+39-0941.327734 abbonati@ambientediritto.it
Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 50009 | Data di udienza: 25 Maggio 2018

RIFIUTI – Attività di autodemolizione – Raggruppato all’interno di un piazzale – Mancata tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti ed abbandono incontrollato di rifiuti speciali su fondo proprio – Deposito incontrollato – Applicabilità delle sanzioni amministrative e penali – Artt. 190, 256, 258, d. lgs. n.152/2006.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 6 Novembre 2018
Numero: 50009
Data di udienza: 25 Maggio 2018
Presidente: CAVALLO
Estensore: ANDRONIO


Premassima

RIFIUTI – Attività di autodemolizione – Raggruppato all’interno di un piazzale – Mancata tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti ed abbandono incontrollato di rifiuti speciali su fondo proprio – Deposito incontrollato – Applicabilità delle sanzioni amministrative e penali – Artt. 190, 256, 258, d. lgs. n.152/2006.



Massima

 


CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^  06/11/2018 (Ud. 25/05/2018), Sentenza n.50009
 

RIFIUTI – Attività di autodemolizione – Raggruppato all’interno di un piazzale – Mancata tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti ed abbandono incontrollato di rifiuti speciali su fondo proprio – Deposito incontrollato – Applicabilità delle sanzioni amministrative e penali – Artt. 190, 256, 258, d. lgs. n.152/2006.
 
La contestazione in sede amministrativa della violazione formale, consistente nella mancata tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti da parte dell’imputato, nella sua qualità di titolare di un’attività di autodemolizione è cosa diversa dalla condanna in sede penale che riguarda, invece, una violazione sostanziale, ovvero l’abbandono incontrollato di rifiuti speciali su fondo proprio. Inoltre, deve ritenersi "incontrollato" un deposito temporaneo realizzato dal produttore nel luogo in cui i rifiuti siano prodotti (e non presso terzi), che ecceda i limiti quantitativi o temporali previsti. Nella specie, il ricorrente ha raggruppato all’interno del piazzale antistante la sua officina diversi materiali, tra cui parti di ricambio per auto, batterie esauste ed altri rifiuti, oltre a diversi ciclomotori e motocicli, in assenza di qualsiasi registro di carico e scarico dei rifiuti, nonché di autorizzazioni prescritte dalla legge, ed in condizioni igienico-sanitarie precarie, anche a ragione delle diverse chiazze d’olio rinvenute dalle forze dell’ordine lungo il piazzale stesso. 
 
(dich. inammissibile il ricorso avverso sentenza del 14/02/2018 della CORTE APPELLO di PALERMO) Pres. CAVALLO, Rel. ANDRONIO, Ric. Di Falco

 


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 06/11/2018 (Ud. 25/05/2018), Sentenza n.50009

SENTENZA

 

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^  06/11/2018 (Ud. 25/05/2018), Sentenza n.50009
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE,
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da DI FALCO TOMMASO nato a PALERMO;
 
avverso la sentenza del 14/02/2018 della CORTE APPELLO di PALERMO;
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDROMARIA ANDRONIO;
 
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SANTE SPINACI
 
che ha concluso chiedendo
 
Il P.G. conclude: inammissibilità del ricorso;
 
udito il difensore.
 
L’avvocato Spato si riporta ai motivi del ricorso e ne chiede l’accoglimento. L’avvocato chiede l’attestato di presenza, avvalendosi del decreto del Gratuito Patrocinio.
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. – Con sentenza del 14 febbraio 2018 la Corte di Appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Palermo del 30 novembre 2016, con la quale l’imputato era stato condannato, riconosciuta la continuazione, per reati di cui all’art. 256, comma 1, lettera a), del d.gs. n. 152 del 2006. La Corte distrettuale ha riqualificato i fatti ai sensi dell’art. 256, comma 2, del d.gs. n. 152 del 2006, riducendo la pena.
 
 
2. – Contro la sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, formulando quattro motivi dì doglianza.
 
 
2.1. – In primo luogo, si deducono l’erronea applicazione della disposizione incriminatrice e vizi della motivazione, sul rilievo che la condotta lesiva dell’imputato sarebbe già stata sanzionata in via amministrativa in data 2 settembre 2016 dalla Direzione riserve naturali, difesa del suolo e controllo ambientale del Comune di Palermo, ai sensi dell’art. 258, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, per violazione dell’obbligo di tenuta dei registri di cui all’art. 190 dello stesso decreto. Secondo la difesa, in forza del principio di specialità, l’applicazione di sanzioni amministrative escluderebbe l’applicazione di sanzioni penali.
 
 
2.2. – Con il secondo motivo di ricorso, la difesa eccepisce l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione dello stesso.
 
 
2.3. – Tramite il terzo motivo, sì lamenta la violazione dell’art. 131-bis cod. pen., perché la sentenza impugnata non avrebbe tenuto adeguato conto dell’occasionalità della condotta posta in essere dall’imputato, né del suo modesto disvalore penale.
 
 
2.4. – In quarto luogo, si deduce l’erronea applicazione dell’art. 62 bis cod. pen., per avere la Corte d’appello denegato la concessione delle circostanze attenuanti generiche previste dalla legge, senza fornire adeguate motivazioni in merito.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
3. – Il ricorso è inammissibile.
 
 
3.1. – Il primo motivo di doglianza è manifestamente infondato.
 
È sufficiente osservare che, dalla stessa prospettazione di parte ricorrente, emerge la diversità dei fatti oggetto di sanzione amministrativa rispetto a quelli oggetto di sanzione penale. La contestazione in sede amministrativa riguarda, infatti, una violazione formale, consistente nella mancata tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti da parte dell’imputato, nella sua qualità di titolare di un’attività di autodemolizione; la condanna in sede penale riguarda, invece, una violazione sostanziale, ovvero l’abbandono incontrollato di rifiuti speciali su fondo proprio. Nella specie, come emerso dagli atti di causa, il ricorrente ha raggruppato all’interno del piazzale antistante la sua officina diversi materiali, tra cui parti di ricambio per auto, batterie esauste ed altri rifiuti, oltre a diversi ciclomotori e motocicli, in assenza di qualsiasi registro di carico e scarico dei rifiuti, nonché di autorizzazioni prescritte dalla legge, ed in condizioni igienico-sanitarie precarie, anche a ragione delle diverse chiazze d’olio rinvenute dalle forze dell’ordine lungo il piazzale stesso. E deve ritenersi "incontrollato" un deposito temporaneo realizzato dal produttore nel luogo in cui i rifiuti siano prodotti (e non presso terzi), che ecceda – come nel caso di specie – i limiti quantitativi o temporali previsti.
 
 
3.2. – Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 
 
Dalla data di commissione dei fatti (20 marzo 2013) deve essere computato il termine complessivo di cinque anni, applicabile alle contravvenzioni, prolungato dalla sospensione intervenuta tra il 2 dicembre 2015 ed il 24 febbraio 2016, dovuta all’adesione del difensore all’astensione dalle udienze, proclamata da organismi rappresentativi di categoria, giungendosi così al 12 giugno 2018. 
 
 
3.3. – Il terzo motivo di ricorso è formulato in modo non specifico. 
 
La difesa asserisce che i comportamenti per cui vi è stata condanna sarebbero di scarsa rilevanza, ma non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, la quale correttamente esclude la tenuità dell’offesa al bene giuridico, in considerazione sia della quantità dei rifiuti rinvenuti nei luoghi, sia dell’abitualità rispetto a tale tipologia di condotte illecite, comprovata dal precedente penale specifico a carico dell’imputato.
 
 
3.4. – Del tutto generico è anche l’ultimo motivo di doglianza, riferito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 
 
La difesa non richiama, neanche a fini di critica, la motivazione della sentenza impugnata, la quale giustifica l’esclusione di tali circostanze in considerazione dei plurimi precedenti penali, che connotano negativamente la personalità dell’imputato, e della mancanza di elementi positivi di giudizio; elementi non dedotti dalla difesa neanche con il ricorso per cassazione.
 
 
4. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 2.000,00.
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
 
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2018.
 

Iscriviti alla Newsletter GRATUITA

Ricevi gratuitamente la News Letter con le novità di AmbienteDiritto.it e QuotidianoLegale.

N.B.: se non ricevi la News Letter occorre una nuova iscrizione, il sistema elimina l'e-mail non attive o non funzionanti.

ISCRIVITI SUBITO


Iscirizione/cancellazione

Grazie, per esserti iscritto alla newsletter!