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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Rifiuti Numero: 22270 | Data di udienza: 17 Febbraio 2017

RIFIUTI – Reato di trasporto abusivo – Requisiti di configurabilità – Autonoma rilevanza penale – Fattispecie: Attività di raccolta, recupero e trasporto – CODICE DELL’AMBIENTE – Gestione dei rifiuti – Reato di raccolta e trasporto illecito di rifiuti – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Confisca obbligatoria del mezzo di trasporto – Terzo estraneo al reato – Onere di provare la buona fede.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 9 Maggio 2017
Numero: 22270
Data di udienza: 17 Febbraio 2017
Presidente: AMOROSO
Estensore: Di Nicola


Premassima

RIFIUTI – Reato di trasporto abusivo – Requisiti di configurabilità – Autonoma rilevanza penale – Fattispecie: Attività di raccolta, recupero e trasporto – CODICE DELL’AMBIENTE – Gestione dei rifiuti – Reato di raccolta e trasporto illecito di rifiuti – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Confisca obbligatoria del mezzo di trasporto – Terzo estraneo al reato – Onere di provare la buona fede.



Massima

 



CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 09/05/2017 (Ud. 17/02/2017) Sentenza n.22270



RIFIUTI – Reato di trasporto abusivo – Requisiti di configurabilità – Autonoma rilevanza penale – Fattispecie: Attività di raccolta, recupero e trasporto.
 
Ai fini della configurabilità del reato consumato di trasporto di rifiuti senza autorizzazione per trasporto si intende qualsiasi trasferimento di rifiuti anche per breve tratto, non essendo necessario che il trasportatore raggiunga il luogo di destinazione. Sicché, ogni condotta tipizzata dalla norma incriminatrice di cui all’articolo 6, comma 1, lettera d), n. 1 del decreto-legge n. 172 del 2008, convertito in legge L. n. 210 del 2008 (analogamente alla previsione di cui all’articolo 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006) è dotata di un’autonoma rilevanza penale e, sotto il profilo dell’offesa al bene protetto, possiede perciò una propria potenzialità e carica lesiva che espone a rischio l’ambiente impedendo alla Pubblica amministrazione i controlli sulle attività di gestione, funzionali ad assicurare che dette attività vengano compiute senza produrre danno alla salute o all’ambiente. Nella specie, è stata contestata l’attività di raccolta, recupero e trasporto che costituiscono fattispecie tra di loro alternative, con la conseguenza della configurazione del reato di raccolta.
 
 

CODICE DELL’AMBIENTE – Gestione dei rifiuti – Reato di raccolta e trasporto illecito di rifiuti – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Confisca obbligatoria del mezzo di trasporto – Terzo estraneo al reato – Onere di provare la buona fede.
 
In tema di gestione dei rifiuti, al fine di evitare la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto prevista per il reato di raccolta e trasporto illecito di rifiuti (art. 6 comma 1-bis del D.L. 6 novembre 2008, n. 172, conv. in L. 30 dicembre 2008, n. 210), incombe al terzo estraneo al reato, individuabile in colui che non ha partecipato alla commissione dell’illecito ovvero ai profitti che ne sono derivati, l’onere di provare la sua buona fede, ovvero che l’uso illecito della “res” gli era ignoto e non collegabile ad un suo comportamento colpevole o negligente (Cass. Sez. 3, n. 12473 del 02/12/2015, dep. 2016, Liguori; Sez. 3, n. 18515 del 16/01/2015, Ruggeri).
 

(conferma sentenza del 07/04/2016 CORTE DI APPELLO DI NAPOLI) Pres. AMOROSO, Rel. DI NICOLA, Ric. D’Aniello ed altro
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 09/05/2017 (Ud. 17/02/2017) Sentenza n.22270

SENTENZA

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 09/05/2017 (Ud. 17/02/2017) Sentenza n.22270
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
sui ricorsi proposti da:
 
D’Aniello Michele, nato a Villaricca il 28-01-1973
 
D’Aniello Annamaria, nata a Villaricca il 05-11-1981
 
avverso la sentenza del 07-04-2016 della corte di appello di Napoli;
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
 
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Giulio Romano che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso di D’Aniello Michele e per il rigetto del ricorso di D’Aniello Annamaria.
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Michele ed Annamaria D’Aniello ricorrono per cassazione impugnando la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato quella emessa dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva condannato Michele D’Aniello alla pena di mesi tre di reclusione ed euro 6.000,00 di multa perché ritenuto responsabile del delitto previsto dall’articolo 6, comma 1, lettera d), n. 1 del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172 convertito in legge L. 30 dicembre 2008, n. 210 perché, alla guida di un autocarro Fiat 35 targato AZ 591 DP effettuava un’attività di raccolta, recupero e trasporto, mediante il predetto automezzo, di rifiuti speciali non pericolosi (circa 3 m3 di materiali da demolizione, codice CER 170901, 170902, 170903) in assenza della prescritta autorizzazione ed aveva disposto la confisca dell’autocarro appartenente all’azienda denominata “Medio edile S.a.S.” della quale era legale rappresentante Annamaria D’Aniello.
 
2. Per l’annullamento dell’impugnata sentenza i ricorrenti, tramite il comune difensore, affidano il ricorso a due motivi, qui enunciati ai sensi dell’articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
 
2.1. Con il primo motivo, che è esclusivo del ricorrente Michele D’Aniello, è denunciata l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale nonché il difetto di motivazione (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), del codice di procedura penale), sul rilievo che erroneamente i giudici del merito hanno ritenuto l’ipotesi consumata invece di quella tentata del delitto contestato.
 
Si sostiene che non si sarebbe tenuto conto, e neppure motivato al riguardo, del fatto che il ricorrente era stato sorpreso mentre trasportava i materiali senza autorizzazione ma a poca distanza dal luogo del prelevamento dei rifiuti, circostanza che comporterebbe, secondo la prospettazione del ricorrente, l’insussistenza del reato consumato e l’integrazione di quello tentato, con conseguente riduzione della pena in concreto inflitta.
 
2.2. Con il secondo motivo, che è esclusivo della ricorrente Annamaria D’Aniello, si deduce l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale (articolo 606, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale), avuto riguardo alla confisca del mezzo adibito per il trasporto dei rifiuti.
 
Si afferma che la ricorrente è stata assolta dalla contestazione di aver eseguito, in concorso con l’esecutore materiale del reato, il delitto contestato, rivestendo pertanto la veste di persona estranea al reato in quanto inconsapevole dell’attività posta in essere dal coimputato, essendo emerso in dibattimento, dalle dichiarazioni rese da quest’ultimo, che il fatto di cui all’imputazione fosse frutto di un’iniziativa personale dello stesso non collegata all’attività svolta dalla società “Medio edile S.a.S.”, con la conseguenza che, riguardo alla sua posizione di terzo incolpevole del veicolo, i giudici del merito sarebbero dovuti pervenire, sulla base di un’interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata, a ritenere ~ la misura di sicurezza in esame s~be soggetta alla previsione dell’articolo 240, comma 3, del codice penale, laddove si prevede che la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto non opera ove queste appartengono a persona estranea al reato.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. I ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza dei motivi sollevati.
 
2. Quanto al primo motivo, proposto nell’interesse di Michele D’Aniello, occorre ricordare come al ricorrente sia stata contestata, oltre alla condotta di trasporto, anche quella di raccolta dei rifiuti, realizzata in violazione dei regimi amministrativi di controllo connessi alle varie fasi della gestione e che consiste nell’operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto.
 
Ogni condotta tipizzata dalla norma incriminatrice di cui all’articolo 6, comma 1, lettera d), n. 1 del decreto-legge n. 172 del 2008, convertito in legge L. n. 210 del 2008 (analogamente alla previsione di cui all’articolo 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006) è dotata di un’autonoma rilevanza penale e, sotto il profilo dell’offesa al bene protetto, possiede perciò una propria potenzialità e carica lesiva che espone a rischio l’ambiente impedendo alla Pubblica amministrazione i controlli sulle attività di gestione, funzionali ad assicurare che dette attività vengano compiute senza produrre danno alla salute o all’ambiente.
 
Il ricorrente sostiene di essere stato fermato alla guida dell’autocarro al cui interno erano stati caricati i rifiuti non pericolosi allorquando il mezzo si trovava ancora all’interno del cantiere o nelle sue prossime adiacenze ma ciò non lo esonera da alcuna responsabilità essendogli stata contestata l’attività di raccolta, recupero e trasporto che costituiscono fattispecie tra di loro alternative, con la conseguenza che quanto meno il reato di raccolta deve ritenersi ampiamente consumato.
 
Peraltro, ai fini della configurabilità del reato consumato di trasporto di rifiuti senza autorizzazione, posto che il ricorrente fu fermato alla guida del mezzo, per trasporto si intende qualsiasi trasferimento di rifiuti anche per breve tratto, non essendo necessario che il trasportatore raggiunga il luogo di destinazione. 
 
3. Quanto al secondo motivo, proposto nell’interesse di Annamaria D’Aniello, la Corte di appello, con logica ed adeguata motivazione, ha escluso l’ipotesi di affidamento incolpevole, tenuto conto dell’inserimento anche della ricorrente nella società per la quale il suo mezzo era stato utilizzato, a fini di illecito smaltimento, cosicché lo stretto rapporto aziendale e familiare con l’autore del reato, unitamente all’assenza di prova della totale ed incolpevole buona fede, hanno portato logicamente ad escludere la fondatezza della richiesta di revoca della confisca.
 
Nel pervenire a tale conclusione la corte territoriale si è attenuta al principio secondo il quale, in tema di gestione dei rifiuti, al fine di evitare la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto prevista per il reato di raccolta e trasporto illecito di rifiuti (art. 6 comma 1-bis del D.L. 6 novembre 2008, n. 172, conv. in L. 30 dicembre 2008, n. 210), incombe al terzo estraneo al reato, individuabile in colui che non ha partecipato alla commissione dell’illecito ovvero ai profitti che ne sono derivati, l’onere di provare la sua buona fede, ovvero che l’uso illecito della “res” gli era ignoto e non collegabile ad un suo comportamento colpevole o negligente (Sez. 3, n. 12473 del 02/12/2015, dep. 2016, Liguori, Rv. 266482; Sez. 3, n. 18515 del 16/01/2015, Ruggeri, Rv. 263772).
 
4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per ciascun ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento e, non essendovi ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità” (Corte cost. sent. 13 giugno 2000, n. 186), si deve anche disporre che ciascun ricorrente versi la somma determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.
 
Così deciso il 17/02/2017
 
 
 
 
 

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