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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 11056 | Data di udienza: 13 Dicembre 2016

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Reati edilizi – Ordine di demolizione – Onere di allegazione a carico del soggetto che invochi  la sospensione o revoca – Accertamenti – Compito dell’autorità giudiziaria – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ordine di demolizione emesso dal giudice penale – Esecuzione nelle forme previste da codice di procedura penale – Provvedimento giurisdizionale ancorché applicativo di sanzione amministrativa – Spetta al pubblico ministero e al giudice dell’esecuzione dare attuazione all’ordine di demolizione.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 8 Marzo 2017
Numero: 11056
Data di udienza: 13 Dicembre 2016
Presidente: FIALE
Estensore: Di Nicola


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Reati edilizi – Ordine di demolizione – Onere di allegazione a carico del soggetto che invochi  la sospensione o revoca – Accertamenti – Compito dell’autorità giudiziaria – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ordine di demolizione emesso dal giudice penale – Esecuzione nelle forme previste da codice di procedura penale – Provvedimento giurisdizionale ancorché applicativo di sanzione amministrativa – Spetta al pubblico ministero e al giudice dell’esecuzione dare attuazione all’ordine di demolizione.



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 08/03/2017 (Ud. 13/12/2016), Sentenza n.11056

 
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Reati edilizi – Ordine di demolizione – Onere di allegazione a carico del soggetto che invochi  la sospensione o revoca – Accertamenti – Compito dell’autorità giudiziaria.
 
In tema di reati edilizi, non sussiste un onere probatorio a carico del soggetto che invochi in sede esecutiva la sospensione o la revoca dell’ordine di demolizione, ma solo un onere di allegazione, relativo, cioè, alla prospettazione ed alla indicazione al giudice dei fatti sui quali la sua richiesta si basa, incombendo poi all’autorità giudiziaria il compito di procedere ai relativi accertamenti (Sez. 3, n. 31031 del 20/05/2016, Giordano, ).
 
 
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ordine di demolizione emesso dal giudice penale – Esecuzione nelle forme previste da codice di procedura penale – Provvedimento giurisdizionale ancorché applicativo di sanzione amministrativa – Spetta al pubblico ministero e al giudice dell’esecuzione dare attuazione all’ordine di demolizione.
 
L’ordine di demolizione adottato dal giudice penale, al pari delle altre statuizioni contenute nella sentenza definitiva, è soggetto all’esecuzione nelle forme previste da codice di procedura penale, avendo natura di provvedimento giurisdizionale, ancorché applicativo di sanzione amministrativa, con la conseguenza che spetta al pubblico ministero e al giudice dell’esecuzione dare attuazione all’ordine di demolizione.
 
 
(annulla ordinanza del 14/10/2015 TRIBUNALE DI NAPOLI) Pres. FIALE, Rel. DI NICOLA, Ric. Barletta ed altra
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 08/03/2017 (Ud. 13/12/2016), Sentenza n.11056

SENTENZA

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 08/03/2017 (Ud. 13/12/2016), Sentenza n.11056
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE 
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis 
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
sui ricorsi proposti da nei confronti di:
 
– Barletta Genoveffa, nata a Pozzuoli il 02-11-1942;
– Riccio Antonietta, nata a Pozzuoli il 19-09-1968;
 
avverso la ordinanza del 14-10-2015 del tribunale di Napoli;
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
 
Lette le richieste del Procuratore Generale che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. 
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Genoveffa Barletta e Antonietta Riccio ricorrono per cassazione impugnando l’ordinanza indicata in epigrafe con la quale il tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza di revoca dell’ordine di demolizione con riferimento all’immobile oggetto della sentenza emessa dal pretore di Napoli, Sezione distaccata di Pozzuoli, il 15 aprile 1997, divenuta irrevocabile il 12 giugno 1997.
 
2. Per l’annullamento dell’impugnata ordinanza le ricorrenti sollevano due motivi di impugnazione, qui enunciati, ai sensi dell’articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
 
Con essi le ricorrenti deducono la violazione della legge penale ed il vizio di motivazione (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), del codice di procedura penale) per omessa motivazione sulla richiesta di sospensione dell’ordine di demolizione in attesa della definizione del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del condono edilizio (primo motivo) nonché la violazione della legge penale ed il vizio di motivazione (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), del codice di procedura penale) per completa carenza di ogni valutazione in ordine alla contestata competenza del giudice ordinario a porre in esecuzione l’ordine di ripristino dello stato dei luoghi in relazione a sentenze emesse prima del 28 novembre del 1997 (Secondo motivo).
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Preliminarmente si dà atto che viene redatta motivazione in forma semplificata ex Decreto Primo Presidente 8 giugno 2016 n. 84.
 
2. Il ricorso è fondato sulla base del primo motivo.
 
2.1. Il secondo motivo non ha giuridico fondamento avendo questa Corte, senza alcun riferimento cronologico, affermato che l’ordine di demolizione adottato dal giudice penale, al pari delle altre statuizioni contenute nella sentenza definitiva, è soggetto all’esecuzione nelle forme previste da codice di procedura penale, avendo natura di provvedimento giurisdizionale, ancorché applicativo di sanzione amministrativa (Sez. U, n. 15 del 19/06/1996, Monterisi, Rv. 205336), con la conseguenza che spetta al pubblico ministero e al giudice dell’esecuzione dare attuazione all’ordine di demolizione (Sez. 3, n. 3336 del 02/10/1996, dep. 1997, Salerno, Rv. 206555).
 
2.2. Il primo motivo è invece fondato perché, a fronte dell’allegazione degli interessati circa la presentazione della domanda di condono e l’assenza di condizioni ostative al suo accoglimento, il giudice dell’esecuzione non ha compiuto alcuna verifica officiosa sul punto, né ha motivato sulla presenza di cause ostative rilevabili dagli atti, accollando agli interessati l’onere di provare la congruità dei tempi per l’eventuale rilascio del provvedimento di condono e apoditticamente affermando che non potevano “trovare accoglimento le doglianze difensive”.
 
Nel pervenire a tale conclusione, il giudice dell’esecuzione, come rilevato dal Procuratore Generale nella requisitoria scritta, ha disatteso il principio di diritto secondo il quale, in tema di reati edilizi, non sussiste un onere probatorio a carico del soggetto che invochi in sede esecutiva la sospensione o la revoca dell’ordine di demolizione, ma solo un onere di allegazione, relativo, cioè, alla prospettazione ed alla indicazione al giudice dei fatti sui quali la sua richiesta si basa, incombendo poi all’autorità giudiziaria il compito di procedere ai relativi accertamenti (Sez. 3, n. 31031 del 20/05/2016, Giordano, Rv. 267413).
 
3. A ciò dovrà porre riparo il giudice di rinvio al quale vanno trasmessi gli atti per nuovo esame sul punto, in conformità ai principi di diritto in precedenza
enunciati.
 
P.Q.M.
 
Annulla l’ordinanza impugnata al tribunale di Napoli quale giudice dell’esecuzione.
 
Così deciso il 13/12/2016
 

 

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