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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 30378 | Data di udienza:

* RIFIUTI – Attività di raccolta e trasporto di rifiuti metallici – Assenza di autorizzazione – Dichiarazione dello stato di emergenza per la situazione dei rifiuti – Disciplina sanzionatoria applicabile – Art. 6, D. L. n. 172/2008, conv. L. n. 210/2008 – Fattispecie.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 1 Agosto 2011
Numero: 30378
Data di udienza:
Presidente: Lombardi
Estensore: Gentile


Premassima

* RIFIUTI – Attività di raccolta e trasporto di rifiuti metallici – Assenza di autorizzazione – Dichiarazione dello stato di emergenza per la situazione dei rifiuti – Disciplina sanzionatoria applicabile – Art. 6, D. L. n. 172/2008, conv. L. n. 210/2008 – Fattispecie.



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^  1 agosto 2011, Sentenza n. 30378

 
RIFIUTI – Attività di raccolta e trasporto di rifiuti metallici – Assenza di autorizzazione – Dichiarazione dello stato di emergenza per la situazione dei rifiuti – Disciplina sanzionatoria applicabile – Art. 6, D. L. n. 172/2008, conv. L. n. 210/2008 – Fattispecie.
 
In tema di rifiuti, risulta certo sia dal testo letterale della norma Legge n. 210 del 2008, ex articolo 6, lettera d) sia dalla ratio della norma medesima – che detta disciplina si applica a chiunque svolga abusivamente (ossia senza la prescritta autorizzazione) l’attivita’ di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti senza distinzione tra soggetto che l’effettua in forma imprenditoriale e soggetto che l’effettua in modo occasionale. Pertanto, non e’ richiesto per la punibilita’ di detta attivita’ illecita il requisito della forma imprenditoriale nei confronti del soggetto autore di detta condotta. Fattispecie: attivita’ di raccolta di rifiuti metallici senza essere in possesso delle prescritte autorizzazioni mediante una moto ape e stante il concreto pericolo del reiterarsi di altri reati similari è stato disposto, quale misura cautelare l’obbligo di presentazione giornaliera alla PG.
 
(conferma Ordinanza Tribunale di Catania, emessa il 16/02/011). Pres. Lombardi, Est. Gentile

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 1 agosto 2011, Sentenza n. 30378

SENTENZA

 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
Dott. LOMBARDI Alfredo                  – Presidente
Dott. GENTILE Mario                        – Consigliere Est.
Dott. FRANCO Amedeo                    – Consigliere
Dott. AMOROSO Giovanni                – Consigliere
Dott. SARNO Giulio                         – Consigliere
 
ha pronunciato la seguente:
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da:
 
Gr. An. Ma. , nato il (Omissis);
 
Avverso Ordinanza Tribunale di Catania, emessa il 16/02/011;
 
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Mario Gentile;
 
Udito il Pubblico Ministero nella persona del dott. PASSACANTANDO Guglielmo che ha concluso per Rigetto del ricorso.
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 
Il Tribunale di Catania, con ordinanza emessa il 16/02/011 – provvedendo sulla richiesta di Riesame, avanzata nell’interesse di Gr. An. Ma. , avverso l’ordinanza del Tribunale di Catania, sezione distaccata di Mascalucia, in data 28/01/011, con la quale era stata disposta la misura dell’obbligo di presentazione giornaliera alla PG, ex articolo 282 c.p.p., nei confronti del Gr. , indagato in ordine al reato di cui alla Legge n. 210 del 2008, articolo 6, comma 1, lettera d), n. 1, – respingeva il gravame. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e).
 
In particolare il ricorrente esponeva che la normativa di cui alla Legge n. 210 del 2008, articolo 6, comma 1, lettera d) n. 1, si applicava esclusivamente a coloro che svolgevano in forma imprenditoriale l’attivita’ di raccolta e trasporto dei rifiuti. Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata. Il P.G. della Cassazione, nell’udienza camerale del 15/07/011, ha chiesto il rigetto del ricorso.
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
 
Il ricorso e’ infondato.
 
Il Tribunale di Catania ha congruamente motivato i punti fondamentali della decisione.
 
In particolare, quanto ai gravi indizi di colpevolezza in ordine al contestato reato di cui alla Legge n. 210 del 2008, articolo 6, comma 1, lettera d), n. 1, il Giudice del riesame, mediante una valutazione analitica e puntuale delle risultanze processuali finora acquisite al procedimento, ha accertato che Gr. An. Ma. – nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti – veniva fermato dalla PG nel mentre, mediante una moto ape, effettuava attivita’ di raccolta di rifiuti metallici senza essere in possesso delle prescritte autorizzazioni. Detta attivita’ illecita era svolta in territorio ove, a seguito del D.P.C.M. 9 luglio 2010, e’ stato dichiarato lo stato di emergenza per la situazione dei rifiuti in (Omissis), con conseguente applicazione (per i reati ambientali commessi sul territorio siciliano) della disciplina sanzionatoria Decreto Legge n. 172 del 2008, ex articolo 6, convertito nella Legge n. 210 del 2008. Stante il concreto pericolo del reiterarsi di altri reati similari era stato disposto, quale misura cautelare l’obbligo di presentazione giornaliera alla PG. Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame, si rileva che le censure dedotte nel ricorso – circoscritte alla sola applicabilita’ della disciplina di cui alla Legge n. 210 del 2008, articolo 6, comma 1, lettera d), n. 1, nella fattispecie de qua – sono infondate.
 
Risulta certo – come si ricava in modo univoco sia dal testo letterale della norma Legge n. 210 del 2008, ex articolo 6, lettera d) sia dalla ratio della norma medesima – che detta disciplina si applica a chiunque svolga abusivamente (ossia senza la prescritta autorizzazione) l’attivita’ di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti. Non e’ richiesto per la punibilita’ di detta attivita’ illecita il requisito della forma imprenditoriale nei confronti del soggetto autore di detta condotta.
 
Al riguardo si evidenzia:
 
1. che la norma di cui alla Legge n. 210 del 2008, articolo 6, comma 1, lettera d), n. 1, testualmente statuisce “chiunque effettua un’attivita’ di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione dei rifiuti, in mancanza dell’autorizzazione o comunicazione prescritta dalla normativa vigente e’ punito…..”;
 
2. che rientra nella ratio della citata norma – tesa alla tutela dell’integrita’ e della sicurezza ambientale del territorio, oggetto della disciplina de qua – prevenire e reprimere l’espletamento abusivo delle condotte innanzi descritte, da chiunque siano state svolte senza distinzione tra soggetto che l’effettua in forma imprenditoriale e soggetto che l’effettua in modo occasionale.
 
Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da Gr. An. Ma. , con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.
 
P.Q.M.
 
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 

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