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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 176 | Data di udienza: 11 Novembre 2011

* RIFIUTI – Violazione della disciplina sui rifiuti – Traffico di rifiuti – Obblighi in materia di autorizzazioni, formulari e certificazioni – Sentenza di condanna o emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. – Mezzo di trasporto – Confisca obbligatoria – Artt.256, 258 c.4° e 259 del d.Lgs. 3 aprile 2006, n.152.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 10 Gennaio 2012
Numero: 176
Data di udienza: 11 Novembre 2011
Presidente: Mannino
Estensore: Marini


Premassima

* RIFIUTI – Violazione della disciplina sui rifiuti – Traffico di rifiuti – Obblighi in materia di autorizzazioni, formulari e certificazioni – Sentenza di condanna o emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. – Mezzo di trasporto – Confisca obbligatoria – Artt.256, 258 c.4° e 259 del d.Lgs. 3 aprile 2006, n.152.



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^, 10/01/2012 (C.c. 16/11/2011), Sentenza n. 176

RIFIUTI – Violazione della disciplina sui rifiuti – Traffico di rifiuti – Obblighi in materia di autorizzazioni, formulari e certificazioni – Sentenza di condanna o emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. – Mezzo di trasporto – Confisca obbligatoria – Artt.256, 258 c.4° e 259 del d.Lgs. 3 aprile 2006, n.152.
 
In materia di rifiuti, il secondo comma dell’art.259 del d.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, modificato dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n.4 recita: “Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto”. Il testo di legge è inequivoco nel prevedere la confisca obbligatoria del mezzo utilizzato per un trasporto effettuato in assenza delle necessarie autorizzazioni (art.256), oppure con violazione degli obblighi in materia di formulari e certificazioni (art.258, quarto comma) o, infine, in ipotesi di traffico di rifiuti (art.259, primo comma). Nella specie, a fronte del dato normativo, è corretta la decisione del Tribunale di disporre la confisca del mezzo a seguito dell’applicazione della pena per il reato previsto dall’art.256, d.Lgs. 3 aprile 2006, n.152.
 
(Dich. inamm. il ricorso avverso sentenza ex art.444 c.p.p. emessa in data 22/10/2010 del Tribunale di Bolzano, Sez. dist. di Bressanone) Pres. Mannino, Rel. Marini, Ric. Klasing


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^, 10/01/2012 (C.c. 16/11/2011), Sentenza n. 176

SENTENZA

 

 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.: 
 
Dott. Saverio Mannino – Presidente
Dott. Renato Grillo – Consigliere
Dott. Luigi Marini – Consigliere
Dott. Luca Ramacci – Consigliere
Dott.a Elisabetta Rosi – Consigliere
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
– Sul ricorso proposto da KLASING JOHANN NIKI, nato in Germania il 18 Giugno 1976
– Avverso la sentenza ex art.444 c.p.p. emessa in data 22 Ottobre 2010 del Tribunale di Bolzano, Sezione distaccata di Bressanone, con cui gli é stata applicata la pena di due mesi e venti giorni di arresto e 1.156,00 euro di ammenda per il reato previsto dall’art.256 del d.Lgs. n.256 del 2006, con confisca della vettura in sequestro.
– Fatto commesso il 17 Novembre 2011.
– Sentita la relazione effettuata dal Consigliere LUIGI MARINI
– Lette le richieste del Pubblico Ministero nella persona del CONS. FRANCESCO SALZANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
 
RILEVA
 
Tratto a giudizio per rispondere del reato ex art.256 del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152, come modificato dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n.4, per avere proceduto al trasporto non autorizzato di circa 4.500 kg di vecchie batterie per veicoli, il Sig. Klasing ha concordato l’applicazione della pena di due mesi e venti giorni di arresto e 1.156,00 euro di ammenda, pena condizionalmente sospesa; con la sentenza emessa ex art.444 c.p.p. il Tribunale ha disposto ex art.29, secondo comma, del decreto citato la confisca del veicolo utilizzato per il trasporto.
 
Avverso tale decisione il Sig. Klasing propone ricorso tramite il Difensore lamentando violazione ed errata applicazione della legge in relazione alla disposta confisca, misura non prevista dall’art.256 del citato decreto legislativo e limitata dall’art.259 dello stesso ad altre ipotesi di reato, in particolare alle forme di traffico di rifiuti e non al mero trasporto; a tale violazione consegue anche l’esistenza di un difetto di contestazione e di relazione fra contestazione e decisione, per essere stata assunta una deliberazione in tema di confisca non corrispondente all’ipotesi di reato contestata.
 
OSSERVA
 
Il ricorso è manifestamente infondato.
 
Come ricordato in vi incidentale dallo stesso ricorrente nella parte descrittiva del ricorso, il secondo comma dell’art.259 del d.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, modificato dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n.4 recita: “Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto”.
 
Il testo di legge è inequivoco nel prevedere la confisca obbligatoria del mezzo utilizzato per un trasporto effettuato in assenza delle necessarie autorizzazioni (art.256), oppure con violazione degli obblighi in materia di formulari e certificazioni (art.258, quarto comma) o, infine, in ipotesi di traffico di rifiuti (art.259, primo comma).
 
A fronte dell’inequivoco dato normativo, del tutto corretta è la decisione del Tribunale nel disporre la confisca del mezzo a seguito dell’applicazione della pena per il reato previsto dall’art.256, citato.
 
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
 
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n.186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.500,00 alla Cassa delle ammende.
 
Così deciso in Roma il 16 Novembre 2011

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