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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Diritto urbanistico - edilizia, Pubblica amministrazione Numero: 37904 | Data di udienza: 22 Maggio 2012

* DIRITTO URBANISTICO – Richiesta di sanatoria – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – Attestazione in atto pubblico – Violazione – Opere abusive – Condanna – Ordine di demolizione emanato dal giudice – Atto dovuto – Artt. 31, 44, lett. c), 64, 65, 71, 72, 83 e 95 d.P.R. n. 380/2001Art. 181 d.l.gs. n. 42/2004 – Art. 734 cod. pen. – Art. 349 cpv. cod. pen. – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà  – False dichiarazioni del privato – Art. 483 cod. pen. – Configurabilità – Fattispecie: rilascio di concessione edilizia – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà – Valore pubblicistico dell’atto – Falsità ideologica commesso dal privato – Autentica del pubblico ufficiale – Necessità – Esclusione – Effetti – Art. 76 e 77 d.Lgs. n. 445/2000. 


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 1 Ottobre 2012
Numero: 37904
Data di udienza: 22 Maggio 2012
Presidente: Mannino
Estensore: Fiale


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – Richiesta di sanatoria – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – Attestazione in atto pubblico – Violazione – Opere abusive – Condanna – Ordine di demolizione emanato dal giudice – Atto dovuto – Artt. 31, 44, lett. c), 64, 65, 71, 72, 83 e 95 d.P.R. n. 380/2001Art. 181 d.l.gs. n. 42/2004 – Art. 734 cod. pen. – Art. 349 cpv. cod. pen. – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà  – False dichiarazioni del privato – Art. 483 cod. pen. – Configurabilità – Fattispecie: rilascio di concessione edilizia – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà – Valore pubblicistico dell’atto – Falsità ideologica commesso dal privato – Autentica del pubblico ufficiale – Necessità – Esclusione – Effetti – Art. 76 e 77 d.Lgs. n. 445/2000. 



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^, 1 Ottobre 2012 (Ud. 22/05/2012) Sentenza n. 37904

DIRITTO URBANISTICO – Richiesta di sanatoria – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – Attestazione in atto pubblico – Violazione – Art. 483 cod. pen. – d.P.R. n. 445/2000. 
 
Ogni dichiarazione sostitutiva di atto notorio, presentata dal privato a corredo della istanza amministrativa, integra il requisito della “attestazione in atto pubblico”, come previsto dall’art. 483 cod. Pen.. Pertanto, nel caso di presentazione, da parte del privato, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (come regolata dal d.P.R. n. 445 del 2000) concernente la data di ultimazione del fabbricato e tesa a conseguire la concessione in sanatoria, sono ravvisabili tutti i requisiti previsti per la integrazione del reato di cui all’art. 483 cod. pen., salva la verifica della fattispecie concreta. 
 
(conferma sentenza n. 11851/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 21/04/2010 (Pres. Mannino, Est. Fiale, Ric. Russo ed altro)
 
 
DIRITTO URBANISTICO – Opere abusive – Condanna – Ordine di demolizione emanato dal giudice – Atto dovuto – Artt. 31, 44, lett. c), 64, 65, 71, 72, 83 e 95 d.P.R. n. 380/2001 – Art. 181 d.l.gs. n. 42/2004 – Art. 734 cod. pen. – Art. 349 cpv. cod. pen..
 
L’ordine di demolizione del fabbricato abusivo, (impartito ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 31 del T.U. n. 380/2001), emanato dal giudice in caso di condanna e di mancata esecuzione della demolizione, costituisce atto dovuto, nell’esercizio di un potere autonomo e non attribuito in via di supplenza seppure coordinabile con quello amministrativo, per cui non si pone in rapporto alternativo con l’ordine di demolizione impartito dalla P.A.. Trattasi di una sanzione amministrativa di tipo ablatorio caratterizzata dalla natura giurisdizionale dell’organo istituzionale al quale ne è attribuita l’applicazione, la cui catalogazione fra i provvedimenti giurisdizionali trova ragione giuridica proprio nella sua accessività alla “sentenza di condanna” (Cass., Sez. Unite, 24.7.1996, Monterisi).
 
(conferma sentenza n. 11851/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 21/04/2010 (Pres. Mannino, Est. Fiale, Ric. Russo ed altro)
 
 
DIRITTO URBANISTICO – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà  – False dichiarazioni del privato – Art. 483 cod. pen. – Configurabilità – Fattispecie: rilascio di concessione edilizia. 
 
Le false dichiarazioni del privato concernenti la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge o dagli strumenti urbanistici per il rilascio di concessione edilizia, essendo destinate a dimostrare la verità dei fatti cui si riferiscono e ad essere “recepite” quali condizioni per la emanazione o per la efficacia dell’atto pubblico, producendo cioè immediati effetti rilevanti sul piano giuridico, sono idonee ad integrare, se ideologicamente false, il delitto di cui all’art. 483 cod. pen. (Cass., Sez. V, 91.2006, n. 5122, Grossi). Sicché, la dichiarazione del privato resa con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in presenza di una norma che preveda il ricorso a tale procedura, vale a far ritenere integrato anche l’ulteriore requisito richiesto dall’art. 483 cod. pen. (dichiarazione “in atto pubblico”) ogni volta in cui la dichiarazione stessa sia destinata ad essere poi “trasfusa” in un “atto pubblico”.  
 
(conferma sentenza n. 11851/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 21/04/2010 (Pres. Mannino, Est. Fiale, Ric. Russo ed altro)
 
 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà – Valore pubblicistico dell’atto – Falsità ideologica commesso dal privato – Fattispecie: domanda di concessione in sanatoria – Art. 483 cod. pen..
 
Oggetto della tutela penale in relazione al reato di cui all’art. 483 cod. pen. è l’interesse di garantire il bene giuridico della pubblica fede in quanto si attiene alla pubblica fede documentale attribuita agli atti pubblici non in relazione a ciò che vi attesta per suo fatto e di sua scienza il pubblico ufficiale documentante, ma per quello che vi assevera, mediante la documentazione del pubblico ufficiale, il dichiarante. Talché, é palese che il reato postula che il dichiarante abbia il dovere giuridico di esporre la verità (Cass. Sez. Un. 17.2.1999, n. 6, Lucarotti). In altri termini, il valore pubblicistico dell’atto risultante dalla presentazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà quale allegato alla domanda di concessione in sanatoria è dato, da un lato, dalla natura dei soggetto ricevente (pubblico ufficiale) la domanda di concessione nonché, dall’altro, dalla esistenza di una specifica previsione normativa che conferisca valore “de veritate” all’attestazione dal privato resa al medesimo pubblico ufficiale. Pertanto, il delitto di falsità ideologica commesso dal privato in atto pubblico sussiste allorché l’atto pubblico, nel quale la dichiarazione del privato è stata trasfusa, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati.

(conferma sentenza n. 11851/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 21/04/2010 (Pres. Mannino, Est. Fiale, Ric. Russo ed altro)
 
 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Dichiarazione sostitutiva di atto notorio – Autentica del pubblico ufficiale – Necessità – Esclusione – Falsa dichiarazione del privato – Effetti – Art. 76 e 77 d.Lgs. n. 445/2000 – Art. 483 cod. pen..
 
La sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio non deve essere autenticata dal pubblico ufficiale, in quanto quel che rileva, ai fini della sussistenza del delitto in questione, sono la destinazione e lo scopo della falsa dichiarazione del privato e gli effetti di essa sul piano giuridico, che impongono una particolare tutela. 
 
(conferma sentenza n. 11851/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 21/04/2010 (Pres. Mannino, Est. Fiale, Ric. Russo ed altro)


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^, 1 ottobre 2012 (Ud. 22/05/2012) Sentenza n. 37904

SENTENZA

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 
 
Dott. SAVERIO FELICE MANNINO – Presidente
Dott. ALFREDO TERESI – Consigliere
Dott. ALDO FIALE – Consigliere Rel. 
Dott. AMEDEO FRANCO – Consigliere
Dott. ELISABETTA ROSI – Consigliere 
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da:
1) RUSSO VINCENZO N. IL 02/01/1933
2) RUSSO ANGELO N. IL 23/11/1966
avverso la sentenza n. 11851/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 21/04/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/05/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO FIALE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Francesco Salzano che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
 
RITENUTO IN FATTO
 
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 21.4.2010, ha confermato la sentenza 23.12.2008 del Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Gragnano, che aveva affermato la responsabilità penale:
a) di Russo Vincenzo e Russo Angelo in ordine ai reati di cui:
— all’art. 44, lett. c), d.P.R. n. 380/2001 (per avere realizzato, in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, senza il necessario permesso di costruire, un fabbricato in cemento armato composto da piano seminterrato e piano rialzato di mq. 132 per piano – acc. in Gragnano, il 24.12.2005);
— all’art. 181 d.l.gs. n. 42/2004 (per avere realizzato il fabbricato anzidetto senza la necessaria autorizzazione dell’autorità preposta alla tutela del vincolo);
— all’art. 734 cod. pen. (per avere alterato la belezza naturale del luogo); 
— all’art. 349 cpv. cod. pen. (per avere violato i sigilli apposti dall’autorità giudiziaria al fabbricato abusivo);
b) del solo Russo Angelo in ordine, altresì, ai delitto di cui:
483 cod. pen. (per avere presentato al Comune di Gragnano domanda di condono edilizio, attestando falsamente, nell’allegata dichiarazione sostitutiva di notorietà, che le opere abusive erano ultimate alla data del 31.1.2002 – in Gragnano, il 10.12.2004)
e, riconosciute ad entrambi circostanze attenuanti generiche equivalenti all’aggravante contestata per il delitto di violazione dei sigilli, unificati tutti i reati nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen., aveva condannato gli stessi alla pena ritenuta di giustizia – concedendo il beneficio della sospensione condizionale subordinato alla demolizione effettiva – nonché al risarcimento dei danni, da liquidarsi con separato giudizio, in favore dell’Amministrazione comunale costituitasi parte civile.
 
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore degli imputati, il quale, sotto i profili della violazione di legge e del vizio della motivazione, ha eccepito che:
— non potrebbe ritenersi sussistente il delitto di falso, perché l’autocertificazione presentata non può considerarsi “atto pubblico ai fini penali”, integrando un semplice “principio di prova”;
— non risulterebbe provata la responsabilità di Angelo Russo per i reati edilizi e la violazione dei sigilli: egli é soltanto il figlio del proprietario dell’immobile (Vincenzo Russo) e si é limitato esclusivamente a sottoscrivere e presentare la domanda di condono;
— Vincenzo Russo avrebbe dovuto essere assolto dal delitto di violazione dei sigilli per difetto dell’elemento psicologico, mancando la prova che egli “avesse compreso la natura del munus di custode di cui era stato investito;
— i reati contravvenzionall erano già prescritti al momento della pronunzia della decisione di secondo grado;
— la demolizione delle opere abusive sarebbe stata disposta con esercizio di una illegittima funzione di supplenza in un campo di tutela riservato alla P.A., sicché illegittima dovrebbe considerarsi anche la disposta subordinazione del concesso beneficio della sospensione condizionale delle pene alla effettiva demolizione.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché tutte le doglianze sono manifestamente infondate.
 
2. Quanto alla prima eccezione, va rilevato che l’art. 76, 1° comma, dei T.U. 28-12-2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) prevede che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dallo stesso testo unico, “è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.
 
Al comma 3 del medesimo articolo é anche stabilito che le dichiarazioni sostitutive rese al sensi dei precedenti artt. 46 e 47 “sono considerate come fatte a pubblico ufficiale”.
 
Discende dalla lettera della legge che il rinvio – contenuto nel detto art. 76 del T.U. in materia di documentazione amministrativa – alle norme del codice penale non prevede una espressa delimitazione al solo trattamento sanzionatorio codicistico ma deve ritenersi formulato in maniera tale da richiedere all’interprete l’adattamento della fattispecie integrata dalla falsa dichiarazione in una delle ipotesi previste dalle norme dei codice penale.
 
Diversamente, il rinvio risulterebbe di difficilissima se non impossibile applicazione posto che le norme sulle falsità in atti sono numerose e non sarebbe chiaro ed oggettivo il criterio per la selezione del precetto contenente il trattamento sanzionatorio da applicare al caso concreto (cosi Cass., Sez. V, 22.1.2010, n. 2978, Urso).
 
Ciò posto, non può essere posto in dubbio che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, presentata dal privato a corredo della istanza amministrativa, sia tale da integrare il requisito della “attestazione in atto pubblico”, come previsto dall’art. 483 cod. pen..
 
Questa Corte, al riguardo, ha già messo in evidenza che le false dichiarazioni del privato concernenti la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge o dagli strumenti urbanistici per il rilascio di concessione edilizia, essendo destinate a dimostrare la verità dei fatti cui si riferiscono e ad essere “recepite” quali condizioni per la emanazione o per la efficacia dell’atto pubblico, producendo cioè immediati effetti rilevanti sul piano giuridico, sono idonee ad integrare, se ideologicamente false, il delitto di cui all’art. 483 cod. pen. (Cass., Sez. V, 91.2006, n. 5122, Grossi).
 
Principio consolidato, dunque, deve ritenersi quello secondo il quale “la dichiarazione del privato resa con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in presenza di una norma che preveda il ricorso a tale procedura, vale a far ritenere integrato anche l’ulteriore requisito richiesto dall’art. 483 cod. pen. (dichiarazione “in atto pubblico”) ogni volta in cui la dichiarazione stessa sia destinata ad essere poi “trasfusa” in un “atto pubblico” (vedi. Cass., Sez. I, 3.71006, m 22888, Cisotto).
 
Quanto poi al requisito della destinazione della dichiarazione a provare la verità del fatto in essa attestato, va ricordato l’ulteriore principio giurisprudenziale secondo il quale, poiché la legge conferisce alla dichiarazione della parte piena efficacia probatoria in ordine alla conclusione dei lavori entro il termine di applicabilità del condono edilizio, la eventuale falsità dei contenuto di tale dichiarazione integra il reato di cui all’art. 483 cod. pen., dal momento che l’ordinamento attribuisce a tale dichiarazione valenza probatoria privilegiata, con esclusione della necessità di produrre ogni altra documentazione (Cass., Sez. V: 1.9.1999, n. 10377, Di Paolo; 23,3.2000, n. 3762).
 
Le Sezioni Unite di questa Corte (17.2.1999, n. 6, Lucarotti) hanno affermato che “… oggetto della tutela penale in relazione al reato di cui all’art. 483 cod. pen. è l’interesse “di garantire il bene giuridico della pubblica fede in quanto si attiene alla pubblica fede documentale attribuita agli atti pubblici non in relazione a ciò che vi attesta per suo fatto e di sua scienza il pubblico ufficiale documentante, ma per quello che vi assevera, mediante la documentazione del pubblico ufficiale, il dichiarante. Talché, é palese che il reato postula che il dichiarante abbia il dovere giuridico di esporre la verità’.
In altri termini, il valore pubblicistico dell’atto risultante dalla presentazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà quale allegato alla domanda di concessione in sanatoria è dato, da un lato, dalla natura dei soggetto ricevente (pubblico ufficiale) la domanda di concessione nonché, dall’altro, dalla esistenza di una specifica previsione normativa che conferisca valore “de veritate” all’attestazione dal privato resa al medesimo pubblico ufficiale.
 
Ha già osservato questa Corte che “il delitto di falsità ideologica commesso dal privato in atto pubblico sussiste allorché l’atto pubblico, nel quale la dichiarazione del privato è stata trasfusa, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati.
 
Nella domanda di condono edilizio la parte richiedente dichiara che sussistono i requisiti previsti dalla legge per l’applicazione del beneficio richiesto, in particolare che la costruzione è stata conclusa prima di una certa data e che la misura globale delle opere è conforme alle previsioni di legge. Sulla base di queste dichiarazioni, la Pubblica Amministrazione ammette il richiedente alla procedura, salvi gli opportuni accertamenti. Pertanto la domanda di condono è chiaramente destinata a provare la verità dei fatti attestati, producendo immediatamente effetti rilevanti sul piano giuridico.
 
Ne consegue che in questo caso, sussistendo l’oggetto della tutela penale, la fattispecie prevista dall’art. 483 cod. pen. trova piena applicazione”. (Sez. III, 3.3.2003, n. 9527, Dell’Amico).
 
La situazione non è sostanzialmente mutata a seguito dell’abrogazione della legge n. 15 del 1968, attuata in via generale, dall’art. 77 del d.Lgs. n. 445 del 2000, in seguito alla quale la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio non deve più essere autenticata dal pubblico ufficiale, in quanto quel che rileva, ai fini della sussistenza del delitto in questione, sono la destinazione e lo scopo della falsa dichiarazione del privato e gli effetti di essa sul piano giuridico, che impongono una particolare tutela (Cass.: Sez. V, n. 2978/2010 e Sez. III, n. 9527/2003 citate).
 
Alla stregua delle argomentazioni anzidette e delle altre osservazioni svolte nei pronunciati giurisprudenziali di cui si è dato conto dianzi, deve ritenersi principio ormai consolidato quello secondo il quale ‘nel caso di presentazione, da parte del privato, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (come regolata dal d.P.R. n. 445 del 2000) concernente la data di ultimazione del fabbricato e tesa a conseguire la concessione in sanatoria, sono ravvisabili tutti i requisiti previsti per la integrazione del reato di cui all’art. 483 cod. pen., salva la verifica della fattispecie concreta’.
 
Le argomentazioni svolte sul punto dal ricorrenti, conseguentemente, sono manifestamente infondate.
 
3. Gli imputati sono stati condannati in seguito a corretta valutazione della situazione concreta in cui venne svolta l’attività incriminata, e la loro qualità di committenti delle opere illecite è stata razionalmente dedotta dalla piena disponibilità, giuridica e di fatto, del suolo e dall’interesse specifico ad effettuare le nuove costruzioni (principio del “cui prodest). L’interesse concreto di Angelo Russo trova pieno riscontro, inoltre, nella circostanza – di elevata valenza sintomatica, non inficiata dall’illustrazione di spiegazioni alternative plausibili – che fu egli a sottoscrivere e a presentare la domanda di condono.
 
Le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale delle vicende non sono proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo e ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, da stregua di una diversa ricostruzione dei fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata.
 
4. La sussistenza del dolo di Vincenzo Russo, in relazione al reato di violazione dei sigilli, risulta congruamente dedotta dalla sottoscrizione di ben tre verbali di sequestro e dalla intervenuta apposizione di diversi cartelli al manufatto abusivo, che esplicitamente avvertivano circa la intangibilità dello stesso.
 
In tale situazione non viene illustrata in ricorso quale possibilità di dubbio si sarebbe potuta configurare, tenuto anche conto che l’imputato avrebbe potuto rivolgersi all’autorità giudiziaria per dissipare ogni eventuale incertezza in ordine ai doveri derivanti dall’onere di custodia che gli era stato affidato.
 
5. I reati contravvenzionali non erano prescritti al momento della pronuncia della sentenza di secondo grado (21.4.2010), perché le opere non erano ultimate alla data dell’accertamento (24.12.2005), in quanto mancavano della pitturazione e delle rifiniture successivamente realizzate.
 
La scadenza del termine ultimo di prescrizione coinciderebbe, pertanto, con il 24.12.2010.
 
Va computata, inoltre, una sospensione dei corso della prescrizione, per complessivi mesi 1 e giorni 27, in seguito a rinvio disposto su richiesta del difensore (dal 19.2.2008 ai 15.4.2008), non per esigenze di acquisizione della prova né a causa del riconoscimento di termini a difesa (secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite con la sentenza 11.1.2002, n. 1021, Cremonese).
 
Il termine ultimo di prescrizione resta perciò fissato, per le contravvenzioni, al 20.2.2011.
 
La inammissibilità del ricorso, però, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, sicché non può tenersi conto della prescrizione dei reati contravvenzionali scaduta in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata ed alla presentazione dell’atto di gravame (vedi Cass., Sez. Unite, 21.12.2000, n. 32, De Luca).
 
6. L’ordine di demolizione del fabbricato abusivo, nella vicenda che ci occupa, è stato impartito ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 31 del T.U. n. 380/2001, ove si prevede che, per le opere abusive eseguite in assenza di concessione o in totale difformità o con variazioni essenziali, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita”.
 
Tale ordine, emanato dal giudice in caso di condanna e di mancata esecuzione della demolizione, costituisce atto dovuto, nell’esercizio di un potere autonomo e non attribuito in via di supplenza seppure coordinabile con quello amministrativo, per cui non si pone in rapporto alternativo con l’ordine di demolizione impartito dalla P.A.
 
Trattasi di una sanzione amministrativa di tipo ablatorio caratterizzata dalla natura giurisdizionale dell’organo istituzionale al quale ne è attribuita l’applicazione, la cui catalogazione fra i provvedimenti giurisdizionali trova ragione giuridica proprio nella sua accessività alla “sentenza di condanna” (vedi, in tal senso, Cass., Sez. Unite, 24.7.1996, Monterisi).
 
Le Sezioni Unite di questa Corte Suprema poi – con la sentenza 3.2.1997, n. 714, Luongo – hanno affermato la legittimità della subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione dell’opera abusiva e tale principio è stato pacificamente ribadito dalla giurisprudenza successiva.
 
7. Tenuto conto della decisione 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che “le parti abbiano proposto ìl ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità” alla declaratoria della stessa segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle pese dei procedimento nonché, per ciascun ricorrente, del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di 1.000,00 euro.
 
P.Q.M. 
 
dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di mille/00 euro in favore della Cassa delle ammende.
 
ROMA, 22.52012
 

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