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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 11063 | Data di udienza: 8 Febbraio 2017

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Richiesta di condono edilizio – Soggetto legittimato – Nozione di edificio – Istanze di oblazione in relazione a singole unità immobiliari – Unica concessione in sanatoria – Valutazione della consistenza dell’intero complesso – Giurisprudenza – Artt. 31, 36 e 44 d.P.R. n. 380/2001 – Reati edilizi – Ordine di demolizione o di riduzione in pristino – Emesso allo stato degli atti – Rilascio del permesso in sanatoria – Verifiche del giudice dell’esecuzione – Compatibilità con atti amministrativi – Conformità alla legge o eventuale disapplicazione.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 8 Marzo 2017
Numero: 11063
Data di udienza: 8 Febbraio 2017
Presidente: FIALE
Estensore: AMORESANO


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Richiesta di condono edilizio – Soggetto legittimato – Nozione di edificio – Istanze di oblazione in relazione a singole unità immobiliari – Unica concessione in sanatoria – Valutazione della consistenza dell’intero complesso – Giurisprudenza – Artt. 31, 36 e 44 d.P.R. n. 380/2001 – Reati edilizi – Ordine di demolizione o di riduzione in pristino – Emesso allo stato degli atti – Rilascio del permesso in sanatoria – Verifiche del giudice dell’esecuzione – Compatibilità con atti amministrativi – Conformità alla legge o eventuale disapplicazione.



Massima

 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 08/03/2017 (Ud. 08/02/2017), Sentenza n.11063



DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Richiesta di condono edilizio – Soggetto legittimato – Nozione di edificio – Istanze di oblazione in relazione a singole unità immobiliari – Unica concessione in sanatoria – Valutazione della consistenza dell’intero complesso – Giurisprudenza – Artt. 31, 36 e 44 d.P.R. n. 380/2001.
 
In materia di condono edilizio ogni edificio deve intendersi come un complesso unitario che fa capo ad un unico soggetto legittimato e le istanze di oblazione eventualmente presentate in relazione alle singole unità immobiliari che compongono tale edificio devono essere riferite ad un’unica concessione in sanatoria che riguarda l’edificio nella sua totalità. Ciò in quanto la ratio della norma è di non consentire l’elusione del limite legale di consistenza dell’opera per la concedibilità della sanatoria attraverso la considerazione delle singole parti in luogo all’intero complesso edificatorio (Cass. pen. Sez.3, 26/04/1999 n.8584; Cass.pen.sez.3, n.20161 del 19/04/2005; sez.3, n.12353 del 02/10/2013).
 
 
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Reati edilizi – Ordine di demolizione o di riduzione in pristino – Emesso allo stato degli atti – Rilascio del permesso in sanatoria – Verifiche del giudice dell’esecuzione – Compatibilità con atti amministrativi – Conformità alla legge o eventuale disapplicazione.
 
L’ordine di demolizione o di riduzione in pristino deve intendersi emesso allo stato degli atti, tanto che anche il giudice dell’esecuzione deve verificare il permanere della incompatibilità degli ordini in questione con atti amministrativi. Inoltre, il rilascio del permesso in sanatoria non determina automaticamente la revoca dell’ordine di demolizione o di riduzione in pristino, dovendo il giudice, comunque, accertare la legittimità sostanziale del titolo sotto il profilo della sua conformità alla legge ed eventualmente disapplicarlo ove siano insussistenti i presupposti per la sua emanazione (Cass.pen.sez.3, n.144 del 30/01/2003 – P.M. c/o Ciavarella).

 
(dich. inammiss. il ricorso avverso ordinanza del 15/10/2014 TRIBUNALE DI NAPOLI) Pres. FIALE, Rel. AMORESANO, Ric. Cantiello
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 08/03/2017 (Ud. 08/02/2017), Sentenza n.11063

SENTENZA

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 08/03/2017 (Ud. 08/02/2017), Sentenza n.11063


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE 
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

omissis 
 
ha pronunciato la seguente

SENTENZA 
 
sul ricorso proposto da Cantiello Antimo, nato a Sant’Antimo il 12/09/1947;
avverso l’ordinanza del 15/10/2014 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano; 
lette le richieste del P.M., in persona del Sost.Proc.Gen.Sante Spinaci, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. 
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con ordinanza in data 15/10/2014 il G.E. del Tribunale di Napoli rigettava l’istanza, proposta nell’interesse di Antimo Cantiello, con la quale si chiedeva la revoca dell’ordine di demolizione applicato con la sentenza del Tribunale di Napoli, sez. dist. di Frattamaggiore, del 24/05/1996, esecutiva il 20/07/1996.
 
Rilevava il G.E. che la vicenda era stata già oggetto di esame da parte del G.E. del Tribunale di Napoli, sez. di Frattamaggiore, che aveva, con ordinanza del 24/09/2012 (confermata dalla Suprema Corte), rigettato la richiesta di revoca dell’ingiunzione a demolire.
 
Tale ordinanza era assolutamente condivisibile, in quanto i provvedimenti di concessione in sanatoria, rilasciati dal Comune di Napoli dovevano considerarsi illegittimi, essendo stato superato il limite di 750 mc. (i figli del Cantiello, diventati proprietari in epoca successiva al 1999, non erano infatti legittimati a presentare richiesta di condono).
 
2. Ricorre per cassazione il Cantiello, a mezzo del difensore, denunciando la violazione di legge in relazione all’art. 39 legge 23 dicembre 1994 n. 724 ed all’art. 34 legge 28 febbraio 1985 n.47.
 
Secondo il ricorrente il G.E. si sarebbe limitato a ribadire la precedente ordinanza reiettiva di analoga istanza di revoca dell’ordine di demolizione, senza tener conto che il corpo di fabbrica era stato realizzato in tempi diversi (il primo piano fuori terra nel 1985; il secondo ed il terzo piano tra il 1991 ed Il 1993) e che le unità abitative oggetto dell’ordine di demolizione erano nella disponibilità esclusiva, materiale e giuridica, dei figli del ricorrente, i quali erano pertanto legittimati, secondo la giurisprudenza costituzionale e di legittimità, ad ottenere le concessioni in sanatoria, erroneamente ritenute illegittime dal G.E. 
 
Le sei unità abitative, oggetto del condono, sarebbero, secondo il ricorrente, dotate di autonomo utilizzo e perfettamente conformi al limite di cubatura indicato dalla legge.
 
Peraltro, esse non potrebbero essere demolite senza pericolo per la staticità dell’intero edificio.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
 
2. Non c’è dubbio che l’ordine di demolizione o di riduzione in pristino debba intendersi emesso allo stato degli atti, tanto che anche il giudice dell’esecuzione deve verificare il permanere della incompatibilità degli ordini in questione con atti amministrativi. E’ altrettanto indubitabile, però, che il rilascio del permesso in sanatoria non determini automaticamente la revoca dell’ordine di demolizione o di riduzione in pristino, dovendo il giudice, comunque, accertare la legittimità sostanziale del titolo sotto il profilo della sua conformità alla legge ed eventualmente disapplicarlo ove siano insussistenti i presupposti per la sua emanazione (cfr.ex mults Cass.pen.sez.3, n.144 del 30/01/2003 -P-M-c/o Ciavarella).
 
2.1. Il G.E., richiamando per relationem anche la precedente ordinanza del Tribunale di Napoli, sez. dist.di Frattamaggiore, ha ritenuto che le concessioni in sanatoria fossero illegittime perché le unità abitative condonate superavano, complessivamente, il limite di 750 mc. 
 
Con l’ordinanza del 24/09/2012 si evidenziava che già i Giudici di merito, con sentenza irrevocabile, avevano accertato che i sei figli di Cantiello Antimo, qualificandosi come comproprietari, avevano presentato richieste di condono delle singole unità abitative, facenti parte di un unico fabbricato, pur non essendo proprietari delle stesse al momento della entrata in vigore della L. 724/94.
 
I predetti non erano proprietari neppure al momento della presentazione delle domande di condono, per cui palesemente, con la presentazione di distinte istanze, si era cercato di eludere il limite di volumetria (750 mc) previsto dall’art.39, comma 1, della legge 724/94.
 
2.2. Avendo i Giudici di merito accertato, con motivazione adeguata, che le sei unità abitative facevano parte di un unico edificio di proprietà di Antimo Cantiello, il solo legittimato quindi a richiedere la sanatoria, e che le unità oggetto di condono superavano il limite di cubatura previsto dalla legge, correttamente hanno ritenuto illegittime le concessioni in sanatoria rilasciate dal Comune.
 
Come ribadito costantemente da questa Corte, infatti, in materia di condono edilizio ogni edificio deve intendersi come un complesso unitario che fa capo ad un unico soggetto legittimato e le istanze di oblazione eventualmente presentate in relazione alle singole unità immobiliari che compongono tale edificio devono essere riferite ad un’unica concessione in sanatoria che riguarda l’edificio nella sua totalità. Ciò in quanto la ratio della norma è di non consentire l’elusione del limite legale di consistenza dell’opera per la concedibilità della sanatoria attraverso la considerazione delle singole parti in luogo all’intero complesso edificatorio (Cass. pen. Sez.3, 26/04/1999 n.8584; Cass.pen.sez.3, n.20161 del 19/04/2005; sez.3, n.12353 del 02/10/2013, Rv.259292).
 
3. La questione del rischio per la staticità dell’intero immobile risulta proposta, peraltro genericamente, per la prima volta in questa sede, e, comunque, andrà eventualmente affrontata nella fase esecutiva.
 
4. Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla cassa delle ammende della somma che pare congruo determinare in euro 2.000,00.
 
P. Q. M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro 2.000,00.
 
Così deciso in Roma il 08/02/2017
 

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