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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Rifiuti Numero: 24787 | Data di udienza: 23 Gennaio 2013

* RIFIUTI – Trasporto occasionale di rifiuti – Condotta occasionale e continuità dell’attività illecita – Differenza – Art. 260 D. L.vo n. 152/06 – Art. 6 c.1° lett. d) D.L. 172/08 conv. con L. 210/08 succ. mod. dall’art. 1 c. 7 ter D.L. 196/10 conv. con L. n.1/11 – Regioni in emergenza rifiuti – Trasporto di rifiuti – Assenza di iscrizione all’albo – Speciale condotta delittuosa – Configurabilità – Art. 6 L. n. 210/08 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ricorso per Cassazione – Riproposizione dei motivi già discussi – Inammissibilità – Mancanza di specificità del motivo – Art. 591 c.p.p., c. 1, lett. c) – Facoltatività della applicazione della recidiva –  Motivazione – Condotta criminosa e maggior capacità a delinquere del reo. 


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 6 Giugno 2013
Numero: 24787
Data di udienza: 23 Gennaio 2013
Presidente: Mannino
Estensore: Grillo


Premassima

* RIFIUTI – Trasporto occasionale di rifiuti – Condotta occasionale e continuità dell’attività illecita – Differenza – Art. 260 D. L.vo n. 152/06 – Art. 6 c.1° lett. d) D.L. 172/08 conv. con L. 210/08 succ. mod. dall’art. 1 c. 7 ter D.L. 196/10 conv. con L. n.1/11 – Regioni in emergenza rifiuti – Trasporto di rifiuti – Assenza di iscrizione all’albo – Speciale condotta delittuosa – Configurabilità – Art. 6 L. n. 210/08 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ricorso per Cassazione – Riproposizione dei motivi già discussi – Inammissibilità – Mancanza di specificità del motivo – Art. 591 c.p.p., c. 1, lett. c) – Facoltatività della applicazione della recidiva –  Motivazione – Condotta criminosa e maggior capacità a delinquere del reo. 



Massima

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 06/06/2013 (Ud. 23/01/2013) Sentenza n. 24787

RIFIUTI – Trasporto occasionale di rifiuti – Condotta occasionale e continuità dell’attività illecita – Differenza – Art. 260 D. L.vo n. 152/06 – Art. 6 c.1° lett. d) D.L. 172/08 conv. con L. 210/08 succ. mod. dall’art. 1 c. 7 ter D.L. 196/10 conv. con L. n.1/11.
 
Il reato di trasporto non autorizzato di rifiuti si configura anche in presenza di una condotta occasionale, in ciò differenziandosi dall’art. 260 del D. L.vo n. 152/06 che sanziona la continuità dell’attività illecita (Cass. Sez. 3^ 25.5.2011 n. 24429, D’Andrea; conf. Cass. Sez. 3^ 25.5.2011 n.24431, P.M. in proc. Grisetti; Cass. Sez. 3^ 28.10.2009 n. 79, Guglielmo). Fattispecie: reato di illecita attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali in parte pericolosi.

(conferma sentenza n. 8525/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 02/11/2011) Pres. Mannino, Est. Grillo, Ric. Cuomo
 
 
RIFIUTI – Regioni in emergenza rifiuti – Trasporto di rifiuti – Assenza di iscrizione all’albo – Speciale condotta delittuosa – Configurabilità – Art. 6 L. n. 210/08.
 
L’attività di trasporto di rifiuti in assenza di iscrizione all’apposito albo laddove esercitata in una regione in cui vige lo stato di emergenza (e la Campania è la c.d. “Regione-pilota”, seguita poi dalla Sicilia ed alla Calabria), si configura la speciale condotta delittuosa di cui all’art. 6 della L. 210/08 e non il reato meno grave di cui all’art. 256 comma 1° del D. L.vo 152/06 (Cass. Sez. 3^ 15.1.2011 n. 1406, Bevilacqua ed altro)

(conferma sentenza n. 8525/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 02/11/2011) Pres. Mannino, Est. Grillo, Ric. Cuomo
 
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ricorso per Cassazione – Riproposizione dei motivi già discussi – Inammissibilità – Mancanza di specificità del motivo – Art. 591 c.p.p., c. 1, lett. c).
 
È inammissibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all’inammissibilità (Cass. Sez. 4, sent. del 29.3.2000 n. 5191; Cass. Sez. 1^ n. del 30.9.2004 n. 39598; Cass. Sez. 2^ 15.5.2008 n. 19951; Cass. Sez. 6^ 23.6.2011 n. 27068).

(conferma sentenza n. 8525/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 02/11/2011) Pres. Mannino, Est. Grillo, Ric. Cuomo


DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Facoltatività della applicazione della recidiva –  Motivazione – Condotta criminosa e maggior capacità a delinquere del reo.
 
In tema di diritto processuale penale, ferma restando la facoltatività della applicazione della recidiva, in ogni caso l’aumento conseguente a tale recidiva attiene all’esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all’apprezzamento dell’idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Cass. Sez. 6^ 15.3.2011 n. 14550, Bouzid Omar)

(conferma sentenza n. 8525/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 02/11/2011) Pres. Mannino, Est. Grillo, Ric. Cuomo

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 06/06/2013 (Ud. 23/01/2013) Sentenza n. 24787

SENTENZA

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
 
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 
 
Dott. SAVERIO FELICE MANNINO – Presidente
Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI – Consigliere
Dott. RENATO GRILLO             – Consigliere Rel.
Dott. GUICLA MULLIRI           – Consigliere
Dott. LORENZO ORILIA             – Consigliere
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da CUOMO GENNARO N. IL 16/09/1981
avverso la sentenza n. 8525/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 02/11/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/01/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Izzo Giocchino
che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
 
RITENUTO IN FATTO
 
1.1 Con sentenza del 2 novembre 2011, la Corte di Appello di Napoli confermava, per quanto qui rileva, la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata – Sezione Distaccata di Gragnano – del 24 febbraio 2011, emessa nei confronti di CUOMO Gennaro e CONSIGLIO Antonio (non ricorrente), con la quale gli stessi, imputati, in concorso tra loro, del reato illecita attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali in parte pericolosi (artt. 110 cod. pen. e 6 comma 1° lett. d) del D.L. 172/08 convertito nella L. 210/08 come successivamente modificata dall’art. 1 comma 7 ter del D.L. 196/10 convertito nella L. 1/11) erano stati, rispettivamente, condannati alla pena di mesi otto di reclusione ed € 10.000,00 di multa previo riconoscimento in termini di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla contestata recidiva (CUOMO) e mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed € 6.670,00 di multa (CONSIGLIO).
 
1.2 La Corte di Appello, per quanto qui rileva in ordine alla posizione del CUOMO (unico tra i due imputati a proporre ricorso – v. infra), nel confermare il giudizio di colpevolezza, ribadiva la non necessità della qualifica di imprenditore ai fini della configurabilità del reato di raccolta e trasporto di rifiuti, mentre in ordine al trattamento sanzionatorio ribadiva sia la sussistenza della recidiva nei termini contestati al CUOMO sia la sussistenza dell’aggravante contestata, con conseguente piena legittimità della pena originariamente irrogata.
 
1.3 Ricorre avverso la detta sentenza, come detto, il solo CUOMO Gennaro deducendo tre specifici motivi: 
a) erronea applicazione della legge penale – art. 6 del D.L. 172/08 – in quanto la Corte territoriale ha ritenuto sussistente il reato nonostante il CUOMO svolgesse in modo del tutto occasionale l’attività di rigattiere per il trasporto di cose vecchie non pericolose; 
b) analogo vizio con riferimento alla ritenuta circostanza aggravante di cui all’art. 6 lett. d) n. 2 del D.L. 172/08, in quanto la Corte distrettuale, oltre ad infliggere una pena di molto superiore ai limiti minimi edittali, non ha nemmeno argomentato in ordine alla pericolosità dei rifiuti trasportati, peraltro neanche provata dall’Accusa; 
c) erronea applicazione della legge penale – art. 99 cod. pen. – per avere la Corte territoriale applicato in modo del tutto errato la recidiva qualificata, senza nulla specificare in ordine alla accentuazione della pericolosità sociale derivante dal fatto commesso.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato, pertanto, inammissibile. 
 
Tutti i motivi a sostegno ripropongono tesi (svolgimento in via occasionale dell’attività di trasporto incompatibile con la figura delittuosa contestata; insussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 6 lett. d) del D. L. 172/08 ed esclusione della recidiva qualificata ex art. 99 comma 40 cod. pen.) già vagliate dalla Corte e – prima ancora – dal Tribunale, le cui argomentazioni sono state richiamate e condivise interamente dalla Corte territoriale, oltre ad essere state disattese con motivazione che, seppure sintetica, si sottrae a qualsivoglia vizio di natura logica ed appare oltretutto aderente alle risultanze istruttorie. In questo senso i motivi del ricorso proprio, perché speculari e sovrapponibili a quelli già passati in rassegna dalla Corte territoriale, vanno ritenuti inammissibili.
 
2. Come più volte precisato dalla giurisprudenza di questa Corte con orientamento uniforme, “È inammissibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all’inammissibilità” (in termini Cass. Sez. 4, sent. del 29.3.2000 n. 5191; Cass. Sez. 1^ n. del 30.9.2004 n. 39598; Cass. Sez. 2^ 15.5.2008 n. 19951; Cass. Sez. 6^ 23.6.2011 n. 27068).
 
3. Va, comunque, aggiunto, con riferimento al primo motivo che, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, il reato di trasporto non autorizzato di rifiuti si configura anche in presenza di una condotta occasionale, in ciò differenziandosi dall’art. 260 del D. L.vo 152/06 che sanziona la continuità dell’attività illecita (tra le tante, Cass. Sez. 3^ 25.5.2011 n. 24429, D’Andrea, Rv. 250674; nello stesso senso Cass. Sez. 3^ 25.5.2011 n.24431, P.M. in proc. Grisetti, Rv. 250614; Cass. Sez. 3^ 28.10.2009 n. 79, Guglielmo, Rv. 245709).
 
4. Quanto al motivo riguardante il difetto di motivazione in ordine alla configurabiltà della speciale circostanza aggravante di cui all’art. 6 lett. d) del D.L. 172/08, premesso che il reato contestato risulta commesso nel territorio campano per il quale vige la legislazione di emergenza di cui al detto D.L. convertito nella L. 210/08 a sua volta ulteriormente modificata dalla L. n. 1/11, è palesemente infondata la censura di omessa motivazione in ordine alla natura pericolosa dei rifiuti, se solo si ponga mente alla motivazione (poi richiamata per relationem) contenuta nella sentenza del Tribunale dove non solo si afferma, a ragione, la natura pericolosa dei rifiuti, ma essi vengono descritti compiutamente (si trattava di batterie esauste per autovetture e televisori, come meglio indicati nel verbale di arresto, anche questo richiamato nella sua interezza). Peraltro la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di precisare che l’attività di trasporto di rifiuti in assenza di iscrizione all’apposito albo laddove esercitata in una regione in cui vige lo stato di emergenza (e la Campania è la c.d. “Regione-pilota”, seguita poi dalla Sicilia ed alla Calabria), si configura la speciale condotta delittuosa di cui all’art. 6 della L. 210/08 e non il reato meno grave di cui all’art. 256 comma 1° del D. L.vo 152/06 (Cass. Sez. 3^ 15.1.2011 n. 1406, Bevilacqua ed altro, Rv. 251647).
 
5. Infine, con riferimento al terzo motivo afferente alla erronea applicazione della legge penale (art. 99 cod. pen.), si tratta, anche in questo caso, di motivo palesemente inconsistente non solo per quanto detto dal Tribunale, ma anche per l’ulteriore giudizio di pericolosità sociale espresso – senza vizi logici – dalla Corte territoriale che ha fatto riferimento alla reiterazione del reato, quale indice sintomatico ed inequivoco di una accentuata pericolosità sociale alla stregua dei dati contenuti nel certificato penale acquisito in atti. In aggiunta alle considerazioni espresse dalla Corte territoriale certamente adeguate ancorchè concise sul punto, va aggiunto che, ferma restando la facoltatività della applicazione della recidiva, in ogni caso l’aumento conseguente a tale recidiva attiene all’esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all’apprezzamento dell’idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Cass. Sez. 6^ 15.3.2011 n. 14550, Bouzid Omar, Rv. 250039). Ai detti principi si è sicuramente uniformata la Corte territoriale sicchè, anche sotto tale profilo, la censura sollevata è del tutto inconsistente.
 
6. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma – ritenuta congrua ex art. 616 cod. proc. pen. – di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
 
Così deciso in Roma il 23 gennaio 2013
 

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