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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 47299 | Data di udienza: 12 Maggio 2016

* DIRITTO URBANISTICO – Reato di sopraelevazione – Pericolo di crollo dell’immobile – Zona ad alto rischio sismico – Rigetto di sequestro preventivo dell’immobile – Verifiche del giudice – Artt. 44 lett.B, 65-72, 93-95 d. P.R. n.380/2001DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Riesame delle misure cautelari reali – Nozione di “violazione di legge” – Artt. 325, 606, cod. proc. pen. – Giurisprudenza.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 10 Novembre 2016
Numero: 47299
Data di udienza: 12 Maggio 2016
Presidente: Ramacci
Estensore: Socci


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – Reato di sopraelevazione – Pericolo di crollo dell’immobile – Zona ad alto rischio sismico – Rigetto di sequestro preventivo dell’immobile – Verifiche del giudice – Artt. 44 lett.B, 65-72, 93-95 d. P.R. n.380/2001DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Riesame delle misure cautelari reali – Nozione di “violazione di legge” – Artt. 325, 606, cod. proc. pen. – Giurisprudenza.



Massima

 


CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 10/11/2016 (Ud. 12/05/2016) Sentenza n.47299



DIRITTO URBANISTICO – Reato di sopraelevazione – Pericolo di crollo dell’immobile – Zona ad alto rischio sismico – Rigetto di sequestro preventivo dell’immobile – Verifiche del giudice – Artt. 44 lett.B, 65-72, 93-95 d. P.R. 380/2001.
 
In materia di reati edilizi, il danno prodotto dal reato nella sopraelevazione non consiste solo e semplicemente nell’aumentato carico urbanistico (realizzazione di altra unità abitativa) ma, anche, nel rischio di crollo dell’intera struttura. Nella specie, tuttavia, il provvedimento del Tribunale, di rigetto di sequestro preventivo dell’immobile, non poteva ritenersi non motivato o con motivazione solo apparente, poiché analizzava il petitum con motivazione logica e non contraddittoria e con scelte di merito insindacabili in sede di legittimità. 
 
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Riesame delle misure cautelari reali – Nozione di “violazione di legge” – Artt. 325, 606, cod. proc. pen..
 
In tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di “violazione di legge” per cui soltanto può essere proposto ricorso per Cassazione a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell’art. 606 stesso codice. (Fattispecie relativa ad annullamento dell’ordinanza di riesame confermativa del sequestro probatorio di cose qualificate come corpo di reato e del tutto priva di motivazione in ordine al presupposto della finalità probatoria perseguita in funzione dell’accertamento dei fatti). (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004 – dep. 13/02/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua).
 
 
(dich. inammissibile il ricorso avverso l’ordinanza del 10/11/2015 del TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO) Pres. RAMACCI, Rel. SOCCI, Ric. P.M. contro Scicchitano
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 10/11/2016 (Ud. 12/05/2016) Sentenza n.47299

SENTENZA

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 10/11/2016 (Ud. 12/05/2016) Sentenza n.47299

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
sul ricorso proposto da:
 
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI CATANZARO
nei confronti di:
SCICCHITANO ROCCO GIUSEPPE nato il 02/10/1963 a GIRIFALCO
 
avverso l’ordinanza del 10/11/2015 del TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEOSOCCI;
lette le conclusioni del PG M. Francesca Loy: “Inammissibilità del ricorso”.
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Il Tribunale di Catanzaro con ordinanza del 10 novembre 2015 rigettava l’appello proposto dal P.M. avverso l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari del 16 giugno 2015, con la quale si rigettava la richiesta di sequestro preventivo dell’immobile sito nel Comune di Grifalco relativamente al procedimento penale nei confronti di Scicchitano Rocco Giuseppe, indagato per i reati di cui agli art. 110 e 479 cod. pen. – capo A-, 81, 110 e 323 cod. pen. – capo B =, 81, 110 cod. pen. e 44 lettera B, 65-72, 93-95 d. P.R. 380/2001 – capo c -.
 
2. Ricorre in Cassazione il procuratore della repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.
 
2. 1. Il giudice del gravame non rilevava il pericolo di crollo dell’immobile, pur ritenendo sussistenti in astratto i gravi reati contestati. Invece il danno prodotto dal reato nella sopraelevazione non consiste solo e semplicemente nell’aumentato carico urbanistico (realizzazione di altra unità abitativa) ma nel rischio di crollo dell’intera struttura, come accertato da un’indagine tecnica pure richiamata dal provvedimento impugnato: “carenze strutturali da non sottovalutare”.
 
Il provvedimento impugnato non considera l’alto rischio sismico della zona.
 
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
 
3. La Procura Generale della Corte Suprema di Cassazione, Sostituto Procuratore Generale M. Francesca Loy, ha chiesto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
4. Il ricorso in Cassazione ai sensi dell’art. 325, comma 1, del cod. proc. pen. è ammesso solo per violazione di legge, e non quindi per i vizi della motivazione.
 
In tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di “violazione di legge” per cui soltanto può essere proposto ricorso per Cassazione a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell’art. 606 stesso codice. (Fattispecie relativa ad annullamento dell’ordinanza di riesame confermativa del sequestro probatorio di cose qualificate come corpo di reato e del tutto priva di motivazione in ordine al presupposto della finalità probatoria perseguita in funzione dell’accertamento dei fatti). (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004 – dep. 13/02/2004, P.C. Ferazzi in proc.Bevilacqua, Rv.226710).
 
Nel nostro caso il ricorso è completamente per i vizi della motivazione, e come tale inammissibile; il ricorso valutato nel suo complesso contenuto mira infatti ad ottenere dalla Suprema Corte una diversa valutazione di merito, non consentita in sede di legittimità.
 
Il provvedimento del Tribunale non può ritenersi non motivato o con motivazione solo apparente, poiché analizza con motivazione logica e non contraddittoria e con scelta di merito insindacabile in questa sede il problema posto alla sua attenzione: “Nemmeno risultano elementi concreti per poter ritenere, quanto meno probabile, che il bene assuma carattere strumentale rispetto all’aggravamento o alla protrazione delle conseguenze dei reati ipotizzati o all’agevolazione della commissione di altri reati, rilevandosi unicamente sulla scorta della relazione tecnica del C.T.U. nominato nel ricorso per accertamento tecnico preventivo … delle carenze strutturali da non sottovalutare, riguardo alle quali non risulta effettuato un approfondimento, sicuramente opportuno, relativamente al paventato pericolo di crollo”.
 
Il ricorso quindi deve dichiararsi inammissibile.
 
P.Q.M.
 
Inammissibile il ricorso del Pubblico ministero.
 
Così deciso 12/05/2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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