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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 25178 | Data di udienza: 11 Gennaio 2019

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Opere soggette a collaudo – Opere escluse dall’obbligo di collaudo – Fattispecie – Artt. 53, 67, 75, d. P.R. 380/2001 – Giurisprudenza.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 6 Giugno 2019
Numero: 25178
Data di udienza: 11 Gennaio 2019
Presidente: CERVADORO
Estensore: SOCCI


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Opere soggette a collaudo – Opere escluse dall’obbligo di collaudo – Fattispecie – Artt. 53, 67, 75, d. P.R. 380/2001 – Giurisprudenza.



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 06/06/2019 (Ud. 11/01/2019), Sentenza n.25178


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Opere soggette a collaudo – Opere escluse dall’obbligo di collaudo – Fattispecie – Artt. 53, 67, 75, d. P.R. 380/2001 – Giurisprudenza.
  
In materia urbanistica, il collaudo previsto dall’art. 75, d.P.R. 380/2001 è relativo alle sole strutture in conglomerato cementizio armato (normale o precompresso) o in metallo, di cui agli art. 53 e 64 d.P.R. 380/2001. Devono escludersi quindi dall’obbligo di collaudo e in genere dalla normativa relativa alle opere di conglomerato cementizio armato le altre strutture non in cemento armato o a struttura metallica. Nella specie la Corte ha escluso l’obbligo relativamente ad una struttura in legno con copertura in telo e delimitazione con finestre in alluminio, vetro e plastica, senza un adeguato accertamento della funzione strutturale delle finestre in metallo – alluminio.

(annulla con rinvio sentenza del 12/12/2016 – TRIBUNALE di RIMINI) Pres. CERVADORO, Rel. SOCCI, Ric. Celli

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 06/06/2019 (Ud. 11/01/2019), Sentenza n.25178

SENTENZA

 

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 06/06/2019 (Ud. 11/01/2019), Sentenza n.25178
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis 
  
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da CELLI ADRIANO;
 
avverso la sentenza del 12/12/2016 del TRIBUNALE di RIMINI;
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
 
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIO MARIA STEFANO PINELLI che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Il Tribunale di Rimini con sentenza del 12 dicembre 2016 ha condannato Adriano Celli alla pena di € 1.000,00 di ammenda relativamente al reato di cui all’art. 75, d. P.R. 380/2001, per avere in qualità di proprietario e committente, utilizzato e consentito l’utilizzazione della seguente opera prima del rilascio del certificato di collaudo: – manufatto al piano terra posto in aderenza al fabbricato principale, avente dimensioni totali di 94 mq con struttura portante in travi di legno e copertura con telo impermeabile, chiusa lateralmente con infissi di alluminio, plastica e vetri; reato in permanenza.
 
2. Celli Adriano ha proposto ricorso in cassazione, tramite difensore, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen..
 
2. 1. Violazione di legge (art. 75, d.P.R. 380/2001, in relazione agli art. 67 e 53 d.P.R. 380/2001) ed illogicità e contraddittorietà della motivazione.
 
L’art. 75 prevede il collaudo per le opere di cui all’art. 53, d.P.R. 380/2001, che possono comunque interessare la pubblica incolumità, realizzate in cemento armato o con struttura metallica. Non tutti i manufatti pertanto necessitano del collaudo, ma solo quelli in cemento armato o con struttura metallica che possono interessare la pubblica incolumità. Il giudice invece rileva l’obbligo del collaudo dalla superficie e dall’aumento di peso per la struttura, senza motivare o compiere accertamenti in proposito, in relazione, peraltro, alle dichiarazioni dei testi (non esperti). La difesa aveva chiesto di sentire il tecnico del Comune Ing. Jessica Cesari, proprio sulla sussistenza di un obbligo di collaudo.
 
Inoltre, non è stato neanche accertato l’effettivo uso della struttura, trattandosi di un pubblico esercizio sull’arenile, al momento del sopralluogo del 19 dicembre 2014, era chiuso al pubblico. Manca, quindi, anche l’effettivo uso dell’immobile. Per la norma deve esserci un uso della struttura, prima del collaudo.
 
2. 2. Violazione di legge (art. 133 e 62 bis cod. pen.) e omessa motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e sull’entità del trattamento sanzionatorio.
 
Il giudice ha applicato il massimo della pena non riconoscendo le circostanze attenuanti generiche, senza una adeguata motivazione. Le circostanze dell’art. 62 bis cod. pen. sono state escluse solo sulla ritenuta assenza di comportamenti positivi; la pena è stata applicata nel massimo edittale, in relazione alla destinazione del bene, con una motivazione incoerente ed inadeguata. Il ricorrente è incensurato ed inoltre egli aveva fatto affidamento sulla circostanza che in precedenza l’amministrazione comunale mai aveva richiesto per strutture simili il collaudo. 
 
Ha chiesto pertanto l’annullamento della sentenza impugnata.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
3. Il ricorso è fondato relativamente al primo motivo, che risulta assorbente, e la sentenza deve annullarsi con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Rimini.
 
Il collaudo previsto dall’art. 75, d.P.R. 380/2001 è relativo alle sole strutture in conglomerato cementizio armato (normale o precompresso) o in metallo, di cui agli art. 53 e 64 d.P.R. 380/2001. Devono escludersi quindi dall’obbligo di collaudo e in genere dalla normativa relativa alle opere di conglomerato cementizio armato le altre strutture non in cemento armato o a struttura metallica («Sono escluse dall’applicazione della normativa relativa alle opere di conglomerato cementizio armato, normale, precompresso ed a struttura metallica previste dagli artt. 53 e 64 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 le opere costituite da un’unica struttura, le membrature singole e gli elementi costruttivi che assolvano ad una funzione di limitata importanza nel contesto statico del manufatto» Sez. 3, n. 6588 del 17/11/2011 – dep. 17/02/2012, Alaimo e altro, Rv. 25203201).
 
Nel caso in giudizio, dalla lettura dell’imputazione, emerge che la struttura è in legno con copertura a tenda e con delimitazione con delle finestre in alluminio vetro e plastica. Non sussistono pertanto i presupposti per l’applicazione della normativa sul cemento armato e del collaudo dell’opera. Manca quindi l’elemento oggettivo del reato in contestazione.
 
Può pertanto esprimersi il seguente principio di diritto: «Il collaudo previsto dall’art. 75, d.P.R. 380/2001 è necessario solo per le strutture in conglomerato cementizio armato, normale, precompresso ed a struttura metallica previste dagli artt. 53 e 64 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e non anche per le altre strutture non in cemento armato o in struttura metallica (nella specie la Corte ha escluso l’obbligo relativamente ad una struttura in legno con copertura in telo e delimitazione con finestre in alluminio, vetro e plastica, senza un adeguato accertamento della funzione strutturale delle finestre in metallo – alluminio -)».
 
Nei caso in giudizio manca un adeguato accertamento di fatto relativo alla natura della struttura portante dell’opera, se solo in legno o se la stessa sia costituita anche da cemento armato o metallico; in particolare se la struttura portante è realizzata con solo legno e il metallo assume funzione non strutturale, ma di semplice chiusura; o, viceversa, se il metallo assume funzione strutturale unitamente al legno. Il collaudo è necessario, come sopra visto, solo per le strutture in conglomerato cementizio armato, normale, precompresso ed a struttura metallica previste dagli artt. 53 e 64 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e non anche per le altre strutture non in cemento armato o (in struttura) metallica.
 
P.Q.M.
 
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Rimini.
 
Così deciso il 11/01/2019

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