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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Rifiuti Numero: 17484 | Data di udienza: 6 Marzo 2020

RIFIUTI – Confisca del mezzo per il trasporto illecito – Decreto penale di condanna – Esclusione – Confisca Penale-Tributaria diretta e per equivalente – Differenze normative – Art. 259, c.2° d.lgs n.152/2006 – Art 452-quaterdecies cod. pen. – Art. 444 cod. proc. pen. – Art. 12-bis d.lgs. 74/2000 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Opposizione al decreto penale di condanna – Regole, limiti e procedure – Accesso ai riti alternativi o la prosecuzione del processo nelle forme ordinarie – Effetto devolutivo necessariamente pieno – Ricorso per cassazione – Motivi nuovi a sostegno dell’impugnazione – Limiti.


Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 9 Giugno 2020
Numero: 17484
Data di udienza: 6 Marzo 2020
Presidente: SARNO
Estensore: SEMERARO


Premassima

RIFIUTI – Confisca del mezzo per il trasporto illecito – Decreto penale di condanna – Esclusione – Confisca Penale-Tributaria diretta e per equivalente – Differenze normative – Art. 259, c.2° d.lgs n.152/2006 – Art 452-quaterdecies cod. pen. – Art. 444 cod. proc. pen. – Art. 12-bis d.lgs. 74/2000 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Opposizione al decreto penale di condanna – Regole, limiti e procedure – Accesso ai riti alternativi o la prosecuzione del processo nelle forme ordinarie – Effetto devolutivo necessariamente pieno – Ricorso per cassazione – Motivi nuovi a sostegno dell’impugnazione – Limiti.



Massima

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 09/06/2020 (Ud. 06/03/2020), Sentenza n.17484

 
RIFIUTI – Confisca del mezzo per il trasporto illecito – Decreto penale di condanna – Esclusione – Confisca Penale-Tributaria diretta e per equivalente – Differenze normative – Art. 259, c.2° d.lgs n.152/2006 – Art 452-quaterdecies cod. pen. – Art. 444 cod. proc. pen. – Art. 12-bis d.lgs. 74/2000.

La confisca obbligatoria del mezzo utilizzato per il trasporto abusivo di rifiuti di cui all’art. 259, comma secondo, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non può essere disposta con il decreto penale di condanna (cfr. Sez. 3, n. 43547 del 27/04/2016, Gardelli). Ciò non deriva, chiaramente, dalla natura della confisca, ma dal preciso riferimento negli artt. 259 comma 2, così come nell’art 452-quaterdecies cod. pen. alla «sentenza di condanna» o a quella ex art. 444 cod. proc. pen., con esclusione dunque della possibilità di disporre la confisca con il decreto penale di condanna. Mentre, l’art. 12-bis d.lgs. 74/2000 (che disciplina in materia di reati su imposte sui redditi e sul valore aggiunto) prevede, invece, che la confisca possa essere emessa, oltre che nel caso della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., anche nel caso di condanna, tale norma pertanto ricomprende sia il decreto penale che la sentenza.

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Opposizione al decreto penale di condanna – Regole, limiti e procedure – Accesso ai riti alternativi o la prosecuzione del processo nelle forme ordinarie – Effetto devolutivo necessariamente pieno.

L’opposizione al decreto penale di condanna è una forma di impugnazione, rispetto alla quale valgono le regole generali in ordine alle modalità di presentazione ed ai termini. Quanto però al suo contenuto, l’opposizione diverge dalle altre impugnazioni perché essa, a seguito dell’emissione di un provvedimento inaudita altera parte, è esclusivamente finalizzata a rimuovere il decreto, che altrimenti diverrebbe definitivo, e ad instaurare il contraddittorio «differito» tra le parti, mediante, come recita la rubrica dell’art. 464 cod. proc. pen., il «giudizio conseguente all’opposizione». Con l’opposizione, che può essere presentata anche senza motivi, si chiede o l’accesso ai riti alternativi o la prosecuzione del processo nelle forme ordinarie, mediante il giudizio immediato, o infine l’oblazione, che non può essere richiesta con l’appello per lo sbarramento ex artt. 162 e 162-bis cod. pen. Inoltre, rispetto alle altre impugnazioni, l’opposizione al decreto penale non ha alcun contenuto devolutivo, perché a seguito dell’opposizione vi sarà un riesame globale del merito. L’opposizione può anche essere priva di contenuto, perché ove l’imputato non abbia formulato nell’atto di opposizione alcuna richiesta, il giudice emette decreto di giudizio immediato. In conclusione, l’opposizione al decreto penale di condanna non è dunque una impugnazione che può avere ad oggetto i singoli capi. Nel giudizio conseguente all’opposizione non opera il divieto di reformatio in peius, perché non si applica l’art. 597 comma 3 cod. proc. pen.: a seguito dell’opposizione, a differenza del processo di appello, il giudice può applicare anche una pena diversa e più grave rispetto a quella fissata con il decreto penale di condanna, nonché revocare i benefici eventualmente già concessi, come dispone l’art. 464 comma 4 cod. proc. pen. Nel procedimento per decreto penale, l’interesse all’impugnazione è relativo all’instaurazione di un giudizio e non necessariamente all’emissione di un provvedimento più favorevole.

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ricorso per cassazione – Motivi nuovi a sostegno dell’impugnazione – Limiti.

I «motivi nuovi» a sostegno dell’impugnazione, previsti tanto nella disposizione di ordine generale contenuta nell’art. 585, quarto comma, cod. proc. pen., quanto nelle norme concernenti il ricorso per cassazione in materia cautelare (art. 311, quarto comma, cod. proc. pen.) ed il procedimento in camera di consiglio nel giudizio di legittimità (art. 611, primo comma, cod. proc. pen.), devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell’originario atto di gravame ai sensi dell’art. 581, lett. a), cod. proc. pen. Ne consegue che la difesa non può, con i motivi nuovi, procedere alla impugnazione di un capo o punto della sentenza non oggetto dell’originario atto di impugnazione

(rigetta i ricorsi avverso sentenza del 16/05/2019 della CORTE APPELLO di MILANO) Pres. SARNO, Rel. SEMERARO, Ric. De Cani


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 09/06/2020 (Ud. 06/03/2020), Sentenza n.17484

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

omissis

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da: DE CANI ROBERTO ANDREA nato a MERATE;

avverso la sentenza del 16/05/2019 della CORTE APPELLO di MILANO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE CORASANITI il PG conclude per il rigetto del ricorso P

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza del 16 maggio 2019 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma di quella del Tribunale di Lecco del 6 settembre 2017, ha disposto la riduzione della confisca per equivalente inflitta a Roberto Andrea De Cani in € 426.711; ha confermato la condanna alla pena di mesi 6 giorni 10 di reclusione, con la sospensione condizionale della pena, per il reato ex art. 10-ter d.lgs. 74/2000, perché, quale legale rappresentante della A.M.E.A. s.r.l., non versò l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale per il periodo di imposta 2012, entro il termine previsto, per un importo complessivo di € 426.711.

In Lecco il 27 dicembre 2013.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato.

2.1. Dopo aver ricostruito l’iter del procedimento, riportato i motivi di appello e sintetizzato la decisione impugnata, con il primo motivo si deducono i vizi di violazione di legge, con riferimento agli artt. 24 Cost., 460 comma 2 cod. proc. pen., 12-bis d.lgs. 74/2000, e della motivazione, in relazione al rigetto del motivo di appello con cui si impugnò l’ordinanza del Tribunale di Lecco del 13 dicembre 2016 che respinse la richiesta dell’imputato di revoca, limitatamente alla disposta confisca per equivalente, del decreto penale di condanna emesso nei confronti dell’imputato per il reato ex art. 10-ter d.lgs. 74/2000 per il quale è poi intervenuta la condanna oggetto della sentenza impugnata.

2.1.1. Sarebbe errata la decisione della Corte di appello che, confermando la decisione di primo grado, ha ritenuto che la revoca parziale del decreto penale di condanna possa intervenire solo nel caso in cui tale decreto abbia ad oggetto più reati, a fronte però di una richiesta di revoca limitata al capo relativo alla confisca.

La decisione avrebbe violato gli artt. 111 cost. e 546 cod. proc. pen. e la natura di impugnazione dell’opposizione a decreto penale di condanna, proponibile pertanto in relazioni ai capi e punti della decisione, ex art. 569 e ss. cod. proc. pen., come affermato da Sez. 3, n. 45019/2011.

La natura di mezzo di impugnazione dell’opposizione sarebbe poi stata riconosciuta dalla stessa Corte di appello; nulla impedirebbe la prosecuzione del processo solo sui capi oggetto della impugnazione e la possibilità della revoca parziale del decreto penale limitatamente alla confisca, senza ledere il diritto dell’imputato ai benefici premiali collegati al decreto penale di condanna.

2.1.2. La natura sanzionatoria della confisca per equivalente impedirebbe la pronuncia con il decreto penale di condanna, perché ciò sarebbe in contrasto con la natura premiale del rito; si richiama la sentenza n. 18774 del 2012 in tema di rifiuti che detterebbe principi di carattere generale.

Da qui un ulteriore argomento per la legittimità della revoca parziale del decreto penale di condanna.

2.1.3. La confisca per equivalente sarebbe stata disposta illegittimamente per la presenza di beni societari sui quali soddisfarsi, ed in particolare di liquidità presente nelle casse della società, per un importo di poco inferiore al valore dell’imposta evasa, oltre all’ingente patrimonio immobiliare e mobiliare.

La Corte di appello avrebbe ritenuto inammissibile il motivo di appello perché non dedotto con l’opposizione ed infondato nel merito, non essendo stata fornita la prova che la relazione ex art. 172 l.f. fosse stata trasmessa al giudice per le indagini preliminari.

L’opposizione però sarebbe stata proposta proprio per dedurre l’illegittimità della confisca per equivalente, sicché il motivo non avrebbe potuto essere dichiarato inammissibile.

La Corte di appello in tal modo sarebbe caduta in contraddizione, perché avrebbe da un lato escluso e dall’altro ammesso la natura di impugnazione dell’opposizione. In ogni caso, dalla relazione ex art. 172 l.f. risulta la capienza delle casse societarie e di conseguenza la necessità di procedere prima alla confisca diretta.

La Corte di appello avrebbe pertanto dovuto revocare il decreto penale di condanna limitatamente alla confisca per equivalente, confermando le statuizioni non oggetto di impugnazione.

2.2. Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell’art. 54 cod. pen.

Dopo aver richiamato il motivo di appello sulla applicabilità dell’art. 54 cod. pen. o sull’assenza di dolo, le decisioni dei giudici di merito, si afferma di aver dato prova della non imputabilità della crisi societaria a condotte dell’imputato, delle molteplici misure adottate dal ricorrente per reperire le somme necessarie all’adempimento dei debiti, anche erariali, anche mediante il deposito del ricorso ex art. 160 r.d. 267/1942 nel quale sono descritte le operazioni poste in essere che hanno consentito di evitare il fallimento e di presentare il piano concordatario, in esecuzione, che prevede anche il pagamento integrale del debito Iva.

Il ricorso è stato accolto dal Tribunale fallimentare, e parte della motivazione è riportata nell’impugnazione.

La Corte di appello avrebbe rigettato il motivo di appello con motivazione apparente e contraria alle prove fornite dalla difesa.

2.3. Con il terzo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione, in relazione agli artt. 3 Cost., 13 e 13-bis d.lgs. 74/2000; si reitera la richiesta subordinata di remissione in termini per ottenere l’applicabilità degli art. 13 e 13-bis d.lgs. 74/2000, richiesta che sarebbe stata indebitamente respinta dalla Corte di appello con riferimento al termine dell’apertura del dibattimento.

L’ordinanza impugnata violerebbe l’art. 3 della Costituzione, in relazione agli art. 13 e 13-bis d.lgs. 74/2000, perché l’imputato sarebbe stato privato ab origine della possibilità di beneficiare della causa di esclusione della punibilità o delle esimenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

1.1. L’opposizione a decreto penale di condanna è una forma di impugnazione, rispetto alla quale valgono le regole generali in ordine alle modalità di presentazione ed ai termini.

Quanto però al suo contenuto, l’opposizione diverge dalle altre impugnazioni perché essa, a seguito dell’emissione di un provvedimento inaudita altera parte, è esclusivamente finalizzata a rimuovere il decreto, che altrimenti diverrebbe definitivo, e ad instaurare il contraddittorio «differito» tra le parti, mediante, come recita la rubrica dell’art. 464 cod. proc. pen., il «giudizio conseguente all’opposizione».

Con l’opposizione, infatti, che può essere presentata anche senza motivi, si chiede o l’accesso ai riti alternativi o la prosecuzione del processo nelle forme ordinarie, mediante il giudizio immediato, o infine l’oblazione, che non può essere richiesta con l’appello per lo sbarramento ex artt. 162 e 162-bis cod. pen.

Inoltre, rispetto alle altre impugnazioni, l’opposizione al decreto penale non ha alcun contenuto devolutivo, perché a seguito dell’opposizione vi sarà un riesame globale del merito. L’opposizione può anche essere priva di contenuto, perché ove l’imputato non abbia formulato nell’atto di opposizione alcuna richiesta, il giudice emette decreto di giudizio immediato.

L’opposizione al decreto penale di condanna non è dunque una impugnazione che può avere ad oggetto i singoli capi (con i limiti di cui si dirà) o i punti della decisione. Nel giudizio conseguente all’opposizione non opera il divieto di reformatio in peius, perché non si applica l’art. 597 comma 3 cod. proc. pen.: a seguito dell’opposizione, a differenza del processo di appello, il giudice può applicare anche una pena diversa e più grave rispetto a quella fissata con il decreto penale di condanna, nonché revocare i benefici eventualmente già concessi, come dispone l’art. 464 comma 4 cod. proc. pen. Nel procedimento per decreto penale, l’interesse all’impugnazione è relativo all’instaurazione di un giudizio e non necessariamente all’emissione di un provvedimento più favorevole (Sez. 4, n. 19312 del 20/03/2003, Merlin F, Rv. 22451801).

1.2. Dunque, con l’atto di opposizione si chiede il giudizio, sull’imputazione e su quanto ne consegue in termini sanzionatori, senza che sia possibile una opposizione solo su alcuni punti del decreto penale di condanna; con l’opposizione l’effetto devolutivo è necessariamente pieno.

1.3. È dunque estranea alla tematica in oggetto la sentenza di questa sezione n. 45019 del 29/09/2011, Pifferi, Rv. 25160201, che concerneva il decreto composto da imputazioni diverse e pene scindibili.

Nel caso in esame la pronuncia riguarda, infatti, una statuizione (la confisca) direttamente ricollegabile alla contestazione elevata.

1.4. Ove, con il decreto penale, sia stata disposta illegittimamente la confisca, l’imputato è tenuto a proporre opposizione non potendo il giudice per le indagini preliminari procedere ad una revoca parziale. Cfr. Sez. 3, n. 49477 del 24/10/2012, Birro, Rv. 25414701, per cui non è ammessa in sede esecutiva la revoca della confisca ancorché erroneamente disposta con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per mancata opposizione, ostandovi la formazione del giudicato.

1.5. Dunque, a seguito della presentazione dell’opposizione, anche ove fosse stata relativa alla sola confisca per equivalente, l’unica possibilità era l’emissione del decreto di giudizio immediato ed il giudizio correttamente doveva riguardare ex novo la questione nella sua interezza, senza alcuna preclusione per quanto stabilito nel decreto penale di condanna.

1.6. È poi errato il richiamo alla giurisprudenza formatasi in tema di rifiuti.

1.6.1. Si è affermato che la confisca obbligatoria del mezzo utilizzato per il trasporto abusivo di rifiuti di cui all’art. 259, comma secondo, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non può essere disposta con il decreto penale di condanna (cfr. Sez. 3, n. 43547 del 27/04/2016, Gardelli, Rv. 267923-01). Come però chiarito in motivazione, ciò non deriva dalla natura della confisca, ma dal chiaro riferimento negli artt. 259 comma 2, così come nell’art 452-quaterdecies cod. pen. alla «sentenza di condanna» o a quella ex art. 444 cod. proc. pen., con esclusione dunque della possibilità di disporre la confisca con il decreto penale di condanna. 1.6.2. L’art. 12-bis d.lgs. 74/2000 prevede invece che la confisca possa essere emessa, oltre che nel caso della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., anche nel caso di condanna; tale norma pertanto ricomprende sia il decreto penale che la sentenza.

1.7. Quanto poi all’argomento relativo alla previa escussione del patrimonio societario, la corte territoriale ha ritenuto inammissibile il nuovo motivo di appello per aver introdotto un «nuovo» motivo rispetto all’appello stesso.

1.7.1. Con l’appello, l’unica questione dedotta era quella relativa all’errore materiale, per cui la confisca era stata disposta per una somma superiore di 1000 euro a quanto indicato nel capo di imputazione; alcuna contestazione fu effettuata con riferimento all’an della confisca ed al quantum, in relazione alla somma di € 426.711 indicata nel capo di imputazione.

La Corte di appello ha accolto tale motivo riducendo di mille euro l’importo della confisca, unico oggetto dell’appello.

1.7.2. Il motivo nuovo ha ad oggetto invece l’an della confisca.

Va ricordato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazioné, con la sentenza n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259, hanno affermato che i «motivi nuovi» a sostegno dell’impugnazione, previsti tanto nella disposizione di ordine generale contenuta nell’art. 585, quarto comma, cod. proc. pen., quanto nelle norme concernenti il ricorso per cassazione in materia cautelare (art. 311, quarto comma, cod. proc. pen.) ed il procedimento in camera di consiglio nel giudizio di legittimità (art. 611, primo comma, cod. proc. pen.), devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell’originario atto di gravame ai sensi dell’art. 581, lett. a), cod. proc. pen. Ne consegue che la difesa non può, con i motivi nuovi, procedere alla impugnazione di un capo o punto della sentenza non oggetto dell’originario atto di impugnazione, come invece avvenuto in questo caso.

Pertanto, la Corte di appello correttamente ha dichiarato inammissibile il nuovo motivo di appello.

1.7.3. L’inammissibilità del nuovo motivo di appello riverbera i suoi effetti anche sull’inammissibilità del motivo di ricorso; infatti, secondo il costante indirizzo di legittimità non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il Giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (cfr. Sez. 3, n. 3541 del 16/12/2015, dep. 2016, Faranda, Rv. 265937).

Un motivo di appello inammissibile è non devoluto alla cognizione del giudice di appello.

2. Il secondo motivo è inammissibile per genericità.

Ed invero, dal ricorso per cassazione non si comprende neanche in cosa si sarebbe sostanziata la crisi di liquidità tale da generare una situazione rilevante ex art. 54 cod. pen.; né è dato comprendere quando tale crisi si sarebbe generata e che incidenza avrebbe avuto sul mancato pagamento dell’Iva oggetto della dichiarazione.

Al di là del riferimento alle prove depositate, nel ricorso manca l’enunciazione specifica degli elementi di fatto da cui deriverebbe l’applicazione della norma invocata; ciò in violazione dell’art. 581 cod. proc. pen. Per altro, le condotte che avrebbe realizzato l’imputato e che concretizzerebbero lo stato di necessità o inciderebbero sul dolo sarebbero successive alla commissione del reato secondo quanto rappresentato nel ricorso.

3. È ugualmente inammissibile il terzo motivo di ricorso.

La restituzione nel termine è possibile esclusivamente se l’imputato dimostra di non averlo potuto osservare per caso fortuito e forza maggiore. Dalla ricostruzione effettuata dal ricorrente risulta che il dibattimento è stato aperto all’udienza del 20 aprile 2016; la causa di forza maggiore sarebbe costituita dal fatto che la notifica della comunicazione dell’omesso versamento era avvenuta in data 19 agosto 2014, in epoca successiva al decreto di apertura della procedura di concordato preventivo poi omologata (22 luglio 2014).

La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata relativa altre all’IVA 2012 è stata presentata dal Liquidatore Giudiziale di AMEA S.r.l. in data 21 aprile 2017, con richiesta di rateazione del pagamento sino al 30 settembre 2018.

Correttamente la Corte di appello ha ritenuto inesistente la causa di forza maggiore in quanto all’atto dell’entrata in vigore dell’art. 13 d.lgs. 74/2000 il ricorrente era già a conoscenza della comunicazione relativa all’omesso versamento ed avrebbe dovuto attivarsi in proprio per ottenere gli effetti ex art. 13 d.lgs. 74/2000. 4. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 06/03/2020.

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