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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 36380 | Data di udienza: 7 Luglio 2015

DIRITTO URBANISTICO – Manufatto abusivo – Ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna – Giudice dell’esecuzione – Obbligo di revoca – Art. 31 d.P.R. n. 380/2001 – Sanatoria dell’abuso – Verificare legittimità dell’atto concessorio.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 9 Settembre 2015
Numero: 36380
Data di udienza: 7 Luglio 2015
Presidente: Fiale
Estensore: Pezzella


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – Manufatto abusivo – Ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna – Giudice dell’esecuzione – Obbligo di revoca – Art. 31 d.P.R. n. 380/2001 – Sanatoria dell’abuso – Verificare legittimità dell’atto concessorio.



Massima

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 09/09/2015, (Ud. 7/07/2015) Sentenza n.36380

 

DIRITTO URBANISTICO – Ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna – Revoca – Natura. 
 
In tema di reati edilizi, l’ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna, per la sua natura di sanzione amministrativa applicata dall’autorità giudiziaria, non è suscettibile di passare in giudicato essendone sempre possibile la revoca quando esso risulti assolutamente incompatibile con i provvedimenti della P.A. che abbiano conferito all’immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l’abusività (conf.  Cass. sez. 3, n. 3456 del 21.11.2012 dep.  23.1.2013, Oliva, rv. 254426, in cui la Corte, nell’affermare il principio, ha annullato il provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca dell’ordine di demolizione emesso nonostante la pendenza della procedura di condono). 
 

DIRITTO URBANISTICO – Manufatto abusivo – Ordine di demolizione – Giudice dell’esecuzione – Obbligo di revoca – Art. 31 d.P.R. n. 380/2001.
 
Il giudice dell’esecuzione ha l’obbligo di revocare l’ordine di demolizione del manufatto abusivo impartito con la sentenza di condanna o di patteggiamento, ove sopravvengano atti amministrativi con esso del tutto incompatibili, ed ha, invece, la facoltà di disporne la sospensione quando sia concretamente prevedibile e probabile l’emissione, entro breve tempo, di atti amministrativi incompatibili (Cass. sez. 3, n. 24273 del 24.3.2010, Petrone, rv. 247791). Nello specifico, il giudice dell’esecuzione, investito della richiesta di revoca o di sospensione dell’ordine di demolizione delle opere abusive di cui all’art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001 in conseguenza della presentazione di una istanza di condono o sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, è tenuto a esaminare i possibili esiti ed i tempi di conclusione del procedimento amministrativo e, in particolare: a) il prevedibile risultato dell’istanza e la sussistenza di eventuali cause ostative al suo accoglimento; b) la durata necessaria per la definizione della procedura, che può determinare la sospensione dell’esecuzione solo nel caso di un suo rapido esaurimento (Cass. sez. 3, n. 47263 del 25.9.2014, Russo, rv. 261212; sez. 3, n. 42978 del 17.10.2007, Parisi, rv. 238145).
 
 
DIRITTO URBANISTICO – Manufatto abusivo – Sanatoria dell’abuso – Verificare legittimità dell’atto concessorio.
 
L’ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna è suscettibile di revoca quando risulti assolutamente incompatibile con atti amministrativi della competente autorità, che abbiano conferito all’immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l’abusività, fermo restando il potere-dovere del giudice dell’esecuzione di verificare la legittimità dell’atto concessorio sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio (sez. 3, n. 47402 del 21.10.2014, Chisci ed altro, rv. 260972). 
 
 
(dich. il ric. inamm. avverso ordinanza n. 317/2014 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del 19/06/2014)  Pres. Fiale, Rel. Pezzella, Ric. Falanga. 
 
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 9/09/2015 (Ud. 07/07/2015) Sentenza n.36380

SENTENZA

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta dagli ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Omissis

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

– sul ricorso proposto da: FALANGA ANDREA FERDINANDO N. IL 16/06/1947 avverso l’ordinanza n. 317/2014 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del 19/06/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA;
– lette le conclusioni del PG Dott. Pasquale Famiani che ha chiesto: dichiarazione inammissibilità del ricorso, adottando i provvedimenti di cui all’art.616 c.p.p.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 19 giugno 2014 rigettava l’incidente di esecuzione proposto da FALANGA ANDREA FERDINANDO volto ad ottenere la revoca, ovvero la sospensione, dell’ingiunzione a demolire n.277/98 RE.SA, emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Sezione Urbanistica Ufficio Demolizioni in data 16.1.2014, in relazione alla sentenza di condanna n. 2174, emessa in data 27.10.1993 dalla Pretura Circondariale di Napoli – Ufficio GIP, esecutiva il 15.12.1995.

2. Ricorre per la cassazione di tale provvedimento, a mezzo del proprio difensore di fiducia, Falanga Andrea Ferdinando, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:
• Nullità dell’ordinanza emessa in violazione dell’art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 1 quinquies e sexies della L. n. 431/1985 ed altro.
Il ricorrente deduce che l’ordinanza impugnata non affronterebbe le tematiche di merito, con evidenti carenze in punto di diritto e illogicità motivazionale.
Il GIP si sarebbe limitato ad una analisi della normativa statale senza relazionare la stessa normativa con la legislazione regionale in materia amministrativa.
L’analisi normativa risulterebbe, quindi, incompleta e male articolata.

Il giudice avrebbe ritenuto di negare la sospensione sul presupposto che l’iter amministrativo della domanda in sanatoria, fosse stato respinto. L’illogicità della motivazione del provvedimento emergerebbe laddove la domanda di condono, prodotta attraverso l’incidente di esecuzione, viene ritenuta inidonea a produrre un futuro provvedimento amministrativo che si ponga in insanabile contrasto con l’ordine di demolizione, riportandosi erroneamente all’art. 32 della L.47/85. Il giudice avrebbe ritenuto che, non avendo il Falanga impugnato il silenzio rifiuto, non si sarebbe formato il silenzio assenso e che la domanda viziata non sarebbe idonea a sospendere o revocare l’ordine di demolizione. Detto iter argomentativo non terrebbe conto della particolarità del procedimento dell’istanza di condono presentata dal Falanga, nella Regione Campania, in una zona assoggetta a perimetrazione per il rischio vulcanico. La domanda di condono, infatti, pur ricadendo l’immobile in zona vincolata, in ossequio al disposto dell’art. 9 comma 5 della legge Reg. Camp. N.10/94 non è assoggettabile all’ipotesi del silenzio rifiuto.
Richiama una decisione del Tar ed una decisione di questa Corte in un caso che ritiene sovrapponibile al presente.

Sottolinea che sarebbe concretamente prevedibile l’ottenimento di un provvedimento in contrasto con l’ordine di demolizione.

Il ritardo nella definizione del procedimento amministrativo sarebbe imputabile alla mancata preventiva adozione del Piano strategico Operativo di cui all’art. 1, comma 3, L.R. 21/2003.

Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con tutte le conseguenze di legge. Il P.G. presso questa Suprema Corte in data 30.10.2014 ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, adottando i provvedimenti di cui all’art. 616 cod. proc. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

2. Ed invero, l’ordinanza impugnata appare correttamente motivata e fare buon governo dei principi di diritto più volte affermati da questa Corte di legittimità in materia. Va ricordato in proposito che in tema di reati edilizi, l’ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna, per la sua natura di sanzione amministrativa applicata dall’autorità giudiziaria, non è suscettibile di passare in giudicato essendone sempre possibile la revoca quando esso risulti assolutamente incompatibile con i provvedimenti della P.A. che abbiano conferito all’immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l’abusività (così questa sez. 3, n. 3456 del 21.11.2012 dep. il 23.1.2013, Oliva, rv. 254426, in cui la Corte, nell’affermare il principio, ha annullato il provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca dell’ordine di demolizione emesso nonostante la pendenza della procedura di condono). Il giudice dell’esecuzione ha l’obbligo di revocare l’ordine di demolizione del manufatto abusivo impartito con la sentenza di condanna o di patteggiamento, ove sopravvengano atti amministrativi con esso del tutto incompatibili, ed ha, invece, la facoltà di disporne la sospensione quando sia concretamente prevedi-bile e probabile l’emissione, entro breve tempo, di atti amministrativi incompatibili (cfr. sez. 3, n. 24273 del 24.3.2010, Petrone, rv. 247791). Nello specifico, il giudice dell’esecuzione, investito della richiesta di revoca o di sospensione dell’ordine di demolizione delle opere abusive di cui all’art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001 in conseguenza della presentazione di una istanza di condono o sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, è tenuto a esaminare i possibili esiti ed i tempi di conclusione del procedimento amministrativo e, in particolare: a) il prevedibile risultato dell’istanza e la sussistenza di eventuali cause ostative al suo accoglimento; b) la durata necessaria per la definizione della procedura, che può determinare la sospensione dell’esecuzione solo nel caso di un suo rapido esaurimento (cfr. ex multis sez. 3, n. 47263 del 25.9.2014, Russo, rv. 261212; sez. 3, n. 42978 del 17.10.2007, Parisi, rv. 238145). E’ stato anche precisato che l’ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna è suscettibile di revoca quando risulti assolutamente incompatibile con atti amministrativi della competente autorità, che abbiano conferito all’immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l’abusività, fermo restando il potere-dovere del giudice dell’esecuzione di verificare la legittimità dell’atto concessorio sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio (sez. 3, n. 47402 del 21.10.2014, Chisci ed altro, rv. 260972).

3. Nel caso che ci occupa, come correttamente sottolineato dal G.E. di Napoli, tali condizioni non sussistono nella specie, in quanto, allo stato, il rilascio di condono edilizio costituisce una mera eventualità; che, per giunta, ricadendo il manufatto in zona vincolata, è necessario, ai sensi dell’art. 32 1. n. 47 del 1985, il parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo. Viene rilevato anche che tale parere, per stessa ammissione del ricorrente, non è stato rilasciato, con conseguente formazione, in base alla predetta norma, del silenzio-rifiuto sulla relativa richiesta, provvedimento implicito che peraltro non risulta neppure impugnato dal ricorrente; Quanto alla parte in cui il ricorrente invoca, quale norma applicabile alla fattispecie, l’art. 9 della L. R. Campania 18 novembre 2004, n. 10 – la quale prevede una speciale procedura di “definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, capo IV, ed alla legge 23 dicembre 1994, n. 724, articolo 39” – è inammissibile in primo luogo per la novità della questione, proposta per la prima volta in questa sede e non sottoposta al G.E.. Ed invero in proposito questa Corte di legittimità ha precisato (cfr. sez. 5, n. 9 del 4.1.2000, Rotondi, rv 215976) che anche in terna di incidente di esecuzione, il ricorso per cassazione non può devolvere questioni diverse da quelle proposte con la richiesta e sulle quali il giudice di merito non è stato chiamato a decidere. Peraltro, dalla dichiarata inammissibilità in sede di legittimità non deriva, in concreto, lesione alcuna per la parte, che ben potrà far valere la diversa questione con altra richiesta, dal momento che il divieto del “ne bis in idem” non opera per le nuove istanze, fondate su presupposti di fatto e motivi di diritto prima non prospettati”). Sul punto, inoltre, il ricorso è generico, in quanto il ricorrente invoca la norma regionale senza farsi carico di indicare la tipologia di vincolo, al fine di verificare se lo stesso consenta o meno di accedere alla sanatoria, Ed infatti, questa Corte (cfr. sul punto questa sez. 3, n. 40198 del 2.7.2009, Trofa, rv. 244897) ha ritenuto che la speciale procedura prevista dall’art. 9 della predetta legge regionale campana non può essere interpretata in senso confliggente con la legge nazionale che consente la condonabilità degli abusi in zona vincolata negli stretti limiti previsti dall’art. 32 del 30.9.2003, n. 269, conv. con modd. in L. 24 novembre 2003, n. 326. La stessa norma regionale, peraltro, non riguarda qualsiasi abuso in zona vincolata, ma, al comma 5, limita il suo campo di applicazione, sia nella versione originaria (secondo cui “le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli abusi edilizi realizzati nelle aree del territorio regionale sottoposte ai vincoli di cui alla legge n 47/1985 articolo 33”), sia (anche con minore intensità) in quella introdotta dall’art. 1, comma 72, lettera b), L.R. 7.8.2014 n. 16 secondo cui “Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli abusi edilizi realizzati sulle aree del territorio regionale sottoposte ai vincoli dell’articolo 33 della 47/1985, compresi quelli indicati specificatamente alle lettere a), b), c), d), del medesimo articolo solo ed esclusivamente se i predetti vincoli comportano l’inedificabilità assoluta delle aree su cui insistono e siano stati imposti prima del-la esecuzione delle opere stesse”). In ultimo va sottolineato che la sentenza richiamata nel ricorso è relativa ad un caso diverso in cui era stata rilasciata una concessione edilizia in sanatoria.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 7 luglio 2015

 

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