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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali, Diritto processuale penale Numero: 31413 | Data di udienza: 29 Maggio 2018

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Ordine di demolizione delle opere e rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato – Effetti della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione –  Artt. 44, 65, 71, 72, 83 e 95 d.P.R. n. 380/2001 – Lavori abusivamente realizzati in zona sottoposta a vincolo paesaggistico – Sussistenza del delitto di cui all’art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42/2004 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ricorso per cassazione – Denuncia di violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello – Questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 10 Luglio 2018
Numero: 31413
Data di udienza: 29 Maggio 2018
Presidente: ROSI
Estensore: DI STASI


Premassima

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Ordine di demolizione delle opere e rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato – Effetti della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione –  Artt. 44, 65, 71, 72, 83 e 95 d.P.R. n. 380/2001 – Lavori abusivamente realizzati in zona sottoposta a vincolo paesaggistico – Sussistenza del delitto di cui all’art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42/2004 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ricorso per cassazione – Denuncia di violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello – Questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza.



Massima

 




CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 10/07/2018 (Ud. 29/05/2018), Sentenza n.31413

 
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Ordine di demolizione delle opere e rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato – Effetti della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione –  Artt. 44, 65, 71, 72, 83 e 95 d.P.R. n. 380/2001 – Art.181 d.lgs n.42/2004.
 
In tema di tutela del paesaggio, infatti, l’ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato, previsto dall’art. 181 del d lgs. n. 42 del 2004, può essere impartito dal giudice con la sola sentenza di condanna e, pertanto, in caso di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, tale statuizione va revocata dal giudice dell’impugnazione, fermo restando l’autonomo potere-dovere dell’autorità amministrativa (Sez.3, n.51010 del 24/10/2013). 
 
 
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Lavori abusivamente realizzati in zona sottoposta a vincolo paesaggistico – Sussistenza del delitto di cui all’art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42/2004.
 
A seguito della pronuncia della Corte costituzionale, sentenza n. 56 del 11-23/03/2016, la sussistenza del delitto di cui all’art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42 del 2004, è limitata ai soli casi in cui i lavori abusivamente realizzati in zona sottoposta a vincolo paesaggistico hanno comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora hanno comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi.  
 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ricorso per cassazione – Denuncia di violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello – Questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza.
 
La denuncia di violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello costituisce causa di inammissibilità originaria dell’impugnazione; non possono, quindi, essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perché non devolute alla sua cognizione (Sez.3, n.16610 del 24/01/2017), tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (Sez.2, n.6131 del 29/01/2016).
 

(riforma sentenza del 23/02/2016 – CORTE DI APPELLO DI NAPOLI) Pres. ROSI, Rel. DI STASI, Ric. Belfiore 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 10/07/2018 (Ud. 29/05/2018), Sentenza n.31413

SENTENZA

 

 

 
 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 10/07/2018 (Ud. 29/05/2018), Sentenza n.31413
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da:
BELFIORE RAFFAELE nato a Pozzuoli il 17/08/1967;
 
avverso la sentenza del 23/02/2016 della Corte di appello di Napoli;
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; 
 
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
 
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo riqualificarsi il fatto come contravvenzione e annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione e revoca dell’ordine di rimessione in pristino. 
 
RITENUTO IN FATTO 
  
1. Con sentenza del 11/7/2012, il Tribunale di Napoli, sez. dis. di Ischia, dichiarava Belfiore Raffaele responsabiledei reati di cui agli artt. 81 cpv cod.pen. e 44 lett. e) d.P.R. n. 380/2001 (capo a), 81 cod.pen. e 71, 65 e 72 d.P.R. n.308/2001 (capo b), 81 cod.pen., 83 e 95 d.P.R. n. 380/2001 (capo c), 81 cod.pen. 181, comma 1 bis, d.lgs 42/2004 (capo d) e 110 e 734 cod.pen. (capo e) e lo condannava alla pena di mesi undici di reclusione con ordine di demolizione delle opere e rimessione in pristino. 
 
Con sentenzadel 23/02/2016, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della predetta sentenza, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Belfiore Raffaele in ordine ai reati ascrittigli ai capi a), b), e) ed e) perché estinti per intervenuta prescrizione e rideterminava la pena per il capo d) in mesi otto di reclusione; revocava l’ordine di demolizione, confermando nel resto.
 
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Belfiore Raffale, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173 comma 1, disp. att. cod. proc. pen..
 
Con il primo motivo deduce l’intervenuta illegittimità costituzionale dell’art. 181, comma 1 bis, d.lgs 42/2004 a seguito della sentenza n. 56/2016 della Corte Costituzionale e, quindi, la derubricazione della contestazione nella ipotesi contravvenzionale di cui al comma 1 del predetto art. 181 con conseguente estinzione del reato per prescrizione. 
 
Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità, lamentando che la Corte territoriale aveva confermato l’affermazione di responsabilità considerando una mera imprecisione il riferimento nella sentenza di primo grado di una presunta violazione di sigilli e senza indicare alcun elemento che conducesse all’identificazione dell’imputato come committente dell’opera.
 
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Il ricorso è fondato nei limiti appresso precisati.
 
2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
 
La questione relativa alla qualifica di committente dell’opera in capo all’imputato non ha costituito oggetto di motivi di appello.
  
Va, quindi, richiamato l’orientamento costante di questa Corte (Sez. U. 30.6.99, Piepoli, Rv. 213.981) secondo cui la denuncia di violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello costituisce causa di inammissibilità originaria dell’impugnazione; non possono, quindi, essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perché non devolute alla sua cognizione (Sez.3, n.16610 del 24/01/2017,Rv.269632), tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (Sez.2, n.6131 del 29/01/2016, Rv.266202), ipotesi che non ricorre nella specie.
 
Risulta, poi, del tutto generica e priva di concretezza la contestazione circa la ritenuta irrilevanza della imprecisione contenuta nella sentenza di primo grado in ordine all’epoca del fatto contestato, peraltro emendata con ampia motivazione dalla Corte territoriale (cfr pag 3 della sentenza impugnata).
 
3. E’, invece, fondato il primo motivo di ricorso.
 
Successivamente alla pronuncia della decisione impugnata, la Corte costituzionale, con sentenza n. 56 del 11-23/03/2016, ha dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 181, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nella parte in cui prevede «: a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori; b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell’articolo 142 ed».
 
Per effetto di tale pronuncia, la sussistenza del delitto di cui all’art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42 del 2004, è limitata ai soli casi in cui i lavori abusivamente realizzati in zona sottoposta a vincolo paesaggistico hanno comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora hanno comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi.  
 
Nel caso in esame appare evidente, dalla lettura stessa delle sentenze di merito, che le opere oggetto di imputazione non hanno la consistenza necessaria a inquadrarle nella fattispecie delittuosa, sicchè il reato originariamente contestato come delitto deve ora essere qualificato quale violazione di natura contravvenzionale (art. 181, comma 1 d.lgs. 42\2004). 
 
E deve rilevarsi che risulta maturata la prescrizione del reato, essendo decorso il termine quinquennale di prescrizione, alla data del 22.5.2015. 
 
Ne consegue che la sentenza deve essere annullata senza rinvio in relazione al capo d) per essere il reato estinto per prescrizione, non risultando dal testo del provvedimento impugnato elementi che possano giustificare l’applicazione dell’art.129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez.6, n.48461 del 28/11/2013,Rv.258169; Sez.6,n.27944del 12/06/2008, Rv.240955). 
 
Va, poi, revocato l’ordine di rimessione in pristino. 
 
In tema di tutela del paesaggio, infatti, l’ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato, previsto dall’art. 181 del d lgs. n. 42 del 2004, può essere impartito dal giudice con la sola sentenza di condanna e, pertanto, in caso di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, tale statuizione va revocata dal giudice dell’impugnazione, fermo restando l’autonomo potere-dovere dell’autorità amministrativa (Sez.3, n.51010 del[ 24/10/2013, Rv.257916). 
 
P.Q.M.
 
Qualificato il reato di cui al capo d) come contravvenzione ai s ensi del primo comma dell’art. 181, comma 1, d.lgs n. 42/2004, annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta presenzione. Dispone la revoca dell’ordine di rimessione in pristino.
 
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. 
 
Così deciso il 29/05/2018
 

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