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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali Numero: 28699 | Data di udienza: 30 Marzo 2017

* BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Immobile abusivo in zona sottoposta a vincolo paesaggistico – Assenza delle prescritte autorizzazioni – Violazione dei sigilli – Ipotesi delittuosa di cui all’art. 181, c.1-bis d.lgs. n. 42/2004 – Giurisprudenza – Art. 349 c.p..


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 9 Giugno 2017
Numero: 28699
Data di udienza: 30 Marzo 2017
Presidente: SAVANI
Estensore: Andreazza


Premassima

* BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Immobile abusivo in zona sottoposta a vincolo paesaggistico – Assenza delle prescritte autorizzazioni – Violazione dei sigilli – Ipotesi delittuosa di cui all’art. 181, c.1-bis d.lgs. n. 42/2004 – Giurisprudenza – Art. 349 c.p..



Massima

 

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 09/06/2017 (Ud. 30/03/2017) Sentenza n.28699



BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Immobile abusivo in zona sottoposta a vincolo paesaggistico – Assenza delle prescritte autorizzazioni – Violazione dei sigilli – Ipotesi delittuosa di cui all’art. 181, c.1-bis d.lgs. n. 42/2004.
 
Ai fini dell’integrazione dell’ipotesi delittuosa di cui all’art. 181, comma 1-bis del d.lgs. n. 42 del 2004, non è più sufficiente che la condotta ricada su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori o su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell’articolo 142, essendo anche necessario che le opere realizzate siano di notevole impatto volumetrico e che superino, dunque, i limiti quantitativi previsti dalla lett. b) dell’art. 181, comma 1-bis (da ultimo in tal senso, Sez.3, n. 35596 del 18/05/2016, dep. 29/08/2016, Esposito).
 
 
(riforma sentenza della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI dell’11/06/2013) Pres. SAVANI, Rel. ANDREAZZA, Ric. Palmieri 
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 09/06/2017 (Ud. 30/03/2017) Sentenza n.28699

SENTENZA

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 09/06/2017 (Ud. 30/03/2017) Sentenza n.28699

 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da Palmieri Crescenzo, n. a Boscoreale il 12/03/1967;
 
avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli in data 11/06/2013;
 
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
 
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale G. Corasaniti, che ha concluso per il rigetto;
 
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Palmieri Crescenzo ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli in data 11/06/2013 laddove la stessa ha confermato la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata di condanna per i reati di cui agli artt.181, comma 1 bis, del d.lgs. n. 42 del 2004 rispettivamente contestati ai capi d) dei procedimenti n. 1131/06 e n. 537/07 per avere, nelle date del 04/02/2006 e 21/01/2007, eseguito opere su aree dichiarate di notevole interesse pubblico in assenza dell’autorizzazione prescritta, e per il reato di cui all’art. 349 cpv. cod. pen., contestato al capo f) del proc. n. 537/07, per avere, nella qualità di custode giudiziario del manufatto realizzato in assenza delle prescritte autorizzazioni, violato i sigilli apposti il 04/02/2006 al fine di assicurare la conservazione e l’identità delle opere.
 
2. Con un primo motivo lamenta l’assoluta inesistenza della motivazione per avere la Corte d’Appello omesso di indicare i motivi per cui non ha pronunciato sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..
 
3. Con un secondo motivo chiede venga dichiarata l’estinzione dei reati per intervenuta prescrizione.
 
4. I motivi di ricorso sono inammissibili.
 
Il primo motivo, meramente invocante la mancanza di motivazione in ordine alla applicabilità dell’art. 129 cit., senza ulteriori specificazioni, è, infatti, del tutto generico, mentre il secondo, anche a volerlo ritenere specifico, è inammissibile essendo la prescrizione maturata, per il reato di cui all’art. 349 cod. pen., solo in data 19/09/2014 (ovvero alla scadenza di anni sette e mesi sei a decorrere dal 21/01/2007 oltre a giorni sessanta di sospensione per il rinvio in data 30/04/2007 dovuto a legittimo impedimento del Difensore) e, dunque, posteriormente alla pronuncia della sentenza impugnata.
 
Tuttavia, quanto ai reati ex art. 181 comma 1 bis cit. di cui ai capi d) delle imputazioni, va considerato che, con sentenza n. 56 del 2016, la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 181, comma 1 bis, lett. a), del d. lgs. cit. nella parte in cui, anche quando non risultino superati i limiti quantitativi previsti dalla successiva lettera b), punisce con la sanzione della reclusione da uno a quattro anni, anziché con le pene più lievi previste dal precedente comma 1, colui che, senza la prescritta autorizzazione o in difformità da essa, esegua lavori di qualsiasi genere su immobili o aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche, siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori.
 
A seguito dell’intervento del Giudice delle leggi, dunque, ai fini dell’integrazione dell’ipotesi delittuosa di cui all’art. 181, comma 1-bis cit. non è più sufficiente che la condotta ricada su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori o su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell’articolo 142, essendo anche necessario che le opere realizzate siano di notevole impatto volumetrico e che superino, dunque, i limiti quantitativi previsti dalla lett. b) dell’art. 181, comma I-bis (da ultimo in tal senso, Sez.3, n. 35596 del 18/05/2016, dep. 29/08/2016, Esposito, Rv. 267651).
 
Nel caso di specie appare evidente, dalla stessa descrizione delle opere abusivamente realizzate, come emergenti dal capo di imputazione, che in nessun caso tali limiti risultano superati sicché, qualificati i reati come contravvenzioni ai sensi dell’art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004, occorre dichiararne, anche d’ufficio, la prescrizione, rispettivamente intervenuta (dovendo ai cinque anni ex artt. 157 e 161 cod. pen. essere aggiunta la già menzionata sopra sospensione), per il reato di cui al proc. n. 1131/06, in data 03/04/2011 e, per il reato di cui al proc. n. 537/07, in data 19/03/2012.
 
A ciò consegue, inoltre, la esclusione degli aumenti di pena operati dalla sentenza con riguardo a tali contravvenzioni residuando così la definitiva pena, per l’unico reato ex art. 349 cod. pen. rimasto, di mesi dieci di reclusione ed euro 150,00 di multa come già calcolata dalla sentenza impugnata.
 
P.Q.M.
 
Riqualificati i delitti di cui all’ art. 181, comma 1 bis, del d.lgs. n. 42 del 2004 nelle contravvenzioni di cui all’ art. 181, comma 1 del d. lgs. cit., annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente a tali reati perché estinti per prescrizione; dichiara inammissibile nel resto il ricorso rideterminando la pena in mesi dieci di reclusione ed euro 150,00 di multa.
 
Roma, 30 marzo 2017
 

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