Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Beni culturali ed ambientali,
Diritto processuale penale
Numero: 28083 |
Data di udienza: 26 Aprile 2017
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione del PM – Violazione della garanzia del contraddittorio – Ricorso in sede di legittimità – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Fattispecie: Gestione di beni archeologici in sequestro – Violazione di sigilli – Reati di cui agli artt. 21 d.lgs n. 42/2004, Artt. 733 e 349 cod.pen – Declaratoria de plano di inammissibilità dell’opposizione – Violazione del contraddittorio – Ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione – Valutazione del giudice – Vizio di motivazione – Nullità – Giurisprudenza di legittimità.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 7 Giugno 2017
Numero: 28083
Data di udienza: 26 Aprile 2017
Presidente: SAVANI
Estensore: GAI
Premassima
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione del PM – Violazione della garanzia del contraddittorio – Ricorso in sede di legittimità – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Fattispecie: Gestione di beni archeologici in sequestro – Violazione di sigilli – Reati di cui agli artt. 21 d.lgs n. 42/2004, Artt. 733 e 349 cod.pen – Declaratoria de plano di inammissibilità dell’opposizione – Violazione del contraddittorio – Ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione – Valutazione del giudice – Vizio di motivazione – Nullità – Giurisprudenza di legittimità.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 07/06/2017 (Ud. 26/04/2017) Sentenza n.28083
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione del PM – Violazione della garanzia del contraddittorio – Ricorso in sede di legittimità – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Fattispecie: Gestione di beni archeologici in sequestro – Violazione di sigilli – Reati di cui agli artt. 21 d.lgs n. 42/2004, Artt. 733 e 349 cod.pen.
Qualora sia stata proposta opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero ai sensi dell’art. 410 cod.proc.pen., il Gip può disporre l’archiviazione con provvedimento de plano esclusivamente qualora ricorrano due condizioni, delle quali deve dare atto con adeguata motivazione, e cioè, da un lato, che l’opposizione sia inammissibile per l’omessa indicazione dell’oggetto dell’investigazione suppletiva ovvero per l’idoneità delle prove richieste ad incidere sulle risultanze delle indagini preliminari; dall’altro lato, che la notizia di reato sia infondata. Al di fuori di tali ipotesi, in presenza di opposizione della persona offesa, non può che ricorrersi al procedimento camerale, senza il quale il provvedimento di archiviazione deve considerarsi emesso con violazione della garanzia del contraddittorio e perciò impugnabile con il ricorso per cassazione. Pertanto, il ricorso in sede di legittimità è, dunque, ammissibile nella sola ipotesi in cui il giudice, avendo proceduto alla declaratoria di inammissibilità dell’opposizione ex art. 410 c.p.p. – ed alla successiva archiviazione del procedimento -, abbia impedito alla persona offesa opponente di interloquire innanzi al giudice in ordine alla necessità di dare ulteriore corso al procedimento.
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione – Declaratoria de plano di inammissibilità dell’opposizione – Violazione del contraddittorio – Ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione – Valutazione del giudice – Vizio di motivazione – Nullità – Giurisprudenza di legittimità.
In linea generale, la persona offesa è legittimata a proporre ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione con riguardo all’unico profilo della violazione del contraddittorio (Sez. 7, n. 18071 del 26/02/2008, P.O. in proc. Trapazzo). Con specifico riguardo alla declaratoria de plano di inammissibilità dell’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il giudice deve valutare non solo la pertinenza ma anche la rilevanza degli elementi di prova su cui l’opposizione si fonda, intesa quest’ultima come concreta incidenza dei predetti elementi sulle risultanze delle indagini preliminari (Sez. 6, n. 12833 del 26/02/2013, P.O. in proc. Adolfi; Sez. 5, n. 566 del 21/11/2013, P.O. in proc. De Michele). Sicché, è affetto da nullità per vizio di motivazione, da ritenersi apparente, il decreto con il quale il G.i.p. dichiari “de plano” l’inammissibilità dell’opposizione alla richiesta di archiviazione proposta dalla persona offesa senza indicare nella motivazione le ragioni per le quali le indagini suppletive richieste sarebbero inutili, limitandosi a mere formule di stile adattabili a qualsiasi caso e del tutto prive di un seppur minimo riferimento allo specifico oggetto dell’indagine (Sez. 5, n. 28663 del 04/02/2016, P.O. in proc. C.).
(annulla decreto del 27/08/2016 del Giudice delle indagini preliminari del TRIBUNALE DI VERONA) Pres. SAVANI, Rel. GAI, Ric. Ierbulla
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 07/06/2017 (Ud. 26/04/2017) Sentenza n.28083
SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 07/06/2017 (Ud. 26/04/2017) Sentenza n.28083
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dalla persona offesa Ierbulla Gianpiero, nato a Trieste il 15/09/1953 nel procedimento penale nei confronti di:
1) Stradoni Tiziano, nato a Verona il 28/04/1959;
2) Cariane Carlo Alberto, nato a Valdagno il 20/02/1960;
3) Brugnoli Angelo, nato a Verona il 30/01/1958;
avverso il decreto del 27/08/2016 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Verona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta la memoria difensiva in data 12/04/2017, depositata da Ierbulla Gianpiero e memoria di replica in data 21/04/2017 con cui ha insistito nell’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Verona, con decreto ex art. 410 comma 2 cod.proc.pen., in data 27 agosto 2016, ha dichiarato inammissibile l’opposizione alla richiesta di archiviazione ed ha disposto l’archiviazione del procedimento contro Stradoni Tiziano, Cariane Carlo Alberto e Brugnoli Tiziano, indagati dei reati di cui agli artt. 21 d.lgs n. 42 del 2004, artt. 733 e 349 cod.pen.
Il procedimento penale era scaturito dall’esposto presentato da Ierbulla Gianpiero il quale aveva mosso diverse accuse alla professionalità ed alla diligenza degli indagati sulla gestione di beni archeologici in sequestro (trattasi di selci paleolitiche costituenti la collezione Partesotti, sequestrate nell’ambito di un procedimento penale a carico del medesimo e ricoverate nell’Arsenale di Verona).
Il giudice ha rilevato, per un verso, come, “”al di là di ogni considerazione in punto pertinenza e utilità delle indagini suppletive indicate dall’opponente”, questi non rivestiva la qualità di persona offesa e, nel merito, che le “argomentazioni addotte dal pubblico ministero a sostegno della richiesta di archiviazione meritino di essere condivise in assenza di elementi affidabili e certi sulla cui base sostenere utilmente l’accusa in giudizio nei confronti degli indagati .. “.
2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso Ierbulla Gianpiero, a mezzo del difensore, di fiducia chiedendone l’annullamento per violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 127, 409 e 410 c.p.p., per avere il Gip disposto l’archiviazione de plano in violazione del principio del contraddittorio, non valutando la sua qualità di persona offesa rispetto al reato denunciato di violazione di sigilli e laddove nell’atto di opposizione all’archiviazione erano stati indicati le investigazioni suppletive ed i relativi mezzi di prova, il che imponeva la fissazione dell’udienza camerale.
3. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è fondato.
In linea generale, deve essere premesso come la persona offesa sia legittimata a proporre ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione con riguardo all’unico profilo della violazione del contraddittorio (Sez. 7, n. 18071 del 26/02/2008, P.O. in proc. Trapazzo, Rv. 239834).
Secondo i consolidati principi espressi da questa Corte di legittimità, qualora sia stata proposta opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero ai sensi dell’art. 410 cod.proc.pen., il Gip può disporre l’archiviazione con provvedimento de plano esclusivamente qualora ricorrano due condizioni, delle quali deve dare atto con adeguata motivazione, e cioè, da un lato, che l’opposizione sia inammissibile per l’omessa indicazione dell’oggetto dell’investigazione suppletiva ovvero per l’idoneità delle prove richieste ad incidere sulle risultanze delle indagini preliminari; dall’altro lato, che la notizia di reato sia infondata. Al di fuori di tali ipotesi, in presenza di opposizione della persona offesa, non può che ricorrersi al procedimento camerale, senza il quale il provvedimento di archiviazione deve considerarsi emesso con violazione della garanzia del contraddittorio e perciò impugnabile con il ricorso per cassazione.
Il ricorso innanzi a questa Corte è, dunque, ammissibile nella sola ipotesi in cui il giudice, avendo proceduto alla declaratoria di inammissibilità dell’opposizione ex art. 410 c.p.p. – ed alla successiva archiviazione del procedimento -, abbia impedito alla persona offesa opponente di interloquire innanzi al giudice in ordine alla necessità di dare ulteriore corso al procedimento.
Tanto premesso, si tratta di verificare se nel caso di specie, la declaratoria de plano di inammissibilità dell’opposizione alla richiesta di archiviazione, con contestuale archiviazione del procedimento a carico degli indagati sopra indicati, sia o meno avvenuta in violazione del principio del contraddittorio.
In tale ambito, si è, altresì, precisato che con specifico riguardo alla declaratoria de plano di inammissibilità dell’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il giudice deve valutare non solo la pertinenza ma anche la rilevanza degli elementi di prova su cui l’opposizione si fonda, intesa quest’ultima come concreta incidenza dei predetti elementi sulle risultanze delle indagini preliminari (Sez. 6, n. 12833 del 26/02/2013, P.O. in proc. Adolfi, Rv. 256060; Sez. 5, n. 566 del 21/11/2013, P.O. in proc. De Michele, Rv. 258667).
Da ultimo, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che è affetto da nullità per vizio di motivazione, da ritenersi apparente, il decreto con il quale il G.i.p. dichiari “de plano” l’inammissibilità dell’opposizione alla richiesta di archiviazione proposta dalla persona offesa senza indicare nella motivazione le ragioni per le quali le indagini suppletive richieste sarebbero inutili, limitandosi a mere formule di stile adattabili a qualsiasi caso e del tutto prive di un seppur minimo riferimento allo specifico oggetto dell’indagine (Sez. 5, n. 28663 del 04/02/2016, P.O. in proc. C., Rv. 267369).
5. Fissati tali paletti ermeneutici, ritiene il Collegio che, nel caso di specie, il decidente non abbia fatto buon governo dei sopra delineati principi di diritto, laddove ha dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione della persona offesa e disposto de plano l’archiviazione del procedimento prescindendo dalla valutazione della verifica della pertinenza e della rilevanza degli elementi di prova su cui l’opposizione si fondava, che esplicitamente ha dichiarato di non esaminare sul rilievo della non qualità di persona offesa dell’opponente, e con motivazione apparente quanto all’infondatezza della notizia di reato.
6. Il provvedimento impugnato deve, pertanto, essere annullato senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Verona.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Verona.
Così deciso il 26/04/2017