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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Inquinamento acustico Numero: 20089 | Data di udienza: 10 Aprile 2018

INQUINAMENTO ACUSTICO – Disturbo del riposo e delle occupazioni – Reato di cui all’art. 659 c.p. – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Difensori non abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori – Inammissibilità del ricorso per cassazione.


Provvedimento: Ordinanza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 8 Maggio 2018
Numero: 20089
Data di udienza: 10 Aprile 2018
Presidente: SARNO
Estensore: ROSI


Premassima

INQUINAMENTO ACUSTICO – Disturbo del riposo e delle occupazioni – Reato di cui all’art. 659 c.p. – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Difensori non abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori – Inammissibilità del ricorso per cassazione.



Massima

 


CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 08/05/2018 (Ud. 10/04/2018), Ordinanza n.20089 
 

INQUINAMENTO ACUSTICO – Disturbo del riposo e delle occupazioni – Reato di cui all’art. 659 c.p. – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Difensori non abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori – Inammissibilità del ricorso per cassazione.
 
In relazione al reato di cui all’art. 659 c.p., è inammissibile il ricorso per cassazione avanzato da difensori non abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori (perché non iscritto nel prescritto all’Albo speciale ex art. 613 c.p.p. al momento della sua presentazione).
  
 
(dich. inammissibile il ricorso avverso sentenza del 23/01/2017 – TRIBUNALE di PISTOIA) Pres. SARNO, Rel. ROSI, Ric. Puntoni

 


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 08/05/2018 (Ud. 10/04/2018), Ordinanza n.20089

SENTENZA

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 08/05/2018 (Ud. 10/04/2018), Ordinanza n.20089 

 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso proposto da PUNTONI GIADA nato il 08/09/1994 a PISTOIA;
 
avverso la sentenza del 23/01/2017 del TRIBUNALE di PISTOIA;
 
sentita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI; 
 
lette/sentite le conclusione del PAOLA FILIPPI;

Ritenuto che Puntoni Giada è stata condannata dal Tribunale di Pistoia con sentenza del 23 gennaio 2017 alla pena di euro 160,00 di ammenda, in relazione al reato di cui all’art. 659 c.p., avvenuto in Pistoia dal 24/12/2012 all’aprile 2013; 
 
che contro tale decisione in data 5 aprile 2017 è stato proposto appello sottoscritto dai soli difensori Avv. Marco Piccardo e Silvia Vicenzo, con il quale si chiedeva in via principale l’assoluzione dell’imputata dal reato a lei ascritto per non aver commesso il fatto o con altra formula ritenuta di giustizia, in via subordinata rideterminare la pena e l’entità del danno riconosciuto a favore delle parti civili; 
 
che tale impugnazione è stata convertita in ricorso stante la non appellabilità (art. 593 co. 3 c.p.p.) della sentenza che condanni a sola sanzione pecuniaria; 

Considerato che il gravame è stato avanzato da difensori non abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori (perché non iscritto nel prescritto all’Albo speciale ex art. 613 c.p.p. al momento della sua presentazione); 
 
che la sottoscrizione dei motivi d’impugnazione da parte di difensore non iscritto nell’albo speciale determina, ai sensi dell’art. 613 c.p.p., l’inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l’atto di appello erroneamente proposto dalla parte (ex multis, sez. 3, 13 novembre 2013, n. 48492, Rv. 258000); 
 
considerato che ciò dà luogo ad una causa di inammissibilità preliminarmente assorbente rispetto ai motivi di ricorso, dichiarabile "de plano", ai sensi delle modifiche apportate con legge n. 103 del 2017 e che, alla presente declaratoria, segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di euro duemila 

PQM 
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle ammende. 
 
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2018

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