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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 5031 | Data di udienza:

* RIFIUTI – Rifiuti ingombranti misti – Raccolta, trasporto e recupero – Attività svolta senza autorizzazione, iscrizione o comunicazione – Nozione di “attività” – Reato ex art. 6 c. 1, lett. d), n. 1) D.L. n.172/2008 conv. con mod. L. n. 210/2008 – Configurabilità – Fattispecie: gestione di rifiuti del tipo  bombole del gas vuote, forni, biciclette, motori, ferri per costruzione, telai per infissi, vetri e plastiche. 


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 9 Febbraio 2012
Numero: 5031
Data di udienza:
Presidente: Teresi
Estensore: Lombardi


Premassima

* RIFIUTI – Rifiuti ingombranti misti – Raccolta, trasporto e recupero – Attività svolta senza autorizzazione, iscrizione o comunicazione – Nozione di “attività” – Reato ex art. 6 c. 1, lett. d), n. 1) D.L. n.172/2008 conv. con mod. L. n. 210/2008 – Configurabilità – Fattispecie: gestione di rifiuti del tipo  bombole del gas vuote, forni, biciclette, motori, ferri per costruzione, telai per infissi, vetri e plastiche. 



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 09 febbraio 2012, Sentenza n. 5031

RIFIUTI – Rifiuti ingombranti misti – Raccolta, trasporto e recupero – Attività svolta senza autorizzazione, iscrizione o comunicazione – Nozione di “attività” – Reato ex art. 6 c. 1, lett. d), n. 1) D.L. n.172/2008 conv. con mod. L. n. 210/2008 – Configurabilità. 
 
Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera d). n. 1), Decreto Legge n. 172 del 2008, con il termine “attività” deve intendersi ogni condotta che non sia caratterizzata da assoluta occasionalità, mentre la norma non richiede ulteriori requisiti di carattere soggettivo o oggettivo perché sia integrata la fattispecie criminosa. Si tratta, di reato comune, in quanto può essere commesso da “chiunque”, e non di reato proprio, sicché non occorrono i requisiti della professionalità della condotta ovvero di un’organizzazione imprenditoriale della stessa (Cass. sez. 3, 28.10.2009 n. 79 del 2010, Guglielmo; Cass. sez. 3, 15.1.2008 n. 7462, Cozzoli).
 
(riforma sentenza del 16.9.2010 Corte di Appello di Napoli, con la quale, confermava quella del Tribunale di Napoli del 10.1.2009) Pres. Teresi, Rel. Lombardi


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 09 febbraio 2012, Sentenza n. 5031

SENTENZA

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
Dott. TERESI Alfredo – Presidente
Dott. LOMBARDI Alfredo M. – Consigliere Rel.
Dott. FIALE Aldo – Consigliere
Dott. RAMACCI Luca – Consigliere
Dott. ANDRONIO Alessandro – Consigliere
 
ha pronunciato la seguente:
 
SENTENZA
 
– Sul ricorso proposto da:
1) Avv. Ma. Em., difensore di fiducia di Gr. An., n. a (…ad…);
2) Pe. Cr., n. a (…ad…);
– Avverso la sentenza in data 16.9.2010 della Corte di Appello di Napoli, con la quale, a conferma di quella del Tribunale di Napoli in data 10.1.2009, vennero condannati il Gr. alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 8,000,00 di multa ed il Pe. alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 8.000,00 di multa, quali colpevoli del reato di cui all’articolo 110 c.p. e Decreto Legge n. 172 del 2008, articolo 6, comma 1, lettera d), n. 1);
– Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
– Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
– Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Volpe Giuseppe, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di Gr. An. e Pe. Cr. in ordine al reato di cui all’articolo 110 c.p. e Decreto Legge n. 172 del 2008, articolo 6, comma 1, lettera d), n. 1), loro ascritto per avere effettuato, senza la prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione, un’attivita’ di raccolta, trasporto o comunque recupero di rifiuti ingombranti misti per una volumetria superiore a quella indicata dalla lettera a) del predetto comma, del tipo bombole del gas vuote, forni, biciclette, motori, ferri per costruzione, telai per infissi, vetri e plastiche.
 
Gli imputati erano stati fermati dai C.C. mentre trasportavano con un camion i rifiuti speciali descritti in imputazione.
 
La sentenza ha ritenuto condivisibile la valutazione del giudice di primo grado in ordine alla non occasionalita’ del trasporto dei rifiuti, nonche’ in punto di diniego delle attenuanti generiche al Gr. e di dosimetria della pena.
 
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore degli imputati, che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
 
Con il primo mezzo di annullamento i ricorrenti denunciano la violazione ed errata applicazione dell’articolo 110 c.p. e Decreto Legge n. 172 del 2008, articolo 6, comma 1, lettera d), n. 1), articolo 530 c.p.p. e vizi di motivazione della sentenza.
 
Con il motivo di gravame, in sintesi, si contesta l’esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice con riferimento, da un lato, all’ipotesi dell’abbandono o scarico di rifiuti, facendosi rilevare che gli imputati erano stati fermati nei pressi di un deposito autorizzato al recupero dove li stavano trasportando e, dall’altro, deducendosi che la condotta posta in essere dagli imputati non e’ riconducibile alla nozione di attivita’ prevista dalla norma, che richiede un qualcosa in piu’ rispetto al semplice trasporto e, cioe’, un’attivita’ professionale con un minimo di stabilita’ e di organizzazione incompatibile con una condotta meramente occasionale ed estemporanea.
 
Sul punto si fa rilevare che il dato letterale della norma, nella quale non si menziona il semplice trasporto, ma un’attivita’ di trasporto, e la distinzione tra le ipotesi di cui al Decreto Legge n. 172 del 2008, articolo 1, lettera a) e d) impongono una interpretazione limitativa della fattispecie criminosa, da ritenersi integrata solo in presenza di un complesso di decisioni, mezzi o beni avvinti da un’unica destinazione ideologica.
 
Sul punto si denuncia anche carenza di motivazione della sentenza impugnata. Con il secondo mezzo di annullamento si denunciano violazione di legge e vizi di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, con riferimento alla posizione del Gr., censurando il diniego delle generiche, stante la risalenza nel tempo dei precedenti penali dell’imputato, e la mancata applicazione della sanzione sostitutiva di quella detentiva; con riferimento alla posizione del Pe., censurando la mancata applicazione della diminuzione della pena per le attenuanti generiche nella massima estensione e la mancata determinazione della pena in corrispondenza del minimo edittale.
 
Il ricorso e’ fondato limitatamente alla doglianza del Gr. avente ad oggetto l’omesso esame da parte del giudice di appello della richiesta di applicazione di una sanzione sostitutiva della pena inflitta.
 
Sono, invece, infondate le deduzioni dei ricorrenti in punto di affermazione di colpevolezza e di dosimetria della pena.
 
Nel caso in esame i giudici di merito hanno ritenuta sussistente la fattispecie di cui al Decreto Legge n. 172 del 2008, articolo 1, comma 1, lettera d). n. 1), e, cioe’, dello svolgimento di un’attivita’ di raccolta e trasporto di rifiuti speciali, non pericolosi, senza le prescritte autorizzazione, iscrizione o comunicazione.
 
Va, quindi, osservato in punto di diritto che con il termine “attivita’” deve intendersi ogni condotta che non sia caratterizzata da assoluta occasionalita’, mentre la norma non richiede ulteriori requisiti di carattere soggettivo o oggettivo perche’ sia integrata la fattispecie criminosa.
 
Si tratta, infatti, di reato comune, in quanto puo’ essere commesso da “chiunque”, e non di reato proprio, sicche’ non occorrono i requisiti della professionalita’ della condotta ovvero di un’organizzazione imprenditoriale della stessa, (sez. 3, 28.10.2009 n. 79 del 2010, Guglielmo, RV 245709) (sez. 3, 15.1.2008 n. 7462, Cozzoli, RV 239011).
 
Orbene, sia la sentenza di primo grado che quella di appello hanno escluso con adeguata motivazione che la condotta posta in essere dagli imputati fosse meramente occasionale, in quanto la stessa necessitava di un minimo di organizzazione, sia pure rudimentale, secondo quanto desunto dalla quantita’ e diversa tipologia dei rifiuti, dall’impiego di un camion e di due persone per effettuarla.
 
Sicche’ la censura dei ricorrenti si esaurisce in una contestazione in punto di fatto, inammissibile in sede di legittimita’, dell’accertamento dei giudici di merito in ordine ai requisiti richiesti dalla legge per la configurazione del reato.
 
Quanto alle censure afferenti al trattamento sanzionatorio anche esse si esauriscono in una contestazione della valutazione dei giudici di merito sul punto; valutazione che ha formato oggetto di adeguata motivazione.
 
Per effetto di quanto affermato la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti del Gr. limitatamente all’omesso esame della richiesta di sostituzione della pena infinta con rinvio alla Corte territoriale. Il ricorso del predetto imputato va rigettato nel resto, cosi’ come va rigettato il ricorso del Pe. con le conseguenze di legge.
 
P.Q.M.
 
La Corte annulla la sentenza impugnata nei confronti di Gr. An. limitatamente alla richiesta di sostituzione della pena con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso del Gr.. 
 
Rigetta il ricorso del Pe. che condanna al pagamento delle spese processuali.

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