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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 19900 | Data di udienza: 12 Dicembre 2018

RIFIUTI – Fanghi derivanti dalle deiezioni animali – Natura di rifiuti pericolosi – Esclusione – Giurisprudenza. 


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 9 Maggio 2019
Numero: 19900
Data di udienza: 12 Dicembre 2018
Presidente: ANDREAZZA
Estensore: GENTILI


Premassima

RIFIUTI – Fanghi derivanti dalle deiezioni animali – Natura di rifiuti pericolosi – Esclusione – Giurisprudenza. 



Massima

 



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 09/05/2019 (Ud. 12/12/2018), Sentenza n.19900

 
RIFIUTI – Fanghi derivanti dalle deiezioni animali – Natura di rifiuti pericolosi – Esclusione – Giurisprudenza.
 
Le deiezioni animali in assenza di altra specificazione, debbono essere considerate rifiuti non pericolosi. Nella fattispecie, pertanto, non si integra il reato di attività di gestione dei rifiuti non autorizzata, ex art. 256, comma 1, lettera b) , e 6, del dlgs n. 152 del 2006, per aver smaltito illecitamente rifiuti sanitari e fanghi provenienti dalla conduzione di due canili.
 
(annulla senza rinvio per prescrizione del reato sentenza n. 982/2018 – CORTE DI APPELLO DI CATANIA 6/3/2018) Pres. ANDREAZZA, Rel. GENTILI, Ric. Bongiorno

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 09/05/2019 (Ud. 12/12/2018), Sentenza n.19900

SENTENZA

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 09/05/2019 (Ud. 12/12/2018), Sentenza n.19900
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis 
  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
 
sul ricorso proposto da BONGIORNO Mario, nato a Giarre (Ct);
 
avverso la sentenza n. 982/2018 della Corte di appello di Catania del 6 marzo 2018;
 
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
 
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI; 
 
sentito il Procuratore generale, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Pietro MOLINO, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
 
RITENUTO IN FATTO
 
Con sentenza del 6 marzo 2018 la Corte di appello di Catania, respinto il gravame di fronte a lei presentato dall’imputato, ha confermato la decisione assunta il precedente 3 ottobre 2016 dal Tribunale di Catania con la quale venne dichiarata la penale responsabilità di Bongiorno Mario in ordine ai reati di cui agli artt. 81, cpv, cod. pen. e 256, commi 1, lettera b) , e 6, del dlgs n. 152 del 2006, per avere egli, nella qualità indicata in atti, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, smaltito illecitamente rifiuti sanitari e fanghi provenienti dalla conduzione da lui operata di due canili.
 
In tale occasione la Corte etnea ha anche confermato il trattamento sanzionatorio inflitto a carico del prevenuto e determinato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nella misura di mesi sei di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda, con la concessione della sospensione condizionale della pena.
 
Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione l’imputato, assistito dal proprio difensore fiduciario, affidando le sue doglianze a due motivi di impugnazione.
 
Con il primo motivo è contestata la illogicità e contraddittorietà della sentenza impugnata, in quanto in essa si descrive una situazione di fatto (cioè la tracimazione dei rifiuti costituiti dai fanghi di risulta dello stabulario del canile) che non è documentata da alcun atto di indagine; è altresì censurata la assenza di motivazione in ordine alla natura sanitaria di rifiuti di cui è affermata la presenza.
 
Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta la violazione di legge in ordine alla qualificazione dei rifiuti di cui al capo di imputazione come rifiuti pericolosi.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
Il ricorso proposto è fondato.
 
Deve essere, infatti, osservato che la contestazione mossa al Bongiorno ha ad oggetto la condotta consistente nell’illecito smaltimento di rifiuti sanitari e di fanghi provenienti dall’allevamento di cani da lui gestito in due distinti canili; il fatto accertato e come tale descritto nella sentenza impugnata attiene, viceversa, al deposito incontrollato di rifiuti, costituiti dalle deiezioni canine, determinatosi a causa della tracimazione sul terreno circostante le vasche di raccolta delle acque reflue – provenienti dagli stabulari ove erano alloggiati gli animali – esondanti rispetto alla capacità delle vasche stesse. 
 
Come è agevole verificare attraverso la comparazione fra il contenuto del capo di imputazione contestato al Bongiorno, nel quale è indicato un comportamento consistente nell’illecito smaltimento di rifiuti sanitari e di fanghi provenienti da un allevamento di cani, e la descrizione del fatto accertato riportata nella sentenza impugnata, in cui si rileva la tracimazione delle acque reflue dei fanghi di sedimentazione provenienti dai predetti allevamenti ed il loro incontrollato spandimento sul terreno circostante, vi è un evidente scarto fenomenico fra il fatto accertato e quello contestato, trattandosi di condotte fra loro sostanzialmente diverse, la prima, appunto consistente in una, in ipotesi, illecita attività di gestione dei rifiuti finalizzata al loro smaltimento, mentre la secondo è riguardante l’avvenuto deposito incontrollato, tramite spandimento sul terreno prossimo alle vasche di decantazione, dei reflui di allevamento causato dalla insufficiente capienza delle vasche in questione.
 
Frutto di una autentica petizione di principio contenuta nella sentenza impugnata, priva sul punto di qualsivoglia riscontro dimostrativo, è, poi, la attribuzione ai rifiuti in questione della qualifica di rifiuti sanitari (oggetto del secondo motivo di doglianza), da cui è fatta discendere la loro natura di rifiuti pericolosi.
 
Al riguardo, si aggiunge, che neppure è possibile ricavare tale attribuzione di pericolosità in funzione della natura accertata dei predetti rifiuti (fanghi derivanti dalla raccolta dalle deiezioni canine), posto che, come questa Corte ha chiarito, in assenza di altra specificazione, le deiezioni animali debbono essere considerate rifiuti non pericolosi (cfr.: Corte di cassazione, Sezione III penale, 22 marzo 2013, n. 13739; 29 ottobre 2007, n. 39880).
 
Non vi è luogo ad annullamento con rinvio della sentenza impugnata, posto che, non apparendo evidente la possibilità di un’assoluzione del prevenuto con formula completamente liberatoria, la sentenza della Corte territoriale catanese va annullata senza rinvio prevalendo la formula di proscioglimento relativa all’avvenuta estinzione del reato per prescrizione, maturata a decorrere dal 1 luglio 2018.
 
P.Q.M.
 
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati contestati estinti per prescrizione.
 
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2018

 

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