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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Inquinamento acustico Numero: 42063 | Data di udienza: 30 Giugno 2016

INQUINAMENTO ACUSTICO – Disturbo della quiete pubblica, del sonno e del riposo delle persone – Illecito amministrativo e reato penale – Art. 659, cc.1 e 2, cod. pen. – D.P.C.M. del 14/11/1997 – Concorso tra disposizioni – Configurabilità, applicazioni e limiti – Fattispecie: emissioni sonore prodotte dalla musica diffusa nelle pertinenze di un locale – RUMORE – Illecito amministrativo di cui all’art. 10, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 – Tutela – Oggetto PROCEDURA PENALE – Correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza – Condotta, nesso causale ed all’elemento soggettivo del reato – Verifiche – Trasformazione radicale del fatto – Art. 521 cod. proc. pen..


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 6 Ottobre 2016
Numero: 42063
Data di udienza: 30 Giugno 2016
Presidente: Ramacci
Estensore: RENOLDI


Premassima

INQUINAMENTO ACUSTICO – Disturbo della quiete pubblica, del sonno e del riposo delle persone – Illecito amministrativo e reato penale – Art. 659, cc.1 e 2, cod. pen. – D.P.C.M. del 14/11/1997 – Concorso tra disposizioni – Configurabilità, applicazioni e limiti – Fattispecie: emissioni sonore prodotte dalla musica diffusa nelle pertinenze di un locale – RUMORE – Illecito amministrativo di cui all’art. 10, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 – Tutela – Oggetto PROCEDURA PENALE – Correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza – Condotta, nesso causale ed all’elemento soggettivo del reato – Verifiche – Trasformazione radicale del fatto – Art. 521 cod. proc. pen..



Massima

 


CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 06/10/2016 (ud. 30/06/2016) Sentenza n.42063



INQUINAMENTO ACUSTICO – RUMORE – Disturbo della quiete pubblica, del sonno e del riposo delle persone – Illecito amministrativo e illecito penale – Art. 659, cc.1 e 2, cod. pen. – D.P.C.M. del 14/11/1997 – Concorso tra disposizioni  – Configurabilità, applicazioni e limiti – Fattispecie: emissioni sonore prodotte dalla musica diffusa nelle pertinenze di un locale.

L’art. 659 c.p. prevede due distinte ipotesi di reato: quella di cui al primo comma, la quale punisce il comportamento di colui il quale “mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici”; nonché quella di cui al secondo comma, che invece punisce il fatto di “chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’Autorità”. Dunque, mentre la prima fattispecie, contemplata dal comma 1, punisce il disturbo della pubblica quiete da chiunque cagionato, peraltro con modalità espressamente e tassativamente determinate, la seconda, disciplinata dal comma 2, punisce le attività rumorose, industriali o professionali, esercitate in difformità dalle prescrizioni di legge o dalle disposizioni dell’autorità (Sez. 3, n. 23529 del 13/05/2014). Quanto al rapporto tra le due ipotesi di reato, così come quello tra le stesse e la disciplina dettata dall’art. 10, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (cd. legge quadro sull’inquinamento acustico, la quale prevede un’ipotesi di illecito amministrativo nel caso in cui “nell’esercizio o nell’impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore” si superino “i valori limite di emissione o di immissione” fissati in conformità al disposto dell’art. 3, comma 1, lettera a) della stessa legge), tra i diversi orientamenti fatti propri dalla giurisprudenza appare preferibile quello secondo cui  è configurabile l’illecito amministrativo di cui all’art. 10 cit. ove si verifichi soltanto il superamento dei limiti differenziali di rumore fissati dalle leggi e dai decreti presidenziali in materia; la contravvenzione di cui al comma 1 dell’art. 659, cod. pen., ove il fatto costituivo dell’illecito sia rappresentato da qualcosa di diverso dal mero superamento dei limiti di rumore, per effetto di un esercizio del mestiere che ecceda le sue normali modalità o ne costituisca un uso smodato; quella di cui al comma 2 dell’art. 659 cod. pen. qualora la violazione riguardi altre prescrizioni legali o della Autorità, attinenti all’esercizio del mestiere rumoroso, diverse da quelle impositive di limiti di immissioni acustiche.  Una piena sovrapponibilità tra le due fattispecie dell’art. 659, comma 2 e dell’art. 10 citato, deve aversi soltanto nel caso in cui l’attività rumorosa si sia concretata nel mero superamento dei valori limite di emissione specificamente stabiliti in base ai criteri delineati dalla legge quadro, causato mediante l’esercizio o l’impiego delle sorgenti individuate dalla legge medesima. Ed in tali casi, sulla base dei principi enunciati dalle Sezioni Unite n. 1963/2011 del 28/10/2010, il concorso tra disposizione penale incriminatrice e disposizione amministrativa sanzionatoria in riferimento allo stesso fatto, deve essere risolto a favore della disposizione speciale, costituita dalla fattispecie amministrativa.

INQUINAMENTO ACUSTICO – RUMORE – Illecito amministrativo di cui all’art. 10, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 – Tutela – Oggetto.

Non è condivisibile l’affermazione secondo cui l’illecito amministrativo di cui all’art. 10, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, tuteli genericamente la salubrità ambientale: milita in senso contrario, infatti , il tenore letterale delle disposizioni contenute nella legge n.447/1995, le quali, secondo l’art. 1, sono dettate per la “tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico”. Tali disposizioni, all’art. 2, comma 1, lett. a), identificano l’inquinamento acustico nella “introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi”; e ancora, alla lettera b) del medesimo comma, identificano l’ambiente abitativo con “ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D. Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l’immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive”. In questa prospettiva, il bene giuridico tutelato dalla legge-quadro deve considerarsi ben più ampio, in quanto il legislatore non si è limitato a prendere in esame esclusivamente la tutela dei singoli individui, perché la sua attenzione risulta focalizzata verso un ben più ampio contesto, valutando ogni possibile effetto negativo del rumore, inteso, appunto, come fenomeno “inquinante”, tale cioè, da avere effetti negativi sull’ambiente, alterandone l’equilibrio ed incidendo non soltanto sulle persone, sulla loro salute e sulle loro condizioni di vita, facendo la norma riferimento, come si è detto, anche agli ecosistemi, ai beni materiali ed ai monumenti.

 

PROCEDURA PENALE – Correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza – Condotta, nesso causale ed all’elemento soggettivo del reato – Verifiche – Trasformazione radicale del fatto – Art. 521 cod. proc. pen..
 
Le norme che disciplinano la correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza, avendo lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell’accusa e, quindi, il pieno esercizio del diritto di difesa dell’imputato, vanno interpretate con riferimento alle finalità alle quali sono dirette. Pertanto, esse non possono ritenersi violate da qualsiasi modificazione rispetto all’accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell’imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell’imputato. In altri termini, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione, da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli). Su tali basi la violazione del principio in questione sussiste solo quando, nella ricostruzione del fatto posta a fondamento della decisione, la struttura dell’imputazione sia modificata quanto alla condotta, al nesso causale ed all’elemento soggettivo del reato, al punto che, per effetto delle divergenze introdotte, la difesa apprestata dall’imputato non abbia potuto utilmente sostenere la propria estraneità ai fatti criminosi globalmente considerati. E dunque, ai fini della valutazione di corrispondenza tra pronuncia e contestazione di cui all’art. 521 cod. proc. pen. deve tenersi conto non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell’imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicché questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sul materiale probatorio posto a fondamento della decisione. 
 

(Dichiara inammissibile il ricorso avverso sentenza del 22/01/2015 della CORTE D’APPELLO DI MILANO) Pres. RAMACCI, Rel. RENOLDI, Ric. Di Matteo
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 06/10/2016 (ud. 30/06/2016) Sentenza n.42063

SENTENZA

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 06/10/2016 (ud. 30/06/2016) Sentenza n.42063

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da Di Matteo Andrea, nato a Milano il 12/04/1983;
avverso la sentenza del 22/01/2015 della Corte d’Appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Antonio Balsamo, che ha concluso chiedendo la pronuncia di una declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito, per l’imputato, l’Avv. Francesco Piccolo, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
 
1. Con sentenza in data 31/10/2013 il Tribunale di Milano condannò Andrea Di Matteo alla pena di due mesi di arresto, oltre al pagamento delle spese processuali, in quanto riconosciuto colpevole della contravvenzione di cui all’art. 659, comma 1, cod. pen., per avere, in qualità di legale rappresentante della Kings of Idea S.r.l., gerente l’esercizio pubblico Exess sito in Bollate, disturbato la quiete pubblica, il sonno e il riposo delle persone nel centro abitato della cittadina lombarda, attraverso l’inquinamento acustico causato, con superamento dei limiti di cui al D.P.C.M. del 14/11/1997, dalle emissioni sonore prodotte dalla musica diffusa nelle pertinenze del locale. In particolare, secondo il rilevamento dei valori in fascia notturna, compiuto dai tecnici dell’Arpa il 10/07 e il 16/07/2011, era emerso un superamento del limite differenziale pari a 16,5 decibel.
 
2. Con sentenza in data 22/01/2015 della Corte d’Appello di Milano, la pronuncia appellata fu parzialmente riformata, venendo concessa all’imputato la sospensione condizionale della pena; con conferma, nel resto, della decisione di primo grado.
 
3. Avverso la sentenza d’appello l’imputato propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore fiduciario, sulla base di tre distinti motivi di impugnazione.
 
Con il primo motivo, Di Matteo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., la violazione ed erronea applicazione dell’art. 521, comma 2, cod. proc. pen .. Ciò in quanto la sentenza di appello avrebbe integralmente mutato l’imputazione rispetto a quella contestata nel giudizio di primo grado, senza peraltro aver proceduto ad una formale modifica della stessa. In particolare, con la “nuova” imputazione si sarebbe fatto riferimento ad altri elementi fattuali, quali il disturbo delle occupazioni di persone abitanti negli edifici adiacenti e circostanti, eliminando, rispetto alla originaria contestazione, il richiamo all’accertamento compiuto dall’Arpa il 10/07 /2011 e al superamento dei decibel rilevato in tale frangente.
 
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’illogicità della motivazione della sentenza, nella parte in cui essa avrebbe fondato l’accertamento del fatto su due misurazioni sonore eseguite in due giorni diversi ed in differenti condizioni ambientali, arbitrariamente imputando alla condotta dell’imputato, sulla base di una infondata presunzione, il differenziale di rumore riscontrato nei due frangenti.
 
Sotto altro profilo, l’illogicità deriverebbe dall’avere comparato due giorni, il sabato e la domenica, molto diversi per le attività in corso e per il numero di persone presenti nelle aree pubbliche o aperte al pubblico. Ed ancora la sentenza impugnata non avrebbe dimostrato, in maniera certa, la provenienza, dall’esercizio gestito dall’imputato, del differenziale di rumore riscontrato in occasione delle due rilevazioni.
 
Da ultimo, la Corte d’appello non avrebbe dimostrato l’idoneità della condotta ascritta all’imputato a “disturbare un numero indeterminato di persone”, non essendo stato accertato che la musica rilevata, la sera del 16/07/2011, nella casa della teste Rota, provenisse dall’esercizio di Di Matteo, anche considerata la vicina presenza di un oratorio ove, in genere, si svolgevano spettacoli e partite di calcio con altoparlanti. Ciò in quanto sarebbero irrilevanti le dichiarazioni rese dal teste Airolo, relative ad altri momenti, ed avendo il teste dell’Arpa, Morlacchi, riferito semplicemente che la musica si sentiva “come se fosse in casa”: ciò che, in ogni caso, non ne dimostrerebbe l’idoneità a disturbare le occupazioni delle persone. 
 
Infine, con il terzo motivo di doglianza, Di Matteo deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge con riferimento agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. per avere la sentenza fondato il diniego delle attenuanti generiche ed aver determinato, in concreto, una pena particolarmente elevata, sulla base di elementi di fatto non compiutamente specificati (e, segnatamente, su una non meglio precisata produzione documentale del Pubblico ministero e su altrettanto non identificabili dichiarazioni delle testi Rota e Airolo). Per questa via, il provvedimento impugnato sarebbe, altresì, affetto dal vizio di mancanza o illogicità della motivazione.
 
4. Con memoria depositata il 10/06/2016 la Difesa del ricorrente ha dedotto motivi nuovi.
 
Nel dettaglio, dopo avere reiterato le argomentazioni già poste a fondamento del ricorso introduttivo, la memoria ricorda come la prevalente giurisprudenza di legittimità ritenga che l’esercizio di una attività o di un mestiere rumorosi integri l’illecito amministrativo di cui all’art. 10, comma 2, della legge 26/10/1995, n. 447, qualora si verifichi il superamento dei limiti di emissione del rumore fissati dalle leggi o dai provvedimenti amministrativi. Viceversa, la fattispecie oggi contestata resterebbe integrata soltanto qualora i rumori idonei a turbare la pubblica quiete provenissero da condotte eccedenti le normali attività di esercizio, ovvero non fossero strettamente connessi o necessari all’esercizio dell’attività autorizzata.
 
Sotto altro profilo, il ricorrente sottolinea l’illogicità della parte della motivazione con la quale, con percorso argomentativo asseritamente viziato da inversione dell’onere della prova, la Corte territoriale ha ritenuto che il differenziale di rumore riscontrato in occasione delle rilevazioni fosse presuntivamente imputabile, in maniera esclusiva, all’esercizio commerciale gestito dall’imputato.
 
Infine, il ricorrente invoca il riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis del codice penale, di cui sussisterebbero tutti i requisiti di legge.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
5. Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
 
5.1. Ritiene il Collegio che, innanzitutto, sia palesemente infondato il primo motivo di impugnazione.
 
Dalla lettura della sentenza d’appello è, infatti, del tutto evidente il lapsus calami nel quale è incorsa la Corte territoriale, laddove nell’imputazione riportata in epigrafe viene descritto un fatto certamente simile a quello originariamente contestato, ma, altrettanto pacificamente, rappresentato in maniera differente.
 
Prescindendo dalle ragioni, qui scarsamente rilevanti, per le quali ciò possa essere accaduto, è nondimeno non contestabile che il provvedimento impugnato si sia confrontato esclusivamente con gli elementi del fatto descritto nell’imputazione riportata nell’epigrafe della sentenza di primo grado.
 
In argomento va ricordato il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le norme che disciplinano la correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza, avendo lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell’accusa e, quindi, il pieno esercizio del diritto di difesa dell’imputato, vanno interpretate con riferimento alle finalità alle quali sono dirette. Pertanto, esse non possono ritenersi violate da qualsiasi modificazione rispetto all’accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell’imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell’imputato. In altri termini, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione, da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051).
 
Su tali basi la violazione del principio in questione sussiste solo quando, nella ricostruzione del fatto posta a fondamento della decisione, la struttura dell’imputazione sia modificata quanto alla condotta, al nesso causale ed all’elemento soggettivo del reato, al punto che, per effetto delle divergenze introdotte, la difesa apprestata dall’imputato non abbia potuto utilmente sostenere la propria estraneità ai fatti criminosi globalmente considerati (Sez. 6, n. 34879 del 10/01/2007, Sartori e altri, Rv. 237415; Sez. 6, n. 12175 del 21/01/2005, Tarricone e altri, Rv. 231483; Sez. 1, n. 4655 del 10/12/2005, Addis, Rv. 230771; Sez. 6, n. 40538 del 6/02/2004, Lombardo, Rv. 229950). E dunque, ai fini della valutazione di corrispondenza tra pronuncia e contestazione di cui all’art. 521 cod. proc. pen. deve tenersi conto non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell’imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicché questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sul materiale probatorio posto a fondamento della decisione (Sez. 6, n. 47527 del 13/11/2013, Di Guglielmi e altro, Rv. 257278; Sez. 6, n. 5890 del 22/01/2013, Lucera e altri, Rv. 254419; Sez. 3, n. 15655 del 27/02/2008, Fontanesi, Rv. 239866). 
 
Nel caso di specie il giudice di secondo grado, nell’affrontare le varie questioni poste con l’atto d’appello, ha analizzato proprio quelle circostanze di fatto che erano state ritenute rilevanti ai fini della integrazione dell’art. 659 del codice penale come originariamente contestato.
 
Così, la sentenza impugnata ha verificato l’idoneità delle condotte ascritte all’odierno imputato a determinare un vulnus per la quiete pubblica ed il riposo delle persone (v. pag. 3), senza diffondersi sul profilo relativo all’ipotizzato disturbo delle occupazioni; e, ancora, si è puntualmente soffermata sul dato relativo alle due rilevazioni e al differenziale di rumore che, in tali frangenti, era stato riscontrato dal personale dell’Arpa.
 
Nessun mutamento del fatto, dunque, né alcuna violazione del diritto di difesa è configurabile nel caso di specie, posto che, appunto, il fatto oggetto della sentenza confermata della Corte d’appello è sicuramente il medesimo e che, nel corso del giudizio di gravame, l’imputato ha, comunque, potuto pienamente confrontarsi, in chiave dialettica e critica, con le contestazioni che gli erano state mosse.
 
5.2. Palesemente inconferenti sono poi le deduzioni difensive articolate nel secondo motivo di ricorso, così come integrato dalla memoria del 10/06/2016.
 
Giova, preliminarmente, porre in luce come l’art. 659, inserito nel codice penale tra le contravvenzioni concernenti l’ordine pubblico e la tranquillità pubblica, preveda due distinte ipotesi di reato: quella di cui al primo comma, la quale punisce il comportamento di colui il quale “mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici”; nonché quella di cui al secondo comma, che invece punisce il fatto di “chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’Autorità”. Dunque, mentre la prima fattispecie, contemplata dal comma 1, punisce il disturbo della pubblica quiete da chiunque cagionato, peraltro con modalità espressamente e tassativamente determinate, la seconda, disciplinata dal comma 2, punisce le attività rumorose, industriali o professionali, esercitate in difformità dalle prescrizioni di legge o dalle disposizioni dell’autorità (Sez. 3, n. 23529 del 13/05/2014, Ioniez, Rv. 259194).
 
Controverso è il rapporto tra le due ipotesi di reato, così come quello tra le stesse e la disciplina dettata dall’art. 10, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (cd. legge quadro sull’inquinamento acustico), la quale prevede un’ipotesi di illecito amministrativo nel caso in cui “nell’esercizio o nell’impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore” si superino “i valori limite di emissione o di immissione” fissati in conformità al disposto dell’art. 3, comma 1, lettera a) della stessa legge.
 
5.2.1. Secondo un primo indirizzo, “il mancato rispetto dei limiti di emissione del rumore stabiliti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 può integrare la fattispecie di reato prevista dall’art. 659, comma secondo, cod. pen., allorquando l’inquinamento acustico è concretamente idoneo a recare disturbo al riposo e alle occupazioni di una pluralità indeterminata di persone, non essendo in tal caso applicabile il principio di specialità di cui all’art. 9 della legge n. 689 del 1981 in relazione all’illecito amministrativo previsto dall’art. 10, comma secondo, della legge n. 447 del 1995” (Sez. 3, n. 15919 in data 8/04/2015, CO.NA.VAR. S.r.l., Rv. 266627; Sez. 3 n. 37184 del 3/07/2014, Torricella, non massimata; Sez. 1, n. 4466 del 5/12/2013, Giovanelli e altro, Rv. 259156; Sez. 1, n. 33413 del 7/06/2012, Girolimetti, Rv. 253483; Sez. 1, n. 1561 del 5/12/2006, Rey ed altro, Rv. 235883; Sez. 1, n. 25103 del 16/04/2004, Amato, Rv. 228244, relativa ad un caso di superamento dei valori-limite di rumorosità prodotta nell’attività di esercizio di una discoteca). Ciò in quanto le due disposizioni sarebbero poste a protezione di beni giuridici diversi: mentre le fattispecie previste dall’art. 659 cod. pen. tutelerebbero la tranquillità pubblica, evitando che le occupazioni e il riposo delle persone possano venire disturbate con schiamazzi o rumori o con altre attività idonee ad interferire nel normale svolgimento della vita privata di un numero indeterminato di persone, con conseguente messa in pericolo del bene della pubblica tranquillità, viceversa, la fattispecie contemplata dall’art. 10, comma 2, della legge n. 447 del 1995, tutelerebbe genericamente la salubrità ambientale e la salute umana, limitandosi a stabilire i limiti di rumorosità delle sorgenti sonore, oltre i quali debba ritenersi sussistente l’inquinamento acustico, sanzionato in via amministrativa in considerazione dei danni che il rumore può produrre sia sul fisico che sulla psiche
delle persone.
 
Secondo un opposto orientamento, il superamento dei limiti di accettabilità di emissioni sonore derivanti dall’esercizio di mestieri rumorosi configurerebbe l’illecito amministrativo di cui all’art. 10, comma 2, legge n. 447 del 1995 (cfr. Sez. 1, n. 530 del 3/12/2004, P.M. in proc. Termini e altro, Rv. 230890; Sez. 3, n. 2875 del 21/12/2006, Roma, Rv. 236091; Sez. 1, n. 48309 del 13/01/2012, Carrozzo e altro, Rv. 254088; Sez. 3, n. 13015 del 31/01/2014, Vazzana, Rv. 258702), atteso che a seguito dell’entrata in vigore della cd. legge quadro sull’inquinamento acustico il comma 2 dell’art. 659 cod. pen. sarebbe stato sostanzialmente abrogato, in applicazione del principio di specialità contenuto nell’art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689, data la perfetta identità dell’ambito delineato dalla norma codicistica e di quello, di contenuto più ampio, sanzionato, solo in via amministrativa, in forza dell’altra disposizione.
 
Secondo un indirizzo intermedio, infine, è configurabile l’illecito amministrativo di cui all’art. 10, comma 2, della legge n. 447/1995 ove si verifichi soltanto il superamento dei limiti differenziali di rumore fissati dalle leggi e dai decreti presidenziali in materia; la contravvenzione di cui al comma 1 dell’art. 659, cod. pen., ove il fatto costituivo dell’illecito sia rappresentato da qualcosa di diverso dal mero superamento dei limiti di rumore, per effetto di un esercizio del mestiere che ecceda le sue normali modalità o ne costituisca un uso smodato; quella di cui al comma 2 dell’art. 659 cod. pen. qualora la violazione riguardi altre prescrizioni legali o della Autorità, attinenti all’esercizio del mestiere rumoroso, diverse da quelle impositive di limiti di immissioni acustiche (Sez. 3, n. 25424 del 5/06/2015, Pastore, non massimata; Sez. 3, n. 5735 del 21/01/2015, Giuffrè, Rv. 261885; Sez. 3, n. 42026 del 18/09/2014, Claudino, Rv. 260658; Sez. 1, n. 25601 del 19/04/2013, Casella, non massimata; Sez. 1, n. 39852 del 12/06/2012, Minetti, Rv. 253475; Sez. 1, n. 48309 del 13/11/2012, Carrozzo, Rv. 254088; Sez. 1, n. 44167 del 27/10/2009, Fiumara, Rv. 245563; Sez. 1, n. 23866 del 9/06/2009, Valvassore, Rv. 243807). 
 
A favore di questo indirizzo si è rilevato, infatti, come l’affermazione secondo cui l’illecito amministrativo tuteli genericamente la salubrità ambientale sia smentito dal tenore letterale delle disposizioni contenute nella legge n.447/1995, le quali, secondo l’art. 1, sono dettate per la “tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico”. Tali disposizioni, all’art. 2, comma 1, lett. a), identificano l’inquinamento acustico nella “introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi”; e ancora, alla lettera b) del medesimo comma, identificano l’ambiente abitativo con “ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D. Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l’immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive”.
 
In questa prospettiva, il bene giuridico tutelato dalla “legge-quadro [deve considerarsi] ben più ampio, in quanto il legislatore non si è limitato a prendere in esame esclusivamente la tutela dei singoli individui, perché la sua attenzione risulta focalizzata verso un ben più ampio contesto, valutando ogni possibile effetto negativo del rumore, inteso, appunto, come fenomeno “inquinante”, tale cioè, da avere effetti negativi sull’ambiente, alterandone l’equilibrio ed incidendo non soltanto sulle persone, sulla loro salute e sulle loro condizioni di vita, facendo la norma riferimento, come si è detto, anche agli ecosistemi, ai beni materiali ed ai monumenti”.
 
Pertanto, secondo questo indirizzo, una piena sovrapponibilità tra le due fattispecie dell’art. 659, comma 2 e dell’art. 10 citato, deve aversi soltanto nel caso in cui l’attività rumorosa si sia concretata nel mero superamento dei valori limite di emissione specificamente stabiliti in base ai criteri delineati dalla legge quadro, causato mediante l’esercizio o l’impiego delle sorgenti individuate dalla legge medesima. Ed in tali casi, sulla base dei principi enunciati dalle Sezioni Unite n. 1963/2011 del 28/10/2010, Di Lorenzo, Rv. 248722, il concorso tra disposizione penale incriminatrice e disposizione amministrativa sanzionatoria in riferimento allo stesso fatto, deve essere risolto a favore della disposizione speciale, costituita dalla fattispecie amministrativa.
 
Viceversa, restano esclusi dall’ambito comune delle due ipotesi di illecito sia il superamento di soglie di rumore diversamente individuate o generate da altre fonti, sia l’insieme delle condotte che si estrinsecano nell’esercizio di attività rumorose svolte in violazione di altre disposizioni di legge o delle prescrizioni dell’autorità, trovando pacifica applicazione, in tali casi, l’art. 659, comma 2, cod. pen ..
 
Quando poi le attività di cui sopra vengano svolte eccedendo dalle normali modalità di esercizio, rivelandosi idonee a turbare la pubblica quiete, sarà invece configurabile la violazione sanzionata dall’art. 659, comma 1, cod. pen. (per questo indirizzo si vedano: Sez. 3, n. 25424 del 5/06/2015, Pastore, non massimata; e, soprattutto, Sez. 3, n. 5735 del 21/01/2015, Giuffrè, Rv.261885).
 
5.3. Tanto premesso in termini di inquadramento generale, deve innanzitutto rilevarsi come si configuri del tutto coerente e puntuale, sul piano logico, la ricostruzione del fatto compiuta dai giudici di merito, i quali, sulla base delle testimonianze raccolte e della documentazione acquisita agli atti, sono stati in grado di accertare, con apprezzamento “in fatto” certamente insindacabile in questa sede, come la musica suonata all’interno dell’esercizio dell’imputato avesse determinato una situazione di grave pregiudizio per la quiete pubblica e per il riposo delle persone. Sul punto deve, infatti, rilevarsi come, la dimostrazione della sussistenza di tale requisito possa essere offerta, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, anche alla stregua delle dichiarazioni dei soggetti disturbati (v. Sez. 3, n. 11031 del 5/02/2015, Montoli e altro, Rv. 263433; Sez. 3, n. 23529 del 13/05/2014, Ioniez, Rv. 259194; Sez. 1, n. 20954 del 18/01/2011, Torna, Rv. 250417; Sez. 1, n. 7042 del 27/05/1996, Fontana, Rv. 250324); e, a fortiori, sulla base di quanto riferito da testimoni certamente disinteressati quali gli operatori dell’Arpa (v. deposizione teste Morlacchi, il quale ha raccontato come la sera del 16/07/2011 il volume della musica fosse elevatissimo, tanto da potersi percepire nitidamente, come se la fonte sonora si trovasse all’interno dell’abitazione della Rota). Nella specie, dunque, il riferimento al superamento dei limiti posti dal D.P.C.M. del 14/11/1997, contenuto nel capo di imputazione, appare più che altro un elemento volto a fornire oggettivo sostegno dimostrativo alla idoneità della condotta ascritta all’imputato a determinare la cennata situazione di disturbo, sicché tale profilo, pur significativo sul piano probatorio, è nondimeno irrilevante ai fini della integrazione della fattispecie incriminatrice.
 
Sul punto va osservato come, condiviso criticamente da questo Collegio il terzo tra i ricordati orientamenti giurisprudenziali, il fatto ricostruito dai giudici di merito debba essere certamente sussunto entro la fattispecie incriminatrice contemplata dal comma 1 dell’art. 659 cod. pen., essendo stata specificamente contestata la realizzazione di condotte tali da determinare il disturbo del riposo e dell’occupazione delle persone e rientrando la diffusione, mediante altoparlanti esterni, di musica ad un volume particolarmente elevato, tra le condotte certamente “eccedenti le normali attività di esercizio” del locale.
 
In argomento deve poi osservarsi come la fattispecie contestata abbia, secondo quanto correttamente rilevato la Corte d’appello, natura di reato di pericolo, sicché deve ritenersi sufficiente, ai fini della sua integrazione, il compimento di condotte idonee, secondo una valutazione da compiere in concreto ed ex ante, a recare pregiudizio alla quiete pubblica ovvero al riposo delle persone. Ed a tal fine, come già rilevato, non è affatto necessario che si dimostri l’avvenuto superamento dei limiti positivamente determinati, potendo tale valutazione essere compiuta alla stregua di un parametro di comune esperienza, purché idoneo a “dimostrare la sussistenza di un fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete” (così, ancora, Sez. 3, n. 11031 del 5/02/2015, Montali e altro, Rv. 263433).
 
Ne consegue, da un lato, che la determinazione, nella misura di 19,5 dB, del rumore riscontrato in occasione della misurazione del 16/07 /2011, ha nella specie assunto carattere semplicemente dimostrativo ed esemplificativo dell’intensità del rumore, in specie nel raffronto con i limiti di legge fissati in 3 dB ai sensi del D.P.C.M. del 14/11/1997. E, dall’altro lato, che la determinazione del rumore riferibile all’esercizio dell’imputato non doveva essere valutata alla stregua di criteri rigorosamente matematici, essendo sufficiente che l’apprezzamento dell’intensità del relativo volume sonoro consentisse di accertarne, senza che potessero esservi dubbi al riguardo, l’idoneità a determinare una situazione di pericolo per la pubblica quiete; accertamento che, nella specie, è stato sicuramente compiuto da parte dei giudici di merito.
 
Nessun rilievo, al riguardo, può assumere la pur suggestiva argomentazione difensiva concernente l’esistenza di altre fonti di emissione sonora, quale l’oratorio esistente non lontano dalla abitazione della testimone Rota. Anche a prescindere dal fatto che tale circostanza attiene ad un profilo meramente fattuale, sottratto allo spettro cognitivo del giudice di legittimità, è appena il caso di rilevare, sul piano della coerenza logica dell’apparato motivazionale della sentenza, come non sia emerso da alcun concreto elemento istruttorio che in quel frangente l’oratorio fosse aperto, che vi si stessero tenendo spettacoli o manifestazioni sportive e che, soprattutto, la musica che veniva avvertita, e che i testimoni hanno pacificamente riferito all’esercizio commerciale dell’imputato, fosse in realtà proveniente dallo stesso oratorio.
 
5.3. Del tutto infondato è anche il terzo motivo di ricorso, atteso che, da entrambe le sentenze di merito, emerge nitidamente il complesso degli elementi alla stregua dei quali si è per un verso ritenuto di non concedere le circostanze attenuanti generiche e, per altro verso, si è proceduto a determinare il concreto trattamento sanzionatorio in misura prossima al massimo edittale.
 
Benché, come correttamente osservato dal ricorrente, la contestazione si riferisca unicamente all’episodio occorso il 16/07/2011, il complesso degli elementi istruttori, ha certamente consentito di far emergere come la condotta ascritta a Di Matteo fosse tutt’altro che occasionale e come la stessa si fosse protratta per un considerevole lasso di tempo, fino a costringere taluno degli abitanti della zona a vendere la propria abitazione. Tale ricostruzione è stata coerentemente sostenuta, sul piano motivazionale, attraverso il riferimento alle deposizioni delle testi Rota e Airolo, nonché ai documenti che la sentenza di primo grado attesta essere stati acquisiti al compendio istruttorio, tra cui le lettere di protesta, sottoscritte da numerosi abitanti della zona e rivolte alle autorità cittadine.
 
Tali complessivi elementi, ancorché non contemplati dall’imputazione relativa al fatto per cui si procede, hanno consentito ai giudici di merito, alla stregua di un percorso argomentativo immune da vizi logici, di tratteggiare la personalità dell’imputato e di apprezzare la gravità delle sue condotte nell’ambito del comportamento da lui tenuto per un considerevole arco di tempo. Ne consegue che nessuno spazio valutativo rimane in capo al giudice di legittimità, il quale deve arrestarsi di fronte al corretto esercizio dell’apprezzamento di merito compiuto nelle due sentenze impugnate, pienamente radicato sul complesso degli elementi probatori acquisiti nel corso dell’istruttoria dibattimentale.
 
5.4. Le considerazioni che precedono impongono, altresì, di rigettare la richiesta di riconoscimento della speciale causa di non punibilità prevista dall’art.131-bis del codice penale.
 
Se per un verso, infatti, deve ribadirsi l’orientamento di questa Corte, richiamato dallo stesso ricorrente nella memoria del 10/06/2016, secondo cui la causa di non punibilità in questione può essere riconosciuta anche dal giudice di legittimità (v., ex plurimis, Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266593, secondo cui la natura sostanziale dell’istituto lo rende applicabile, per i fatti commessi prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, anche ai procedimenti pendenti davanti alla Corte di cassazione), per altro verso è pacifico che tale apprezzamento possa essere legittimamente realizzato soltanto quando esso non si ponga in radicale ed invincibile contrasto con il complesso delle valutazioni compiute da parte del giudice di merito (così Sez. 6, n. 44683 del 15/09/2015, T., Rv. 265114; Sez. 5, n. 48020 del 7/10/2015, V., Rv. 265467), il quale abbia ritenuto di attribuire ai fatti in contestazione la valenza di una significativa gravità sotto il profilo della intensità del dolo e della gravità dell’offesa (cfr. Sez. U. n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266593, secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessiva e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo).
 
Ciò è, appunto, avvenuto nel caso di specie, con la negazione delle circostanze attenuanti e l’applicazione di una pena molto vicina al massimo edittale, proprio in considerazione della non tenuità del fatto ascritto ad Andrea Di Matteo (v. Sez. 6, n. 44417 del 22/10/2015, Errfiki, Rv. 265065, secondo cui l’art. 131-bis cod. pen. può trovare applicazione solo qualora, in virtù del principio di proporzionalità, la pena in concreto applicabile risulterebbe inferiore al minimo edittale, determinato tenendo conto delle eventuali circostanze attenuanti).
 
6. Pertanto, e conclusivamente, il ricorso formulato da Andrea Di Matteo deve essere dichiarato inammissibile.
 
Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata in 1.500,00 euro.

PER QUESTI MOTIVI
 
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende. 
 
Così deciso in Roma, il 30/06/2016
 
 
 
 
 
 
 

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