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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 19955 | Data di udienza: 9 Aprile 2013

* RIFIUTI – Attività di recupero rifiuti non pericolosi – Procedura semplificata – Presupposti e limiti – Fattispecie: attività di recupero di rifiuti mediante combustione – Artt. 178, 183, lett. t), 208, 214, 256 d.lgs. n.152/06 – Esercizio di un impianto autorizzato di incenerimento o coincenerimento – Gestore dell’impianto – Responsabilità e obblighi – Reato ex art. 256, c.4 d.lgs. n.152/06 – Natura –  Ipotesi contravvenzionale ex art. 19, c.12 d.L.vo n.133/2005.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 9 Maggio 2013
Numero: 19955
Data di udienza: 9 Aprile 2013
Presidente: Teresi
Estensore: Ramacci


Premassima

* RIFIUTI – Attività di recupero rifiuti non pericolosi – Procedura semplificata – Presupposti e limiti – Fattispecie: attività di recupero di rifiuti mediante combustione – Artt. 178, 183, lett. t), 208, 214, 256 d.lgs. n.152/06 – Esercizio di un impianto autorizzato di incenerimento o coincenerimento – Gestore dell’impianto – Responsabilità e obblighi – Reato ex art. 256, c.4 d.lgs. n.152/06 – Natura –  Ipotesi contravvenzionale ex art. 19, c.12 d.L.vo n.133/2005.



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 09/05/2013 (Ud. 9/04/2013) Sentenza n.  19955


RIFIUTI – Attività di recupero rifiuti non pericolosi – Procedura semplificata  – Presupposti e limiti – Fattispecie: attività di recupero di rifiuti mediante combustione – Artt. 178, 183, lett. t), 208, 214, 256 d.lgs. n.152/06 – Artt. 7 e 19 c.12 d.lgs. n.133/2005.
 
Il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m., riguarda la «individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22» è espressamente richiamato, con riferimento alle attività di recupero, dall’art. 214, comma 4 d.lgs. n.152/06, il quale ne prevede l’applicabilità sino all’adozione dei decreti previsti dal comma 2 del medesimo articolo. Tuttavia, tali attività riguardano esclusivamente il recupero di materia (riciclaggio) e non anche il recupero di energia. Da ciò consegue anche che le prescrizioni apposte all’autorizzazione devono ritenersi vincolanti per il soggetto autorizzato non soltanto quando traggano origine da specifiche disposizioni normative che l’atto autorizzatorio semplicemente recepisce, ma anche quando siano apposte direttamente dall’amministrazione che le rilascia nell’esercizio del suo potere discrezionale. E’ pertanto evidente che, il destinatario del provvedimento non potrà certo ignorare le prescrizioni imposte con l’atto abilitativo e che ne delineano l’ambito di efficacia ed esercitare comunque l’attività autorizzata, pur potendo far ricorso agli ordinari strumenti di tutela qualora intenda porre in discussione la legittimità del titolo abilitante. Fattispecie: effettuazione di attività di recupero di rifiuti mediante combustione non accertando le caratteristiche dei rifiuti, consistenti in pneumatici usurati e camere d’aria con eventuale presenza di inquinanti superficiali (IPA< 10 ppm) e scarti di gomma di varie dimensioni e forme e, sempre con riferimento al medesimo impianto di coincenerimento, per non aver osservato le prescrizioni dell’autorizzazione omettendo di acquisire, prima dell’accettazione dei rifiuti nell’impianto, le informazioni sui rifiuti indicate dall’art. 7 comma 4, lett. a) e b) d.lgs. 133/2005.

(conferma sentenza n. 407/2011 TRIBUNALE di ROVERETO, del 23/12/2011) Pres. Teresi Est. Ramacci Ric. Balzarini
 
 
RIFIUTI – Esercizio di un impianto autorizzato di incenerimento o coincenerimento –  Gestore dell’impianto – Responsabilità e obblighi – Reato ex art. 256, c.4 d.lgs. n.152/06 – Natura –  Ipotesi contravvenzionale ex art. 19, c.12 d.L.vo n.133/2005.
 
Il reato previsto dall’art. 256, comma 4 d.lgs. n.152/06, è reato proprio, in quanto l’agente è necessariamente il soggetto destinatario del titolo abilitativo, permanente (Sez. III n. 16890, 5/5/2005) e formale, poiché richiede, per la sua configurabilità, la mera inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, ovvero la carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni avendo come finalità quella di assicurare il controllo amministrativo da parte della pubblica amministrazione (Cass. Sez. III n. 6256, 21/2/2011; Sez. III n. 20277, 21/5/2008; Sez. III n. 35621, 27/9/2007; Sez. III n, 15560, 18/4/2007; Sez. III n. 38186, 8/10/2003).  Analogamente, l’ipotesi contravvenzionale contemplata dall’art. 19, comma 12 del d.lgs. 133/2005 sanziona penalmente chiunque, nell’esercizio di un impianto autorizzato di incenerimento o coincenerimento, non osserva le prescrizioni contenute in diverse disposizioni richiamate, tra cui figura quella oggetto di contestazione nella fattispecie, che riguarda l’art. 7, comma 1 del medesimo decreto legislativo, il quale stabilisce che il gestore dell’impianto di incenerimento o di coincenerimento deve adottare tutte le precauzioni necessarie riguardo alla consegna e alla ricezione dei rifiuti per evitare o limitare per quanto praticabile gli effetti negativi sull’ambiente, in particolare l’inquinamento dell’aria, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee, nonché odori e rumore e i rischi diretti per la salute umana. Le misure devono inoltre soddisfare almeno le condizioni indicate nei successivi commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo, che individuano uno specifico onere di informazione e particolari procedure di ricezione del rifiuto da parte del gestore. La disciplina delineata dal d.lgs. 1332005, tuttavia, è speciale rispetto a quella generale sui rifiuti delineata dal d.lgs. n. 1526 come osservato dalla Corte Costituzionale, la quale ha rilevato che l’intera disciplina contenuta nel menzionato decreto legislativo si pone «in termini di specialità rispetto alla disciplina generale riguardante gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, contenuta negli artt. 208 e ss. del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e rispetto a quella riguardante i soli impianti di incenerimento di rifiuti urbani, sottoposti all’autorizzazione integrata ambientale, già contenuta nel d.lgs. n. 59 del 2005, oggi trasfusa nel Titolo III-bis del d.lgs. n. 152 del 2006» (Corte Cost. Ord. 253, 27 luglio 2011).

(conferma sentenza n. 407/2011 TRIBUNALE di ROVERETO, del 23/12/2011) Pres. Teresi Est. Ramacci Ric. Balzarini

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 09/05/2013 (Ud. 9/04/2013) Sentenza n. 19955

SENTENZA

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
 
 
Composta dagli ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
Dott. ALFREDO TERESI – Presidente 
Dott. AMEDEO FRANCO – Consigliere 
Dott. LUCA RAMACCI – Consigliere Rel.
Dott. ELISABETTA ROSI – Consigliere
Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO – Consigliere
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da BALZARINI MARIO N. IL 01/01/1955
avverso la sentenza n. 407/2011 TRIBUNALE di ROVERETO, del 23/12/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/04/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. A.P. che ha concluso per il rigetto del ricorso
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Il Tribunale di Rovereto, in composizione monocratica, con sentenza del 23.12.2011, ha affermato la responsabilità penale di Mario BALZARMI, che ha condannato alla pena dell’ammenda, per i reati di cui agli artt. 256, comma d.lgs. 152\06 e 19 comma 12 d.lgs. 133\2005 perché, quale responsabile per gli aspetti ambientali della «Marangoni s.p.a.», non osservava le prescrizioni contenute nell’autorizzazione rilasciata per l’effettuazione di attività di recupero di rifiuti mediante combustione del 7.2.2011 non accertando, così come stabilito al punto 2 del provvedimento, le caratteristiche dei rifiuti, consistenti in pneumatici usurati e camere d’aria con eventuale presenza di inquinanti superficiali (IPA< 10 ppm) e scarti di gomma di varie dimensioni e forme e, sempre con riferimento al medesimo impianto di coincenerimento, per non aver osservato le prescrizioni dell’autorizzazione omettendo di acquisire, prima dell’accettazione dei rifiuti nell’impianto, le informazioni sui rifiuti indicate dall’art. 7 comma 4, lett. a) e b) d.lgs. 133\2005.
 
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione.
 
2. Con un primo motivo s ricorso denunzia la violazione di legge, rilevando che l’attività svolta, concernente il trattamento di pneumatici fuori uso tramite termo demolizione con produzione di energia elettrica, è stata debitamente autorizzata con determinazione dirigenziale del 7.2.2011, con la quale veniva rinnovata la precedente autorizzazione dell’11.10.2005 per « l’esercizio dell’attività di messa in riserva (R13)e utilizzazione come combustibile per produrre energia da rifiuti (R1) non pericolosi costituiti da pneumatici fuori uso e scarti della lavorazione della gomma secondo l’art. 208 del d.lgs. 15212006».
 
Aggiunge che nel nuovo titolo abilitativo, alla descrizione del rifiuto ammesso (pneumatici fuori uso – CER 16.01.03), era stata aggiunta la dicitura «pneumatici usurati e camere d’aria con eventuale presenza di inquinanti superficiali (IPA< 10 ppm)», prima non prevista e che, a seguito di un controllo, si era accertato come per il rifiuto avviato alle attività di recupero non fosse stato prodotto alcun rapporto di prova relativo alla sua caratterizzazione, ipotizzandosi così le violazioni contestate.
 
Osserva, poi, che la «Marangoni s.p.a.» ha richiesto ed ottenuto la modifica dell’autorizzazione, mediante la soppressione della parte nella quale era prevista la limitazione per la presenza di inquinanti superficiali nei rifiuti avviati al recupero e ciò in quanto tale limitazione è contemplata dal D.M. 5 febbraio 1998, richiamata dall’art. 214 d.lgs. n.152/06, solo per i rifiuti con codice CER 16.01.03 destinati ad attività di recupero di materia (R3) autorizzata in regime di procedura semplificata e non anche per attività di recupero energetico (R1) quale quella esercitata dall’azienda con autorizzazione ordinaria.
 
Ciò posto, deduce che il provvedimento impugnato avrebbe errato nel ritenere applicabile, anche nel suo caso, le prescrizioni contenute nel D.M. 5 febbraio 1998 considerando norme di carattere generale quelle contenute paragrafo 10.2.2, poiché una siffatta lettura non sarebbe compatibile con le finalità del decreto ministeriale, chiaramente individuate dal legislatore.
 
3. Con un secondo motivo di ricorso lamenta ancora la violazione di legge, rilevando che il giudice del merito avrebbe omesso ogni considerazione in ordine alla sussistenza dell’elemento psicologico del reato, in quanto nessun rimprovero potrebbe muoversi all’imputato, il quale avrebbe comunque condotto l’impianto conformemente alle prescrizioni di legge che ben conosceva, tanto da segnalare alla amministrazione competente l’erronea previsione originariamente contenuta nell’autorizzazione e poi rimossa.
 
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
4. Il ricorso è infondato e non può, pertanto, essere accolto.
 
Va in primo luogo osservato che le considerazioni svolte dal ricorrente in ordine all’ambito di operatività del D.M. 5 febbraio 1998, con ampi riferimenti ad un contributo dottrinario in tema di messa in riserva agevolata dei rifiuti, appaiono corrette.
 
Come è noto, l’attività di recupero dei rifiuti è definita dall’art. 183, lett. t) d.lgs. 152\06 come «qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale (…)».
 
La medesima disposizione precisa, nell’ultimo periodo, che l’Allegato C alla parte IV del d.lgs. 152\06 riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero, tra le quali possono individuarsi, con riferimento agli pneumatici fuori uso e per quello che qui interessa, le seguenti operazioni: R1 «Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia»; R3 «Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)»; R13 «Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)».
 
Il D.M. 5 febbraio 1998, che riguarda la «individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22» è espressamente richiamato, con riferimento alle attività di recupero, dall’art. 214, comma 4 d.lgs. 152\06, il quale ne prevede l’applicabilità sino all’adozione dei decreti previsti dal comma 2 del medesimo articolo.
 
Il decreto, dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 152\06, ha subito ulteriori modifiche – rispetto a quelle già apportate nel 2003 e nel 2004 – a seguito di quanto rilevato dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 7 aprile 2004, ad opera del D.M. 5 aprile 2006 n.186 e dal d.lgs. 4\2008 (art. 2, comma 47 relativamente ai rifiuti di carta, cartone, e prodotti di carta).
 
Va peraltro ricordato che, con specifico riferimento agli pneumatici, l’art. 23, comma 2 della legge 31 luglio 2002, n. 179 dando riscontro alla Decisione 2000/532/CE del 3 maggio 2000, che aveva riformulato il codice CER 16 01 03, stabiliva, tra l’altro, che il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio era autorizzato ad apportare le conseguenti modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, come in effetti poi avveniva ad opera del D.M. 9 gennaio 2003, recante «Esclusione dei pneumatici ricostruibili dall’elenco di rifiuti non pericolosi» ove, considerata «la necessità di escludere i pneumatici ricostruibili dall’elenco dei rifiuti non pericolosi individuato dall’allegato 1 al citato decreto ministeriale 5 febbraio 1998» il quale sopprimeva la voce 10, punto 3, del suballegato 1 all’allegato 1 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 che tale tipologia di pneumatici contemplava, lasciando invece inalterata la voce 10, punto 2 concernente gli pneumatici non ricostruibili, le camere d’aria non riparabili e gli altri scarti di gomma.
 
5. Pertanto, il D.M. 5 febbraio 1998 attualmente considera, nell’Allegato 1, Suballegato 1, al punto 10.2, gli pneumatici non ricostruibili, camere d’aria non riparabili e altri scarti di gomma con codice CER 16.01.03 provenienti dall’industria della ricostruzione pneumatici, da attività di sostituzione e riparazione pneumatici e attività di servizio, da attività di autodemolizione autorizzata, autoriparazione e industria automobilistica.
 
Le attività’ considerate al punto 10.2.3 sono la messa in riserva di rifiuti di gomma [R13] con lavaggio, triturazione e/o vulcanizzazione per sottoporli alle seguenti operazioni di recupero: a) recupero nell’industria della gomma per mescole compatibili (R3); b) recupero nella produzione bitumi (R3); c) realizzazione di parabordi previo lavaggio chimico fisico se contaminato, eventuale macinazione, compattazione e devulcanizzazione (R3).
 
Il punto 10.2.2. individua così le caratteristiche del rifiuto: «pneumatici usurati e camere d’aria con eventuale presenza di inquinanti superficiali (IPA < 10 ppm); scarti di gomma di varie dimensioni e forme», mentre le caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti sono individuate dal successivo punto 10.2.4: a) manufatti in gomma nelle forme usualmente commercializzate; b) e c) bitumi e parabordi nelle forme usualmente commercializzate.
 
I rifiuti classificabili con codice CER 16.01.03 sono contemplati anche nel medesimo sub-allegato, al punto 14, tra i rifiuti speciali non pericolosi per la produzione di CDR (combustibile da rifiuti, categoria peraltro non più compresa nel d.lgs. 152\06 dopo le modifiche apportatevi dal d.lgs. 205\2010) e nel punto 17 tra i rifiuti recuperabili con processi di pirolisi o gassificazione.
 
Le quantità massime di rifiuti recuperabili sono poi indicate nell’allegato 4, suballegato 1 del medesimo decreto.
 
6. Date tali premesse, deve rilevarsi che, come correttamente osservato in ricorso, effettivamente il decreto ministeriale del 1998 è riferibile esclusivamente alle attività di recupero soggette a procedura semplificata, come è indicato nel titolo e come si rileva dall’esame del preambolo, dall’articolato e dal richiamo ad esso effettuato dal già menzionato articolo 214 d.lgs. 152\06.
 
Tali attività riguardano esclusivamente, come si è visto, il recupero di materia (riciclaggio) e non anche il recupero di energia.
 
Erra dunque il Tribunale laddove attribuisce alla disposizione richiamata una portata generale che obiettivamente non ha, essendo, come si è detto, riferita alle sole operazioni di recupero soggette a procedura semplificata, tra le quali non rientra quella svolta dal ricorrente soggetta, come pure si è detto, ad autorizzazione ordinaria.
 
7. All’inapplicabilità del decreto ministeriale all’attività svolta dal ricorrente viene attribuito, in ricorso, rilievo determinante ai fini dell’esclusione di responsabilità dell’imputato, ma così non è.
 
L’attività di recupero energetico effettuata dal ricorrente è soggetta, come si è visto, all’autorizzazione unica prevista dall’art. 208 d.lgs. n.153/06.
 
Seppure in termini estremamente generici, va ricordato che il rilascio del provvedimento autorizzatorio presuppone, come è noto, l’espletamento di un complesso procedimento amministrativo, ove l’amministrazione opera un preventivo controllo di compatibilità dell’impianto con la normativa di settore attraverso un’istruttoria tecnica, all’esito del quale viene emesso il titolo abilitativo.
 
L’autorizzazione unica, in particolare, prevede la convocazione di apposita conferenza di servizi, che rappresenta luogo procedimentale di complessiva valutazione del progetto presentato, tanto che il comma 6 dell’art. 208 assegna al provvedimento conclusivo del procedimento una funzione sostitutiva di tutti gli atti e provvedimenti ordinariamente di competenza di altre autorità territoriali, che assumono così il ruolo di interlocutori procedimentali.
 
Il provvedimento, di così ampia portata, risulta anche connotato da evidente discrezionalità, atteso che l’amministrazione può incidere anche in modo rilevante sull’attività autorizzata attraverso l’imposizione di prescrizioni che possono integrare o, addirittura, limitare l’efficacia del provvedimento.
 
Il comma 11 dell’art. 208 è inequivocabile in tal senso, disponendo che l’autorizzazione individui, in generale, le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l’attuazione dei principi di cui all’art. 178 ed «almeno» alcuni elementi specificamente indicati, quali, tra gli altri, i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati; i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalità di verifica, monitoraggio e controllo della conformità dell’impianto al progetto approvato per ciascun tipo di operazione autorizzata; le misure precauzionali e di sicurezza da adottare.
 
L’uso dell’avverbio «almeno» evidenzia come l’elencazione sia indicativa e non tassativa, cosicché l’amministrazione può apporre ulteriori clausole che delimitino ulteriormente l’attività lecitamente espletabile.
 
Alla luce di quanto appena osservato deve, pertanto, concludersi che, nella fattispecie, la previsione, da parte dell’amministrazione che ha rilasciato il titolo, di uno specifico requisito del rifiuto da recuperare (presenza di IPA< 10 ppm), risulta pienamente legittimo perché rientrante nell’ambito dell’ampia discrezionalità riconosciuta dal legislatore.
 
8. Da ciò consegue anche che le prescrizioni apposte all’autorizzazione devono ritenersi vincolanti per il soggetto autorizzato non soltanto quando traggano origine da specifiche disposizioni normative che l’atto autorizzatorio semplicemente recepisce, ma anche quando siano apposte direttamente dall’amministrazione che le rilascia nell’esercizio del suo potere discrezionale.
 
L’attribuzione di tale potere, inoltre, trova una giustificazione evidente, come pure osservato in dottrina, nella necessità di adeguare l’esercizio dell’attività autorizzata a specifiche esigenze relative al singolo insediamento attraverso l’imposizione di prescrizioni limitative o modali.
 
E’ pertanto evidente che, per quanto detto in precedenza, il destinatario del provvedimento non potrà certo ignorare le prescrizioni imposte con l’atto abilitativo e che ne delineano l’ambito di efficacia ed esercitare comunque l’attività autorizzata, pur potendo far ricorso agli ordinari strumenti di tutela qualora intenda porre in discussione la legittimità del titolo abilitante.
 
9. La inosservanza delle prescrizioni imposte è, inoltre, certamente idonea a configurare le contravvenzioni contestate.
 
Il reato previsto dall’art. 256, comma 4 d.lgs. n.152/06, come si è già avuto modo di rilevare, è reato proprio, in quanto l’agente è necessariamente il soggetto destinatario del titolo abilitativo, permanente (Sez. III n. 16890, 5 maggio 2005) e formale, poiché richiede, per la sua configurabilità, la mera inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, ovvero la carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni avendo come finalità quella di assicurare il controllo amministrativo da parte della pubblica amministrazione (Sez. III n. 6256 del 21 febbraio 2011; Sez. III n. 20277, 21 maggio 2008; Sez. III n. 35621, 27 settembre 2007; Sez. III n, 15560, 18 aprile 2007; Sez. III n. 38186, 8 ottobre 2003).
 
Analogamente, l’ipotesi contravvenzionale contemplata dall’art. 19, comma 12 del d.lgs. 133/2005 sanziona penalmente chiunque, nell’esercizio di un impianto autorizzato di incenerimento o coincenerimento, non osserva le prescrizioni contenute in diverse disposizioni richiamate, tra cui figura quella oggetto di contestazione nella fattispecie, che riguarda l’art. 7, comma 1 del medesimo decreto legislativo, il quale stabilisce che il gestore dell’impianto di incenerimento o di coincenerimento deve adottare tutte le precauzioni necessarie riguardo alla consegna e alla ricezione dei rifiuti per evitare o limitare per quanto praticabile gli effetti negativi sull’ambiente, in particolare l’inquinamento dell’aria, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee, nonché odori e rumore e i rischi diretti per la salute umana. Le misure devono inoltre soddisfare almeno le condizioni indicate nei successivi commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo, che individuano uno specifico onere di informazione e particolari procedure di ricezione del rifiuto da parte del gestore.
 
La disciplina delineata dal d.lgs. 133\2005, tuttavia, è speciale rispetto a quella generale sui rifiuti delineata dal d.lgs. 152\06 come osservato dalla Corte Costituzionale, la quale ha rilevato che l’intera disciplina contenuta nel menzionato decreto legislativo si pone «in termini di specialità rispetto alla disciplina generale riguardante gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, contenuta negli artt. 208 e ss. del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e rispetto a quella riguardante i soli impianti di incenerimento di rifiuti urbani, sottoposti all’autorizzazione integrata ambientale, già contenuta nel d.lgs. n. 59 del 2005, oggi trasfusa nel Titolo III-bis del d.lgs. n. 152 del 2006» (Corte Cost. Ord. 253, 27 luglio 2011).
 
Nella menzionata pronuncia viene altresì posto in rilievo il richiamo effettuato dal decreto legislativo al regime autorizzatorio previsto dalle disposizioni generali per la «valutazione di conformità dei singoli impianti alle prescrizioni (requisiti e condizioni) in esso contenute».
 
Al richiamato regime autorizzatorio si aggiungono, infatti, le ulteriori disposizioni contenute negli art. 4 e ss. del d.lgs. 133\2005.
 
10. Ciò posto, deve però rilevarsi che, nella fattispecie, l’oggetto della contestazione risulta, alla luce della limitata cognizione del fatto consentita a questa Corte in base al contenuto del ricorso e del provvedimento impugnato (essendo precluso l’accesso agli atti del procedimento), essere riconducibile a condotte diverse, facendosi riferimento, nel capo a), alla inosservanza di una specifica prescrizione imposta nell’atto autorizzatorio e, nel capo b) all’inosservanza delle particolari cautele imposte nella consegna e ricezione dei rifiuti. Tale evenienza, peraltro, non viene posta in neppure in discussione nel ricorso.
 
Date tali premesse, deve dunque rilevarsi che il giudice del merito, pur attribuendo al D.M. 5 febbraio 1998 un ambito di efficacia che in effetti non ha, comunque correttamente ravvisato la sussistenza delle contravvenzioni contestate laddove ha riconosciuto rilevanza penale tanto alla inosservanza della specifica prescrizione imposta nell’atto autorizzatorio quanto alla inosservanza delle ulteriori cautele richieste dal d.lgs. 133\2005.
 
11. Resta da considerare, a questo punto, l’ulteriore censura mossa con il secondo motivo di ricorso e concernente l’elemento soggettivo del reato.
 
Nella fattispecie risulta evidente, dal tenore del provvedimento impugnato, che il giudice del merito ha considerato l’intera dinamica della vicenda, dalla quale emerge che l’imputato ha scientemente disatteso le prescrizioni imposte dall’autorizzazione, tanto che ne ha sollecitato la modifica, poi ottenuta, all’amministrazione competente.
 
Tale comportamento non poteva essere considerato, come si sostiene in ricorso, quale dato sintomatico di una scrupolosa diligenza atteso che, per le ragioni in precedenza indicate, il destinatario del provvedimento autorizzatorio era tenuto ad osservarne le prescrizioni.
 
12, Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.
 
P.Q.M.
 
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
 
Così deciso in data 9.4.2013

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