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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali, Diritto processuale penale, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 27868 | Data di udienza: 12 Maggio 2016

DIRITTO URBANISTICO – Abusi edilizi – Individuazione dei soggetti responsabili – Chiunque compia attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio – Sequestro preventivo – BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Zona soggetta a vincolo paesaggistico – Realizzazione di un parcheggio – Assenza di autorizzazione – Artt. 29 e 44 lett. e) d.P.R. n.380/2001Art. 181 c.1 bis lett. A) d.lgs. n.42/2004 – Art. 734 cod. pen. – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ordinanza di sequestro preventivo e ricorso per cassazione – Requisti e limiti – Differenza tra misure cautelari personali e reali – Artt. 273, 321 e 325 cod. proc. pen. – Ricorso per cassazione per violazione di legge – Mancanza fisica della motivazione o presenza di motivazione apparente – Tardività della memoria difensiva – Effetti – Artt. 325, c.1, 616 e 611 cod. proc. pen. – Giurisprudenza.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 6 Luglio 2016
Numero: 27868
Data di udienza: 12 Maggio 2016
Presidente: Ramacci
Estensore: Di Stasi


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – Abusi edilizi – Individuazione dei soggetti responsabili – Chiunque compia attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio – Sequestro preventivo – BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Zona soggetta a vincolo paesaggistico – Realizzazione di un parcheggio – Assenza di autorizzazione – Artt. 29 e 44 lett. e) d.P.R. n.380/2001Art. 181 c.1 bis lett. A) d.lgs. n.42/2004 – Art. 734 cod. pen. – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ordinanza di sequestro preventivo e ricorso per cassazione – Requisti e limiti – Differenza tra misure cautelari personali e reali – Artt. 273, 321 e 325 cod. proc. pen. – Ricorso per cassazione per violazione di legge – Mancanza fisica della motivazione o presenza di motivazione apparente – Tardività della memoria difensiva – Effetti – Artt. 325, c.1, 616 e 611 cod. proc. pen. – Giurisprudenza.



Massima

 

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 06/07/2016 (Ud. 12/05/2016) Sentenza n.27868


DIRITTO URBANISTICO – Abusi edilizi – Individuazione dei soggetti responsabili – Chiunque compia attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio – Sequestro preventivo – BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Zona soggetta a vincolo paesaggistico – Realizzazione di un parcheggio – Assenza di autorizzazione – Artt. 29 e 44 lett. e) d.P.R. n.380/2001 Art. 181 c.1 bis lett. A) d.lgs. n.42/2004 – Art. 734 cod. pen. – Giurisprudenza.
 
I reati previsti dall’art. 44 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 devono essere qualificati come reati comuni e non come reati a soggettività ristretta (salvo che per i fatti commessi dal direttore dei lavori e per la fattispecie di inottemperanza all’ordine di sospensione dei lavori impartito dall’Autorità amministrativa) e, in quanto tali, possono essere commessi da qualsiasi soggetto e, quindi, da chiunque compia attività che comportino la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e non soltanto dai soggetti che si trovino in possesso delle qualità soggettive indicate dall’art. 29 del T.U. dell’edilizia (Cass. Sez.3,n.8407 del 30/11/2006, dep.28/02/2007; Sez.3, 47083 del 22/11/2007, Sez. 3, n. 8407 del 30/11/2006, dep. 28/02/2007; Sez.3, n.45146 del 08/10/2015). Nella specie, realizzazione di opere di spianamento, asportazione di vegetazione e riporto di terreno non autoctono in assenza di autorizzazione e in zona soggetta a vincolo paesaggistico al fine di realizzare un parcheggio, ravvisando il periculum e in ordine alla sussistenza del fumus la Corte Costituzionale con sentenza 11/01- 23/03/2016, n. 56, ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 181, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice del beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nella parte in cui prevede «: a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori; b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell’articolo 142 ed»”.
 
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ordinanza di sequestro preventivo e ricorso per cassazione – Requisti e limiti – Differenza tra misure cautelari personali e reali – Artt. 273, 321 e 325 cod. proc. pen..
 
Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso, a norma dell’art. 325 cod. proc. pen., solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. Inoltre, nella valutazione del fumus commissi delicti, quale presupposto del sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 1 cod. proc. pen., il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell’effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pure sommariamente, le ragioni che rendono allo stato sostenibile l’impostazione accusatoria; ciò però non significa che possa sindacare la concreta fondatezza dell’accusa, ma deve solo accertare la possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato. Pertanto, mentre per l’applicazione delle misure cautelari personali è necessario un giudizio di probabilità di colpevolezza dell’indagato in relazione ad uno o più reati contestati, fondato su una valutazione di gravita degli indizi a suo carico, giudizio richiesto dall’art. 273 c.p.p., per l’applicazione delle misure cautelari reali è sufficiente e necessaria la sussistenza del fumus commissi delicti, ovvero una verifica delle risultanze processuali che consenta di ricondurre alla figura astratta del reato contestato la fattispecie concreta e renda plausibile un giudizio prognostico negativo per l’indagato.
 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ricorso per cassazione per violazione di legge – Mancanza fisica della motivazione o presenza di motivazione apparente – Tardività della memoria difensiva – Effetti – Artt. 325, c.1, e 611 cod. proc. pen. – Giurisprudenza.
 
Il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma dell’art. 325, c.1 cod. proc. pen., può essere proposto solo per mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazione apparente, ma non per vizio motivazionale, sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini; Sez. U, Sentenza n. 5876 del 28/01/2004; Sez. U. Sentenza n. 5876 del 28/01/2004). Il deposito delle memoria difensiva in violazione del termine di quindici giorni comporta ai sensi dell’art. 611 cod. proc. che l’inosservanza del predetto termine esime la Corte di Cassazione dall’obbligo di prendere in esame le stesse (Cass. Sez. 1, n. 19925 del 04/04/2014; Sez.3, n.7386 del 19/11/2014, dep. 19/02/2015; Sez.6, n.18453 del 28/02/2012).
 
 
(dichiara inammissibili i ricorsi avverso ordinanza del 24/04/2015 del Tribunale di Siracusa) Pres. RAMACCI, Rel. DI STASI, Ric. Greco ed altro
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 06/07/2016 (Ud. 12/05/2016) Sentenza n.27868

SENTENZA

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 06/07/2016 (Ud. 12/05/2016) Sentenza n.27868
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
– sui ricorsi proposti da:
GRECO PAOLINO, nato a Pachino il 24/10/1953;
GRECO SIMONE GAETANO, nato a Torino li 2/2/1981;
– avverso la ordinanza del 24/04/2015 del Tribunale di Siracusa;
– visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
– udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
– udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Sante Spinaci, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
– udito per l’imputato l’avv. Giuseppe Gennaro, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. 
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con decreto in data 25.3.2015 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa, disponeva nei confronti di Greco Paolino e Greco Simone Gaetano, il sequestro preventivo dello stacco di terreno sito in Porto Palo di Capo Passero, località Isola delle Correnti (foglio 40, particelle 810 e 289 del Catasto Terreni del Comune di Porto Palo di Capo Passero), in relazione all’imputazione provvisoria per i reati di cui agli artt. 44 lett. e) d.P.R. 380/2001 e 181 comma 1 bis lett. A) d.lgs. 42/2004 (capo A} e art. 734 cod. pen. (capo 6) per la realizzazione di opere di spianamento, asportazione di vegetazione e riporto di terreno non autoctono in assenza di autorizzazione e in zona soggetta a vincolo paesaggistico al fine di realizzare un parcheggio, ravvisando il periculum nella considerazione che si trattava di beni la cui libera disponibilità potesse aggravare o protrarre le conseguenze del reato e nella circostanza che l’opera era adibita a parcheggio.
 
Il Tribunale di Siracusa con ordinanza del 24.4.2015, rigettava l’istanza di riesame proposta da Greco Paolino e Greco Simone Gaetano avverso il decreto di sequestro preventivo emesso del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa.
 
2. Avverso tale provvedimento Greco Paoline e Greco Simone Gaetano hanno proposto personalmente ricorso per cassazione ex art. 325 cod. proc. pen. per violazione di legge, articolando i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. Att. Cod. proc. pen.:
 
a. violazione di legge per insussistenza delle condotte penali contestate.
 
I ricorrenti deducono che la particella sequestrata. n. 810- sulla quale esiste un’area adibita a parcheggio – non è di loro proprietà ma di terzi e che su tale area non è stata mai loro (né alla società Greco Costruzioni & Servizi s.r.l, della quale è legale rappresentante il ricorrente Greco Simone Gaetano) concessa in godimento ad alcun titolo.
 
Diversamente sul fondo interessato dal progetto presentato dalla Greco Costruzioni & Serviz s.r.l. al Comune di Porto Palo di Capo Passero ed alla Soprintendenza di Siracusa – costituito dalle particelle 770 e 772 in parte di proprietà del ricorrente Greco Paolino ed in parte concesso in uso gratuito allo stesso dai proprietari – non è mai esistito e non esiste ancora alcun parcheggio, nonostante esso sia stato regolarmente autorizzato dalla predetta Soprintendenza il 22.4.2014 con prot. n. 6224. 
 
b. violazione di legge per difetto di motivazione e motivazione meramente apparente.
 
I ricorrenti deducono che li Tribunale di Siracusa ha confermato il decreto di sequestro richiamando erroneamente a supporto della decisione il provvedimento reso dal Comune di Portopalo di Capo Passero in data 28.6.2013 relativo ai lavori necessari ed urgenti di sistemazione delle stradelle, mentre il provvedimento autorizzativo sul quale si fondava la richiesta di riesame era stato emesso dalla Soprintendenza di Siracusa in data 22.4.2014 con prot. n. 6224 ed autorizzava la realizzazione del parcheggio per un’area di 4000 metri quadrati.
 
Concludono, pertanto, per la declaratoria di nullità del provvedimento di sequestro reso con decreto in data 25.3.2015 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa.
 
In data 5.5.2016 la difesa dei ricorrenti ha depositato memoria difensiva nella quale ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Va, preliminarmente, ricordato che questa Corte non ha alcun accesso agli atti del procedimento, cosicché, anche ai fini della ricostruzione della vicenda processuale, deve necessariamente basarsi sul soli contenuti dei ricorsi e del provvedimento impugnato.
 
Ciò comporta che, nel caso di specie, non è possibile prendere cognizione della imputazione posta a sostegno della misura cautelare.
 
Dal provvedimento impugnato emerge che Greco Paolino e Greco Simone Gaetano sono imputato per i reati di cui agli artt. 44 lett. e) d.P.R. 380/2001, 181 comma 1 bis lett. A) d.lgs. 42/2004 (capo A) e art. 734 cod. pen. (capo B) per la realizzazione di opere di spianamento, asportazione di vegetazione e riporto di terreno non autoctono in assenza di autorizzazione e in zona soggetta a vincolo paesaggistico al fine di realizzare un parcheggio.
 
Sulla base dì gravi indizi di reità in ordine alle predette fattispecie criminose, veniva disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa il sequestro preventivo dello stacco di terreno sito in Porto Palo di Capo Passero, località Isola delle Correnti {foglio 40, particelle 810 e 289 del Catasto Terreni del Comune di Porto Palo di Capo Passero), ravvisandosi il periculum nella valutazione che la libera disponibilità dei beni potesse aggravare o r le conseguenze del reato in considerazione dell’adibizione a parcheggio dell’opera.
 
2. Va, poi, ricordato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso, a norma dell’art. 325 cod. proc. pen., solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692).
 
Inoltre, nella valutazione del fumus commissi delicti, quale presupposto del sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 1 cod. proc. pen., il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell’effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pure sommariamente, le ragioni che rendono allo stato sostenibile l’impostazione accusatoria; ciò però non significa che possa sindacare la concreta fondatezza dell’accusa, ma deve solo accertare la possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato (Sez. 4, n. 15448 del 14/03/2012, Vecchione, Rv. 253508; sez. 5, n. 18078 del 26/01/2010, De Stefanl, Rv. 247134, Sez.5, n. 49596 del 16/09/2014, Rv.261677).
 
Va, quindi, affermato che mentre per la applicazione delle misure cautelari personali è necessario un giudizio di probabilità di colpevolezza dell’indagato in relazione ad uno o più reati contestati, fondato su una valutazione di gravita degli indizi a suo carico, giudizio richiesto dall’art. 273 c.p.p., per l’applicazione delle misure cautelari reali è sufficiente e necessaria la sussistenza del fumus commissi delicti, ovvero una verifica delle risultanze processuali che consenta di ricondurre alla figura astratta del reato contestato la fattispecie concreta e renda plausibile un giudizio prognostico negativo per l’Indagato {Sez. U, n. 920 del 17/12/2003 – 19/01/2004, Montella, Rv. 226492).
 
Alla luce di tali principi, quindi, vanno valutati i motivi dei ricorsi.
 
3. Il primo motivo è infondato.
 
I ricorrenti deducono l’insussistenza del fumus, in quanto le particelle oggetto del decreto di sequestro preventivo non sarebbero di loro proprietà né loro concesse in godimento dai proprietari e neppure oggetto della richiesta di autorizzazione alla realizzazione di un parcheggio a servizio della struttura balneare della società della quale è legale rappresentante il ricorrente Greco Simone Gaetano.
 
Il Tribunale del Riesame di Siracusa nell’ordinanza impugnata ha ritenuto irrilevanti le predette allegazioni, e confermato la sussistenza del fumus, osservando che al di là della titolarità formale delle particelle oggetto di sequestro, assumesse valore decisivo la circostanza che tali particelle, come emergente dalle risultanze processuali (c.n.r., s.t.t. rese da Triglia Alessandra, ordine di sospensione dei lavori, annotazione di P.G. del 19.6,2014), fossero utilizzate dagli indagati quale aree di parcheggio a servizio della struttura balneare e che sulle stesse era presente materiale inerte non autoctono.
 
Il Tribunale, quindi, ha valorizzato la disponibilità dell’area oggetto dell’abuso edilizio da parte del ricorrenti e la sua destinazione a servizio della struttura balneare dei predetti, quale elemento emergente dalle concrete risultanze processuali per ritenere riconducibile alla figura astratta dei reati contestati la fattispecie concreta.
 
Tale motivazione, congrua ed esente da vizi logici, non può costituire oggetto del sindacato di legittimità.
 
Essa, inoltre, è in linea con il principio di diritto affermato da questa Corte in subiecta materia.
 
Questa Corte ha, infatti, ripetutamente affermato che i reati previsti dall’art.44 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 devono essere qualificati come reati comuni e non come reati a soggettività ristretta (salvo che per i fatti commessi dal direttore dei lavori e per la fattispecie di inottemperanza all’ordine di sospensione dei lavori impartito dall’Autorità amministrativa) e, in quanto tali, possono essere commessi da qualsiasi soggetto e, quindi, da chiunque compia attività che comportino la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e non soltanto dai soggetti che si trovino in possesso delle qualità soggettive indicate dall’art. 29 del T.U. dell’edilizia (Sez.3, n.8407 del 30/11/2006, dep. 28/02/2007, Rv.236183; Sez.3, 47083 del 22/11/2007, Rv. 238471 Sez. 3, n. 8407 del 30/11/2006, dep. 28/02/2007, Rv. 236183; Sez.3, n.45146 del 08/10/2015, Rv.265443).
 
Va, infine, evidenziato che non rileva ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza del fumus la recente pronuncia della Corte Costituzionale, che con sentenza 11 gennaio – 23 marzo 2016, n. 56 (in G.U. 1a s.s. 30/3/2016, n. 13), ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 181, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice del beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nella parte in cui prevede «: a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori; b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell’articolo 142 ed»”.
 
Il fatto storico, infatti, rimane immutato ed il reato contestato al capo a) si configura quale contravvenzione e non più quale ipotesi delittuosa.
 
4. E’ inammissibile li secondo motivo.
 
Esso attiene sostanzialmente ad un vizio motivazionale della ordinanza, che avrebbe travisato il dato documentale posto a sostegno della richiesta di riesame, come tale denunciabile nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell’art. 606 cod. proc. pen..
 
Tale vizio, che va distinto dalla motivazione meramente apparente, essendo lo stesso configurabile – come nella specie- solo in relazione ad una motivazione presente, non è, pertanto, deducibile in sede di ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo.
 
Va ribadito che il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen può essere proposto solo per mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazione apparente, ma non per vizio motivazionale, sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129; Sez. U, Sentenza n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710; Sez. U. Sentenza n. 5876 del 28/01/2004, Rv.226710).
 
5. Deve, da ultimo, dichiararsi la tardività della memoria difensiva depositata in data 5.5.2016, tenuto conto della data dell’udienza davanti a questa Corte (12.5.2016) per violazione del termine di quindici giorni per il deposito delle memorie difensive previsto dall’art. 611 cod. proc.: l’inosservanza del predetto termine esime, dunque, la Corte di Cassazione dall’obbligo di prendere in esame le stesse (Sez. 1, n. 19925 del 04/04/2014, Rv. 259618; Sez.3, n.7386 del 19/11/2014, dep. 19/02/2015, Rv.262410; Sez.6, n.18453 del 28/02/2012, Rv.252711).
 
6. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell’art. 616 cod, proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.
 
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle Ammende.
 
Così deciso il 12/05/2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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