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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Rifiuti Numero: 6270 | Data di udienza: 25 Ottobre 2018

RIFIUTI – Ecodelitti – Impianto di compostaggio – Attività illecita di gestione di rifiuti – Inquinamento ambientale – Nuova iscrizione e termini per le indagini preliminari – Mero aggiornamento della notizia di reato già iscritta – Differenze – Rapporti tra iscrizione della notizia di durata (art. 335 cod. proc. pen.) e rispetto dei termini di durata delle indagini (art. 405 ss. cod. proc. pen.) –  Modifica della qualificazione giuridica del fatto o precisazioni dell’esistenza di elementi circostanziali – Identità del fatto – Corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato – Rilevanza della responsabilità dell’amministratore unico e del procuratore generale della società – Fattispecie: sequestro preventivo e contestazione artt. 674 cod. pen. e 256 d.lgs n.152/2006 succ. art. 452 bis cod. pen. – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio – Limiti al ricorso per cassazione – Violazione di legge – Art. 325 cod. proc. pen.. 


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 8 Febbraio 2019
Numero: 6270
Data di udienza: 25 Ottobre 2018
Presidente: RAMACCI
Estensore: ZUNICA


Premassima

RIFIUTI – Ecodelitti – Impianto di compostaggio – Attività illecita di gestione di rifiuti – Inquinamento ambientale – Nuova iscrizione e termini per le indagini preliminari – Mero aggiornamento della notizia di reato già iscritta – Differenze – Rapporti tra iscrizione della notizia di durata (art. 335 cod. proc. pen.) e rispetto dei termini di durata delle indagini (art. 405 ss. cod. proc. pen.) –  Modifica della qualificazione giuridica del fatto o precisazioni dell’esistenza di elementi circostanziali – Identità del fatto – Corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato – Rilevanza della responsabilità dell’amministratore unico e del procuratore generale della società – Fattispecie: sequestro preventivo e contestazione artt. 674 cod. pen. e 256 d.lgs n.152/2006 succ. art. 452 bis cod. pen. – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio – Limiti al ricorso per cassazione – Violazione di legge – Art. 325 cod. proc. pen.. 



Massima

 

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 08/02/2019 (Ud. 25/10/2018), Sentenza n.6270


RIFIUTI – Impianto di compostaggio – Attività illecita di gestione di rifiuti – Inquinamento ambientale – Ecodelitti – Nuova iscrizione e termini per le indagini preliminari – Mero aggiornamento della notizia di reato già iscritta – Differenze – Rapporti tra iscrizione della notizia di durata (art. 335 cod. proc. pen.) e rispetto dei termini di durata delle indagini (art. 405 ss. cod. proc. pen.) –  Modifica della qualificazione giuridica del fatto o precisazioni dell’esistenza di elementi circostanziali – Identità del fatto – Corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato – Rilevanza della responsabilità dell’amministratore unico e del procuratore generale della società – Fattispecie: sequestro preventivo e contestazione artt. 674 cod. pen. e 256 d.lgs n.152/2006 succ. art. 452 bis cod. pen..
  
Nell’occuparsi dei rapporti tra iscrizione della notizia di durata (art. 335 cod. proc. pen.) e rispetto dei termini di durata delle indagini (art. 405 ss. cod. proc. pen.), qualora il P.M. acquisisca nel corso delle indagini preliminari elementi in ordine a ulteriori fatti costituenti reato nei confronti della stessa persona già iscritta nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen., deve procedere a nuova iscrizione e il termine per le indagini preliminari, previsto dall’art. 405 cod. proc. pen., decorre in modo autonomo per ciascuna successiva iscrizione nell’apposito registro, senza che possa essere posto alcun limite all’utilizzazione di elementi emersi prima della detta iscrizione nel corso di accertamenti relativi ad altri fatti. Diversamente, il P.M. deve procedere a un mero aggiornamento della notizia di reato già iscritta, qualora si limiti solo a modificare la qualificazione giuridica del fatto o a precisare l’esistenza di elementi circostanziali, e in tal caso sono di conseguenza inutilizzabili le prove acquisite oltre il termine di durata delle indagini preliminari, decorrente dalla data della prima iscrizione. In definitiva, il nostro codice di rito non consente l’iscrizione sul registro ex art. 335 cod. proc. pen. di uno stesso fatto di reato, sia pur diversamente qualificato, già oggetto di una precedente iscrizione, potendo il P.M. procedere a una nuova iscrizione ex art. 335 cod. proc. pen. nel caso in cui, nel prosieguo delle indagini, emerga un fatto storico-naturalistico diverso, per cui, l’identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (ovvero condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona. Fattispecie: sequestro preventivo, e contestazione delle ipotesi di cui agli art. 674 cod. pen. e 256 del d.lgs. n. 152 del 2006, mentre, con decreto di perquisizione del 19/01/2018 veniva formalizzata la sola ipotesi ex art. 256 del d.lgs. n. 152 del 2006 e 425 bis comma 1 cod. pen.; successivamente, il 22/03/2018, il P.M., contestava il delitto di cui all’art. 452 bis cod. pen.. In prossimità dell’impianto di compostaggio, vi erano forti emissioni maleodoranti, percepite anche a diversi chilometri di distanza dal sito, nonché di cumuli di rifiuti accatastati nell’area esterna di pertinenza dell’impianto, tra cui materiale plastico e alluminio; cumuli di rifiuti senza copertura, due dei quali in evidente fase di fermentazione, da cui si sprigionavano esalazioni visibili di biogas, mentre le analisi segnalavano la presenza di indici di inquinamento chimico nelle acque superficiali e nel terreno, in prossimità dell’area dell’impianto di compostaggio. 
  

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio – Limiti al ricorso per cassazione – Violazione di legge – Art. 325 cod. proc. pen..
 
Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., è ammesso soltanto per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. Non può invece essere dedotta l’illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite l’autonomo e specifico motivo di cui all’art. 606 lett. e) cod. proc. pen..
 
(conferma ordinanza del 24/05/2018 – TRIBUNALE DI AGRIGENTO) Pres. RAMACCI, Rel. ZUNICA, Ric. Cuffaro ed altro

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 08/02/2019 (Ud. 25/10/2018), Sentenza n.6270

SENTENZA

 

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 08/02/2019 (Ud. 25/10/2018), Sentenza n.6270
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis 
  
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sui ricorsi proposti da:
 
Vittoria Cuffaro, nata a Joppolo Giancaxio;
Giglione Pietro, nato ad Agrigento;
 
avverso l’ordinanza del 24-05-2018 del Tribunale di Agrigento;
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
 
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
 
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Piero Gaeta, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
 
udito per i ricorrenti l’avvocato Fabio Anile, che ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi.
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con ordinanza del 24 maggio 2018, il Tribunale del Riesame di Agrigento confermava il decreto del 9 maggio 2018, con la quale il G.I.P. presso il Tribunale di Agrigento aveva disposto il sequestro preventivo dell’impianto di compostaggio della società "Giglione Servizi Ecologici", nell’ambito di due procedimenti penali riuniti a carico di Vittoria Cuffaro e Pietro Giglione, rispettivamente amministratore unico e procuratore generale della predetta società, indagati in ordine ai reati previsti dagli art. 256 comma 2 del d. Lgs. n. 152 del 2006 (capo A) e 425 bis comma 1 cod. pen. (capo B), reati accertati in Joppolo Giancaxio dalla primavera 2014, epoca di entrata in funzione dell’impianto di compostaggio, con condotta perdurante.
 
 
2. Avverso l’ordinanza del Tribunale agrigentino, Cuffaro e Giglione, tramite il loro difensore, hanno proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi. 
 
Con il primo, la difesa lamenta l’inosservanza degli art. 335, 405, 406 e 407 cod. proc. pen., osservando che il 14 dicembre 2016 il P.M. aveva iscritto nel registro degli indagati i due ricorrenti, contestando loro le ipotesi di cui agli art. 674 cod. pen. e 256 del d.lgs. n. 152 del 2006, mentre, con decreto di perquisizione del 19 gennaio 2018 veniva formalizzata la sola ipotesi ex art. 256 del d.lgs. n. 152 del 2006; successivamente, il 22 marzo 2018, il P.M. provvedeva a iscrivere nuova notizia di reato a carico dei ricorrenti, contestando in tal caso il delitto di cui all’art. 452 bis cod. pen., il cui evento naturalistico era tuttavia lo stesso oggetto del primo procedimento penale, per cui, essendo mutato soltanto il titolo di reato, occorreva procedere all’aggiornamento della notitia criminis al fine di garantire l’acquisizione di ogni utile elemento di indagine, dovendosi ritenere invece illegittima la duplicazione dell’iscrizione della medesima notitia criminis, anche ai fini della determinazione dei termini di durata delle indagini preliminari, con conseguente inutilizzabilità degli eventuali atti assunti dopo la scadenza del termine decorrente dalla prima iscrizione. 
 
Con il secondo motivo, viene censurata, sotto il profilo della violazione di legge, la motivazione apparente dell’ordinanza impugnata, non essendosi il Tribunale confrontato con le deduzioni difensive illustrate nei motivi  di ricorso, nei motivi aggiunti e nella relazione dei consulenti tecnici della difesa, limitandosi a un richiamo formale a tali argomentazioni, senza spiegare il motivo per cui le stesse non siano state ritenute condivisibili.
 
Con il terzo motivo, infine, oggetto di contestazione è la ritenuta sussistenza del periculum in mora, evidenziandosi che l’ordinanza impugnata non conteneva alcuna valutazione circa l’attualità e la concretezza del pericolo che i beni sequestrati potessero aggravare le conseguenze del reato, non essendo stato considerato in tal senso che gli accertamenti posti a fondamento della misura cautelare si riferivano a ben cinque mesi prima.

CONSIDERATO IN DIRITTO
 
I ricorsi sono infondati.
 
 
1. Iniziando dal primo motivo, appare utile un preliminare richiamo alla scansione procedimentale verificatasi nel caso di specie: dunque, nel 2016 veniva iscritto presso la Procura della Repubblica di Agrigento il procedimento penale n. 6152/16 R.G.N.R. a carico di Vittoria Cuffaro e Pietro Giglione, nell’ambito del quale era contestato, oltre il reato ex art. 674 cod. pen., poi venuto meno, quello di cui all’art. 256 comma 2 del d.lgs. n. 152 del 2006, per avere, nelle vesti di amministratore unico e procuratore generale della società "Giglione Servizi Ecologici", depositato in modo incontrollato rifiuti immettendoli nelle acque superficiali, in  violazione del divieto di cui all’art. 192 commi 1, 2 e 3 del d. Lgs. n. 152 del 2006; successivamente, il 22 marzo 2018, veniva iscritto a carico dei ricorrenti un nuovo procedimento penale, il n. 980/2018 R.G.N.R., poi riunito a quello n. 6152/2016 R.G.N.R., nel cui ambito alla Cuffaro e a Giglione veniva contestato il delitto di cui all’art. 452 bis cod. pen., per avere, nelle qualità sopra richiamate, cagionato abusivamente un deterioramento significativo e misurabile delle acque, dei terreni e di tutto l’ecosistema relativo all’impianto di compostaggio, mediante l’illecito smaltimento dei rifiuti.
 
Nel rigettare l’eccezione difensiva, il Tribunale del Riesame ha rilevato che l’iscrizione del procedimento n. 980/2018 per il reato di cui all’art. 452 bis cod. pen., riunito al precedente procedimento n. 6152/2016, rendeva utilizzabile l’atto assunto nell’ambito delle indagini volte a individuare il predetto reato, che, stante la diversa oggettività giuridica, concorre con quello (deposito incontrollato di rifiuti) originariamente ascritto nel primo procedimento a carico dei ricorrenti.
 
Orbene, la risposta del Tribunale deve essere ritenuta corretta. 
 
E invero, nell’occuparsi dei rapporti tra iscrizione della notizia di durata (art. 335 cod. proc. pen.) e rispetto dei termini di durata delle indagini (art. 405 ss. cod. proc. pen.), questa Corte ha infatti più volte precisato (cfr. Sez. 3, n. 32998 del 18/03/2015, Rv. 264191 e Sez. 6, n. 29151 del 09/05/2017, Rv. 270573), che, qualora il P.M. acquisisca nel corso delle indagini preliminari elementi in ordine a ulteriori fatti costituenti reato nei confronti della stessa persona già iscritta nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen., deve procedere a nuova iscrizione e il termine per le indagini preliminari, previsto dall’art. 405 cod. proc. pen., decorre in modo autonomo per ciascuna successiva iscrizione nell’apposito registro, senza che possa essere posto alcun limite all’utilizzazione di elementi emersi prima della detta iscrizione nel corso di accertamenti relativi ad altri fatti. Diversamente, il P.M. deve procedere a un mero aggiornamento della notizia di reato già iscritta, qualora si limiti solo a modificare la qualificazione giuridica del fatto o a precisare l’esistenza di elementi circostanziali, e in tal caso sono di conseguenza inutilizzabili le prove acquisite oltre il termine di durata delle indagini preliminari, decorrente dalla data della prima iscrizione. In definitiva, il nostro codice di rito non consente l’iscrizione sul registro ex art. 335 cod. proc. pen. di uno stesso fatto di reato, sia pur diversamente qualificato, già oggetto di una precedente iscrizione, potendo il P.M. procedere a una nuova iscrizione ex art. 335 cod. proc. pen. nel caso in cui, nel prosieguo delle indagini, emerga un fatto storico-naturalistico diverso, dovendosi al riguardo ritenere sempre valido l’insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte (sentenza n. 34655 del 28/06/2005, Rv. 231799), secondo cui l’identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (ovvero condotta, evento,  nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona. Tanto premesso, deve escludersi nel caso di specie che il fatto contestato nel procedimento n. 6152/2016 R.G.N.R. sia lo stesso di quello ascritto agli indagati nel procedimento n. 980/2018 poi riunito, non solo perché la fattispecie contestata in quest’ultimo procedimento (art. 452 bis cod. pen.) è scaturita dall’emersione di ulteriori elementi di indagine, peraltro in parte richiamati nella stessa imputazione provvisoria (in cui si citano le relazioni Arpa del 23 febbraio 2018), ma soprattutto perché il delitto di inquinamento ambientale presenta una differente e maggiore latitudine applicativa rispetto alla contravvenzione di cui all’art. 256 del d. Lgs. 152 del 2016, venendo in rilievi profili diversi e ulteriori tali da escludere la sovrapponibilità tra le due figure criminose, ove si consideri ad esempio che la fattispecie di cui all’art. 452 bis cod. pen. presuppone l’esistenza di un evento naturalistico, ovvero la compromissione o il deterioramento significativo e misurabile degli elementi ambientali indicati ai numeri 1 e 2 del comma 1, che postula un quid pluris rispetto al deposito incontrollato di rifiuti. 
 
Dunque, stante la differente struttura dei reati contestati, il rigetto dell’eccezione processuale da parte del Tribunale non presta il fianco alle censure difensive. 
 
 
2. Passando al secondo motivo di ricorso, deve escludersi che sia ravvisabile nell’ordinanza impugnata un’apparenza di motivazione. 
 
E invero i giudici cautelari, nella verifica dedicata al fumus commisi delicti, hanno richiamato in primo luogo la nota della Digos della Questura di Agrigento del 16 gennaio 2018, in cui si dava atto che, a seguito di specifici sopralluoghi, era stata accertata la presenza, in prossimità dell’impianto di compostaggio, di emissioni maleodoranti, percepite anche a diversi chilometri di distanza dal sito, nonché di cumuli di rifiuti  accatastati nell’area esterna di pertinenza dell’impianto, tra cui materiale plastico e alluminio, mentre i successivi rilievi dell’Arpa Sicilia del gennaio e del febbraio 2018 avevano consentito di accertare vari profili di non conformità dell’impianto, risultando inoltre non operanti i sistemi di insufflazione ed estrazione dell’aria e di trattamento dei filtri biologici. Il Tribunale proseguiva inoltre la sua disamina delle risultanze investigative menzionando la relazione del consulente tecnico del P.M., il quale aveva rilevato la presenza di quattro cumuli di rifiuti senza copertura, due dei quali in evidente fase di fermentazione, da cui si sprigionavano esalazioni visibili di biogas, mentre le analisi segnalavano la presenza di indici di inquinamento chimico nelle acque superficiali e nel terreno, in prossimità dell’area dell’impianto di compostaggio. 
 
Tanto premesso, i giudici cautelari hanno sottolineato come i rilievi effettuati dalla difesa, tendenti a illustrare gli interventi migliorativi delle dotazioni impiantistiche e dei presidi impianti, con particolare riguardo alla gestione delle acque del piazzale, non fossero sufficienti a elidere il fumus dei reati ipotizzati, affermazione questa che, pur nella sua estrema sintesi, non rivela tuttavia un vuoto argomentativo tale da ravvisare nel caso di specie una violazione di legge, dovendosi in proposito richiamare l’orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656), secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., è ammesso soltanto per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. Non può invece essere dedotta l’illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite l’autonomo e specifico motivo di cui all’art. 606 lett. e) cod. proc. pen. (cfr. Sez. Un., n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710).
 
A ciò deve peraltro aggiungersi che, rispetto agli elementi che sarebbero stati addotti in sede di riesame, il ricorso sconta evidenti limiti di autosufficienza, fermo restando che la risposta fornita dal Tribunale non può essere qualificata come apparente, anche in ragione della fase cautelare del procedimento.
 
 
3. Anche il terzo motivo di ricorso è infondato, avendo il Tribunale ragionevolmente valorizzato, nell’ambito della valutazione sul cd. periculum in mora, la "concreta potenzialità offensiva della res in sequestro", rimarcandone le "conseguenze dannose", per cui, alla luce della precedente descrizione delle caratteristiche dell’impianto di compostaggio, la motivazione del provvedimento impugnato, pur nella sua stringatezza, non può ritenersi meramente assertiva. 
 
 
4. In conclusione, stante l’infondatezza delle doglianze sollevate, i ricorsi devono essere quindi rigettati, con conseguente onere per ciascun ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
 
P.Q.M.
 
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
 
Così deciso il 25/10/2018

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