere ad oggetto anche il reato di cui all’art. 30, comma 1, L. n. 394 del 1991.

Sicché, anche a voler prescindere dal fatto che, proprio per effetto delle pronunce appena sopra richiamate, sarebbe intervenuto, come correttamente osservato dal provvedimento impugnato, il giudicato c.d. cautelare, le argomentazioni del ricorrente vanno disattese.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2020

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