DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Reati edilizi, urbanistici o paesaggistici – Opera abusiva – Elementi per il sequestro – Presupposto dell’offensività – Valutazione del giudice – Asserita difformità tra l’opera indicata nella richiesta di autorizzazione e l’opera realizzata – Perfezionamento in forza dell’istituto del silenzio-assenso – Illegittimità del sequestro – Presupposti – Artt. 44, 95, d.P.R. n. 380/2001 – Art. 181, d.lgs. n. 42/ 2004 – Artt. 55 e 1161 cod. nav. – L. n. 394/1991 – Art. 734 cod. pen..
Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 9 Settembre 2019
Numero: 37363
Data di udienza: 25 Giugno 2019
Presidente: IZZO
Estensore: CORBETTA
Premassima
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Reati edilizi, urbanistici o paesaggistici – Opera abusiva – Elementi per il sequestro – Presupposto dell’offensività – Valutazione del giudice – Asserita difformità tra l’opera indicata nella richiesta di autorizzazione e l’opera realizzata – Perfezionamento in forza dell’istituto del silenzio-assenso – Illegittimità del sequestro – Presupposti – Artt. 44, 95, d.P.R. n. 380/2001 – Art. 181, d.lgs. n. 42/ 2004 – Artt. 55 e 1161 cod. nav. – L. n. 394/1991 – Art. 734 cod. pen..
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 09/09/2019 (Ud. 25/06/2019), Sentenza n.37363
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Reati edilizi, urbanistici o paesaggistici – Opera abusiva – Elementi per il sequestro – Presupposto dell’offensività – Valutazione del giudice – Artt.44, 95, d.P.R. n. 380/2001 – Art. 181, d.lgs. n. 42/ 2004 – Artt. 55 e 1161 cod. nav. – L. n. 394/1991 – Art. 734 cod. pen.
In tema di reati edilizi o urbanistici, la valutazione che, al fine di disporre il sequestro preventivo di manufatto abusivo, il giudice di merito ha il dovere di compiere in ordine al pericolo che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa agevolare o protrarre le conseguenze di esso o agevolare la commissione di altri reati, va diretta in particolare ad accertare se esista un reale pregiudizio degli interessi attinenti al territorio o una ulteriore lesione del bene giuridico protetto (anche con riferimento ad eventuali interventi di competenza della p.a. in relazione a costruzioni non assistite da concessione edilizia, ma tuttavia conformi agli strumenti urbanistici), ovvero se la persistente disponibilità del bene costituisca un elemento neutro sotto il profilo dell’offensività (Sez. U, n. 12878 del 29/01/2003 – dep. 20/03/2003, P.M. in proc. Innocenti).
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Asserita difformità tra l’opera indicata nella richiesta di autorizzazione e l’opera realizzata – Perfezionamento in forza dell’istituto del silenzio-assenso – Illegittimità del sequestro – Presupposti.
E’ da escludere la sussistenza del reato di cui all’art. 1161 cod. nav., nei casi in cui il titolo autorizzativo ex art. 55 cod. nav. si perfeziona in forza dell’istituto del silenzio-assenso.
(dich. inammissibile il ricorso avverso ordinanza del 20/02/2019 del TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ DI LIVORNO) Pres. IZZO, Rel. CORBETTA , Ric. P.M. nel proc. Ceccanti
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 09/09/2019 (Ud. 25/06/2019), Sentenza n.37363SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Livorno nel procedimento a carico di Ceccanti Alfredo, nato a Firenze ;
avverso l’ordinanza del 20/02/2019 del TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ DI LIVORNO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Simone Nocentini del foro di Firenze, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale della libertà di Livorno accoglieva l’istanza di riesame presentata nell’interesse di Alfredo Ceccanti, quale proprietario del terreno e committente dei lavori, avverso il decreto di sequestro preventivo adottato dal g.i.p. del Tribunale di Livorno in data 31/01/2019, disponendo, in favore dell’istante, la restituzione di un muro in pietra a contenimento di una scarpata realizzato nel Comune di Rio Marina, già sottoposto a sequestro nell’ambito di un procedimento penale in cui il Ceccanti è indagato per i reati seguenti reati: artt. 110 cod. pen. 44, comma 1. lett. c) d.P.R. n. 380 del 2001 (capo 1), 110 cod. pen., 95 d.P.R. n. 380 del 2001 (capo 2), 110 cod. pen., 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004 (capo 3), 110 cod. pen., 55 e 1161 cod. nav. (capo 4), 110 cod. pen., 13, 30, comma 1, I. n. 394 del 1991 (capo 5), 110 cod. pen., 734 cod. pen.
2. Avverso l’indicata sentenza, il pubblico ministero propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. con riferimento all’art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001 e conseguente erronea insussistenza del periculum in mora. Assume il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso l’attualità dell’offesa al bene giuridico protetto dall’art. 44, comma 1, lett. c) d.P.R. n 380 del 2001, contestato al capo 1), solo per la modifica dell’altezza del muro, in quanto, dagli atti trasmessi dall’ufficio locale Marittimo di Rio Marina, emergerebbe la totale difformità dell’opera riscontrata rispetto a quanto evidenziato nelle pratiche edilizie.
Di conseguenza, permanendo l’attualità dell’offesa, rimarrebbe immutato anche il periculum in mora.
2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. con riferimento all’art. 95 d.P.R. n. 380 del 2001 e conseguente erronea insussistenza dei periculum in mora.
Evidenzia il ricorrente come il Tribunale non abbia preso posizione in relazione al reato di cui all’art. 95 d.P.R. n. 380 del 2001, la cui sussistenza emergerebbe dalla relazione del geologo, il quale ha classificato il territorio di Rio in zona sismica 4 a seguito dell’ordinanza p.c.m. 3274/2003; anche in tal caso, sussisterebbe l’attualità dell’offesa e, per l’effetto, del periculum in mora.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 181, comma 1, d.lgs. n. 42 de 12004 e 13, 30, comma 1, I. n. 394 del 1991 del 2001 e conseguente erronea insussistenza del periculum in mora. Secondo il ricorrente, il Tribunale ha errato nell’escludere l’insussistenza del fumus del reato paesaggistico, in quanto le autorizzazioni sono state rilasciate sulla base di un progetto che è risultato essere difforme rispetto a quanto effettivamente realizzato e riscontrato dalla p.g.; anche in tal caso, quindi, sussisterebbe l’attualità dell’offesa e il conseguente periculum in mora.
2.4. Con il quarto motivo si censura la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. con riferimento all’art. 734 cod. pen. e conseguente erronea insussistenza del periculum in mora.
Deduce il ricorrente che il tribunale nulla ha detto in ordine a tale reato, il cui fumus, per contro, deriverebbe dalla configurabilità del reato edilizio e di quello paesaggistico, con conseguente attualità dell’offesa e del periculum in mora.
2.5. Con il quinto motivo si deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. con riferimento all’art. 55 cod. nav. e conseguente erronea insussistenza del periculum in mora.
Sostiene il ricorrente che l’opera realizzata sarebbe completamente. diversa rispetto a quella assentita, sicchè difetterebbe un valido titolo autorizzativo, e considerando che l’autorità avrebbe chiesto con nota del 30.12. 2014 una serie di adempimenti che sono stati completamente disattesi dal richiedente.
3. In data 07/06/2016 il difensore dell’indagato ha depositato memoria, con cui chiede la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Giova premettere che, secondo il prevalente orientamento assunto dalla giurisprudenza di legittimità, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionévolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 – dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016 – dep. 02/02/2017, Faiella, Rv. 269296; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 – dep. 20/04/2017, Napoli, Rv. 269656).
Di conseguenza, non possono essere censurati in questa sede né vizi di motivazione, salvo come si è detto, quelli così radicali da rendere la motivazione del tutto apparente, né profili ricostruttivi in fatto.
3. Si rammenta, inoltre, che, in tema di reati edilizi o urbanistici, la valutazione che, al fine di disporre il sequestro preventivo di manufatto abusivo, il giudice di merito ha il dovere di compiere in ordine al pericolo che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa agevolare o protrarre le conseguenze di esso o agevolare la commissione di altri reati, va diretta in particolare ad accertare se esista un reale pregiudizio degli interessi attinenti al territorio o una ulteriore lesione del bene giuridico protetto (anche con riferimento ad eventuali interventi di competenza della p.a. in relazione a costruzioni non assistite da concessione edilizia, ma tuttavia conformi agli strumenti urbanistici), ovvero se la persistente disponibilità del bene costituisca un elemento neutro sotto il profilo dell’offensività (Sez. U, n. 12878 del 29/01/2003 – dep. 20/03/2003, P.M.in proc. Innocenti, Rv. 223722).
4. Orbene, occorre prendere atto che il ricorrente, lamentando formalmente violazione di legge e motivazione manifestamente illogica, apparente ed erronea, in relazione a tutti i reati oggetto di incolpazione provvisoria, contesta proprio la concreta ricostruzione in fatto resa dal Tribunale, il quale ha valorizzato una serie di elementi fattuali che fanno propendere per l’insussistenza sia del fumus commissi delicti giustificativo della misura cautelare reale, sia del periculum in mora.
5. Nel caso in esame, il Tribunale ha dato atto che il Ceccanti presentò all’autorità amministrativa la segnalazione certificata di inizio attività n. 253 del 15/01/2016 al fine di realizzare un muro di pietra a contenimento di una piccola scarpata, precisandosi, nell’allegata relazione tecnica, che, stante l’impossibilità tecnica di realizzare un unico muro monolito dell’altezza di 3 m., sarebbero stati edificati due distinti muretti sovrapposti di circa 1,5 m. ciascuno. In corso di lavori, agenti della capitaneria di porto di Portoferraio, durante un sopralluogo effettuato il 12/12/2018, accertarono la sussistenza di un muro di pietra di altezza pari a m. 170-1,80 m.; in data 02/02/2019, all’atto di esecuzione del provvedimento di sequestro, si è appurò che l’altezza del muro era stata riportata al di sotto di 1,50 m. e che l’opera era stata completata.
Alla luce di questa ricostruzione, il Tribunale ha escluso la sussistenza del fumus del reato edilizio, sul presupposto che l’opera, a lavori ultimati, era stata ricondotta entro i limiti di altezza consentiti, sicché non è ravvisabile qualche difformità rispetto a quanto dichiarato mediante s.c.i.a., con ciò implicitamente escludendo anche il fumus dei reati di cui agli artt. 95 d.P.R. n. 380 del 2001 e 734 cod. pen.
6. Ciò posto, il ricorrente, laddove, con il primo motivo, eccepisce che l’opera realizzata sia diversa rispetto a quella assentita propone una contestazione alla ricostruzione del fatto come operata dal Tribunale, non ammissibile in questa sede.
Peraltro, l’asserita difformità tra l’opera indicata nella richiesta di autorizzazione e l’opera realizzata è alla base anche dei residui motivi, i quali, pertanto, sono parimenti inammissibili, avendo peraltro il Tribunale espressamente escluso anche la sussistenza del reato di cui all’art. 1161 cod. nav., essendosi perfezionato il titolo autorizzativo ex art. 55 cod. nav. in forza dell’istituto del silenzio-assenso, circostanza che il ricorrente non contesta se non sul rilievo, come detto, della presunta difformità dell’opera.
8. In ogni caso si osserva che, per quanto accertato dal tribunale, i lavori Sono stati ultimati, di talché – oltre all’insussistenza del fumus – non appare configurabile il periculum in mora, in quanto la persistente disponibilità del bene appare un elemento neutro sotto il profilo dell’offensività, né elementi di segno contrario sono stati specificatamente dedotti dal ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 25/06/2019