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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 264 | Data di udienza: 1 Dicembre 2017

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Realizzazione di una piscina – Necessità di titoli abilitativi – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Zona vincolata a vincolo paesaggistico – Sequestro preventivo di una piscina fuori terra – Artt. 6, 44 lett.b) DPR 380/2001 e 181 d.lgs. 42/2004.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 9 Gennaio 2018
Numero: 264
Data di udienza: 1 Dicembre 2017
Presidente: CAVALLO
Estensore: GALTERIO


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Realizzazione di una piscina – Necessità di titoli abilitativi – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Zona vincolata a vincolo paesaggistico – Sequestro preventivo di una piscina fuori terra – Artt. 6, 44 lett.b) DPR 380/2001 e 181 d.lgs. 42/2004.



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 09/01/2018 (Ud. 01/12/2017), Sentenza n. 264
 

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Realizzazione di una piscina – Necessità di titoli abilitativi – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Zona vincolata a vincolo paesaggistico – Sequestro preventivo di una piscina fuori terra – Artt. 6, 44 lett.b) DPR 380/2001 e 181 d.lgs. 42/2004.
 
La previsione di cui all’art.6, 2 comma lett.e) T.U. 380/2001, che ha liberalizzato la realizzazione delle aree ludiche di pertinenza degli edifici, non può mai estendersi all’installazione di piscine, occorrendo per esse lavori di scavo, rivestimento e dotazione di impianti tecnologici (Sez. 3, 18.6.2003 n.26197, Agresti), a fortiori da escludersi allorquando si verta, come nel caso di specie, dell’installazione di una piscina fuori terra. Nella specie, inoltre, non vale a scriminare il ricorrente per la pregressa comunicazione inoltrata al Comune per l’installazione di un’area ludica, peraltro del tutto irrilevante ai fini del contestato reato paesaggistico, non costituendo i manufatti in questione, stanti le loro stesse caratteristiche strutturali tali da escluderne la precarietà ed il conseguente utilizzo temporaneo limitato alla stagione estiva, elementi di arredo delle aree ludiche sussumibili tra gli interventi cd. di edilizia libera, non richiedenti cioè alcun titolo abilitativo. Sicché, il carattere permanente dei manufatti, attesa la dotazione di impianto elettrico ed idraulico che ne implica lo stabile ancoraggio al suolo, nonché la loro attitudine alla modifica dello stato dei luoghi in quanto ubicati in area sottoposta vincolo paesaggistico confermano la legittimità del sequestro preventivo.
 

 (dich. inammissibile il ricorso avverso ordinanza in data 11.5.2017 del Tribunale di Napoli) Pres. CAVALLO, Rel. GALTERIO, Ric. Duma

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 09/01/2018 (Ud. 01/12/2017), Sentenza n. 264

SENTENZA

 

 
 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 09/01/2018 (Ud. 01/12/2017), Sentenza n. 264
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
sul ricorso proposto da DUMA LUIGI, nato a Napoli il 26.12.1964;
 
avverso la ordinanza in data 11.5.2017 del Tribunale di Napoli;
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
 
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Luigi Cuomo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
 
RITENUTO IN FATTO
 
Con ordinanza in data 11. 5.2017 il Tribunale di Napoli ha confermato il sequestro preventivo di una piscina fuori terra di 50 mq con annessa pedana in legno di 60 mq e struttura in legno di 15 mq, in zona vincolata a vincolo paesaggistico, disposto nei confronti di Luigi Duma, committente dei relativi lavori, al quale erano stati contestati i reati di cui all’art.44 lett.b) DPR 380/2001 e 181 d.lgs. 42/2004.
 
Avverso il suddetto provvedimento l’imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione, articolando un unico motivo con il quale deduce che, trattandosi di attrezzature ludiche per le qualì era stata a suo tempo presentata una CIL relativa all’installazione "temporanea di area ludica pertinenziale, con inserimento di elementi di arredo esclusivamente appoggiati al suolo quali piscine, chiosco, gazebo, giochi per bambini, wc ed attrezzature per giardino", i manufatti in questione, installati per la stagione estiva, erano compresi nella precedente autorizzazione. Contesta pertanto l’ordinanza impugnata atteso che i manufatti oggetto della disposta misura cautelare non necessitavano di permesso di costruire, rientrando nell’art. 6, lett.e) DPR 380/2001.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO 
 
Il ricorso non si confronta con la puntuale motivazione resa dal provvedimento impugnato che ha accertato il carattere permanente dei manufatti, attesa la dotazione di impianto elettrico ed idraulico che ne implica lo stabile ancoraggio al suolo, nonché la loro attitudine alla modifica dello stato dei luoghi in quanto ubicati in area sottoposta vincolo paesaggistico del Parco Metropolitano delle colline di Napoli. 
 
Al riguardo non vale a scriminare il ricorrente la pregressa comunicazione inoltrata al Comune per l’installazione di un’area ludica, peraltro del tutto irrilevante ai fini del contestato reato paesaggistico, non costituendo i manufatti in questione, stanti le loro stesse caratteristiche strutturali tali da escluderne la precarietà ed il conseguente utilizzo temporaneo limitato alla stagione estiva, elementi di arredo delle aree ludiche sussumibili tra gli interventi cd. di edilizia libera, non richiedenti cioè alcun titolo abilitativo. 
 
Per quanto in particolare concerne la piscina, la previsione di cui all’art.6, 2 comma lett.e) T.U. 380/2001, che ha liberalizzato la realizzazione delle aree ludiche di pertinenza degli edifici, non può mai estendersi all’installazione di piscine, occorrendo per esse lavori di scavo, rivestimento e dotazione di impianti tecnologici (Sez. 3, 18.6.2003 n.26197, Agresti), a fortiori da escludersi allorquando si verta, come nel caso di specie, dell’installazione di una piscina fuori terra, peraltro di superficie considerevole (SO mq.), cui si aggiunge quella della pedana di legno che la circonda (estesa circa 60 mq.), che, in quanto destinata a creare volume, così come la struttura in legno annessa alla stessa, nonchè idonea alla durevole trasformazione del tessuto urbanistico ed edilizio nel quale è inserita, va ricompresa nell’ambito delle costruzioni, ovverosia dei manufatti che, elevandosi al di sopra del suolo, necessitano del permesso di costruire.
 
Dovendo pertanto concludersi per l’inammissibilità del ricorso, segue a tale esito la condanna del ricorrente, a norma dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e di una somma equitativamente liquidata in favore della Cassa delle Ammende.
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di € 2.000 in favore della Cassa delle Ammende
 
Così deciso il 1.12.2017
 

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