Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Diritto venatorio e della pesca,
Fauna e Flora
Numero: 734 |
Data di udienza: 10 Ottobre 2018
DIRITTO VENATORIO – Caccia – Specie particolarmente protetta – Uccisione dell’avifauna – Uccellagione – FAUNA E FLORA – Convenzione di Berna – Conservazione della flora e della fauna – Direttiva uccelli 147/2009/CE – Art. 30, L. n.157/1992.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 9 Gennaio 2019
Numero: 734
Data di udienza: 10 Ottobre 2018
Presidente: LAPALORCIA
Estensore: MACRI'
Premassima
DIRITTO VENATORIO – Caccia – Specie particolarmente protetta – Uccisione dell’avifauna – Uccellagione – FAUNA E FLORA – Convenzione di Berna – Conservazione della flora e della fauna – Direttiva uccelli 147/2009/CE – Art. 30, L. n.157/1992.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 09/01/2019 (Ud. 10/10/2018), Sentenza n.734
DIRITTO VENATORIO – Caccia – Specie particolarmente protetta – Uccisione dell’avifauna – Uccellagione – FAUNA E FLORA – Convenzione di Berna – Conservazione della flora e della fauna – Direttiva uccelli 147/2009/CE – Art. 30, L. n.157/1992.
Per l’integrazione del reato di cui agli artt. 30, comma 1, lett. b), 2, comma 1, lett. c), L. 157/1992, non è necessaria la specifica verifica della minaccia d’estinzione della specie, bastando che si tratti di specie particolarmente protetta, come indicato nell’allegato II della Convenzione di Berna. Va aggiunto che la Convenzione di Berna prevede ai fini dell’applicazione dell’art. 2, che sono "particolarmente protette" non solo le specie espressamente indicate alle lett. a) e b), ma anche quelle della lett. c) e cioè quelle la cui specificazione proviene da altre fonti normative, oltre che ovviamente quelle minacciate in via d’estinzione. Tale ultimo sintagma è da intendersi come aggiuntivo e non come limitativo dell’elenco della lett. c).
(conferma sentenza in data 21.12.2017 – TRIBUNALE DI BRESCIA) Pres. LAPALORCIA, Rel. MACRI’, Ric. Bonelli
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 09/01/2019 (Ud. 10/10/2018), Sentenza n.734
SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 09/01/2019 (Ud. 10/10/2018), Sentenza n.734
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Bonelli Osvaldo, nato a Vobarno;
avverso la sentenza in data 21.12.2017 del Tribunale di Brescia,
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Roberto De Stefano, in sostituzione dell’avv. Enzo Bosio, che ha concluso riportandosi al ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 21.12.2017 il Tribunale di Brescia ha condannato Bonelli Osvaldo alle pene di legge per il reato di cui agli art. 81 cpv, cod. pen., art. 30, comma 1, lett. b), 2, comma 1, lett. c), L. 157/1992, in relazione alla Convenzione di Berna del 19.9.1979, e 30, comma 1, lett. e), L. 157/1992, perché aveva esercitato l’uccellaggione mediante l’uso di una rete della lunghezza di metri 10 ed alta metri 2, aveva detenuto ed utilizzato, come richiami vivi in due gabbie, un esemplare di passera scopaiola ed un esemplare di lucherino, ed aveva catturato un esemplare di frosone, avifauna di specie particolarmente protetta perché minacciata d’estinzione, in Vobarno il 19.10.2014.
2. Con il primo motivo di ricorso, l’imputato deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per erronea violazione delle testimonianze e per mancanza dell’elemento oggettivo del reato, siccome le specie cacciate non potevano essere considerate in via d’estinzione ai sensi dell’art. 30, comma 1, lett. b), L. 157/1992 ed il rinvenimento della rete, poi sequestrata, non era indicativa del compimento del reato di uccellagione.
L’agente della forestale, Pietro Battisti, non era stato in grado d’individuare il proprietario della rete, ma aveva solo affermato che si trovava in un’area circostante il capanno; il teste della difesa, Stefano Apollonio, invece, aveva riferito che si trovava a circa 100/120 metri dal capanno dove egli era stato sorpreso a cacciare, ma il terreno era coltivato a granoturco con piante alte due metri, il che impediva la visuale dell’intera area nonché di eventuali attrezzi idonei alla cattura degli uccelli in modo irregolare o illecito; egli aveva confermato tale racconto precisando che era proprietario del terreno adiacente al suo capanno di caccia, ma che il terreno era coltivato dal fratello e si trovava lì solo per l’esercizio dell’attività venatoria. In definitiva, contesta in fatto l’accertamento della proprietà della rete sequestrata.
In diritto osserva: a) che la linea di demarcazione tra l’uccellagione e la caccia con mezzi vietati risiedeva nel fatto che nella prima ipotesi si poteva avere un depauperamento anche parziale della fauna selvatica a cagione delle modalità dell’esercizio venatorio ed in considerazione dell’adozione di particolari mezzi; b) che, nella specie, una rete di ridotte dimensioni non poteva aver provocato un indiscriminato depauperamento della fauna selvatica, anche solo in quel particolare contesto zonale; c) che, con riferimento alla detenzione della passera scopaiola, del lucherino e del frosone, vi erano due divergenti interpretazioni, una, secondo la quale essendo ricompresi nell’allegato 2 della Convenzione di Berna erano sempre da classificare come "in via d’estinzione", l’altra, secondo cui le suddette specie non potevano essere considerate automaticamente "in via d’estinzione" in assenza di direttive comunitarie o convenzioni internazionali o di un DPCM come prescritto dall’art. 2, comma 1, lett. c), L. 157/1992.
Precisa, ulteriormente, che, ai fini della configurazione del reato contestato di cui all’art. 30, comma 1, lett. b), L. 157/1992, era necessario che gli uccelli fossero in via d’estinzione; di tanto non si occupava la Convenzione di Berna bensì un’organizzazione non governativa, IUCN, operativa dal 1948, che aveva redatto (ed aggiornava continuamente) delle liste rosse per la classificazione delle specie animali secondo il grado di salute, da specie estinte a quelle in via d’estinzione a quelle di minor preoccupazione. Ritiene in proposito che gli uccelli indicati nel capo d’imputazione non fossero specie minacciate d’estinzione e quindi la loro tutela dovesse essere ricondotta alla previsione dell’art. 30, comma 1, lett. h), L. 157/1992 e non del comma 1, lett. b), L. 157/1992. Aggiunge che nell’art. 2, lett. b) della citata Legge erano state inserite delle specie di uccelli che il Legislatore aveva ritenuto, anche sotto il profilo sanzionatorio, particolarmente protette perché già inserite nell’Allegato II della Convenzione di Berna, ma anche esemplari non in via d’estinzione che, per altri nnotivill Legislatore aveva ritenuto meritevoli di tutela. Al fine di evitare lacune normative era stata prevista una tutela allargata e successiva a tutte quelle altre specie espressamente classificate in via d’estinzione da convenzioni, direttive o decreti presidenziali approvati successivamente all’entrata in vigore della L.157/1992. La Convenzione di Berna non aveva mai fatto riferimento alle specie in via d’estinzione ma aveva esclusivamente utilizzato la dizione di "specie particolarmente protette" per indicare tutti quegli animali, tra cui gli uccelli, che dovevano essere tutelati maggiormente rispetto ad altre specie che non necessitavano di tutela. Chiarisce quindi che la Convenzione non si occupava delle specie in via d’estinzione, nozione che si ricavava invece dalle liste rosse stilate dall’IUCN. Peraltro, la stessa Convenzione contemplava la possibilità della cattura ed uccisione delle specie contenute negli elenchi (tra cui l’allegato II), a determinate condizioni. In conclusione, assume che, ai fini della condanna, fosse necessario acquisire la prova che la specie cacciata fosse scientificamente in pericolo d’estinzione, ciò che non era avvenuto nella specie.
Con il secondo motivo, eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 30, comma 1, lett. b), L. 157/1992. Segnala che il Giudice si era limitato ad affermare "esperita l’istruttoria dibattimentale, risulta, quindi, provata la commissione della contravvenzione contestata", senza esplicitare il proprio pensiero in ordine agli elementi di fatto posti a base della condanna. Censura la motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sulla quantificazione della pena, perché il Giudice aveva fatto riferimento ad elementi di giudizio provenienti dall’art. 544 e 727 cod. pen., che nella specie non erano stati contestati.
Chiede in via principale l’annullamento della sentenza impugnata; in subordine, l’annullamento con rinvio al giudice di merito per consentirgli la qualificazione delle due fattispecie contestate ai sensi dell’art. 30, comma 1, lett. h), L. 157/1992; in ulteriore subordine, la riforma previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche e rideterminazione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.
3.1. Il Giudice ha accertato, sulla base della comunicazione della notizia di reato e dei relativi allegati nonché delle testimonianze, che in data 19.10.2014 una pattuglia del Nucleo operativo antibracconaggio aveva sorpreso l’imputato, all’interno di un capanno di caccia, mentre sparava ad un frosone. Dopo l’immediata contestazione del fatto, gli Agenti avevano provveduto alla perquisizione del capanno, estesa all’area circostante ed a tutte le pertinenze nelle disponibilità dell’imputato, che aveva dato esito positivo per la presenza di 3 fringuelli, 1 lucherino e 2 frosoni, in gabbia ed esposti a scopo di richiamo; di 6 frosoni ed 1 fringuello già abbattuti e rinvenutigli indosso; di 1 passera scopaiola ed 1 crociere, detenuti in gabbia, in un magazzino adiacente al capanno; di 3 trappole del tipo "sepp", nell’area circostante il capanno; di una rete tesa, adibita alla cattura di volatili, di 10 metri di lunghezza per 2 di altezza, all’interno della coltura di granoturco. Premesso che il Giudice non ha creduto alla versione difensiva secondo cui l’imputato non era a conoscenza della presenza della rete nel suo terreno, siccome egli vi andava regolarmente sia per la coltivazione che per la caccia, valutati tutti gli atti, è pervenuto alla condanna per entrambi i reati ascrittigli, quello di cui all’art. 30, comma 1, lett. b), L. 157/1992, in relazione all’art. 2, comma 1, lett. c), con riferimento all’allegato II della Convenzione di Berna del 19.9.1973 ratificata in Italia con la L. 503/1981 (uccisione dell’avifauna) e quello di cui all’art. 30, comma 1, lett. e), L. 157/1992 (uccellagione).
3.2. La motivazione sull’accertamento dei fatti è ampia, accurata ed immune dai vizi sollevati. L’imputato è stato visto uccidere il frosone e aveva approntato un’organizzazione professionale per l’esercizio dell’uccellagione.
3.3. In diritto, l’imputato ritiene che non ricorrano i reati contestati perché gli uccelli in questione non erano minacciati d’estinzione e sollecita subordinatamente di valutare se non fosse piuttosto configurabile l’ipotesi di cui alla successiva lettera h) del citato art. 30.
Orbene, l’art. 30 stabilisce le sanzioni per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell’elenco di cui all’art. 2 (lett. b), e per chi pratica l’uccellagione (lett. e), nonché – ed è l’invocata ipotesi della lett. h) – per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l’ausilio di richiami vietati di cui all’articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami.
L’art. 2 (il reato sanzionato dall’art. 30, comma 1, lett. b) così recita: "Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie…", specificamente indicate alle lettere a) e b), nonché "tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione" (lett. c).
La giurisprudenza consolidata di questa Corte, cui il Collegio ritiene di dare continuità, interpreta le norme nel senso che per l’integrazione del reato non sia necessaria la specifica verifica della minaccia d’estinzione della specie, bastando che si tratti di specie particolarmente protetta, come indicato nell’allegato II della Convenzione di Berna, tra cui rientrano pacificamente tutti gli uccelli menzionati nel capo d’imputazione. Va aggiunto che la Convenzione di Berna all’art. 6 prevede espressamente che ogni parte contraente (tra cui l’Italia che l’ha ratificata) adotti le necessarie ed opportune leggi e regolamenti onde provvedere alla particolare salvaguardia delle specie di fauna selvatica enumerate nell’allegato II. In particolare, vieta espressamente per queste specie, tra l’altro, qualsiasi forma di cattura intenzionale, di detenzione e di uccisione intenzionale. L’art. 9 contempla tuttavia delle deroghe al precetto dell’art. 6, in ipotesi del tutto eccezionali espressamente menzionati e non ricorrenti nel caso in esame. In altri termini, ai fini dell’applicazione dell’art. 2, si ritiene che sono "particolarmente protette" non solo le specie espressamente indicate alle lett. a) e b), ma anche quelle della lett. c) e cioè quelle la cui specificazione proviene da altre fonti normative, oltre che ovviamente quelle minacciate in via d’estinzione. Tale ultimo sintagma è da intendersi come aggiuntivo e non come limitativo dell’elenco della lett. c). Milita in senso conforme a tale interpretazione anche l’elenco redatto dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel quale gli uccelli del presente processo sono annoverati tra quelli protetti dalla L. 157/1992 e dall’allegato II della Convenzione di Berna.
Come già ampiamente spiegato da questa Corte nella sentenza n. 16441/11, Feroldi, Rv 249859, avente ad oggetto, tra l’altro, la passera scopaiola, il fine dichiarato della menzionata Convenzione è quello della conservazione della flora e della fauna, come indicato anche nelle disposizioni generali, ove il riferimento alla particolare attenzione che gli Stati contraenti dovranno dedicare alle specie minacciate di estinzione e vulnerabili costituisce un’indicazione generica, volta a richiamare l’attenzione sulle specifiche esigenze di tutela delle specie maggiormente esposte a tale rischio. È infatti di tutta evidenza che se la convenzione ha come finalità specifica quella della conservazione della flora e della fauna selvatiche e dei loro habitat naturali, è implicito l’intento di scongiurarne l’estinzione. Tale esigenza risulta particolarmente avvertita con riferimento alle specie indicate negli allegati 2 e 3, che assicurano differenti livelli di protezione agli esemplari indicati. Si vedano sul tema, nello stesso senso, anche la sentenza n. 23931/10, Fatti, Rv 247798, nonché le più recenti n. 23505/14 Uberti, n. m. e 1494/18, Spandre, n.m., che parimenti ritengono integrato il reato allorché le specie selvatiche siano già solo "particolarmente protette". Quest’ultima sentenza ha osservato che il richiamo normativo dell’art. 2 include sia la Direttiva uccelli 147/2009/CE del 30.11.2009 sia la Convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa risalente al 1979 ma i cui elenchi sono stati aggiornati da ultimo nel 1996 (GU 201/1996). Peraltro, mentre la Direttiva uccelli si limita a prevedere differenti gradi di protezione, la Convenzione di Berna stabilisce una protezione rafforzata che consiste nel divieto di abbattimento in via generale delle specie protette indicate nell’allegato, salvi i casi specifici indicati nell’art. 9.
3.4. Quanto alla configurabilità dei fatti contestati ai sensi della successiva lett. h), questa possibilità è esclusa in radice perché gli uccelli di cui al capo d’imputazione sono inseriti nell’allegato II della Convenzione di Berna mentre la lett. h) ha ad oggetto animali selvatici di cui è semplicemente vietata la caccia o fringillidi di numero superiore a cinque. Per l’uccellagione invece c’è la specifica previsione della lett. e) che corrisponde al divieto dell’art. 3.
3.5. Con riferimento al trattamento sanzionatorio, la pena è legale e la motivazione del diniego delle attenuanti generiche in linea con l’apprezzamento dei fatti, sebbene vi siano riferimenti a circostanze che potrebbero sostanziare altri reati non contestati.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 10 ottobre 2018