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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Inquinamento acustico Numero: 46386 | Data di udienza: 30 Gennaio 2017

* INQUINAMENTO ACUSTICO – Attività musicale – Immissioni sonore esuberanti rispetto ai limiti fissati dalla normativa di settore – Sequestro della sala da concerti – Contenimento dell’inquinamento acustico – Interventi di adeguamento tecnico – Art. 659 cod. pen. – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Provvedimenti cautelari reali – Ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo – Ricorso per cassazione – Limiti e requisiti – Art. 325 cod. proc. pen..


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 9 Ottobre 2017
Numero: 46386
Data di udienza: 30 Gennaio 2017
Presidente: CAVALLO
Estensore: GENTILI


Premassima

* INQUINAMENTO ACUSTICO – Attività musicale – Immissioni sonore esuberanti rispetto ai limiti fissati dalla normativa di settore – Sequestro della sala da concerti – Contenimento dell’inquinamento acustico – Interventi di adeguamento tecnico – Art. 659 cod. pen. – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Provvedimenti cautelari reali – Ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo – Ricorso per cassazione – Limiti e requisiti – Art. 325 cod. proc. pen..



Massima

 

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^  09/10/2017 (ud. 30/01/2017), Sentenza n.46386


INQUINAMENTO ACUSTICO – Attività musicale – Immissioni sonore esuberanti rispetto ai limiti fissati dalla normativa di settore – Sequestro della sala da concerti – Contenimento dell’inquinamento acustico – Interventi di adeguamento tecnico – Art. 659 cod. pen..
 
In tema di inquinamento acustico, è legittimo il sequestro nel caso di esistenza del fumus del reato di cui all’art. 659 cod. pen.. Nella specie, l’esistenza del concreto pericolo di recidivanza posto che lo svolgimento della attività concertistica all’interno del locale in questione si è rivelata fonte di rumori molesti per gli occupanti delle abitazioni site nella prossimità dell’immobile in questione. 
 
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Provvedimenti cautelari reali – Ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo – Ricorso per cassazione – Limiti e requisiti – Art. 325 cod. proc. pen..
 
In tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen. e che tale vizio ricomprende, sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 29/05/2008, n.25932). E nello specificare tale presupposto si è chiarito che il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, è ammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l’iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 11/02/2013, n. 6589).
 
 
(dichiara inammissibile il ricorso avverso ordinanza del 16/06/2016 TRIBUNALE DI PORDENONE) Pres. CAVALLO, Rel. GENTILI, Ric. Dubolino 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 09/10/2017 (ud. 30/01/2017), Sentenza n.46386

SENTENZA

 

 

 
 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^  09/10/2017 (ud. 30/01/2017), Sentenza n.46386
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
sul ricorso proposto da:
 
DUBOLINO Fabio, nato a Conegliano (Tv) il 16 marzo 1981;
 
avverso la ordinanza del 16 giugno 2016 del Tribunale di Pordenone; 
 
letti gli atti di causa, ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; 
 
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
 
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Pasquale FIMIANI, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 

RITENUTO IN FATTO
 
Il Tribunale di Pordenone, con ordinanza del 16 giugno 2016, ha rigettato il ricorso con il quale Dubolino Fabio, nella qualità di legale rappresentante della Società Cooperativa Nuove Tecniche, aveva fatto appello avverso la ordinanza con la quale il precedente 18 maggio 2016 il Gip del Tribunale di Pordenone aveva rigettato la richiesta di dissequestro dell’immobile destinato all’uso di sala da concerti – già oggetto di sequestro preventivo in data 22 aprile 2016, unitamente ad altre porzioni immobiliari già restituite all’avente diritto con provvedimento del 12 maggio 2016, nell’ambito di una indagine volta alla repressione dell’inquinamento acustico – in gestione alla predetta Società Nuove Tecniche.
 
In particolare il Tribunale ha rilevato, oltre alla esistenza del fumus del reato di cui all’art. 659 cod. pen., l’esistenza del concreto pericolo di recidivanza posto che lo svolgimento della attività concertistica all’interno del locale in questione si è rivelata fonte di rumori molesti per gli occupanti delle abitazioni site nella prossimità dell’immobile in questione.
 
Con il provvedimento in questione il Tribunale ha autorizzato, tuttavia, l’accesso alla sala da concerti sia per provvedere alla sua pulizia sia per la realizzazione degli interventi di adeguamento tecnico, volti al contenimento dell’inquinamento acustico secondo il progetto presentato al Pm in data 11 maggio 2016, nonché, fermo restando il divieto assoluto di utilizzare la predetta sala per manifestazioni musicali, per l’esercizio di attività artistiche non rumorose.
 
Avverso la predetta ordinanza ha interposto ricorso per cassazione il Dubolino, nella ricordata qualità, assistito dal difensore di fiducia, deducendo l’asserita nullità della ordinanza impugnata per mancanza della relativa motivazione, in particolare con riferimento alla assolutezza del divieto, senza che sia fatta una qualche distinzione fra orari diurni e notturni né fra generi di manifestazioni musicali possibili.
 
In più il ricorrente lamenta il fatto che il provvedimento confermato costituisca un vincolo esageratamente restrittivo, impedendo lo svolgimento di qualsiasi attività musicale, anche se lecita in quanto non violativa dei limiti di immissioni acustiche penalmente rilevanti.

CONSIDERATO IN DIRITTO
 
Il ricorso è inammissibile. 
 
Deve innanzi tutto essere ricordato che in tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen. e che tale vizio ricomprende, secondo l’insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte, sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 29 maggio 2008, n. 25932).
 
E nello specificare tale presupposto si è chiarito che il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, è ammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l’iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 11 febbraio 2013, n. 6589).
 
Nel caso di specie il ricorrente ha sostenuto la mancanza di motivazione nella ordinanza impugnata, laddove, in questa, viceversa, pur nella sinteticità acconcia alla semplicità del caso, è stato segnalato come la gestione della attività concertistica da parte della Cooperativa Nuove Tecniche all’interno dei locali a tal fine adibiti sia, alla luce delle rilevazioni eseguite dai tecnici dell’Arpa friulano, fonte di immissioni sonore esuberanti rispetto ai limiti fissati dalla normativa di settore, apparendo, quindi, altamente probabile che la prosecuzione di tale attività comporterebbe il ripetersi degli stessi fenomeni di inquinamento acustico.
 
Si tratta, come è evidente, di motivazione pienamente esauriente e del tutto plausibile, tanto più ove si consideri che la inibitoria sostanzialmente disposta dal Tribunale di Pordenone, in tal senso evidenziando il pieno rispetto del principio di proporzionalità, non solo fa salva la possibilità da parte della Cooperativa in questione di proseguire lo svolgimento della sua attività con riferimento a tutte quelle attività che, non comportando lo svolgimento di attività musicali e quindi non destinate a produrre livelli elevati di onde sonore, non si presentano in sé tali da comportare il pericolo della reiterazione degli illeciti per i quali sono in corso le indagini preliminari, ma ha, altresì, consentito a persone riferibili alla ricordata Società cooperativa di eseguire quelle opere all’interno del locale idonee, attraverso un adeguato isolamento acustico, a permettere la ripresa anche della attività concertistica.
 
Il ricorso va, pertanto rigettato ed il ricorrente, visto l’art. 616 cod. proc. pen. deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle ammende.
 
PQM
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle ammende.
 
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2017
 
 

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