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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali, Diritto urbanistico - edilizia, Pubblica amministrazione Numero: 400 | Data di udienza: 11 Luglio 2018

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Opera precaria stagionale – Mancata rimozione alla scadenza dell’opera – Effetti – Assenza di titolo abilitativo – Configurabilità delle violazioni alla disciplina antisismica, paesaggistica e occupazione di suolo pubblico – Nozione di precarietà di un’opera – Artt. 6, 44, 93, 94 e 95 d.P.R. n.380/2001 – Art. 181 d.lgs. 42/2004 – Artt. 633 e 639 bis cod. pen. – Giurisprudenza – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Reato di occupazione di suolo pubblico per scadenza del termine previsto nella concessione – Configurabilità – Nozione di invasione e della condotta arbitraria. 


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 8 Gennaio 2019
Numero: 400
Data di udienza: 11 Luglio 2018
Presidente: LAPALORCIA
Estensore: LIBERATI


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Opera precaria stagionale – Mancata rimozione alla scadenza dell’opera – Effetti – Assenza di titolo abilitativo – Configurabilità delle violazioni alla disciplina antisismica, paesaggistica e occupazione di suolo pubblico – Nozione di precarietà di un’opera – Artt. 6, 44, 93, 94 e 95 d.P.R. n.380/2001 – Art. 181 d.lgs. 42/2004 – Artt. 633 e 639 bis cod. pen. – Giurisprudenza – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Reato di occupazione di suolo pubblico per scadenza del termine previsto nella concessione – Configurabilità – Nozione di invasione e della condotta arbitraria. 



Massima

 

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 08/01/2019 (Ud. 11/07/2018), Sentenza n.400


 
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Opera precaria stagionale – Mancata rimozione alla scadenza dell’opera – Effetti – Assenza di titolo abilitativo – Configurabilità delle violazioni alla disciplina antisismica, paesaggistica e occupazione di suolo pubblico – Nozione di precarietà di un’opera – Artt. 6, 44, 93, 94 e 95 d.P.R. n.380/2001 – Art. 181 d.lgs. 42/2004 – Artt. 633 e 639 bis cod. pen. – Giurisprudenza.
 
Determina la configurabilità del reato di cui all’art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 la mancata rimozione, alla scadenza del termine previsto nell’autorizzazione, di un manufatto di cui era stata consentita l’installazione per soddisfare esigenze stagionali, e cioè il mantenimento dell’opera una volta cessate le esigenze contingenti e temporanee che era destinata a soddisfare essendo venuta meno la ragione della sua realizzazione in assenza di titolo abilitativo. Inoltre, al fine di ritenere sottratta al preventivo rilascio del permesso di costruire la realizzazione di un manufatto, l’asserita precarietà dello stesso non può essere desunta dalla sua natura stagionale, dalle sue caratteristiche costruttive o dalla mancanza di stabile ancoraggio al suolo, ma deve ricollegarsi – a mente di quanto previsto dall’art. 6, comma 2, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, come emendato dall’art. 5, comma 1, d.l. 25 marzo 2010, n. 40 (convertito, con modificazioni, nella L. n. 73 del 2010)  – alla circostanza che l’opera sia intrinsecamente destinata a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, e ad essere immediatamente rimossa al venir meno di tale funzione, non risultando al riguardo sufficienti la sua astratta rinnovibilità o il mancato ancoraggio al suolo (Sez. 3, n. 36107 del 30/06/2016, Arrigoni; Sez. 3, n. 966 del 26/11/2014, Manfredini; Sez. 3, n. 21988 del 28/04/2016, Brioschi). Nella specie, con la mancata rimozione della struttura metallica precaria realizzata nello spazio antistante un ristorante, si sono anche configurati i reati – 181 d.lgs. 42/2004 (per aver realizzato detta struttura in assenza di autorizzazione paesaggistica), 633 e 639 bis cod. pen. (per aver indebitamente occupato il suolo pubblico, omettendo di rimuovere la medesima struttura alla scadenza della concessione), e artt. 93, 94 e 95 d.P.R. n.380/2001 violazioni alla disciplina antisismica.   
 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Reato di occupazione di suolo pubblico per scadenza del termine previsto nella concessione – Configurabilità – Nozione di invasione e della condotta arbitraria.
 
Si configura il reato di cui agli artt. 633 e 639 bis cod. pen., anche quando, l’occupazione della porzione di suolo pubblico, sulla quale era stata autorizzazione l’installazione della struttura, sia divenuta arbitraria per la scadenza del termine previsto nella concessione (che caratterizza di temporaneità l’opera), posto che da tale momento l’occupazione dell’area, mediante il mantenimento dell’opera non rimossa alla scadenza, è divenuta del tutto priva di titolo autorizzatorio, dunque arbitraria, cosicché da tale momento è senz’altro configurabile il reato di cui all’art. 633 cod. pen.. Inoltre, il requisito della violenza della condotta non è, richiesto al fine della configurabilità del reato di invasione di terreni o edifici, in quanto la nozione di invasione non richiede di per sé modalità esecutive violente, che possono anche mancare, ma si riferisce al comportamento arbitrario, tipico di chi si introduce, o (come nel caso in esame) trattiene, nell’altrui proprietà contra ius, in quanto privo del diritto di accedervi o rimanervi.

(annulla con rinvio ordinanza del 27/2/2018 – TRIBUNALE DI CAMPOBASSO) Pres. LAPALORCIA, Rel. LIBERATI, Ric. PM in proc. Pandolfi  
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 08/01/2019 (Ud. 11/07/2018), Sentenza n.400

SENTENZA

 

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 08/01/2019 (Ud. 11/07/2018), Sentenza n.400
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso 
 
nel procedimento nei confronti di Pandolfi Antonella, nata a Campobasso;
 
avverso l’ordinanza del 27/2/2018 del Tribunale di Campobasso;
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
 
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Madia Di Nardo, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso.
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con ordinanza del 27 febbraio 2018 il Tribunale di Campobasso, provvedendo sulla richiesta di riesame presentata da Antonella Pandolfi nei confronti del provvedimento del 6 febbraio 2018 del Giudice per le indagini preliminari di tale Tribunale, con cui era stato disposto il sequestro preventivo di una struttura metallica realizzata nello spazio antistante il ristorante L’Approdo, di cui la stessa Pandolfi è titolare, sequestro disposto in quanto detta struttura non era stata rimossa alla scadenza del termine stabilito nella concessione per l’occupazione del suolo pubblico, ha annullato il provvedimento impugnato, disponendo il dissequestro e la restituzione del bene assoggettato al vincolo. 
 
Ha ritenuto il Tribunale non configurabili i reati di cui agli artt. 44, lett. c), d.P.R. 380/2001, 181 d.lgs. 42/2004, 633 e 639 bis cod. pen., in considerazione della precarietà del manufatto sottoposto al vincolo, sia sul piano strutturale, sia per la sua destinazione, come tale non richiedente permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica, e del fatto che l’occupazione del suolo pubblico era avvenuta inizialmente in modo legittimo, cosicché la sua prosecuzione successivamente alla scadenza della concessione non consentirebbe di ravvisare neppure il reato di cui agli artt. 633 e 639 bis cod. pen., che richiederebbero l’ingresso violento e arbitrario nell’area pubblica.
 
 
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso, affidato a un unico articolato motivo, mediante il quale ha lamentato la violazione e l’errata applicazione di norme penali, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. Dopo aver premesso, in punto di fatto, che la Pandolfi è indagata per i reati di cui agli artt. 44, lett. c), d.P.R. 380/2001 (per avere omesso di rimuovere, alla scadenza della concessione per l’occupazione di suolo pubblico, una struttura adiacente al proprio ristorante, costituita da una struttura metallica, con pavimento in legno e copertura e pareti in tela plastificata, della larghezza di 7 metri e uguale lunghezza, e altezza variabile da 2,70 metri a 4,10 metri, ancorata al suolo), 181 d.lgs. 42/2004 (per aver realizzato detta struttura in assenza di autorizzazione paesaggistica), 633 e 639 bis cod. pen. (per aver indebitamente occupato il suolo pubblico, omettendo di rimuovere la medesima struttura alla scadenza della concessione), 93, 94 e 95 d.P.R. 380/2001, il pubblico ministero ha sottolineato la presenza da oltre un anno del manufatto realizzato dalla indagata sul suolo pubblico, come tale richiedente il permesso di costruire e l’autorizzazione paesaggistica per il suo mantenimento, risultando irrilevante, alla luce della stabilità di tale occupazione, derivante della destinazione che il proprietario aveva impresso all’opera e delle esigenze che la stessa era destinata a soddisfare, la astratta amovibilità della struttura. Tali caratteristiche dell’opera determinerebbero, per le medesime ragioni, anche la configurabilità delle violazioni alla disciplina antisismica contestate alla Pandolfi.
 
Ha, inoltre, lamentato l’erroneità della affermazione del Tribunale, circa l’insussistenza del reato di cui agli artt. 633 e 639 bis cod. pen., per non esservi stato un ingresso arbitrario e violento nell’area pubblica, posto che la arbitrarietà della occupazione era ravvisabile nel mantenimento dell’opera dal momento della scadenza della concessione mediante la quale era stata autorizzata l’occupazione del suolo pubblico, e che il requisito della violenza della condotta non era richiesto dalla disposizione incriminatrice contestata (come chiarito anche dalla sentenza n. 53005 del 11/11/2016 di questa Corte).
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Il ricorso è fondato.
 
 
2. Va ricordato il consolidato orientamento interpretativo di questa Corte, che il Collegio condivide e ribadisce, secondo cui, al fine di ritenere sottratta al preventivo rilascio del permesso di costruire la realizzazione di un manufatto, l’asserita precarietà dello stesso non può essere desunta dalla sua natura stagionale, dalle sue caratteristiche costruttive o dalla mancanza di stabile ancoraggio al suolo, ma deve ricollegarsi – a mente di quanto previsto dall’art. 6, comma 2, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, come emendato dall’art. 5, comma 1, d.l. 25 marzo 2010, n. 40 (convertito, con modificazioni, nella L. n. 73 del 2010)  – alla circostanza che l’opera sia intrinsecamente destinata a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, e ad essere immediatamente rimossa al venir meno di tale funzione, non risultando al riguardo sufficienti la sua astratta rinnovibilità o il mancato ancoraggio al suolo (Sez. 3, n. 36107 del 30/06/2016, Arrigoni, Rv. 267759; Sez. 3, n. 966 del 26/11/2014, Manfredini, Rv. 261636; Sez. 3, n. 34763 del 21/06/2011, Bianchi, Rv. 251243; Sez. 3, n. 20189 del 21/03/2006, Cavallini, Rv. 234325; Sez. 3, n. 13705 del 21/02/2006, Mulas, Rv. 233926; Sez. 3, n. 14044 del 22/03/2005, Bentivoglio, Rv. 231522; Sez. 3, n. 37992 del 03/06/2004, Mandò, Rv. 229601; Sez. 3, n. 24898 del 04/04/2003, Nagni, Rv. 225380). 
 
Ne consegue che la mancata rimozione, alla scadenza del termine previsto nell’autorizzazione, di un manufatto di cui era stata consentita l’installazione per soddisfare esigenze stagionali, e cioè il mantenimento dell’opera una volta cessate le esigenze contingenti e temporanee che era destinata a soddisfare, determina la configurabilità del reato di cui all’art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (cfr. Sez. 3, n. 23645 del 12/05/2011, Frassica, Rv. 250484, relativa alla realizzazione di un dehor stagionale; v. anche Sez. 3, n. 21988 del 28/04/2016, Brioschi, Rv. 267032), essendo venuta meno la ragione della sua realizzazione in assenza di titolo abilitativo. 
 
Ciò determina l’erroneità della esclusione della configurabilità dei reati di cui agli artt. 44, lett. c), d.P.R. 380/2001 e 181 d.lgs. 42/2004, e con essi delle violazioni alla disciplina antisismica, cui il Tribunale è pervenuto in considerazione della mancanza di stabile infissione al suolo dell’opera (che, come evidenziato, non costituisce elemento determinante al fine della qualificazione dell’opera come precaria), omettendo di considerare la oggettiva destinazione dell’opera a soddisfare bisogni non provvisori (desumibile dal protrarsi del suo mantenimento), atteso che la stabilità non va confusa con la non rimovibilità della struttura o con la perpetuità della funzione ad esso assegnata.
 
 
3. Anche l’esclusione della configurabilità del reato di cui agli artt. 633 e 639 bis cod. pen., per non esservi stato un ingresso arbitrario e violento nell’area pubblica, non è corretta. 
 
Come esattamente evidenziato nel ricorso, la occupazione della porzione di suolo pubblico, sulla quale era stata autorizzazione l’installazione della struttura adiacente al ristorante della indagata, è divenuta arbitraria dalla scadenza del termine previsto nella concessione (che caratterizzava di temporaneità l’opera), posto che da tale momento l’occupazione dell’area, mediante il mantenimento dell’opera non rimossa alla scadenza, è divenuta del tutto priva di titolo autorizzatorio, dunque arbitraria, cosicché da tale momento è senz’altro configurabile il reato di cui all’art. 633 cod. pen..
 
Il requisito della violenza della condotta non è, poi, richiesto al fine della configurabilità del reato di invasione di terreni o edifici, in quanto la nozione di invasione non richiede di per sé modalità esecutive violente, che possono anche mancare, ma si riferisce al comportamento arbitrario, tipico di chi si introduce, o (come nel caso in esame) trattiene, nell’altrui proprietà contra ius, in quanto privo del diritto di accedervi o rimanervi (cfr. Sez. 2, n. 53005 del 11/11/2016, Crocilla, Rv. 268711, che ha ritenuto configurato il reato di cui all’art. 633 cod. pen. nell’ipotesi di occupazione di un alloggio di proprietà dello IACP da parte di soggetto non assegnatario dell’alloggio, evidenziando come non avesse alcun rilievo il mancato accertamento dell’azione di spoglio violento in danno dell’avente diritto; conf. Sez. 2, n. 30130 del 09/04/2009, Albanesi, Rv. 244787; Sez. 2, n. 49169 del 27/11/2003, Minichini, Rv. 227692).
 
 
4. L’ordinanza annullata deve, pertanto, essere annullata, con rinvio al Tribunale di Campobasso, per nuovo esame, da compiere tenendo conto dei principi esposti circa la configurabilità dei reati di cui è stata esclusa la
sussistenza. 
 
P.Q.M.
 
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Campobasso per nuovo esame.
 
Così deciso il 11/7/2018
 

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