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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 10943 | Data di udienza: 21 Gennaio 2020

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Reati edilizi – Notifica dell’ingiunzione a demolire al condannato – Effetti e funzione – Condizione di procedibilità – Esclusione – Esecuzione dell’ordine di demolizione – Giurisprudenza – Mancata notifica al condannato – Spontaneo adempimento dell’obbligo – Terzo comproprietario dell’immobile abusivo – Incidente di esecuzione.


Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 1 Aprile 2020
Numero: 10943
Data di udienza: 21 Gennaio 2020
Presidente: LIBERATI
Estensore: CORBO


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Reati edilizi – Notifica dell’ingiunzione a demolire al condannato – Effetti e funzione – Condizione di procedibilità – Esclusione – Esecuzione dell’ordine di demolizione – Giurisprudenza – Mancata notifica al condannato – Spontaneo adempimento dell’obbligo – Terzo comproprietario dell’immobile abusivo – Incidente di esecuzione.



Massima

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 1 Aprile 2020 (Ud. 21/01/2020), Sentenza n.10943

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Reati edilizi – Notifica dell’ingiunzione a demolire al condannato – Effetti e funzione – Condizione di procedibilità – Esclusione – Esecuzione dell’ordine di demolizione – Giurisprudenza.

In tema di reati edilizi, la notifica dell’ingiunzione a demolire al condannato non costituisce condizione di procedibilità dell’esecuzione dell’ordine di demolizione. Pertanto, la notifica al condannato dell’ordine di esecuzione, pur se doverosa, non costituisce, salvo diverse e specifiche disposizioni, presupposto per procedere all’attuazione di un provvedimento penale. Dall’altro, non solo non vi è alcuna previsione di legge la quale preveda la notifica dell’ingiunzione a demolire al condannato come condizione di procedibilità per eseguire l’ordine di demolizione contenuto nella sentenza divenuta irrevocabile, ma, anzi, la precisata attività di notificazione ha la funzione, ben diversa, di evitare aggravi di spese a carico del condannato e non spetta nemmeno al difensore di quest’ultimo.

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Ingiunzione a demolire – Mancata notifica al condannato – Spontaneo adempimento dell’obbligo – Terzo comproprietario dell’immobile abusivo – Incidente di esecuzione.

L’ingiunzione a demolire deve essere notificata al condannato, in quanto atto preordinato a consentire al medesimo lo spontaneo adempimento dell’obbligo senza ulteriori aggravi di spese a suo carico. La mancata notifica al condannato dell’ingiunzione a demolire non può essere invocata da un terzo, pur se interessato dall’esecuzione del provvedimento penale, ad esempio perché acquirente o comproprietario del bene. Se, infatti, la notifica dell’ingiunzione a demolire al condannato non costituisce condizione di procedibilità dell’esecuzione dell’ordine di demolizione, e mira a soddisfare un interesse personale, di tipo patrimoniale, del medesimo, il terzo resta giuridicamente indifferente ad eventuali illegittimità ed omissioni relative a tale segmento dell’attività esecutiva. In linea generale, il terzo, pur se comproprietario dell’immobile abusivo, non ha diritto a ricevere notifica dell’ingiunzione a demolire, e non è portatore di un interesse giuridicamente rilevante a dedurre una nullità che riguarda un altro soggetto, in quanto egli ha il diritto di far valere le sue ragioni proponendo incidente di esecuzione

(rigetta i ricorsi avverso ordinanza in data 22/07/2019 del TRIBUNALE DI CATANIA) Pres. LIBERATI, Rel. CORBO, Ric. Corsaro


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 01/04/2020 (Ud. 21/01/2020), Sentenza n.10943

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

omissis

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da Corsaro Giovanni, nato a Catania;

avverso l’ordinanza in data 22/07/2019 del TRIBUNALE DI CATANIA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 22 luglio 2019, depositata il medesimo giorno, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza, presentata da Giovanni Corsaro, di revoca dell’ingiunzione del Pubblico ministero a demolire, in esecuzione dell’ordine di demolizione adottato con sentenza pronunciata dal Tribunale di Catania in data 23 aprile 2002, divenuta irrevocabile il 23 aprile 2002, la quale era stata pronunciata nei confronti di Alfio Cocco, condannato, quale esecutore dei lavori aventi ad oggetto la realizzazione di opere abusive, per reati relativi a violazioni in materia edilizia e paesaggistica.

A fondamento della decisione, il giudice ha osservato, in particolare, che l’ordine di demolizione ha carattere reale e si impone anche nei confronti dei soggetti estranei alla commissione del reato.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe l’avvocato Marco Falcone, quale difensore di Giovanni Corsaro, articolando un unico motivo, con il quale si denuncia violazione di legge, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla illegittimità dell’ingiunzione di demolizione per mancata notifica della stessa al condannato.

Si deduce che illegittimamente l’ordinanza impugnata ha omesso di considerare la non coincidenza tra la persona processata e condannata in sede penale, Alfio Cocco, ed il proprietario del bene, Giovanni Corsaro, ed ha ritenuto sufficiente la notifica dell’ordine di demolizione solo a quest’ultimo.

Si rappresenta che, secondo la giurisprudenza amministrativa, l’ordine di demolizione deve essere notificato sia all’autore dell’abuso, sia al proprietario del bene, se si tratta di soggetti distinti (si cita Tar Lazio, Sez. 4-quater, n. 1053 del 28/01/2019, la quale ha affermato l’illegittimità del provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale di opera abusiva, nonostante l’inottemperanza all’ordine di demolizione, a causa del difetto di notifica).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito precisate.

2. La questione dedotta nel ricorso è quella della illegittimità della ingiunzione a demolire, perché non notificata alla persona condannata in sede penale per la realizzazione delle opere abusive.

L’esame della stessa, tuttavia, siccome sollevata da un diverso soggetto, e precisamente dal proprietario del bene al quale si riferisce l’ordine di demolizione, presuppone la soluzione della questione concernente la legittimazione di quest’ultimo a dedurre l’omessa notifica dell’ingiunzione a demolire alla persona condannata.

3. È opportuno premettere che, indubbiamente, l’ingiunzione a demolire deve essere notificata al condannato, in quanto atto preordinato a consentire al medesimo lo spontaneo adempimento dell’obbligo senza ulteriori aggravi di spese a suo carico (così, tra le tante, Sez. 3, n. 254 del 07/10/2014, dep. 2015, Menduni, Rv. 261789-01, e Sez. 3, n. 31996 del 31/05/2007, Vitale, Rv. 237127-01).

4. Tuttavia, la notifica dell’ingiunzione a demolire al condannato non costituisce condizione di procedibilità dell’esecuzione dell’ordine di demolizione. Ed infatti, da un lato, in linea generale, la notifica al condannato dell’ordine di esecuzione, pur se doverosa, non costituisce, salvo diverse e specifiche disposizioni, presupposto per procedere all’attuazione di un provvedimento penale. Dall’altro, non solo non vi è alcuna previsione di legge la quale preveda la notifica dell’ingiunzione a demolire al condannato come condizione di procedibilità per eseguire l’ordine di demolizione contenuto nella sentenza divenuta irrevocabile, ma, anzi, secondo la giurisprudenza, la precisata attività di notificazione ha la funzione, ben diversa, di evitare aggravi di spese a carico del condannato e non spetta nemmeno al difensore di quest’ultimo (cfr. ancora, per tutte, Sez. 3, n. 254 del 2015, Menduni, cit., e Sez. 3, n. 31996 del 2007, cit.).

5. Ciò posto, la questione della mancata notifica al condannato dell’ingiunzione a demolire non può essere invocata da un terzo, pur se interessato dall’esecuzione del provvedimento penale, ad esempio perché acquirente o comproprietario del bene. Se, infatti, la notifica dell’ingiunzione a demolire al condannato non costituisce condizione di procedibilità dell’esecuzione dell’ordine di demolizione, e mira a soddisfare un interesse personale, di tipo patrimoniale, del medesimo, il terzo resta giuridicamente indifferente ad eventuali illegittimità ed omissioni relative a tale segmento dell’attività esecutiva. Del resto, secondo la giurisprudenza, in linea generale, il terzo, pur se comproprietario dell’immobile abusivo, non ha diritto a ricevere notifica dell’ingiunzione a demolire, e non è portatore di un interesse giuridicamente rilevante a dedurre una nullità che riguarda un altro soggetto, in quanto egli ha il diritto di far valere le sue ragioni proponendo incidente di esecuzione (cfr., in particolare, Sez. 3, n. 47281 del 21/10/2009, Arrigoni, Rv. 245404-01, e Sez. 3, n. 9225 del 23/01/2003, Petrocchi, Rv. 224174-01).

La soluzione indicata, inoltre, risulta coerente con la funzione del procedimento di esecuzione. Questo, infatti, è attivato dal pubblico ministero, dall’interessato o dal difensore, e si conclude con decisioni che non hanno attitudine a passare in giudicato, ma sono efficaci solo tra le parti del procedimento, determinando preclusioni esclusivamente nei confronti di queste ultime.

6. L’infondatezza della questione concernente la possibilità per il terzo di far valere, nel procedimento di esecuzione, l’omessa notifica dell’ingiunzione a demolire alla persona condannata determina il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 21/01/2020

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