INQUINAMENTO ACUSTICO – Rumore – Emissioni – Disturbo del riposo e la quiete delle persone – Sanzione amministrativa ex art. 10, c.2, Legge n. 447/995 e art. 659, c.1, cod. pen. – Ambito di applicazione – Giurisprudenza – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Circostanze attenuanti generiche – Onere di motivazione – Presupposti.
Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 7 Maggio 2020
Numero: 13915
Data di udienza: 24 Gennaio 2020
Presidente: DI NICOLA
Estensore: GENTILI
Premassima
INQUINAMENTO ACUSTICO – Rumore – Emissioni – Disturbo del riposo e la quiete delle persone – Sanzione amministrativa ex art. 10, c.2, Legge n. 447/995 e art. 659, c.1, cod. pen. – Ambito di applicazione – Giurisprudenza – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Circostanze attenuanti generiche – Onere di motivazione – Presupposti.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 07/05/2020 (Ud. 24/01/2020), Sentenza n.13915
INQUINAMENTO ACUSTICO – Rumore – Emissioni – Disturbo del riposo e la quiete delle persone – Sanzione amministrativa ex art. 10, c.2, Legge n. 447/995 e art. 659, c.1, cod. pen. – Ambito di applicazione – Giurisprudenza.
La sola sanzione amministrativa prevista dall’art. 10, comma 2, della legge n. 447 del 1995, è applicabile al solo caso in cui, esercitando il prevenuto un mestiere rumoroso, questi, in detto esercizio, si limiti ad eccedere, senza che si verifichino altre conseguenze, i limiti previsti per le relative emissioni sonore fissati da disposizioni normative, sia di rango primario che secondario, vigenti in materia. Sicché, si configura il reato di cui all’art. 659, comma 1, cod. pen., nei confronti del gestore di un esercizio commerciale, per avere permesso o comunque tollerato che gli avventori di esso, con schiamazzi ed altro, disturbassero il riposo e la quiete delle persone.
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Circostanze attenuanti generiche – Onere di motivazione – Presupposti.
In tema di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, l’onere di motivazione vi è laddove le circostanze attenuanti generiche vengano riconosciute, e non, invece, laddove le stesse siano negate, in assenza di una specifica ed argomentata richiesta da parte della difesa dell’imputato.
(rigetta il ricorso avverso sentenza n. 13863/18 del TRIBUNALE DI MILANO del 30/11/2018) Pres. DI NICOLA, Rel. GENTILI, Ric. Polli
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 07/05/2020 (Ud. 24/01/2020), Sentenza n.13915SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: POLLI Paolo, nato a Milano;
avverso la sentenza n. 13863/18 del TRIBUNALE DI MILANO del 30 novembre 2018;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Luigi CUOMO, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
sentita, altresì, per il ricorrente, l’avv.ssa Silvia LEDA MAURO, del foro di Milano, in sostituzione dell’avv.ssa Raffaelle CHIAPPA OCCHINI, del foro di Milano, che ha
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 30 novembre 2018, il Tribunale di Milano ha dichiarato Polli Paolo colpevole del reato di cui all’art. 659, comma 1, cod. pen., per avere, in qualità di gestore di un esercizio commerciale denominato BQ Birra artigianale di qualità, permesso o comunque tollerato che gli avventori di esso, con schiamazzi ed altro, disturbassero il riposo e la quiete delle persone, e lo ha, pertanto, condannato alla pena di euro 300,00 di ammenda.
Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso in appello il Polli, assistito dal proprio difensore fiduciario, articolando 4 motivi di gravame; il primo avente ad oggetto la richiesta di assoluzione dell’imputato per insussistenza del fatto, per non averlo commesso e perché lo stesso non costituisce reato; in particolare il ricorrente ha chiesto la riqualificazione del fatto in illecito amministrativo. Con un secondo motivo il ricorrente ha lamentato la eccessività della pena.
In subordine è censurata la mancata applicazione in suo favore delle circostanze attenuanti generiche.
Infine è stata dedotta la mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, lo stesso deve essere rigettato.
In primo luogo deve rilevarsi che il ricorrente ha inteso promuovere avverso al sentenza emessa a suo carico dal Tribunale di Milano un ricorso di fronte alla Corte di appello; essendo, tuttavia la sentenza gravata irrogativa della sola pena della ammenda la stessa non è suscettibile di essere impugnata in grado di merito e, pertanto, in ossequio al canone del favor impugnationis, il ricorso del Polli deve essere qualificato in guisa di ricorso per cassazione, del quale deve avere, tuttavia, ai fini della ammissibilità tutti i requisiti formali e sostanziali.
A tal proposito, osserva il Collegio, che l’impugnazione è stata sottoscritta da difensore abilitato all’esercizio della professione di fronte alle giurisdizioni superiori, come espressamente previsto, appunto a pena di inammissibilità, dall’art. 613, comma 1, cod. proc. pen..
Sotto il descritto profilo il ricorso è, pertanto, ammissibile.
Nondimeno esso è, tuttavia, infondato, laddove non sia inammissibile per altra ragione.
Con riferimento al primo motivo di impugnazione, col quale è dedotta la erroneità della sentenza impugnata, per non essere stato mandato assolto il prevenuto per l’insussistenza del fatto, per non averlo egli commesso o per non costituire esso reato, la stessa prospettazione dei motivi formulata dal ricorrente ne evidenzia la natura dichiaratamente fattuale e, pertanto, del tutto inammissibile in questa sede.
Con riferimento all’aspetto, fugacemente dedotto dal ricorrente, avente ad oggetto l’eventuale applicabilità alla fattispecie della sola sanzione amministrativa prevista dall’art. 10, comma 2, della legge n. 447 del 1995, si osserva la infondatezza del rilievo.
Invero, siffatta previsione è applicabile al solo caso in cui, esercitando il prevenuto un mestiere rumoroso, questi, in detto esercizio, si limiti ad eccedere, senza che si verifichino altre conseguenze, i limiti previsti per le relative emissioni sonore fissati da disposizioni normative, sia di rango primario che secondario, vigenti in materia (sul punto, per tutte: Corte di cassazione, Sezione III penale, 19 dicembre 2017, n. 56430).
Alla luce della precisazione fatta, risulta la estraneità della fattispecie alla ipotesi invocata, sia in quanto la attività svolta dal Polli, rivendita di bevande al minuto, non rientra fra quelle che si caratterizzano per essere necessariamente rumorose, sia perché nel caso in esame è stata dedotta non la violazione di limiti di immissioni sonore normativamente fissati, ma, piuttosto, il disturbo del riposo e della quiete delle persone derivante dagli schiamazzi provenienti dagli avventori del locale e non contenuti dal gestore.
Riguardo alla censura avente ad oggetto la eccessività della pena, ove si voglia intendere la doglianza siccome riferita ad un vizio di motivazione in ordine alla determinazione di quella, si osserva che, essendo stata la sanzione, prevista dal punto di vista edittale come alternativa fra detentiva e pecuniaria, irrogata nella sola forma pecuniaria in misura addirittura inferiore al minimo previsto per legge, non è ravvisabile alcun difetto di motivazione, almeno nel senso indicato dal ricorrente, nella sentenza impugnata.
Relativamente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, premesso che, secondo una corretta interpretazione normativa che questo Collegio intende confermare, la meritevolezza dell’adeguamento della pena derivante dalla loro applicazione, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni del fatto o del soggetto, non può mai essere data per presunta, ma necessita di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Corte di cassazione, Sezione I penale, 11 ottobre 2017, n. 46568), si rileva che l’onere di motivazione vi è, appunto, laddove le circostanze attenuanti generiche vengano riconosciute, e non, invece, laddove le stesse siano, come nel caso che interessa, negate, in assenza di una specifica ed argomentata richiesta da parte della difesa dell’imputato (Corte di cassazione, Sezione III penale, 14 giugno 2019, n. 26272; idem Sezione III penale, 19 luglio 2017, n. 35570).
Richiesta che nel nostro caso non risulta essere stata fatta, almeno con la dovuta specificità, come dimostra anche la estrema genericità del motivo di ricorso.
Inammissibile è, infine, anche il quarto motivo di impugnazione, riguardante la mancata concessione della sospensione condizionale della pena; si tratta, infatti, di una valutazione che, pur nella eventuale assenza degli elementi ostativi indicati negli artt. 163 e 164 cod. pen., è comunque rimessa alla discrezionale ponderazione del giudice, la quale, ove non trasmodi – così come nella specie in cui il Tribunale di Milano ha ben evidenziato le plausibili ragioni per le quale la stessa non doveva essere riconosciuta – nella violazione di legge ovvero nella manifesta illogicità, non è sindacabile di fronte a questa Corte di legittimità.
Il ricorso è, pertanto, per buona parte inammissibile e infondato quanto al profilo riguardante l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 10, comma 2, della legge n. 447 del 1995, pertanto lo stesso deve essere, come già rilevato, rigettato ed il ricorrente, visto l’art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2020